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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/09/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 655/2023 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Borgomanero, viale Zoppis n. 31, presso lo studio dell'Avv. CELANO FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Novara, via Andrea Costa n. 33/35;
- convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione, lavoro/prev. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE EL Parte_1 che venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto che il provvedimento venga annullato o dichiarato nullo in caso di rigetto del ricorso si chiede venga applicata la sanzione nella misura minima In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
PER IL CONVENUTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO : Controparte_1
Ritenere e dichiarare legittimamente emessa l'Ordinanza Ingiunzione e richiesto il pagamento delle sanzioni amministrative e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto, rigettando il ricorso avversario. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente agiva in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 95/23, notificatagli il 28.6.2023, con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 4.050, a titolo di sanzione amministrativa. Allegava che non fosse mai stato suo dipendente, ma cliente Persona_1 del suo bazar in Novara, corso Trieste n. 5/C. In occasione del controllo del 16.10.2019, il ricorrente si era allontanato per pochi minuti, per recarsi con altro cliente in un bar vicino. Prima di allontanarsi, aveva avvertito tutti gli avventori del negozio, che sarebbe tornato subito. Cont Al rientro, aveva rinvenuto nell'esercizio personale dell' , a cui aveva riferito della breve assenza. Contestava quanto scritto nel verbale, circa l'assenza di dichiarazioni a discolpa.
Si costituiva l Controparte_3
, con memoria difensiva depositata il 18.4.2024.
[...]
Riferiva che con ordinanza ingiunzione n. 95/2023 (rapp. n. 86/2023), notificata il 28.6.2023, aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma, comprensiva di spese di notificazione, pari a euro 4.071,10, per le violazioni suindicate. Precisava che il provvedimento era derivato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2020-355-01 del 1.7.2020, con cui gli accertatori avevano contestato l'impiego irregolare del sig. , nella giornata del 16.10.2019. Persona_1
Precisava che l'accertamento aveva tratto origine da una segnalazione della Cont Polizia locale di Novara, pervenuta all' il 21.10.2019, in cui gli operanti avevano riferito che, durante un controllo amministrativo presso il negozio “Bazar – Abbane El Mouloudi”, era stato rinvenuto il sig. , in abiti civili, intento a gestire Persona_1 la clientela e in particolare a mostrare tappeti a una famiglia di potenziali clienti. I funzionari ispettivi avevano, quindi, avviato gli accertamenti e a tal fine avevano notificato al ricorrente il verbale di inizio accertamenti, con contestuale richiesta di documentazione. Cont Il 27.1.2020, il ricorrente si era presentato presso gli uffici dell' e ivi aveva dichiarato che il giorno del controllo della Polizia locale, egli si era assentato per qualche minuto dal negozio e al rientro, gli agenti gli avevano riferito di aver rinvenuto il sig. intento a vendere tappeti. Aveva negato che lo stesso fosse un suo Persona_1 dipendente. Gli ispettori avevano anche tentato infruttuosamente di convocare Persona_1
2 Cont Sulla base del verbale della Polizia locale (doc. 4 ) e stante la sua natura di atto pubblico, avevano, quindi, ritenuto che avesse svolto attività lavorativa Persona_1 non in regola, per la giornata del 16.10.2019. Si opponeva, infine, alla rideterminazione delle sanzioni nel minimo edittale.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'ordinanza ingiunzione opposta irroga al ricorrente la c.d. maxisanzione per il lavoro nero, prevista dall'art. 3, commi 3 ss., d. l. n. 12/2002, “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”. Cont
La sanzione trae origine dal verbale di accertamento sub doc. 3 il quale, a sua volta, costituisce l'epilogo degli accertamenti iniziati con la segnalazione della Polizia locale di Novara, la quale, durante un controllo effettuato il 16.10.2019, trovò
[...]
, “in abiti civili rilevato all'interno dell'esercizio intento a mostrare Persona_1 Cont tappeti a famiglia di potenziali clienti”. Da ciò, l' ha ritenuto che fosse Persona_1 dipendente irregolare del ricorrente.
