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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12062/2024
promossa da:
nato in SOMALIA il 01°.01.1994 Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Delia C.F._1
A. Perricone (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
contro
a Controparte_1
Kampala (Uganda), in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.03.2024, il ricorrente
[...]
titolare di permesso di soggiorno per protezione Parte_1
pagina 1 sussidiaria, ha impugnato il provvedimento con il quale l CP_1
a Kampala ha rigettato la domanda di visto per motivi familiari
[...]
presentata dalla madre, , nata in [...] il Persona_1
05.11.1968, residente in Uganda.
Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di ricongiungimento con la madre, cittadina somala residente in Uganda
e di averla continuativamente sostenuta economicamente;
che sostiene economicamente anche la sorella;
che quest'ultima,
residente in Somalia, è pertanto impossibilitata a mantenere sia se stessa che la madre;
di avere un fratello che risiede in Germania;
di aver rappresentato quanto sopra in sede amministrativa ma che,
tuttavia, l'Ambasciata adita rigettava la domanda di visto per mancanza di documentazione probante il requisito di familiare a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine.
Il ricorrente ha dunque lamentato in questa sede l'illegittimità del provvedimento impugnato, la mancanza di valutazione della propria condizione personale e la violazione, in particolare, degli artt. 29 e 29
bis del d.lgs. n. 286/1998, rappresentando la sussistenza dei requisiti ivi richiamati e, pertanto, chiedendo accertarsi la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre con conseguente ordine di rilascio alla PA competente del relativo visto di ingresso.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
03.03.2025, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata.
Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato alla luce dell'incompletezza della documentazione presentata in sede pagina 2 amministrativa a supporto della domanda. In particolare, ha rilevato che le rimesse di denaro depositate nel presente giudizio non sono state presentate in sede amministrativa;
che a supporto del requisito
è stata ivi prodotta una dichiarazione sostitutiva di DPR 445/2000, non idonea a fornire prova dello stesso;
che, a seguito di comunicazione di cui all'art. 10 bis, parte ricorrente ha prodotto la richiesta documentazione inerente alla domanda di protezione internazionale e che dalla stessa è emersa l'esistenza di un fratello in Germania e di una sorella convivente con la madre;
che anche in ragione di tale evidenza la domanda non poteva essere accolta. In conclusione, ha dunque evidenziato il proprio potere di valutazione e verifica della documentazione in ragione del co. 7 dell'art. 29 D.lgs. 286/98 e ribadito nel caso di specie la carenza dei presupposti di cui al co. 1,
lett. d.
Con note del 14.03.2025, parte ricorrente ha contestato quanto ex
adverso dedotto, e ha integrato la documentazione in atti (rimessa di denaro datata 11.02.2025). In particolare, ha rappresentato di aver prodotto tutta la documentazione indicata in sede amministrativa e, in particolare, con comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90; che l nulla aveva richiesto in merito alle rimesse di denaro, CP_1
diversamente chiedendo il deposito della sola documentazione inerente alla propria domanda di protezione internazionale, poi integrata. In conclusione, ribadendo l'impossibilità della sorella,
residente in [...], di occuparsi del comune genitore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
pagina 3 * * *
Il ricorrente è titolare di protezione internazionale, pertanto, trova applicazione l'art 29 bis del D.lgs. n. 286/98 (art 22 comma 4 D.lgs. n.
251/2007).
Va premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI
per i genitori infra-sessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono per parte della giurisprudenza considerate alternative (Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021).
In ogni caso, la madre dell'odierno ricorrente è nata nel 1968, pertanto ai fini del ricongiungimento familiare sono normativamente indicati i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza.
Nel merito, il rapporto di maternità non è contestato ed è anzi confermato da parte resistente la quale richiama l'esito positivo dell'esame del DNA, richiesto dalla stessa Ambasciata, di contro,
risultano contestati i due elementi su richiamati.
Per ciò che attiene la vivenza a carico, l a Kampala Controparte_1
non ha ritenuto provata la sussistenza di tale requisito, sottolineando altresì la necessità che i trasferimenti di denaro debbano essere continuativi e di importo consistente, contestando inoltre l'inidoneità
della dichiarazione sostituiva di atto notorio al fine di dimostrare tale requisito (oltre al requisito dell'assenza di altri figli che possano sostenere i genitori, anch'esso ivi indicato, sul quale si tornerà).
