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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 10759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10759 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3354/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.01.2024 da
1) IG.ra Parte_1 nato/a Cava de' Tirreni cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonio Franchina presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) IG. CP_1 nato/a Salerno cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Luca Varsi presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata ad [...] il [...] di cittadinanza Italiana Persona_1
pagina 1 di 4
FATTO
A seguito di ricorso incardinato dalla per la modifica delle condizioni in ordine alla Pt_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore, le parti, all'udienza del 28.11.2024 raggiungevano un accordo per la risoluzione complessiva della controversia e chiedevano pertanto accogliere le seguenti condizioni congiunte in parziale modifica del decreto n. 499/2023 reso dal Tribunale di Milano in data
01.03.2023:
2) Le parti confermano che allo stato, fermi restando i doveri del padre nel regime di visita e permanenza della figlia permarrà il regime dell'affidamento condiviso della figlia minore _1
, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, allo stato sita in Milano.
[...]
3) Il si impegna a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia CP_1
, oltre alle spese straordinarie al 50%, anche un importo che allo stato viene quantificato in € _1
300,00.= mensili.
4) Le parti si impegnano, a rispettare i seguenti termini e modalità di vista delle figlia;
_1
a) si impegna a comunicare alla madre, IG.ra , via sms o CP_1 Parte_1
e-mail, i due fine settimana che intende trascorre con la figlia entro la fine del mese precedente e potrà vedere e tenere con se la figlia minore negli orario che attualmente sono: dal venerdì dalle ore 19,30 fino alla domenica alle ore 20 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
inoltre, il padre durante uno dei due fine settimana di spettanza materna potrà vedere e tenere con se , previo _1 avviso di almeno 48 ore alla madre del venerdì alle ore 19:30 fino alle ore 21:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
b) entrambe le parti comunicheranno reciprocamente in che periodo delle festività natalizie la minore sarà con uno di loro e per quanto tempo, così come stabilito dal provvedimento giudiziale, ciò entro il giorno 1 novembre di ogni anno;
c) del pari, entrambi comunicheranno reciprocamente le vacanze Pasquali, entro un mese prima dell'inizio delle stesse;
d) entrambe le parti si impegnano comunque, a comunicare via e-mail o via sms reciprocamente i viaggi o le permanenze fuori che intendono organizzare con la figlia minore, anche quelli coincidenti con le predette festività o fine settimana spettanti al padre, entro e non oltre un mese prima dagli stessi.
5) In mancanza delle predette comunicazioni, la madre compatibilmente con gli impegni e le eIGenze della minore, sarà libera di organizzarsi con secondo proprie necessità. _1
6) Per quanto attiene alle vacanze estive da trascorrere con , qualora la minore permanga con _1 il padre solo 15 giorni in luogo dei 30 previsti dai provvedimenti vigenti, contribuirà, CP_1 esclusivamente ed eccezionalmente per un mese estivo in cui la figlia non trascorra il periodo suddetto con il genitore, a corrispondere l'importo una tantum di euro 150,00 (centocinquanta) a titolo di pagina 2 di 4 rimborso spese in favore della madre collocataria, oltre al versamento del contributo di mantenimento indiretto dovuto per il mese in questione. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio della minore, impegnandosi a collaborare reciprocamente per l'ottenimento dei predetti documenti
7) La IG.ra , dunque, rinuncia, allo stato, alla domanda di affidamento esclusivo della Parte_1 figlia minore, così come a quella di aumento del contributo di mantenimento indiretto per la stessa.
8) Ogni diversa domanda allo stato si intende assorbita essendo la presente transazione, ove puntualmente adempiuta, satisfattiva di ogni diversa pretesa. Le parti in ogni caso non intendono rinunciare al reciproco diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle condizioni di visita e mantenimento di . _1
9) Spese legali compensate. Il presente atto che, si compone di articoli nove e pagine cinque.
