Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23488 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09991/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9991 del 2024, proposto da
Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino - Egato 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Casavecchia, Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autorità Idrica Toscana, Ente di Governo D’Ambito della Sardegna, Atersir - Agenzia Territoriale Dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, Regione Piemonte, Rete Idrica Agc – Amag - Gestione Acqua - Comuni Riuniti Belforte Monferrato, Amag Reti Idriche Spa, Gestione Acqua Spa, Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., non costituiti in giudizio;
Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento 20 giugno 2024 avente ad oggetto: PNIISSI “Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico”. Avviso del 21 giugno 2023 ai sensi del D.I. n. 350 del 25 ottobre 2022. Comunicazione esito proposte, con il quale il Dirigente competente del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha trasmesso all’Egato 6 la tabella riportante gli esiti dell’esame del Gruppo di Valutazione condotto sulla base di quanto disposto dal D.I. n. 350/2022 e dall’Avviso in oggetto con la motivazione della non ammissibilità nella pianificazione delle proposte presentate dall’Egato 6 medesima;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, compresi: gli atti del richiamato Gruppo di Valutazione e, per quanto occorra, il parere reso da ARERA prot. 53835/2024 del 24/07/2024 avente ad oggetto: “Egato6 Alessandrino – richiesta parere di sussistenza condizionalità per ammissibilità a finanziamento soggetti di II livello su misura M2C4-14.2 e su PNSSI – trasmissione documentazione acquisita; la graduatoria degli interventi ammessi ove approvata e il DPCM di adozione del PNIISSI ove adottato; il silenzio serbato dal MIT sull’istanza di autotutela, ovvero il diniego di autotutela MIT 25.7.2024 ove riferibile anche al procedimento PNIISSI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera-Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa EN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 16 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata al riguardo dalle altre parti costituite, essendosi il Ministero resistente limitato alla presa d’atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, chiedendo al Collegio l’adozione delle decisioni conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN TA |
IL SEGRETARIO