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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Anna Mantovani Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 85/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: Parte_1
I.V.A.: , in persona del titolare Geom. CodiceFiscale_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Basilico, presso il cui Parte_1 studio in Cogliate (MB), Via Dante n. 29, risulta elettivamente domiciliata APPELLANTE CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Anderloni, presso il cui Parte_2 studio in Milano, Via Washington n. 102, risulta elettivamente domiciliata APPELLATA
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 7332/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 23.07.2024, G.O. Dott. Andrea Costantino Lecchi, così giudicare: Nel merito in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da poiché destituita di fondamento in fatto e in diritto per i CP_1 motivi tutti in atti, con conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 7198/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 20.04.2022 e pubblicato in data 4.05.2022; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria condannare al pagamento di quella somma, maggiore o CP_1
la vendita della rete di Controparte_2Controparte_3 cantiere in Milano, Via Borsa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 bis n. 2 del 16.04.2023 e non ammesse in primo grado, chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex adverso dedotte, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati a prova diretta e con così come indicato nella memoria ex art. 183 Tes_1 bis n. 3 del 5.05.2023; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e rimborso spese generali come per legge”.
Per CP_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, respingere l'Appello proposto dalla
[...] confermando la sentenza di primo grado con la più Parte_1 ampia formula, condannando la in persona Parte_1 del suo titolare a rifondere alla in persona del suo legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore le spese del presente grado di giudizio da liquidarsi secondo tariffe professionali.”
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti pagina 2 di 9 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo telematico n. 7198/2022 emesso in data 04.05.2022, il Tribunale di Milano, su ricorso dell'impresa individuale Parte_1
(d'ora in avanti, , ingiungeva a il
[...] Pt_1 CP_1 pagamento di € 15.974,68, IVA inclusa, a titolo di saldo della fattura n. 164/2021, emessa dalla ricorrente in data 07.10.2021 e relativa alla “esecuzione di opere edili ed affini di varia natura e noli” nell'ambito di un intervento eseguito, in data 23.08.2021, a favore dell'ingiunta presso l'immobile sito in Milano, Via Borsa nn. 36-38, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata in fattura al saldo e spese di procedura. Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione
[...]
eccependo la non debenza dell'importo ingiunto e rappresentando nello CP_1 specifico che:
- nessun intervento di alcuna natura veniva eseguito dalla convenuta opposta in data 23.08.2021 e che l'attrice opponente neppure aveva mai ricevuto la nota informativa n. 031bis/2021, come invece indicato in fattura;
- in data 24.08.2021, riceveva da una mail avente CP_1 Pt_1 quale allegato la nota informativa n. 031 del 23.05.2021 con la quale veniva richiesto il pagamento di spese di noleggio di una recinzione di cantiere per l'importo complessivo di € 12.216,80, al netto dell'IVA, corrispondente a quello della fattura poi azionata in via monitoria;
- richiedeva che tale nota le venisse resa controfirmata per Pt_1 accettazione dall'opponente, fatto mai avvenuto avendola invero CP_1 contestata sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum;
- effettivamente, nei mesi di gennaio e febbraio 2018, eseguiva Pt_1 lavori di assistenza per la sistemazione di una perdita d'acqua in tubazioni interrate e che, in tale occasione, veniva posata la recinzione di cui alla nota n. 031/2021;
- tuttavia, per tali lavori, in data 07.03.2018 emetteva la nota Pt_1 informativa n. 005 e, sull'accordo delle parti, in data 15.02.2019, una nuova versione aggiornata di tale nota, per un importo complessivo definitivo di € 5.146,00, oltre IVA, di cui alla fattura n. 16/2019 regolarmente pagata, con la conseguenza che null'altro sarebbe stato dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta.
