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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4825 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Fulvia Tiddia che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: , ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato, presso lo studio degli avv.ti Cesello Argiolas e Riccardo Argiolas che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
a) “disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Maracalagonis, in via Nazionale n.76 alla signora che continuerà a vivervi con il figlio mantenendo la Parte_1 Per_1
loro residenza;
b) disporre l'affidamento condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione dell'attività formativa extrascolastica, i viaggi di istruzione e di svago la scelta delle attività sportive e ricreative. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continuativi e significativi;
c) disporre che il padre possa trascorrere col figlio un tempo condiviso nei giorni e agli orari voluti da entrambi e comunicati alla madre e sempre compatibilmente con le attività scolastiche e gli orari di lavoro del genitore;
d) per le vacanze estive i genitori di si accorderanno per individuare il tempo Per_1
prolungato, non superiore a 15 giorni, da condividere con ciascuno;
per le vacanze natalizie, il minore potrà trascorrere la giornata del 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, alternativamente con ciascun genitore, sempre in base ai giorni liberi da lavoro previamente accordati e comunicati tra e per le festività pasquali della Pt_1 CP_1
giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verrà applicata la medesima modalità dell'alternanza; le ulteriori festività previste come da calendario e anche le giornate del compleanno di e dei rispettivi genitori, nonché la festa del papà e della mamma , Per_1
saranno godute alternativamente da questi ultimi;
e) prescrivere il mantenimento mensile in favore di a carico del padre per un importo Per_1
pari ad € 500,00 da versarsi a mani di ed entro il 20 di ogni mese, assegno Parte_1
rivalutabile dall'anno successivo secondo gli indici Istat e l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla ricorrente;
f) disporre che il sig. contribuisca nella quota del 50% alle spese straordinarie CP_1
che verranno affrontate nell'interesse del figlio, previamente comunicate e concordate;
g) disporre che le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e /o residenza;
h) con compensazione delle spese di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato in data 25.07.2024 da , il giudizio per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore, (18.07.2011), Persona_2
nato dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e , regolarmente costituito in giudizio CP_1
in data 13.12.2024, all'udienza del 15.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, i procuratori delle parti, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi del minore, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Maracalagonis, in via Nazionale n.76, alla signora che continuerà a vivervi con il figlio mantenendo la Parte_1 Per_1
loro residenza;
b) dispone l'affidamento condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione dell'attività formativa extrascolastica, i viaggi di istruzione e di svago la scelta delle attività sportive e ricreative. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continuativi e significativi;
c) il padre potrà trascorrere col figlio un tempo condiviso nei giorni e agli orari voluti da entrambi e sempre compatibilmente con le attività scolastiche e gli orari di lavoro del genitore;
d) per le vacanze estive i genitori di si accorderanno per individuare il tempo Per_1
prolungato, non superiore a 15 giorni, da condividere con ciascuno;
per le vacanze natalizie, il minore potrà trascorrere la giornata del 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, alternativamente con ciascun genitore, sempre in base ai giorni liberi da lavoro previamente accordati e comunicati tra e per le festività pasquali della giornata di Pasqua e Pt_1 CP_1
del Lunedì dell'Angelo verrà applicata la medesima modalità dell'alternanza; le ulteriori festività previste come da calendario e anche le giornate del compleanno di e dei Per_1
rispettivi genitori, nonché la festa del papà e della mamma , saranno godute alternativamente da questi ultimi;
e) corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, a l'importo di € CP_1 Parte_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, assegno rivalutabile dall'anno successivo secondo gli indici Istat;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla ricorrente;
f) contribuirà nella quota del 50% alle spese straordinarie che verranno affrontate CP_1
nell'interesse del figlio, previamente comunicate e concordate;
g) le parti si impegneranno reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e residenza;
h) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio dell'8.07.2025.
