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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1526/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14994/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107804810000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12114/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento scaturita da un controllo ex art.36 bis DPR n.600/73 con il quale non era riconosciuto il credito di imposta relativo a canoni di locazione e negozi e botteghe cosi come previsto dalla normativa nel 2020, anno della pandemia da dimenticare per tutti;
ma aveva dimenticato di indicare tali crediti nella dichiarazione dei redditi per lo stesso anno 2020 al quadro RU. A tale ultima dimenticanza si è provveduto a rimediare il 08.08.2024 con una Dichiarazione Integrativa dove si sono indicati i crediti stessi.
Con controdeduzioni l'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso ma successivamente provvedeva allo sgravio totale dell'accertamento.
Con repliche la parte ricorrente, pur contestando la modalità dello svolgimento dell'attività accertativa dell'Ufficio, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico accertato l'annullamento della cartella impugnata da parte dell'Ufficio; rilevato che la stessa parte ricorrente ha comunicato l'annullamento della cartella impugnata;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sua composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate. Roma 26 novembre 2025 Il
Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14994/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107804810000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12114/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento scaturita da un controllo ex art.36 bis DPR n.600/73 con il quale non era riconosciuto il credito di imposta relativo a canoni di locazione e negozi e botteghe cosi come previsto dalla normativa nel 2020, anno della pandemia da dimenticare per tutti;
ma aveva dimenticato di indicare tali crediti nella dichiarazione dei redditi per lo stesso anno 2020 al quadro RU. A tale ultima dimenticanza si è provveduto a rimediare il 08.08.2024 con una Dichiarazione Integrativa dove si sono indicati i crediti stessi.
Con controdeduzioni l'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso ma successivamente provvedeva allo sgravio totale dell'accertamento.
Con repliche la parte ricorrente, pur contestando la modalità dello svolgimento dell'attività accertativa dell'Ufficio, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico accertato l'annullamento della cartella impugnata da parte dell'Ufficio; rilevato che la stessa parte ricorrente ha comunicato l'annullamento della cartella impugnata;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sua composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate. Roma 26 novembre 2025 Il
Giudice Giorgio Torchia