pagina 3 di 9 Si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la Pt_1 fondatezza dell'avversa opposizione, di cui chiedeva in via principale il rigetto, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione avversaria, per la condanna di al pagamento di quella somma, maggiore o minore, CP_1 risultante dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
Segnatamente, nel produrre documentazione integrativa rispetto alla fase monitoria, la convenuta opposta esponeva che:
- una volta terminati i lavori di gennaio e febbraio 2018, chiedeva CP_1
a di procrastinare la chiusura dello scavo, avendo necessità di Pt_1 effettuare alcuni accertamenti in contraddittorio con il Controparte_4
e, quindi, di fornire e montare una rete di protezione per la sicurezza
[...] del cantiere, costituita da una recinzione mobile, compresa di basamenti, legname, oscuranti e reti;
- tale opera veniva eseguita in data 23.02.2018, integrando la porzione di recinzione già parzialmente posizionata in precedenza fino a raggiungere la misura complessiva di 68 metri lineari;
- in attesa di poter procedere alla chiusura dello scavo e, quindi, di istruzioni in merito da parte dell'attrice opponente, le parti avevano concordato che la stessa avrebbe saldato la nota informativa n. 005, così come aggiornata, senza che rimuovesse la rete di recinzione, i cui costi per il nolo e la Pt_1 manutenzione sarebbero stati esposti in un'unica soluzione contestualmente all'intervento di chiusura dello scavo;
- avendo constatato in data 23.08.2021 che non avrebbe più Pt_1 ricevuto l'incarico di coprire lo scavo, inviava a la nota CP_1 informativa n. 031bis, comunicandole che avrebbe definitivamente ritenuto chiuso il noleggio con la conseguente cessazione delle opere di manutenzione e interventi di ripristino della recinzione, emettendo in data 7.10.2021 la relativa fattura comprensiva del noleggio fino al 23.08.2021 e della vendita della recinzione al prezzo simbolico di € 100,00;
- infine, non essendo intercorso tra le parti alcun accordo in ordine all'importo da pagare, applicava le voci contenute nel Prezziario della Pt_1
C.C.I.A.A. di Milano. Con sentenza n. 7332/2024, pubblicata in data 23.07.2024, il Tribunale di Milano, ritenuto che, pur a fronte delle contestazioni dell'attrice opponente circa pagina 4 di 9 la legittimità del credito azionato in via monitoria, la convenuta opposta non avesse assolto l'onere di fornire idonea prova sia con Pt_1 riferimento all'effettuazione di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già fatturate a e da questa già pagate, sia con riferimento alla CP_1 congruità del corrispettivo richiesto, stante l'enorme differenza dei costi calcolati per la stessa prestazione fornita a distanza di soli due anni e mezzo, con conseguente legittimazione all'emissione dell'ulteriore fattura, così provvedeva:
“- in totale accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 7198/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.05.2022;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- rigetta le riproposte istanze istruttorie dell'opposta”.
* Ha interposto gravame Pt_1
Si è costituita nel giudizio d'appello contestando tutto quando ex CP_1 adverso dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. All'udienza del 22.05.2025, la Consigliera istruttrice ha fissato l'udienza del 19.06.2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio, assegnando alle parti termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. A tale udienza le parti hanno discusso la causa che è stata decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1°. Erronea valutazione ed omessa motivazione in merito alle prove testimoniali. Il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che la fattura azionata in monitorio riguarderebbe unicamente il canone di noleggio e l'importo simbolico di €100,00 esposto per la vendita della recinzione e non già gli interventi di manutenzione effettuati di con la conseguenza Pt_1 che nessuna prova avrebbe dovuto essere fornita da quest'ultima in merito all'esecuzione di detti ulteriori interventi manutentivi, atteso che quelli effettuati sino a tutto il gennaio 2019 sarebbero già stati fatturati e pagati da CP_1 mentre quelli successivi, non esposti nella fattura azionata, sarebbero estranei all'oggetto di causa. pagina 5 di 9 Con il medesimo motivo, parte appellante censura altresì la sentenza gravata in punto di valutazione delle prove orali assunte, per avere il Giudice di prime cure totalmente omesso la “spiegazione” dei motivi che lo avrebbero indotto