Il ricorrente ha esposto che i trasferimenti di denaro sono stati effettuati in modo costante e continuativo, depositando in atti n. 6
pagina 4 rimesse di denaro per il periodo febbraio – dicembre 2023, e n. 1
rimessa, integrata in giudizio, del febbraio 2025, per un totale di n. 7
rimesse.
Tenuto conto di quanto dedotto dalle parti nonché delle date dei trasferimenti, in parte successive alla richiesta di visto (pacificamente datata 02.08.2023), a supporto del requisito in esame appare prodotta in sede amministrativa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 datata 15.06.2023.
Tanto premesso, viste le ricevute di trasferimento depositate nell'ambito del presente giudizio e altresì del contesto di provenienza e familiare della richiedente visto, emerge un continuativo e rilevante invio di denaro dal ricorrente alla sig.ra , ovvero Persona_1
l'invio a cadenza regolare di un importo che oscilla tra le 100 e 600
euro circa, che, come anticipato, considerato il contesto e la condizione di vita della ricevente, ben costituisce sostegno utile e sufficiente alla cd. presa in carico del genitore.
Per quel che concerne il secondo requisito contestato, ovvero la prova dell'inesistenza di altri figli del paese di provenienza e/o l'inesistenza di altri figli che possano fornire un supporto economico, risulta necessario considerare quanto segue.
Occorre premettere che la direttiva UE 2011/95 (cd direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di protezione internazionale non solo attraverso l'ampliamento (lasciato facoltativo) delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento, ma soprattutto con l'affermazione pagina 5 di una meno esigente condizionalità del diritto all'unità familiare.
Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede: “La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno
costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono
loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò,
occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”.
In applicazione di tale principio, considerata la specifica condizione nella quale il titolare di protezione internazionale viene a trovarsi e dal quale, pertanto, non può esigersi la produzione di documentazione proveniente dalle autorità del paese di origine, ben si ritiene di dover valutare il ricorso ad altri mezzi atti a provare i requisiti richiesti, nella specie, l'assenza altri figli nel paese di provenienza.
In particolare, il co 2 dell'art 29 bis TUI prevede che “qualora un
rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli
familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a
pagina 6 provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere
motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale (ivi compresa la protezione sussidiaria) di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma invero un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche,
anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14.10.2021, nella quale afferma che: “La condizione di soggetto
beneficiario di protezione internazionale imponeva alla
rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei
documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche
ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero
consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute
necessarie per il rilascio del visto. Anche se testualmente, nella norma
in questione, si fa riferimento solo all'esistenza del vincolo familiare,
tuttavia, si ritiene l'indicazione non tassativa, ma riferibile anche ad
altri elementi che qualificano il vincolo, come la vivenza a carico
ovvero l'assenza di altri figli in patria. L'espressione "vincoli familiari"
deve potersi riferire alle caratteristiche complessive della situazione
pagina 7 familiare con il ricongiungendo e non al solo rapporto di parentela,
strettamente considerato, perché altrimenti a quest'ultimo proposito
non vi sarebbe una regolamentazione delle regole probatorie. Né
sussiste alcuna ragione per differenziare in senso più severo la prova
dell'inesistenza di altri figli rispetto al rapporto di filiazione, poiché le
difficoltà da affrontare per il rifugiato sono le stesse” concludendo infine che: “In ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere
motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori (non si
ritiene, pertanto, conferente alla presente vicenda, il principio di diritto
di cui a Cass. n. 18599/13, sull'inefficacia delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione nel processo civile ma solo nell'ambito dei
procedimenti amministrativi).” (Cass. I sez. civile, n. 28202 del
14.10.2021).
Ebbene, quanto sopra appare oltremodo evidente nel caso di specie,
trovandosi la madre del ricorrente attualmente in Uganda, ossia in uno
Stato terzo nel quale si è rifugiata a causa della situazione di profonda insicurezza che caratterizza da anni il suo Paese di origine (cfr.
UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: International
Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia,
September 2022
https://www.ecoi.net/en/file/local/2078808/6308b1844.pdf ; ACLED
Explore:
1.Event Counts;
2. 2023.01.01 – 2025-04-14; 3. Africa;
4.
Somalia;
6. No;
7. ;
8. No;
9. Yes, Event Types;
10. No;
CP_2
https://acleddata.com/explorer/).
pagina 8 Ciò posto, occorre rilevare che, al fine di sostenere il requisito di cui si discute, il ricorrente ha prodotto quanto da questo può ritenersi esigibile (dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta innanzi a notaio), mentre dall'ulteriore documentazione disponibile e presentata dalle parti (verbale di audizione del 23.03.2022) e dalle stesse dichiarazioni di controparte emerge l'assenza di altri figli in Uganda e la presenza di una figlia in Somalia, mentre un secondo fratello risiede in Germania. Ebbene, considerata la condizione del paese di cui si discute e la fuga dallo stesso della madre del ricorrente, emerge con evidenza la totale irragionevolezza della pretesa per la quale l'unica figlia rimasta in Somalia dovrebbe farsi carico del sostentamento della madre, anche considerata, oltre alla condizione generale del Paese,
altresì la precipua condizione della donna in Somalia (si veda: EUAA
– European Union Agency for Asylum, Country Guidance: Somalia,
agosto 2023,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2095978/2023_Country_Guidance_
Somalia.pdf ; USDOS – US Department of State, 2021 Country
Report on Human Rights Practices: Somalia, 12 aprile 2022,
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-
practices/somalia/; , Considering Controparte_3
Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia, 21 giugno 2022,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2074415/309-engagement-al-
shabaab-somalia.pdf ; World Report Controparte_4
2022 – Somalia, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-
report/2022/country-chapters/somalia).
pagina 9 Pertanto, visto tutto quanto allegato in atti, considerate le autorevoli fonti sopra consultate, si ritiene sufficientemente provata nel presente procedimento la presenza di un figlio della richiedente visto in
Germania (cfr. verbale in atti), circostanza comunque non contestata,
e la presenza di una un'altra figlia nel paese di origine, dal quale la sig.ra è fuggita ed ove, inoltre, la condizione rende Persona_1
“impossibile” o comunque eccessivamente gravoso per il ricorrente e/o per la madre fornire prova (negativa) documentale dell'ulteriore impossibilità di tale ultima figlia di sostenere adeguatamente la madre.
Non solo, si ritiene utile ulteriormente evidenziare che la condizione di favore espressa dalla normativa e dalla giurisprudenza europea per la tutela dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ben si riferisce espressamente anche ad ipotesi quale quella del caso in esame,
ovvero ad ipotesi nelle quali, pur esistendo altri familiari nel paese
(peraltro nel caso de quo nel medesimo paese di origine ma non di effettiva provenienza) il rifugiato sembri essere il parente più idoneo a prendersi carico del richiedente visto (Corte di Giustizia UE,
sentenza del 12.12.2019, causa C-519/18, TB contro
[...]
. Controparte_5
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) ha dunque confermato tale interpretazione affermando che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale “l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i
principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29 lett.
pagina 10 d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga
interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa
richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non
abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba
intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di
provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in
mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico
del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento
familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la
previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che
può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o
condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi
della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo
2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo
n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto
specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere,
per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo
status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio
in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento
nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri
eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del
genitore." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle
allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei
presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare
riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla
pagina 11 condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario
sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e
logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle
provvidenze a tale scopo erogate".
Si evidenzia peraltro che l'ipotesi delineata dalla Suprema Corte fa espresso riferimento alla convivenza del genitore con altro figlio,
ipotesi che neanche è prospettata nel caso di specie, trovandosi la madre del ricorrente, come già ampiamente evidenziato, in paese terzo nel quale è fuggita.
Dunque, alla luce del quadro normativo su richiamato, nonché in considerazione della peculiare condizione del paese di provenienza del ricorrente, la documentazione prodotta si ritiene documentazione sufficiente ad attestare l'assenza di altri figli dell'istante che possano fornire il necessario sostentamento e l'adeguato supporto economico,
ritenendosi peraltro ulteriormente utile prendere in considerazione l'onere probatorio della PA resistente, che almeno astrattamente disponendo di strumenti per contestare nel merito la veridicità di tali dichiarazioni, nulla ha puntualmente rilevato né prodotto, né dedotto eventuali tentativi in tal senso.