Quest'ultimo, dal canto suo, ha contestato l'assunto ispettivo, allegando che, nel momento del controllo da parte della Polizia locale, egli si era allontanato, per andare in un vicino bar con un conoscente. Ha, quindi, contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Persona_1
2. Né da verbale, né dagli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta in corso di causa è possibile trovare conferma della sussistenza degli elementi della fattispecie sanzionatoria invocata.
Gli ispettori, dal fatto che fosse presente in negozio e stesse Persona_1 mostrando dei tappeti ad altre persone presenti, hanno dedotto che tra di lui e il ricorrente vi fosse un rapporto di lavoro subordinato. Si deve evidenziare che la disposizione invocata è applicabile soltanto a rapporti di lavoro con tale carattere, il quale, pertanto, deve essere dimostrato dall'Autorità che ha applicato la sanzione. Cont
L' , però, ha del tutto omesso di accertare prima e di dimostrare poi che – anche a voler ammettere che quanto osservato dalla Polizia sia qualificabile in termini di
“lavoro” – si trattasse di un rapporto caratterizzato da subordinazione. In punto di diritto, deve, innanzitutto, escludersi che determinate mansioni possano considerarsi, di per sé incompatibili con la natura autonoma del rapporto di lavoro, alla luce dei principi ormai da tempo statuiti nella giurisprudenza della S.C., in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e recentemente ribaditi, anche in relazione alle sanzioni amministrative per violazione di normative lavoristiche (Cass., sez. lav., 15.6.2020, n. 11539).
3 In sede di legittimità, è stato affermato che ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009). È stato, però, precisato, in tali pronunce che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc. È stata di conseguenza enucleata la regula iuris, secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. 3. Né nel verbale, né nell'ordinanza ingiunzione si rinviene alcun elemento da cui possa trarsi l'assoggettamento di al potere organizzativo e direttivo dell'odierno Persona_1 ricorrente, né il fatto che quest'ultimo gli abbia mai impartito direttive, né tantomeno l'osservanza di un orario di lavoro, l'inserimento nella struttura dell'impresa, la pattuizione di un compenso parametrato alla mera messa a disposizione di energie lavorative. Gli esiti dell'accertamento consentono, invece, senz'altro di escludere il carattere continuativo della prestazione, atteso che la violazione è stata contestata per un solo giorno.
Gli indici della subordinazione sono emersi nel corso dell'istruttoria.
sentito come teste, ha dichiarato: “Non ricordo quando c'è stato quel Persona_1 controllo di polizia, forse nel 2020 o nel 2021. Quando è arrivata la polizia stavo cercando un tappeto. C'erano quattro persone e sono arrivati diritti da me. Io ho aperto un tappeto e cercavo un tappeto a tre pezzi. Quando ho aperto il tappeto è arrivata una
4 signora e mi ha chiesto se mi piaceva. Io ho risposto che mi serviva un tappeto a tre pezzi. Non ho visto chi fosse, ho sentito solo le parole di una donna. Quando sono entrato non c'era il titolare, non so dove fosse andato, quando è rientrato mi ha detto che era andato al bar a prendere il caffè. Non abbiamo parlato della vicenda, gli ho solo chiesto se aveva un tappeto di tre pezzi e lui ha detto di no. Nego di aver mai lavorato presso quel negozio, io sono malato e non posso lavorare”.
Gli operanti della Polizia locale sentiti come testi hanno riferito dichiarazioni che Cont appaiono contrastare con quanto riportato nel verbale di cui al doc. 4 . In esso si legge che il negozio ispezionato è un “esercizio di vicinato” della dimensione di circa 120 metri quadrati e che all'interno, oltre al titolare, avevano rinvenuto intento al lavoro solo Per contro, in questa sede, gli appartenenti alla P.L. hanno riferito di Persona_1 un negozio molto grande, con anche laboratori e vari lavoratori presenti. Dalle dichiarazioni, che in seguito si riportano non possono, quindi, trarsi elementi idonei a confermare le conclusioni ispettive.