Sottoscrivono i legali delle parti anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13
L.P.F..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 CP_1
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 499/2023 reso dal Tribunale di Milano in data
01.03.2023:
1. Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.01.2024 da
1) IG.ra Parte_1 nato/a Cava de' Tirreni cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonio Franchina presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) IG. CP_1 nato/a Salerno cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Luca Varsi presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata ad [...] il [...] di cittadinanza Italiana Persona_1
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FATTO
A seguito di ricorso incardinato dalla per la modifica delle condizioni in ordine alla Pt_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore, le parti, all'udienza del 28.11.2024 raggiungevano un accordo per la risoluzione complessiva della controversia e chiedevano pertanto accogliere le seguenti condizioni congiunte in parziale modifica del decreto n. 499/2023 reso dal Tribunale di Milano in data
01.03.2023:
2) Le parti confermano che allo stato, fermi restando i doveri del padre nel regime di visita e permanenza della figlia permarrà il regime dell'affidamento condiviso della figlia minore _1
, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, allo stato sita in Milano.
[...]
3) Il si impegna a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia CP_1
, oltre alle spese straordinarie al 50%, anche un importo che allo stato viene quantificato in € _1
300,00.= mensili.
4) Le parti si impegnano, a rispettare i seguenti termini e modalità di vista delle figlia;
_1
a) si impegna a comunicare alla madre, IG.ra , via sms o CP_1 Parte_1
e-mail, i due fine settimana che intende trascorre con la figlia entro la fine del mese precedente e potrà vedere e tenere con se la figlia minore negli orario che attualmente sono: dal venerdì dalle ore 19,30 fino alla domenica alle ore 20 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
inoltre, il padre durante uno dei due fine settimana di spettanza materna potrà vedere e tenere con se , previo _1 avviso di almeno 48 ore alla madre del venerdì alle ore 19:30 fino alle ore 21:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
b) entrambe le parti comunicheranno reciprocamente in che periodo delle festività natalizie la minore sarà con uno di loro e per quanto tempo, così come stabilito dal provvedimento giudiziale, ciò entro il giorno 1 novembre di ogni anno;
c) del pari, entrambi comunicheranno reciprocamente le vacanze Pasquali, entro un mese prima dell'inizio delle stesse;
d) entrambe le parti si impegnano comunque, a comunicare via e-mail o via sms reciprocamente i viaggi o le permanenze fuori che intendono organizzare con la figlia minore, anche quelli coincidenti con le predette festività o fine settimana spettanti al padre, entro e non oltre un mese prima dagli stessi.
5) In mancanza delle predette comunicazioni, la madre compatibilmente con gli impegni e le eIGenze della minore, sarà libera di organizzarsi con secondo proprie necessità. _1
6) Per quanto attiene alle vacanze estive da trascorrere con , qualora la minore permanga con _1 il padre solo 15 giorni in luogo dei 30 previsti dai provvedimenti vigenti, contribuirà, CP_1 esclusivamente ed eccezionalmente per un mese estivo in cui la figlia non trascorra il periodo suddetto con il genitore, a corrispondere l'importo una tantum di euro 150,00 (centocinquanta) a titolo di pagina 2 di 4 rimborso spese in favore della madre collocataria, oltre al versamento del contributo di mantenimento indiretto dovuto per il mese in questione. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio della minore, impegnandosi a collaborare reciprocamente per l'ottenimento dei predetti documenti
7) La IG.ra , dunque, rinuncia, allo stato, alla domanda di affidamento esclusivo della Parte_1 figlia minore, così come a quella di aumento del contributo di mantenimento indiretto per la stessa.
8) Ogni diversa domanda allo stato si intende assorbita essendo la presente transazione, ove puntualmente adempiuta, satisfattiva di ogni diversa pretesa. Le parti in ogni caso non intendono rinunciare al reciproco diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle condizioni di visita e mantenimento di . _1
9) Spese legali compensate. Il presente atto che, si compone di articoli nove e pagine cinque.
Sottoscrivono i legali delle parti anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13
L.P.F..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 CP_1
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 499/2023 reso dal Tribunale di Milano in data
01.03.2023:
1. Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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