In conclusione, il ricorrente ha fornito prova di aver continuativamente provveduto al sostentamento della madre e, anche considerata la situazione del paese di origine, non vi è dubbio che, anche in presenza di una sorella ivi residente, sarebbe in ogni caso il parente più idoneo a farsene carico.
pagina 12 In ultimo, si rileva che il non ha eccepito alcunché in ordine CP_1
alla eventuale pericolosità della madre del ricorrente, senza contare la situazione esistente nel paese di origine della stessa e di attuale residenza dell'unica figlia ivi rimasta, la Somalia, dove persiste una gravissima situazione di conflitto interno e una grave crisi umanitaria.
Secondo Refugees International (RI), la Somalia continua a essere
colpita da una delle crisi umanitarie più complesse e prolungate al
mondo. Sono pochi i Paesi in cui così tante persone vengono sfollate
per un periodo di tempo così lungo, in gran parte a causa di cicli
ricorrenti di violenza, insicurezza alimentare e crisi legate al clima ( RI,
25 maggio 2023 ). Solo nel 2023, un numero record di 2,9 milioni di
persone sono state sfollate a causa di shock climatici e conflitti. La
stragrande maggioranza delle persone che hanno abbandonato le
proprie case (2,3 milioni, ovvero il 75%) è stata sfollata a causa di
shock climatici (1,7 milioni a causa di inondazioni e 531.000 a causa
della siccità). Allo stesso tempo, nel 2023 il numero di persone
recentemente sfollate o nuovamente sfollate a causa di conflitti e
insicurezza ha raggiunto il massimo storico di 653.000. In totale, più
di 3,8 milioni di persone sono attualmente sfollate in Somalia e la
maggior parte delle famiglie è stata sfollata più di una volta (
[...]
30 gennaio 2024, pp. 8-9 ) (ACCORD - Austrian Centre for Per_2
Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ecoi.net-
Themendossier zu Somalia: , December 2024 Persona_3
https://www.ecoi.net/en/document/2119086.html). Il conflitto armato
tra il governo della Somalia e Al-Shabaab continua ad avere un
pagina 13 impatto devastante sulla popolazione civile del Paese, con tutte le
parti in conflitto che commettono gravi violazioni del diritto
internazionale umanitario. a documentato una Controparte_6
serie di attacchi aerei del Comando africano degli Stati Uniti
(AFRICOM) che hanno ucciso e ferito civili somali, molti dei quali a
seguito di evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario. Il 5
aprile, ha scritto ad AFRICOM chiedendo se le Controparte_6
forze statunitensi fossero coinvolte nell'operazione del 18 marzo
contro
Al-Shabaab, ma al momento della pubblicazione non è stata
ricevuta alcuna risposta. ( Somalia: Controparte_6 [...]
durch Drohnen muss aufgeklärt werden, 7 May Persona_4 Per_5
2024
https://www.amnesty.de/pressemitteilung/somalia-zivilpersonen-
durch-tuerkische-drohnen-getoetet ; Cfr anche: Controparte_7
: Drought and funding gaps deepen Somalias malnutrition
[...]
crisis, 13 March 2025
https://www.ecoi.net/en/document/2123876.html; BAMF - Federal
for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes CP_8
Zusammenfassung, 31 December 2024
https://www.ecoi.net/en/file/local/2120399/SOM_Juli-
Dezember2024_de.pdf; Commissioner for Controparte_9
Refugees: Regional Bureau for East and Horn of Africa, and the Great
Lakes; Somalia Situation;
Population of concern to UNHCR;
as of 28-
Feb-2025, 8 April 2025
pagina 14 https://www.ecoi.net/en/file/local/2123812/RB EHAGL Somalia
Situation Dashboard - as of Feb 2025.pdf).
