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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/11/2024, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1193/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1193/2024 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Enrico Ranieri presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Forlì (FC),
c.so G. Mazzini n. 55, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE contro
), residente in [...] C.F._2
Giacomina n. 19
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 29/10/2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/5/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con , celebrato a Controparte_1
Ravenna, il 27/2/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 25, p. 1.
pagina 1 di 2 Intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero all'udienza di comparizione il giudice relatore delegato ha dichiarato la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 della legge 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti la non opposizione del convenuto – comparso personalmente senza assistenza del difensore - alla domanda di divorzio, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà di divorziare espressa dalla parte attrice.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto depositato in data 18/5/2009 fu omologata dall'intestato Tribunale la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
2. Le spese di lite vanno compensate per la metà, con condanna di al pagamento, in Controparte_1
favore di della restante metà di tali spese che vengono liquidate per intero, Parte_1
ossia in misura comprensiva della parte compensata, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valor minimi stante la semplicità delle questioni trattate, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1193/2024 R.G. così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato a Ravenna, il 27/2/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune dell'anno 2005 al n. 25, p. 1;
b) dispone il trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della restante metà di tali spese, che liquida per intero, cioè in misura comprensiva Parte_1 della parte compensata, in € 98,00 per spese vive ed € 2906,00 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta, come per legge.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/10/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1193/2024 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Enrico Ranieri presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Forlì (FC),
c.so G. Mazzini n. 55, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE contro
), residente in [...] C.F._2
Giacomina n. 19
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 29/10/2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/5/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con , celebrato a Controparte_1
Ravenna, il 27/2/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 25, p. 1.
pagina 1 di 2 Intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero all'udienza di comparizione il giudice relatore delegato ha dichiarato la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 della legge 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti la non opposizione del convenuto – comparso personalmente senza assistenza del difensore - alla domanda di divorzio, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà di divorziare espressa dalla parte attrice.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto depositato in data 18/5/2009 fu omologata dall'intestato Tribunale la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
2. Le spese di lite vanno compensate per la metà, con condanna di al pagamento, in Controparte_1
favore di della restante metà di tali spese che vengono liquidate per intero, Parte_1
ossia in misura comprensiva della parte compensata, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valor minimi stante la semplicità delle questioni trattate, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1193/2024 R.G. così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato a Ravenna, il 27/2/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune dell'anno 2005 al n. 25, p. 1;
b) dispone il trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della restante metà di tali spese, che liquida per intero, cioè in misura comprensiva Parte_1 della parte compensata, in € 98,00 per spese vive ed € 2906,00 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta, come per legge.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/10/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 2 di 2