a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dai dipendenti che, anzi, Pt_1 proprio per aver preso parte alle vicende di causa, avrebbero dovuto considerarsi gli unici in grado di riferire sugli eventi per come storicamente accaduti. In ogni caso, a sostegno dell'asserita legittimità della propria pretesa creditoria, ribadisce che all'atto dell'emissione della nota informativa 031bis, Pt_1 la rete fosse ancora presente a protezione dello scavo, soggiungendo altresì che, alla data odierna, da sopralluogo effettuato dalla stessa appellante, risulterebbe che abbia provveduto a rimuovere la rete a protezione del cantiere, CP_1 con conseguente accettazione, anche per fatti concludenti, della fattura di nolo e vendita emessa da Pt_1
2°. Contraddittorietà ed illogicità della sentenza ed omissione di pronuncia. Parte appellante lamenta essenzialmente la mancata pronuncia del primo Giudice sul corrispettivo per nolo dovuto in ogni caso a per Pt_1 il periodo dal 16.02.2019 all'agosto 2021, atteso che, anche a voler seguire la tesi avversaria, secondo cui l'importo di € 350,00 esposto nella nota informativa n. 005 di cui alla fattura n. 16/2019 sarebbe il valore del nolo dal 23.02.2018 al 15.02.2019, sarebbe evidente come per i mesi successivi abbia, Pt_1 comunque e a maggior ragione, essendo stato calcolato un canone di nolo per il periodo pregresso, il diritto di ricevere il compenso per il nolo della recinzione per il periodo successivo.
* L'opinione della Corte. In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione sufficientemente chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste. Ciò premesso, l'appello proposto da i cui motivi possono essere Pt_1 trattati congiuntamente, è fondato e merita pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati. In estrema sintesi, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione del primo Giudice, il quale avrebbe male interpretato la pretesa azionata in monitorio da finalizzata unicamente a ottenere il pagamento, da parte di Pt_1 CP_1 pagina 6 di 9 degli importi dovuti a titolo di canone di noleggio della recinzione e di CP_1 corrispettivo della vendita della stessa per il prezzo simbolico di € 100,00 e non anche, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, a titolo di corrispettivo per gli interventi manutentivi eseguiti dalla stessa i Pt_1 quali sarebbero invero già stati pagati o comunque non sarebbero stati esposti nella fattura per cui è causa. Così precisata, la pretesa creditoria di è, a opinione della Corte, da Pt_1 ritenersi almeno in parte fondata nell'an. È pacifico che nel febbraio 2018 eseguì per conto di nel Pt_1 CP_1 cantiere di via Borsa 36/38, oltre ad alcuni lavori di assistenza, anche la posa di una recinzione, le cui dimensioni furono successivamente estese. Poiché la recinzione rimase nella disponibilità di è la stessa parte appellata a CP_1 riconoscere di avere corrisposto un costo per l'intervento di posa, varia manutenzione e nolo. Invero, il nolo di attrezzature cantieristiche strumentali all'esecuzione di opere edili o impiantistiche integra un rapporto contrattuale c.d. di durata, nell'ambito del quale, come noto, salvo che sia stato pattuito il pagamento di un corrispettivo forfettario una tantum, fintanto che perdura la prestazione, l'utilizzatore è tenuto a versare il corrispettivo convenuto. Nel caso di specie, contrariamente a quanto vorrebbe la difesa di CP_1 non vi è alcuna prova che le parti avessero inteso definire integralmente e in via forfettaria l'importo dovuto dalla società appellata a tale titolo con la versione aggiornata e definitiva della nota informativa n. 005 del 15.02.2019 (cfr. all. 5 fascicolo I grado , la quale, pur menzionando la voce “noli vari”, CP_1 non si riferisce solo ad essa, avendo invero contenuto più ampio, e, soprattutto, non qualifica l'importo a tale fine ivi contabilizzato nella cifra di € 350,00 quale canone complessivamente dovuto per l'intera durata della prestazione di noleggio che non risulta neppure specificata nella durata. Conseguentemente, considerato che è pacifico che la recinzione installata da su richiesta di sia rimasta nella disponibilità di Pt_1 CP_1 quest'ultima almeno sino all'agosto del 2021 (cfr. foto dello stato dei luoghi prodotte sub all. 9 fascicolo I grado – dovendosi invero evidenziare CP_1 come, per ciò che rileva ai fini della decisione, le parti forniscano una ricostruzione dei fatti di causa sostanzialmente identica, la quale diverge unicamente circa la sussistenza o meno di un importo ancora dovuto da
[...]