La teste ha dichiarato: “Sono vice commissario di Polizia locale Testimone_1 del Comune di Novara. Confermo che il 16.10.2019 abbiamo svolto un controllo presso il Bazar di A noi arrivano segnalazioni anche dall'ufficio commercio, Parte_1 anche per le nuove aperture o se viene segnalato qualcosa in particolare sugli esercizi commerciali. Svolgiamo anche controlli d'iniziativa. Non ricordo se questo era stato un controllo d'iniziativa o su segnalazione. Ricordo che il negozio in questione è molto ampio e avevamo trovato dei lavoratori all'interno. È come se fosse un grosso magazzino, riparano tende, tappeti, ecc. Ricordo che c'erano più persone che lavoravano. Quando controlliamo un esercizio pubblico abbiamo un modello di verbale e scriviamo se troviamo in servizio il titolare, un responsabile o dei dipendenti. Poi Con trasmettiamo il verbale all' per verificare la regolarità del rapporto. Sul momento non possiamo sapere se ci sono problemi, perché non abbiamo la possibilità di verificare la regolarità dei rapporti. Noi chiediamo i documenti e poi mandiamo la segnalazione all'ispettorato per le verifiche. Ricordo che avevamo trovato persone straniere intente al lavoro. Era una parte grande del magazzino, quello che abbiamo riscontrato è quello che abbiamo scritto nel verbale. Cerchiamo sempre di registrare tutti i dettagli riscontrati, conoscendo l'importanza di questi controlli. Non ricordo se il titolare fosse, o meno, presente. ADR: come sempre, abbiamo identificato tutte le persone presenti, il titolare e quelli che si qualificano dipendenti e/o troviamo intenti ad attività lavorativa, ma non i clienti. In ogni caso, noi inseriamo nel rapporto anche chi non si dichiara dipendente ma ha in mano strumenti di lavoro. Di norma descriviamo l'abbigliamento e le attività che vediamo svolgere”. Il teste ha dichiarato: “sono appartenente alla Polizia locale Testimone_2 del Comune di Novara. Ricordo del controllo svolto presso il Bazar di El Mouloudi in c.so Trieste il 16.10.2019. Mi pare di ricordare che fosse un'attività d'istituto ordinaria, di nostra iniziativa. Mi pare di ricordare che nella zona espositiva fosse presente proprio il titolare. Erano presenti altri lavoratori in altra zona nel negozio, ma dovrei vedere la scheda di
5 intervento per ricordare con precisione. Ricordo però che in una camera posta a destra della zona espositiva, attigua, erano presenti almeno due persone. Stavano rifoderando con dei tessuti delle fodere di arredi, divani o sedute, in un laboratorio attiguo alla parte espositiva. ADR: dal cortile si poteva accedere all'area espositiva o al laboratorio, che era attrezzato per questo genere di lavorazioni. Era un bazar con arredi, complementi d'arredo e accessori casalinghi, certamente non alimentare. Sicuramente avevamo identificato il titolare e come da prassi, le persone che rileviamo presenti, per documentare la tipologia di lavoro che vediamo compiere. Questo nel corso di ogni attività ordinaria di verifica degli esercizi pubblici, per poter poi Con effettuare la segnalazione all' . ADR: confermo che abbiamo riportato nel verbale quanto abbiamo riscontrato nel corso del nostro accesso”. 4. In assenza di prove circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra
[...] ed e quindi della violazione contestata al ricorrente, l'ordinanza Pt_1 Persona_1 ingiunzione opposta deve essere annullata, a norma dell'art. 6, comma 11, d. lgs. n. 150/2011. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in applicazione dei parametri previsti per le cause ordinarie davanti al tribunale (cfr. Cass., sez. un., 29.1.2021, n. 2145) tenuto conto del valore della causa (euro 4.071,10) e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 95/23 (rapp. n. Cont 86/2023) dell' di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_4 di liquidate in complessivi euro 1.800, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 98 per c.u. Così deciso il 18.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 655/2023 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Borgomanero, viale Zoppis n. 31, presso lo studio dell'Avv. CELANO FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Novara, via Andrea Costa n. 33/35;
- convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione, lavoro/prev. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE EL Parte_1 che venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto che il provvedimento venga annullato o dichiarato nullo in caso di rigetto del ricorso si chiede venga applicata la sanzione nella misura minima In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
PER IL CONVENUTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO : Controparte_1
Ritenere e dichiarare legittimamente emessa l'Ordinanza Ingiunzione e richiesto il pagamento delle sanzioni amministrative e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto, rigettando il ricorso avversario. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente agiva in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 95/23, notificatagli il 28.6.2023, con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 4.050, a titolo di sanzione amministrativa. Allegava che non fosse mai stato suo dipendente, ma cliente Persona_1 del suo bazar in Novara, corso Trieste n. 5/C. In occasione del controllo del 16.10.2019, il ricorrente si era allontanato per pochi minuti, per recarsi con altro cliente in un bar vicino. Prima di allontanarsi, aveva avvertito tutti gli avventori del negozio, che sarebbe tornato subito. Cont Al rientro, aveva rinvenuto nell'esercizio personale dell' , a cui aveva riferito della breve assenza. Contestava quanto scritto nel verbale, circa l'assenza di dichiarazioni a discolpa.
Si costituiva l Controparte_3
, con memoria difensiva depositata il 18.4.2024.
[...]
Riferiva che con ordinanza ingiunzione n. 95/2023 (rapp. n. 86/2023), notificata il 28.6.2023, aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma, comprensiva di spese di notificazione, pari a euro 4.071,10, per le violazioni suindicate. Precisava che il provvedimento era derivato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2020-355-01 del 1.7.2020, con cui gli accertatori avevano contestato l'impiego irregolare del sig. , nella giornata del 16.10.2019. Persona_1
Precisava che l'accertamento aveva tratto origine da una segnalazione della Cont Polizia locale di Novara, pervenuta all' il 21.10.2019, in cui gli operanti avevano riferito che, durante un controllo amministrativo presso il negozio “Bazar – Abbane El Mouloudi”, era stato rinvenuto il sig. , in abiti civili, intento a gestire Persona_1 la clientela e in particolare a mostrare tappeti a una famiglia di potenziali clienti. I funzionari ispettivi avevano, quindi, avviato gli accertamenti e a tal fine avevano notificato al ricorrente il verbale di inizio accertamenti, con contestuale richiesta di documentazione. Cont Il 27.1.2020, il ricorrente si era presentato presso gli uffici dell' e ivi aveva dichiarato che il giorno del controllo della Polizia locale, egli si era assentato per qualche minuto dal negozio e al rientro, gli agenti gli avevano riferito di aver rinvenuto il sig. intento a vendere tappeti. Aveva negato che lo stesso fosse un suo Persona_1 dipendente. Gli ispettori avevano anche tentato infruttuosamente di convocare Persona_1
2 Cont Sulla base del verbale della Polizia locale (doc. 4 ) e stante la sua natura di atto pubblico, avevano, quindi, ritenuto che avesse svolto attività lavorativa Persona_1 non in regola, per la giornata del 16.10.2019. Si opponeva, infine, alla rideterminazione delle sanzioni nel minimo edittale.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'ordinanza ingiunzione opposta irroga al ricorrente la c.d. maxisanzione per il lavoro nero, prevista dall'art. 3, commi 3 ss., d. l. n. 12/2002, “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”. Cont
La sanzione trae origine dal verbale di accertamento sub doc. 3 il quale, a sua volta, costituisce l'epilogo degli accertamenti iniziati con la segnalazione della Polizia locale di Novara, la quale, durante un controllo effettuato il 16.10.2019, trovò
[...]
, “in abiti civili rilevato all'interno dell'esercizio intento a mostrare Persona_1 Cont tappeti a famiglia di potenziali clienti”. Da ciò, l' ha ritenuto che fosse Persona_1 dipendente irregolare del ricorrente.