In conclusione, alla luce di tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della riscontrata carenza documentale in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all' a Controparte_1
Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla madre del ricorrente SI.ra , nata in [...] Persona_1
il 05.11.1968;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12062/2024
promossa da:
nato in SOMALIA il 01°.01.1994 Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Delia C.F._1
A. Perricone (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
contro
a Controparte_1
Kampala (Uganda), in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.03.2024, il ricorrente
[...]
titolare di permesso di soggiorno per protezione Parte_1
pagina 1 sussidiaria, ha impugnato il provvedimento con il quale l CP_1
a Kampala ha rigettato la domanda di visto per motivi familiari
[...]
presentata dalla madre, , nata in [...] il Persona_1
05.11.1968, residente in Uganda.
Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di ricongiungimento con la madre, cittadina somala residente in Uganda
e di averla continuativamente sostenuta economicamente;
che sostiene economicamente anche la sorella;
che quest'ultima,
residente in Somalia, è pertanto impossibilitata a mantenere sia se stessa che la madre;
di avere un fratello che risiede in Germania;
di aver rappresentato quanto sopra in sede amministrativa ma che,
tuttavia, l'Ambasciata adita rigettava la domanda di visto per mancanza di documentazione probante il requisito di familiare a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine.
Il ricorrente ha dunque lamentato in questa sede l'illegittimità del provvedimento impugnato, la mancanza di valutazione della propria condizione personale e la violazione, in particolare, degli artt. 29 e 29
bis del d.lgs. n. 286/1998, rappresentando la sussistenza dei requisiti ivi richiamati e, pertanto, chiedendo accertarsi la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre con conseguente ordine di rilascio alla PA competente del relativo visto di ingresso.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
03.03.2025, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata.
Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato alla luce dell'incompletezza della documentazione presentata in sede pagina 2 amministrativa a supporto della domanda. In particolare, ha rilevato che le rimesse di denaro depositate nel presente giudizio non sono state presentate in sede amministrativa;
che a supporto del requisito
è stata ivi prodotta una dichiarazione sostitutiva di DPR 445/2000, non idonea a fornire prova dello stesso;
che, a seguito di comunicazione di cui all'art. 10 bis, parte ricorrente ha prodotto la richiesta documentazione inerente alla domanda di protezione internazionale e che dalla stessa è emersa l'esistenza di un fratello in Germania e di una sorella convivente con la madre;
che anche in ragione di tale evidenza la domanda non poteva essere accolta. In conclusione, ha dunque evidenziato il proprio potere di valutazione e verifica della documentazione in ragione del co. 7 dell'art. 29 D.lgs. 286/98 e ribadito nel caso di specie la carenza dei presupposti di cui al co. 1,
lett. d.
Con note del 14.03.2025, parte ricorrente ha contestato quanto ex
adverso dedotto, e ha integrato la documentazione in atti (rimessa di denaro datata 11.02.2025). In particolare, ha rappresentato di aver prodotto tutta la documentazione indicata in sede amministrativa e, in particolare, con comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90; che l nulla aveva richiesto in merito alle rimesse di denaro, CP_1
diversamente chiedendo il deposito della sola documentazione inerente alla propria domanda di protezione internazionale, poi integrata. In conclusione, ribadendo l'impossibilità della sorella,
residente in [...], di occuparsi del comune genitore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
pagina 3 * * *
Il ricorrente è titolare di protezione internazionale, pertanto, trova applicazione l'art 29 bis del D.lgs. n. 286/98 (art 22 comma 4 D.lgs. n.
251/2007).
Va premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI
per i genitori infra-sessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono per parte della giurisprudenza considerate alternative (Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021).
In ogni caso, la madre dell'odierno ricorrente è nata nel 1968, pertanto ai fini del ricongiungimento familiare sono normativamente indicati i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza.
Nel merito, il rapporto di maternità non è contestato ed è anzi confermato da parte resistente la quale richiama l'esito positivo dell'esame del DNA, richiesto dalla stessa Ambasciata, di contro,
risultano contestati i due elementi su richiamati.
Per ciò che attiene la vivenza a carico, l a Kampala Controparte_1
non ha ritenuto provata la sussistenza di tale requisito, sottolineando altresì la necessità che i trasferimenti di denaro debbano essere continuativi e di importo consistente, contestando inoltre l'inidoneità
della dichiarazione sostituiva di atto notorio al fine di dimostrare tale requisito (oltre al requisito dell'assenza di altri figli che possano sostenere i genitori, anch'esso ivi indicato, sul quale si tornerà).