a a titolo di costo per l'utilizzo della summenzionata rete – CP_1 Pt_1 pagina 7 di 9 occorre determinare il corrispettivo tuttora dovuto da per il periodo CP_1 successivo al 15.02.2019 e non anche, come vorrebbe l'odierna appellante, per il periodo precedente, essendo stato l'importo di € 350,00, indicato alla voce “noli vari” della nota informativa n. 005, pacificamente pagato dalla società odierna appellata. A tale fine, la circostanza che, contrariamente a quanto accaduto per il periodo intercorrente tra il 23.02.2018, data di installazione dell'ulteriore porzione di recinzione, e il 15.02.2019, data della già richiamata versione aggiornata della nota informativa n. 005 cui si riferisce la fattura n. 16/2019 pacificamente pagata da (cfr. all. 6 fascicolo I grado , per il periodo CP_1 CP_1 successivo le parti non abbiano inteso pattuire alcun corrispettivo, nemmeno richiamandosi ai parametri impiegati per il primo anno di noleggio (i quali, in assenza di un accordo tra le parti in tal senso, non possono evidentemente essere applicati dalla Corte), giustifica il ricorso ex art. 1657 c.c. (trattandosi di prestazioni strumentali di cantiere) alle tariffe d'uso, rinvenibili, nel caso di specie, nel Prezziario della Camera di Commercio di Milano che, per il “Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli” prevede un canone pari a € 4,30 al metro per ogni mese o frazione di mese oltre il primo (cfr. doc. 7 fascicolo appello . Pt_1
Pertanto, moltiplicando il canone mensile, pari a € 4,30, per la lunghezza complessiva della rete, pari a 68 metri lineari, e moltiplicando ulteriormente l'importo così ottenuto (pari a € 292,40) per il numero di mesi o frazione successivi al 15.02.2019 in corrispondenza dei quali è perdurata la prestazione di noleggio, pari a mesi 30 (dal 16.02.2019 al 23.08.2021), risulta CP_1 tuttora debitrice nei confronti di per la complessiva somma di € Pt_1
8.772,00, oltre IVA. Su detto importo sono dovuti gli interessi moratori dalla data di scadenza della fattura al saldo. Quanto, invece, al corrispettivo della vendita della recinzione, unilateralmente quantificato da nel prezzo simbolico di € 100,00, la Corte ritiene Pt_1 che esso non sia dovuto, atteso che, in considerazione delle caratteristiche del bene, inevitabilmente soggetto a deterioramento, vista anche la perdurante esposizione ad agenti atmosferici, e pertanto destinato ad andare incontro a rapido deprezzamento, a esito del periodo pluriennale trascorso dalla sua installazione, il manufatto deve considerarsi privo di qualsivoglia valore residuo.