Quest'ultimo, dal canto suo, ha contestato l'assunto ispettivo, allegando che, nel momento del controllo da parte della Polizia locale, egli si era allontanato, per andare in un vicino bar con un conoscente. Ha, quindi, contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Persona_1
2. Né da verbale, né dagli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta in corso di causa è possibile trovare conferma della sussistenza degli elementi della fattispecie sanzionatoria invocata.
Gli ispettori, dal fatto che fosse presente in negozio e stesse Persona_1 mostrando dei tappeti ad altre persone presenti, hanno dedotto che tra di lui e il ricorrente vi fosse un rapporto di lavoro subordinato. Si deve evidenziare che la disposizione invocata è applicabile soltanto a rapporti di lavoro con tale carattere, il quale, pertanto, deve essere dimostrato dall'Autorità che ha applicato la sanzione. Cont
L' , però, ha del tutto omesso di accertare prima e di dimostrare poi che – anche a voler ammettere che quanto osservato dalla Polizia sia qualificabile in termini di
“lavoro” – si trattasse di un rapporto caratterizzato da subordinazione. In punto di diritto, deve, innanzitutto, escludersi che determinate mansioni possano considerarsi, di per sé incompatibili con la natura autonoma del rapporto di lavoro, alla luce dei principi ormai da tempo statuiti nella giurisprudenza della S.C., in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e recentemente ribaditi, anche in relazione alle sanzioni amministrative per violazione di normative lavoristiche (Cass., sez. lav., 15.6.2020, n. 11539).
3 In sede di legittimità, è stato affermato che ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009). È stato, però, precisato, in tali pronunce che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc. È stata di conseguenza enucleata la regula iuris, secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. 3. Né nel verbale, né nell'ordinanza ingiunzione si rinviene alcun elemento da cui possa trarsi l'assoggettamento di al potere organizzativo e direttivo dell'odierno Persona_1 ricorrente, né il fatto che quest'ultimo gli abbia mai impartito direttive, né tantomeno l'osservanza di un orario di lavoro, l'inserimento nella struttura dell'impresa, la pattuizione di un compenso parametrato alla mera messa a disposizione di energie lavorative. Gli esiti dell'accertamento consentono, invece, senz'altro di escludere il carattere continuativo della prestazione, atteso che la violazione è stata contestata per un solo giorno.
Gli indici della subordinazione sono emersi nel corso dell'istruttoria.
sentito come teste, ha dichiarato: “Non ricordo quando c'è stato quel Persona_1 controllo di polizia, forse nel 2020 o nel 2021. Quando è arrivata la polizia stavo cercando un tappeto. C'erano quattro persone e sono arrivati diritti da me. Io ho aperto un tappeto e cercavo un tappeto a tre pezzi. Quando ho aperto il tappeto è arrivata una
4 signora e mi ha chiesto se mi piaceva. Io ho risposto che mi serviva un tappeto a tre pezzi. Non ho visto chi fosse, ho sentito solo le parole di una donna. Quando sono entrato non c'era il titolare, non so dove fosse andato, quando è rientrato mi ha detto che era andato al bar a prendere il caffè. Non abbiamo parlato della vicenda, gli ho solo chiesto se aveva un tappeto di tre pezzi e lui ha detto di no. Nego di aver mai lavorato presso quel negozio, io sono malato e non posso lavorare”.
Gli operanti della Polizia locale sentiti come testi hanno riferito dichiarazioni che Cont appaiono contrastare con quanto riportato nel verbale di cui al doc. 4 . In esso si legge che il negozio ispezionato è un “esercizio di vicinato” della dimensione di circa 120 metri quadrati e che all'interno, oltre al titolare, avevano rinvenuto intento al lavoro solo Per contro, in questa sede, gli appartenenti alla P.L. hanno riferito di Persona_1 un negozio molto grande, con anche laboratori e vari lavoratori presenti. Dalle dichiarazioni, che in seguito si riportano non possono, quindi, trarsi elementi idonei a confermare le conclusioni ispettive.