Il ricorrente ha esposto che i trasferimenti di denaro sono stati effettuati in modo costante e continuativo, depositando in atti n. 6
pagina 4 rimesse di denaro per il periodo febbraio – dicembre 2023, e n. 1
rimessa, integrata in giudizio, del febbraio 2025, per un totale di n. 7
rimesse.
Tenuto conto di quanto dedotto dalle parti nonché delle date dei trasferimenti, in parte successive alla richiesta di visto (pacificamente datata 02.08.2023), a supporto del requisito in esame appare prodotta in sede amministrativa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 datata 15.06.2023.
Tanto premesso, viste le ricevute di trasferimento depositate nell'ambito del presente giudizio e altresì del contesto di provenienza e familiare della richiedente visto, emerge un continuativo e rilevante invio di denaro dal ricorrente alla sig.ra , ovvero Persona_1
l'invio a cadenza regolare di un importo che oscilla tra le 100 e 600
euro circa, che, come anticipato, considerato il contesto e la condizione di vita della ricevente, ben costituisce sostegno utile e sufficiente alla cd. presa in carico del genitore.
Per quel che concerne il secondo requisito contestato, ovvero la prova dell'inesistenza di altri figli del paese di provenienza e/o l'inesistenza di altri figli che possano fornire un supporto economico, risulta necessario considerare quanto segue.
Occorre premettere che la direttiva UE 2011/95 (cd direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di protezione internazionale non solo attraverso l'ampliamento (lasciato facoltativo) delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento, ma soprattutto con l'affermazione pagina 5 di una meno esigente condizionalità del diritto all'unità familiare.
Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede: “La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno
costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono
loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò,
occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”.
In applicazione di tale principio, considerata la specifica condizione nella quale il titolare di protezione internazionale viene a trovarsi e dal quale, pertanto, non può esigersi la produzione di documentazione proveniente dalle autorità del paese di origine, ben si ritiene di dover valutare il ricorso ad altri mezzi atti a provare i requisiti richiesti, nella specie, l'assenza altri figli nel paese di provenienza.
In particolare, il co 2 dell'art 29 bis TUI prevede che “qualora un
rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli
familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a
pagina 6 provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere
motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale (ivi compresa la protezione sussidiaria) di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma invero un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche,
anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14.10.2021, nella quale afferma che: “La condizione di soggetto
beneficiario di protezione internazionale imponeva alla
rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei
documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche
ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero
consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute
necessarie per il rilascio del visto. Anche se testualmente, nella norma
in questione, si fa riferimento solo all'esistenza del vincolo familiare,
tuttavia, si ritiene l'indicazione non tassativa, ma riferibile anche ad
altri elementi che qualificano il vincolo, come la vivenza a carico
ovvero l'assenza di altri figli in patria. L'espressione "vincoli familiari"
deve potersi riferire alle caratteristiche complessive della situazione
pagina 7 familiare con il ricongiungendo e non al solo rapporto di parentela,
strettamente considerato, perché altrimenti a quest'ultimo proposito
non vi sarebbe una regolamentazione delle regole probatorie. Né
sussiste alcuna ragione per differenziare in senso più severo la prova
dell'inesistenza di altri figli rispetto al rapporto di filiazione, poiché le
difficoltà da affrontare per il rifugiato sono le stesse” concludendo infine che: “In ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere
motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori (non si
ritiene, pertanto, conferente alla presente vicenda, il principio di diritto
di cui a Cass. n. 18599/13, sull'inefficacia delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione nel processo civile ma solo nell'ambito dei
procedimenti amministrativi).” (Cass. I sez. civile, n. 28202 del
14.10.2021).
Ebbene, quanto sopra appare oltremodo evidente nel caso di specie,
trovandosi la madre del ricorrente attualmente in Uganda, ossia in uno
Stato terzo nel quale si è rifugiata a causa della situazione di profonda insicurezza che caratterizza da anni il suo Paese di origine (cfr.
UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: International
Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia,
September 2022
https://www.ecoi.net/en/file/local/2078808/6308b1844.pdf ; ACLED
Explore:
1.Event Counts;
2. 2023.01.01 – 2025-04-14; 3. Africa;
4.
Somalia;
6. No;
7. ;
8. No;
9. Yes, Event Types;
10. No;
CP_2
https://acleddata.com/explorer/).
pagina 8 Ciò posto, occorre rilevare che, al fine di sostenere il requisito di cui si discute, il ricorrente ha prodotto quanto da questo può ritenersi esigibile (dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta innanzi a notaio), mentre dall'ulteriore documentazione disponibile e presentata dalle parti (verbale di audizione del 23.03.2022) e dalle stesse dichiarazioni di controparte emerge l'assenza di altri figli in Uganda e la presenza di una figlia in Somalia, mentre un secondo fratello risiede in Germania. Ebbene, considerata la condizione del paese di cui si discute e la fuga dallo stesso della madre del ricorrente, emerge con evidenza la totale irragionevolezza della pretesa per la quale l'unica figlia rimasta in Somalia dovrebbe farsi carico del sostentamento della madre, anche considerata, oltre alla condizione generale del Paese,
altresì la precipua condizione della donna in Somalia (si veda: EUAA
– European Union Agency for Asylum, Country Guidance: Somalia,
agosto 2023,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2095978/2023_Country_Guidance_
Somalia.pdf ; USDOS – US Department of State, 2021 Country
Report on Human Rights Practices: Somalia, 12 aprile 2022,
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-
practices/somalia/; , Considering Controparte_3
Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia, 21 giugno 2022,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2074415/309-engagement-al-
shabaab-somalia.pdf ; World Report Controparte_4
2022 – Somalia, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-
report/2022/country-chapters/somalia).
pagina 9 Pertanto, visto tutto quanto allegato in atti, considerate le autorevoli fonti sopra consultate, si ritiene sufficientemente provata nel presente procedimento la presenza di un figlio della richiedente visto in
Germania (cfr. verbale in atti), circostanza comunque non contestata,
e la presenza di una un'altra figlia nel paese di origine, dal quale la sig.ra è fuggita ed ove, inoltre, la condizione rende Persona_1
“impossibile” o comunque eccessivamente gravoso per il ricorrente e/o per la madre fornire prova (negativa) documentale dell'ulteriore impossibilità di tale ultima figlia di sostenere adeguatamente la madre.
Non solo, si ritiene utile ulteriormente evidenziare che la condizione di favore espressa dalla normativa e dalla giurisprudenza europea per la tutela dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ben si riferisce espressamente anche ad ipotesi quale quella del caso in esame,
ovvero ad ipotesi nelle quali, pur esistendo altri familiari nel paese
(peraltro nel caso de quo nel medesimo paese di origine ma non di effettiva provenienza) il rifugiato sembri essere il parente più idoneo a prendersi carico del richiedente visto (Corte di Giustizia UE,
sentenza del 12.12.2019, causa C-519/18, TB contro
[...]
. Controparte_5
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) ha dunque confermato tale interpretazione affermando che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale “l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i
principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29 lett.
pagina 10 d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga
interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa
richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non
abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba
intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di
provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in
mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico
del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento
familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la
previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che
può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o
condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi
della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo
2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo
n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto
specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere,
per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo
status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio
in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento
nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri
eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del
genitore." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle
allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei
presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare
riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla
pagina 11 condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario
sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e
logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle
provvidenze a tale scopo erogate".
Si evidenzia peraltro che l'ipotesi delineata dalla Suprema Corte fa espresso riferimento alla convivenza del genitore con altro figlio,
ipotesi che neanche è prospettata nel caso di specie, trovandosi la madre del ricorrente, come già ampiamente evidenziato, in paese terzo nel quale è fuggita.
Dunque, alla luce del quadro normativo su richiamato, nonché in considerazione della peculiare condizione del paese di provenienza del ricorrente, la documentazione prodotta si ritiene documentazione sufficiente ad attestare l'assenza di altri figli dell'istante che possano fornire il necessario sostentamento e l'adeguato supporto economico,
ritenendosi peraltro ulteriormente utile prendere in considerazione l'onere probatorio della PA resistente, che almeno astrattamente disponendo di strumenti per contestare nel merito la veridicità di tali dichiarazioni, nulla ha puntualmente rilevato né prodotto, né dedotto eventuali tentativi in tal senso.