* pagina 8 di 9 All'esito del presente grado di giudizio, che ha visto la prevalente soccombenza di consegue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese di CP_1 ambedue i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base al decisum e non già in base al disputatum, in ossequio al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 7332/2024 Tribunale di Milano, CP_1 pubblicata in data 23.07.2024, così dispone: 1. accoglie l'appello e conseguentemente, in riforma della sentenza n. 7332/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.07.2024, condanna al CP_1 pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo pari a complessivi € 8.772,00, oltre IVA e interessi
[...] moratori dalla data di scadenza della fattura al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere a CP_1 [...] le spese di lite quantificate, per il Parte_1 giudizio di primo grado, in € 4.300,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e, per il presente grado di giudizio, in € 2.900,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 25 giugno 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Anna Mantovani Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 85/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: Parte_1
I.V.A.: , in persona del titolare Geom. CodiceFiscale_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Basilico, presso il cui Parte_1 studio in Cogliate (MB), Via Dante n. 29, risulta elettivamente domiciliata APPELLANTE CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Anderloni, presso il cui Parte_2 studio in Milano, Via Washington n. 102, risulta elettivamente domiciliata APPELLATA
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 7332/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 23.07.2024, G.O. Dott. Andrea Costantino Lecchi, così giudicare: Nel merito in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da poiché destituita di fondamento in fatto e in diritto per i CP_1 motivi tutti in atti, con conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 7198/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 20.04.2022 e pubblicato in data 4.05.2022; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria condannare al pagamento di quella somma, maggiore o CP_1
la vendita della rete di Controparte_2Controparte_3 cantiere in Milano, Via Borsa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 bis n. 2 del 16.04.2023 e non ammesse in primo grado, chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex adverso dedotte, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati a prova diretta e con così come indicato nella memoria ex art. 183 Tes_1 bis n. 3 del 5.05.2023; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e rimborso spese generali come per legge”.
Per CP_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, respingere l'Appello proposto dalla
[...] confermando la sentenza di primo grado con la più Parte_1 ampia formula, condannando la in persona Parte_1 del suo titolare a rifondere alla in persona del suo legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore le spese del presente grado di giudizio da liquidarsi secondo tariffe professionali.”
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti pagina 2 di 9 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo telematico n. 7198/2022 emesso in data 04.05.2022, il Tribunale di Milano, su ricorso dell'impresa individuale Parte_1
(d'ora in avanti, , ingiungeva a il
[...] Pt_1 CP_1 pagamento di € 15.974,68, IVA inclusa, a titolo di saldo della fattura n. 164/2021, emessa dalla ricorrente in data 07.10.2021 e relativa alla “esecuzione di opere edili ed affini di varia natura e noli” nell'ambito di un intervento eseguito, in data 23.08.2021, a favore dell'ingiunta presso l'immobile sito in Milano, Via Borsa nn. 36-38, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata in fattura al saldo e spese di procedura. Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione
[...]
eccependo la non debenza dell'importo ingiunto e rappresentando nello CP_1 specifico che:
- nessun intervento di alcuna natura veniva eseguito dalla convenuta opposta in data 23.08.2021 e che l'attrice opponente neppure aveva mai ricevuto la nota informativa n. 031bis/2021, come invece indicato in fattura;
- in data 24.08.2021, riceveva da una mail avente CP_1 Pt_1 quale allegato la nota informativa n. 031 del 23.05.2021 con la quale veniva richiesto il pagamento di spese di noleggio di una recinzione di cantiere per l'importo complessivo di € 12.216,80, al netto dell'IVA, corrispondente a quello della fattura poi azionata in via monitoria;
- richiedeva che tale nota le venisse resa controfirmata per Pt_1 accettazione dall'opponente, fatto mai avvenuto avendola invero CP_1 contestata sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum;
- effettivamente, nei mesi di gennaio e febbraio 2018, eseguiva Pt_1 lavori di assistenza per la sistemazione di una perdita d'acqua in tubazioni interrate e che, in tale occasione, veniva posata la recinzione di cui alla nota n. 031/2021;
- tuttavia, per tali lavori, in data 07.03.2018 emetteva la nota Pt_1 informativa n. 005 e, sull'accordo delle parti, in data 15.02.2019, una nuova versione aggiornata di tale nota, per un importo complessivo definitivo di € 5.146,00, oltre IVA, di cui alla fattura n. 16/2019 regolarmente pagata, con la conseguenza che null'altro sarebbe stato dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta.
