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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.9521 r.g. dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] res,te in San Giorgio a Cremano (na) alla Parte_1
via Corso umberto n 73 - CF : e per questo atto e suoi effetti elett.te C.F._1 dom.to in Napoli via Toledo n. 205 presso lo studio dell'avv.
AntonioRuggiero,CF: ,P.I. ,PEC C.F._2 P.IVA_1 [...]
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del Email_1
ricorso introduttivo e
l , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc.
[...]
, PEC: t, giusto mandato C.F._3 Email_2
generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso Persona_1
questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.4.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe dichiarava:
- di essere invalido, in quanto affetto dalle patologie di cui in ricorso;
- di essere nelle condizioni per ottenere il riconoscimento di un'invalidità civile superiore al
74%;
- di non essere stato visitato dalla competente commissione medica;
pagina1 di 3 chiedeva, pertanto, l'ACCERTAMENTO dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento di una invalidità civile superiore al 74%, con conseguente applicazione del beneficio contributivo di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. CP_ Si costituiva l che eccepiva l'improponibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa e la sua infondatezza nel merito.
All'odierna udienza, sentita la discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata poichè ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento dell'invalidità richiesta.
Innanzitutto in data 17 maggio 2023 il ricorrente presentava domanda amministrativa n.2023AH81334 per l'accertamento dell'invalidità civile per la corresponsione dei benefici CP_ erogati dall' correlati allo stato di invalidità civile/cecità/sordità.
L'art. 80 c. 3 della L. 388/2000 prevede che : “ A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della L. 26 maggio 1970 n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa“.
Pertanto, la detta disposizione di legge, invocata dal ricorrente, richiama il concetto di invalidità civile superiore al 74 %; ne consegue che onde fruire del beneficio richiesto occorre verificare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile;
sul punto, va ricordato che – per quanto previsto dall'art. 13 L. n. 118/71– occorre che le patologie diagnosticate determinino una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi.
Orbene, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie così come esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica che, valutate alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa, nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80
pagina2 di 3 (relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta) determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura corrispondente ad una percentuale che, per come chiarito dal c.t.u. nella propria relazione, raggiunge il 75% a partire dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e meritano pertanto di essere condivise da questo giudicante.
Ricorrono pertanto i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto vantato e va dichiarato invalido al 75% con conseguente applicazione del beneficio Parte_1 contributivo di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l'effetto:
- dichiara invalido al 75% con conseguente applicazione del beneficio Parte_1 contributivo di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000; CP_ condanna l alla corresponsione in suo favore dei benefici contributivi di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 a far data dal mese successivo a quello della domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1400,00 oltre
IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Napoli, 14.4.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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