La teste ha dichiarato: “Sono vice commissario di Polizia locale Testimone_1 del Comune di Novara. Confermo che il 16.10.2019 abbiamo svolto un controllo presso il Bazar di A noi arrivano segnalazioni anche dall'ufficio commercio, Parte_1 anche per le nuove aperture o se viene segnalato qualcosa in particolare sugli esercizi commerciali. Svolgiamo anche controlli d'iniziativa. Non ricordo se questo era stato un controllo d'iniziativa o su segnalazione. Ricordo che il negozio in questione è molto ampio e avevamo trovato dei lavoratori all'interno. È come se fosse un grosso magazzino, riparano tende, tappeti, ecc. Ricordo che c'erano più persone che lavoravano. Quando controlliamo un esercizio pubblico abbiamo un modello di verbale e scriviamo se troviamo in servizio il titolare, un responsabile o dei dipendenti. Poi Con trasmettiamo il verbale all' per verificare la regolarità del rapporto. Sul momento non possiamo sapere se ci sono problemi, perché non abbiamo la possibilità di verificare la regolarità dei rapporti. Noi chiediamo i documenti e poi mandiamo la segnalazione all'ispettorato per le verifiche. Ricordo che avevamo trovato persone straniere intente al lavoro. Era una parte grande del magazzino, quello che abbiamo riscontrato è quello che abbiamo scritto nel verbale. Cerchiamo sempre di registrare tutti i dettagli riscontrati, conoscendo l'importanza di questi controlli. Non ricordo se il titolare fosse, o meno, presente. ADR: come sempre, abbiamo identificato tutte le persone presenti, il titolare e quelli che si qualificano dipendenti e/o troviamo intenti ad attività lavorativa, ma non i clienti. In ogni caso, noi inseriamo nel rapporto anche chi non si dichiara dipendente ma ha in mano strumenti di lavoro. Di norma descriviamo l'abbigliamento e le attività che vediamo svolgere”. Il teste ha dichiarato: “sono appartenente alla Polizia locale Testimone_2 del Comune di Novara. Ricordo del controllo svolto presso il Bazar di El Mouloudi in c.so Trieste il 16.10.2019. Mi pare di ricordare che fosse un'attività d'istituto ordinaria, di nostra iniziativa. Mi pare di ricordare che nella zona espositiva fosse presente proprio il titolare. Erano presenti altri lavoratori in altra zona nel negozio, ma dovrei vedere la scheda di
5 intervento per ricordare con precisione. Ricordo però che in una camera posta a destra della zona espositiva, attigua, erano presenti almeno due persone. Stavano rifoderando con dei tessuti delle fodere di arredi, divani o sedute, in un laboratorio attiguo alla parte espositiva. ADR: dal cortile si poteva accedere all'area espositiva o al laboratorio, che era attrezzato per questo genere di lavorazioni. Era un bazar con arredi, complementi d'arredo e accessori casalinghi, certamente non alimentare. Sicuramente avevamo identificato il titolare e come da prassi, le persone che rileviamo presenti, per documentare la tipologia di lavoro che vediamo compiere. Questo nel corso di ogni attività ordinaria di verifica degli esercizi pubblici, per poter poi Con effettuare la segnalazione all' . ADR: confermo che abbiamo riportato nel verbale quanto abbiamo riscontrato nel corso del nostro accesso”. 4. In assenza di prove circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra
[...] ed e quindi della violazione contestata al ricorrente, l'ordinanza Pt_1 Persona_1 ingiunzione opposta deve essere annullata, a norma dell'art. 6, comma 11, d. lgs. n. 150/2011. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in applicazione dei parametri previsti per le cause ordinarie davanti al tribunale (cfr. Cass., sez. un., 29.1.2021, n. 2145) tenuto conto del valore della causa (euro 4.071,10) e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 95/23 (rapp. n. Cont 86/2023) dell' di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_4 di liquidate in complessivi euro 1.800, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 98 per c.u. Così deciso il 18.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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