pagina 3 di 9 Si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la Pt_1 fondatezza dell'avversa opposizione, di cui chiedeva in via principale il rigetto, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione avversaria, per la condanna di al pagamento di quella somma, maggiore o minore, CP_1 risultante dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
Segnatamente, nel produrre documentazione integrativa rispetto alla fase monitoria, la convenuta opposta esponeva che:
- una volta terminati i lavori di gennaio e febbraio 2018, chiedeva CP_1
a di procrastinare la chiusura dello scavo, avendo necessità di Pt_1 effettuare alcuni accertamenti in contraddittorio con il Controparte_4
e, quindi, di fornire e montare una rete di protezione per la sicurezza
[...] del cantiere, costituita da una recinzione mobile, compresa di basamenti, legname, oscuranti e reti;
- tale opera veniva eseguita in data 23.02.2018, integrando la porzione di recinzione già parzialmente posizionata in precedenza fino a raggiungere la misura complessiva di 68 metri lineari;
- in attesa di poter procedere alla chiusura dello scavo e, quindi, di istruzioni in merito da parte dell'attrice opponente, le parti avevano concordato che la stessa avrebbe saldato la nota informativa n. 005, così come aggiornata, senza che rimuovesse la rete di recinzione, i cui costi per il nolo e la Pt_1 manutenzione sarebbero stati esposti in un'unica soluzione contestualmente all'intervento di chiusura dello scavo;
- avendo constatato in data 23.08.2021 che non avrebbe più Pt_1 ricevuto l'incarico di coprire lo scavo, inviava a la nota CP_1 informativa n. 031bis, comunicandole che avrebbe definitivamente ritenuto chiuso il noleggio con la conseguente cessazione delle opere di manutenzione e interventi di ripristino della recinzione, emettendo in data 7.10.2021 la relativa fattura comprensiva del noleggio fino al 23.08.2021 e della vendita della recinzione al prezzo simbolico di € 100,00;
- infine, non essendo intercorso tra le parti alcun accordo in ordine all'importo da pagare, applicava le voci contenute nel Prezziario della Pt_1
C.C.I.A.A. di Milano. Con sentenza n. 7332/2024, pubblicata in data 23.07.2024, il Tribunale di Milano, ritenuto che, pur a fronte delle contestazioni dell'attrice opponente circa pagina 4 di 9 la legittimità del credito azionato in via monitoria, la convenuta opposta non avesse assolto l'onere di fornire idonea prova sia con Pt_1 riferimento all'effettuazione di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già fatturate a e da questa già pagate, sia con riferimento alla CP_1 congruità del corrispettivo richiesto, stante l'enorme differenza dei costi calcolati per la stessa prestazione fornita a distanza di soli due anni e mezzo, con conseguente legittimazione all'emissione dell'ulteriore fattura, così provvedeva:
“- in totale accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 7198/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.05.2022;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- rigetta le riproposte istanze istruttorie dell'opposta”.
* Ha interposto gravame Pt_1
Si è costituita nel giudizio d'appello contestando tutto quando ex CP_1 adverso dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. All'udienza del 22.05.2025, la Consigliera istruttrice ha fissato l'udienza del 19.06.2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio, assegnando alle parti termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. A tale udienza le parti hanno discusso la causa che è stata decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1°. Erronea valutazione ed omessa motivazione in merito alle prove testimoniali. Il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che la fattura azionata in monitorio riguarderebbe unicamente il canone di noleggio e l'importo simbolico di €100,00 esposto per la vendita della recinzione e non già gli interventi di manutenzione effettuati di con la conseguenza Pt_1 che nessuna prova avrebbe dovuto essere fornita da quest'ultima in merito all'esecuzione di detti ulteriori interventi manutentivi, atteso che quelli effettuati sino a tutto il gennaio 2019 sarebbero già stati fatturati e pagati da CP_1 mentre quelli successivi, non esposti nella fattura azionata, sarebbero estranei all'oggetto di causa. pagina 5 di 9 Con il medesimo motivo, parte appellante censura altresì la sentenza gravata in punto di valutazione delle prove orali assunte, per avere il Giudice di prime cure totalmente omesso la “spiegazione” dei motivi che lo avrebbero indotto