Il Giudice rel dott. Chiara Mazzaroppi Il Presidente
dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4825 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Fulvia Tiddia che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: , ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato, presso lo studio degli avv.ti Cesello Argiolas e Riccardo Argiolas che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
a) “disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Maracalagonis, in via Nazionale n.76 alla signora che continuerà a vivervi con il figlio mantenendo la Parte_1 Per_1
loro residenza;
b) disporre l'affidamento condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione dell'attività formativa extrascolastica, i viaggi di istruzione e di svago la scelta delle attività sportive e ricreative. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continuativi e significativi;
c) disporre che il padre possa trascorrere col figlio un tempo condiviso nei giorni e agli orari voluti da entrambi e comunicati alla madre e sempre compatibilmente con le attività scolastiche e gli orari di lavoro del genitore;
d) per le vacanze estive i genitori di si accorderanno per individuare il tempo Per_1
prolungato, non superiore a 15 giorni, da condividere con ciascuno;
per le vacanze natalizie, il minore potrà trascorrere la giornata del 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, alternativamente con ciascun genitore, sempre in base ai giorni liberi da lavoro previamente accordati e comunicati tra e per le festività pasquali della Pt_1 CP_1
giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verrà applicata la medesima modalità dell'alternanza; le ulteriori festività previste come da calendario e anche le giornate del compleanno di e dei rispettivi genitori, nonché la festa del papà e della mamma , Per_1
saranno godute alternativamente da questi ultimi;
e) prescrivere il mantenimento mensile in favore di a carico del padre per un importo Per_1
pari ad € 500,00 da versarsi a mani di ed entro il 20 di ogni mese, assegno Parte_1
rivalutabile dall'anno successivo secondo gli indici Istat e l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla ricorrente;
f) disporre che il sig. contribuisca nella quota del 50% alle spese straordinarie CP_1
che verranno affrontate nell'interesse del figlio, previamente comunicate e concordate;
g) disporre che le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e /o residenza;
h) con compensazione delle spese di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato in data 25.07.2024 da , il giudizio per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore, (18.07.2011), Persona_2
nato dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e , regolarmente costituito in giudizio CP_1
in data 13.12.2024, all'udienza del 15.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, i procuratori delle parti, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi del minore, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Maracalagonis, in via Nazionale n.76, alla signora che continuerà a vivervi con il figlio mantenendo la Parte_1 Per_1
loro residenza;
b) dispone l'affidamento condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione dell'attività formativa extrascolastica, i viaggi di istruzione e di svago la scelta delle attività sportive e ricreative. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continuativi e significativi;
c) il padre potrà trascorrere col figlio un tempo condiviso nei giorni e agli orari voluti da entrambi e sempre compatibilmente con le attività scolastiche e gli orari di lavoro del genitore;
d) per le vacanze estive i genitori di si accorderanno per individuare il tempo Per_1
prolungato, non superiore a 15 giorni, da condividere con ciascuno;
per le vacanze natalizie, il minore potrà trascorrere la giornata del 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, alternativamente con ciascun genitore, sempre in base ai giorni liberi da lavoro previamente accordati e comunicati tra e per le festività pasquali della giornata di Pasqua e Pt_1 CP_1
del Lunedì dell'Angelo verrà applicata la medesima modalità dell'alternanza; le ulteriori festività previste come da calendario e anche le giornate del compleanno di e dei Per_1
rispettivi genitori, nonché la festa del papà e della mamma , saranno godute alternativamente da questi ultimi;
e) corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, a l'importo di € CP_1 Parte_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, assegno rivalutabile dall'anno successivo secondo gli indici Istat;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla ricorrente;
f) contribuirà nella quota del 50% alle spese straordinarie che verranno affrontate CP_1
nell'interesse del figlio, previamente comunicate e concordate;
g) le parti si impegneranno reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e residenza;
h) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio dell'8.07.2025.
Il Giudice rel dott. Chiara Mazzaroppi Il Presidente
dott. Giorgio Latti