In conclusione, il ricorrente ha fornito prova di aver continuativamente provveduto al sostentamento della madre e, anche considerata la situazione del paese di origine, non vi è dubbio che, anche in presenza di una sorella ivi residente, sarebbe in ogni caso il parente più idoneo a farsene carico.
pagina 12 In ultimo, si rileva che il non ha eccepito alcunché in ordine CP_1
alla eventuale pericolosità della madre del ricorrente, senza contare la situazione esistente nel paese di origine della stessa e di attuale residenza dell'unica figlia ivi rimasta, la Somalia, dove persiste una gravissima situazione di conflitto interno e una grave crisi umanitaria.
Secondo Refugees International (RI), la Somalia continua a essere
colpita da una delle crisi umanitarie più complesse e prolungate al
mondo. Sono pochi i Paesi in cui così tante persone vengono sfollate
per un periodo di tempo così lungo, in gran parte a causa di cicli
ricorrenti di violenza, insicurezza alimentare e crisi legate al clima ( RI,
25 maggio 2023 ). Solo nel 2023, un numero record di 2,9 milioni di
persone sono state sfollate a causa di shock climatici e conflitti. La
stragrande maggioranza delle persone che hanno abbandonato le
proprie case (2,3 milioni, ovvero il 75%) è stata sfollata a causa di
shock climatici (1,7 milioni a causa di inondazioni e 531.000 a causa
della siccità). Allo stesso tempo, nel 2023 il numero di persone
recentemente sfollate o nuovamente sfollate a causa di conflitti e
insicurezza ha raggiunto il massimo storico di 653.000. In totale, più
di 3,8 milioni di persone sono attualmente sfollate in Somalia e la
maggior parte delle famiglie è stata sfollata più di una volta (
[...]
30 gennaio 2024, pp. 8-9 ) (ACCORD - Austrian Centre for Per_2
Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ecoi.net-
Themendossier zu Somalia: , December 2024 Persona_3
https://www.ecoi.net/en/document/2119086.html). Il conflitto armato
tra il governo della Somalia e Al-Shabaab continua ad avere un
pagina 13 impatto devastante sulla popolazione civile del Paese, con tutte le
parti in conflitto che commettono gravi violazioni del diritto
internazionale umanitario. a documentato una Controparte_6
serie di attacchi aerei del Comando africano degli Stati Uniti
(AFRICOM) che hanno ucciso e ferito civili somali, molti dei quali a
seguito di evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario. Il 5
aprile, ha scritto ad AFRICOM chiedendo se le Controparte_6
forze statunitensi fossero coinvolte nell'operazione del 18 marzo
contro
Al-Shabaab, ma al momento della pubblicazione non è stata
ricevuta alcuna risposta. ( Somalia: Controparte_6 [...]
durch Drohnen muss aufgeklärt werden, 7 May Persona_4 Per_5
2024
https://www.amnesty.de/pressemitteilung/somalia-zivilpersonen-
durch-tuerkische-drohnen-getoetet ; Cfr anche: Controparte_7
: Drought and funding gaps deepen Somalias malnutrition
[...]
crisis, 13 March 2025
https://www.ecoi.net/en/document/2123876.html; BAMF - Federal
for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes CP_8
Zusammenfassung, 31 December 2024
https://www.ecoi.net/en/file/local/2120399/SOM_Juli-
Dezember2024_de.pdf; Commissioner for Controparte_9
Refugees: Regional Bureau for East and Horn of Africa, and the Great
Lakes; Somalia Situation;
Population of concern to UNHCR;
as of 28-
Feb-2025, 8 April 2025
pagina 14 https://www.ecoi.net/en/file/local/2123812/RB EHAGL Somalia
Situation Dashboard - as of Feb 2025.pdf).
In conclusione, alla luce di tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della riscontrata carenza documentale in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all' a Controparte_1
Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla madre del ricorrente SI.ra , nata in [...] Persona_1
il 05.11.1968;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 15