a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dai dipendenti che, anzi, Pt_1 proprio per aver preso parte alle vicende di causa, avrebbero dovuto considerarsi gli unici in grado di riferire sugli eventi per come storicamente accaduti. In ogni caso, a sostegno dell'asserita legittimità della propria pretesa creditoria, ribadisce che all'atto dell'emissione della nota informativa 031bis, Pt_1 la rete fosse ancora presente a protezione dello scavo, soggiungendo altresì che, alla data odierna, da sopralluogo effettuato dalla stessa appellante, risulterebbe che abbia provveduto a rimuovere la rete a protezione del cantiere, CP_1 con conseguente accettazione, anche per fatti concludenti, della fattura di nolo e vendita emessa da Pt_1
2°. Contraddittorietà ed illogicità della sentenza ed omissione di pronuncia. Parte appellante lamenta essenzialmente la mancata pronuncia del primo Giudice sul corrispettivo per nolo dovuto in ogni caso a per Pt_1 il periodo dal 16.02.2019 all'agosto 2021, atteso che, anche a voler seguire la tesi avversaria, secondo cui l'importo di € 350,00 esposto nella nota informativa n. 005 di cui alla fattura n. 16/2019 sarebbe il valore del nolo dal 23.02.2018 al 15.02.2019, sarebbe evidente come per i mesi successivi abbia, Pt_1 comunque e a maggior ragione, essendo stato calcolato un canone di nolo per il periodo pregresso, il diritto di ricevere il compenso per il nolo della recinzione per il periodo successivo.
* L'opinione della Corte. In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione sufficientemente chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste. Ciò premesso, l'appello proposto da i cui motivi possono essere Pt_1 trattati congiuntamente, è fondato e merita pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati. In estrema sintesi, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione del primo Giudice, il quale avrebbe male interpretato la pretesa azionata in monitorio da finalizzata unicamente a ottenere il pagamento, da parte di Pt_1 CP_1 pagina 6 di 9 degli importi dovuti a titolo di canone di noleggio della recinzione e di CP_1 corrispettivo della vendita della stessa per il prezzo simbolico di € 100,00 e non anche, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, a titolo di corrispettivo per gli interventi manutentivi eseguiti dalla stessa i Pt_1 quali sarebbero invero già stati pagati o comunque non sarebbero stati esposti nella fattura per cui è causa. Così precisata, la pretesa creditoria di è, a opinione della Corte, da Pt_1 ritenersi almeno in parte fondata nell'an. È pacifico che nel febbraio 2018 eseguì per conto di nel Pt_1 CP_1 cantiere di via Borsa 36/38, oltre ad alcuni lavori di assistenza, anche la posa di una recinzione, le cui dimensioni furono successivamente estese. Poiché la recinzione rimase nella disponibilità di è la stessa parte appellata a CP_1 riconoscere di avere corrisposto un costo per l'intervento di posa, varia manutenzione e nolo. Invero, il nolo di attrezzature cantieristiche strumentali all'esecuzione di opere edili o impiantistiche integra un rapporto contrattuale c.d. di durata, nell'ambito del quale, come noto, salvo che sia stato pattuito il pagamento di un corrispettivo forfettario una tantum, fintanto che perdura la prestazione, l'utilizzatore è tenuto a versare il corrispettivo convenuto. Nel caso di specie, contrariamente a quanto vorrebbe la difesa di CP_1 non vi è alcuna prova che le parti avessero inteso definire integralmente e in via forfettaria l'importo dovuto dalla società appellata a tale titolo con la versione aggiornata e definitiva della nota informativa n. 005 del 15.02.2019 (cfr. all. 5 fascicolo I grado , la quale, pur menzionando la voce “noli vari”, CP_1 non si riferisce solo ad essa, avendo invero contenuto più ampio, e, soprattutto, non qualifica l'importo a tale fine ivi contabilizzato nella cifra di € 350,00 quale canone complessivamente dovuto per l'intera durata della prestazione di noleggio che non risulta neppure specificata nella durata. Conseguentemente, considerato che è pacifico che la recinzione installata da su richiesta di sia rimasta nella disponibilità di Pt_1 CP_1 quest'ultima almeno sino all'agosto del 2021 (cfr. foto dello stato dei luoghi prodotte sub all. 9 fascicolo I grado – dovendosi invero evidenziare CP_1 come, per ciò che rileva ai fini della decisione, le parti forniscano una ricostruzione dei fatti di causa sostanzialmente identica, la quale diverge unicamente circa la sussistenza o meno di un importo ancora dovuto da
[...]
a a titolo di costo per l'utilizzo della summenzionata rete – CP_1 Pt_1 pagina 7 di 9 occorre determinare il corrispettivo tuttora dovuto da per il periodo CP_1 successivo al 15.02.2019 e non anche, come vorrebbe l'odierna appellante, per il periodo precedente, essendo stato l'importo di € 350,00, indicato alla voce “noli vari” della nota informativa n. 005, pacificamente pagato dalla società odierna appellata. A tale fine, la circostanza che, contrariamente a quanto accaduto per il periodo intercorrente tra il 23.02.2018, data di installazione dell'ulteriore porzione di recinzione, e il 15.02.2019, data della già richiamata versione aggiornata della nota informativa n. 005 cui si riferisce la fattura n. 16/2019 pacificamente pagata da (cfr. all. 6 fascicolo I grado , per il periodo CP_1 CP_1 successivo le parti non abbiano inteso pattuire alcun corrispettivo, nemmeno richiamandosi ai parametri impiegati per il primo anno di noleggio (i quali, in assenza di un accordo tra le parti in tal senso, non possono evidentemente essere applicati dalla Corte), giustifica il ricorso ex art. 1657 c.c. (trattandosi di prestazioni strumentali di cantiere) alle tariffe d'uso, rinvenibili, nel caso di specie, nel Prezziario della Camera di Commercio di Milano che, per il “Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli” prevede un canone pari a € 4,30 al metro per ogni mese o frazione di mese oltre il primo (cfr. doc. 7 fascicolo appello . Pt_1
Pertanto, moltiplicando il canone mensile, pari a € 4,30, per la lunghezza complessiva della rete, pari a 68 metri lineari, e moltiplicando ulteriormente l'importo così ottenuto (pari a € 292,40) per il numero di mesi o frazione successivi al 15.02.2019 in corrispondenza dei quali è perdurata la prestazione di noleggio, pari a mesi 30 (dal 16.02.2019 al 23.08.2021), risulta CP_1 tuttora debitrice nei confronti di per la complessiva somma di € Pt_1
8.772,00, oltre IVA. Su detto importo sono dovuti gli interessi moratori dalla data di scadenza della fattura al saldo. Quanto, invece, al corrispettivo della vendita della recinzione, unilateralmente quantificato da nel prezzo simbolico di € 100,00, la Corte ritiene Pt_1 che esso non sia dovuto, atteso che, in considerazione delle caratteristiche del bene, inevitabilmente soggetto a deterioramento, vista anche la perdurante esposizione ad agenti atmosferici, e pertanto destinato ad andare incontro a rapido deprezzamento, a esito del periodo pluriennale trascorso dalla sua installazione, il manufatto deve considerarsi privo di qualsivoglia valore residuo.
* pagina 8 di 9 All'esito del presente grado di giudizio, che ha visto la prevalente soccombenza di consegue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese di CP_1 ambedue i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base al decisum e non già in base al disputatum, in ossequio al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 7332/2024 Tribunale di Milano, CP_1 pubblicata in data 23.07.2024, così dispone: 1. accoglie l'appello e conseguentemente, in riforma della sentenza n. 7332/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.07.2024, condanna al CP_1 pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo pari a complessivi € 8.772,00, oltre IVA e interessi
[...] moratori dalla data di scadenza della fattura al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere a CP_1 [...] le spese di lite quantificate, per il Parte_1 giudizio di primo grado, in € 4.300,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e, per il presente grado di giudizio, in € 2.900,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 25 giugno 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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