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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. est.
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 30.7.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6364/2024, pubblicata il 24.6.2024 e notificata il 4.7.2024 tra rappresentato e difeso dall'avv. Kaoutar Badrane (C.F. Parte_1
) presso il cui studio in Bassano del Grappa (VI), via O. Marinali C.F._1
nr. 73, è elettivamente domiciliato
-appellante-
e
pagina 1 di 10 , rappresentati e difesi CP_1 CP_2 CP_3
dall'avv. Lucia Graciotti (C.F. ) presso il cui studio in Milano, C.F._2
via Pergolesi 6, sono elettivamente domiciliati
-appellate-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
In accoglimento dell'appello, si chiede alla Corte d'Appello di Milano di riformare integralmente la sentenza n. 6364/2024, accertando e dichiarando l'estinzione dell'obbligazione oggetto dell'esecuzione per avvenuto adempimento presso l'autorità giudiziaria del Regno del Marocco, in esecuzione di sentenza definitiva e in assenza di un valido riconoscimento del decreto ingiuntivo italiano da parte dello Stato estero.
Si domanda altresì di dichiarare l'inefficacia degli accantonamenti eseguiti dal terzo pignorato e di ordinare la restituzione delle somme al debitore CP_4
esecutato.
Infine, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per la completa valutazione della documentazione allegata e non adeguatamente considerata dal primo giudice.
In ogni caso con condanna dell'appellata all'integrale pagamento delle spese processuali.
Per , CP_1 CP_2 CP_3
Respingere le domande tutte formulate per i motivi dedotti con conferma integrale della sentenza n. 6364 emessa dal Tribunale di Milano in data 21.06.24.
Condannare il sig. al pagamento di una somma in favore delle appellate ex Parte_1
art. 96, 1° e/o 3° comma cpc da liquidarsi in via equitativa, per aver lo stesso agito in mala fede e/o colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza.
Con vittoria di spese. pagina 2 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e la prima creditrice principale e le altre CP_1 CP_2 CP_3
interventrici nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti di Parte_1
rispettivamente coniuge della prima e genitore delle altre, con atto di citazione notificato il 28.9.2022, introducevano il presente giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.c. in seguito al provvedimento di sospensione dell'esecuzione presso il terzo società CP_4
ottenuto dall'esecutato dal Giudice dell'esecuzione. Parte_1
Le predette convenivano innanzi al Tribunale di Milano esso deducendo Parte_1
quanto segue. aveva promosso innanzi al Tribunale di Milano procedimento per la CP_1
modifica delle condizioni concernenti il mantenimento dei figli, statuite con sentenza di divorzio pronunziata dall . Controparte_5
Nel corso di siffatto giudizio, nel quale si era costituito, le parti raggiunsero Parte_1
un accordo in virtù del quale il coniuge divorziato si obbligava a corrispondere ad CP_1
a titolo di mantenimento della prole, la somma mensile di € 350,00, con
[...]
decorrenza dal mese di settembre 2020 e fino a marzo 2021 e l'importo di € 450,00 dal mese di aprile 2021. A fronte di ciò la ex moglie consegnava ai difensori di CP_1
dichiarazione di rinunzia, a far data dal mese di settembre 2020, delle Parte_1
somme a lei spettanti in virtù della sentenza pronunziata dal Tribunale del Marocco.
Conseguentemente, con decreto del 14.1.2021, il Tribunale di Milano ratificava l'accordo intervenuto tra le parti, precisando che lo stesso “superava” la sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale in Marocco e che pertanto la ex coniuge CP_1
avrebbe dovuto rinunziare all'appello proposto in Marocco.
[...]
Aggiungeva quest'ultima che l'ex marito non rispettava gli impegni assunti con l'accordo di cui sopra, ratificato dal Tribunale di Milano, per cui si era trovata costretta pagina 3 di 10 ad intraprendere una procedura esecutiva presso il terzo, la società datrice CP_4
di lavoro di nell'ambito della quale intervenivano le figlie della coppia, Parte_1
nonché la stessa esecutrice principale.
Tanto premesso, le creditrici, ribadendo le difese già svolte nella fase cautelare, insistevano affinché il Tribunale rigettasse l'opposizione proposta dall'ex coniuge e padre, affermando di non avere mai azionato in via esecutiva i provvedimenti del
Tribunale del Marocco. si costituiva in giudizio ribadendo le ragioni poste a fondamento Parte_1
dell'opposizione e chiedendo in particolare che fosse accertata l'insussistenza del diritto di credito delle attrici, avendo egli dato correttamente esecuzione ai provvedimenti resi dal Tribunale e dalla Corte di Appello del Marocco.
Le parti non richiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa, previa ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società CP_4
[...
terzo pignorato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata a sentenza.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione promossa da nella procedura esecutiva n. 237/2022 e ha condannato Parte_1
l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della decisione il primo Giudice ha assunto che la pretesa creditoria delle attrici si fonda sul titolo esecutivo giudiziale costituito dal provvedimento di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del primo agosto 2019, emessa dal
Tribunale del Marocco, instaurato da innanzi al Tribunale di Milano. CP_1
In questa procedura le parti avevano raggiunto un accordo secondo il quale l'ex marito avrebbe contribuito mensilmente al mantenimento dei tre figli mediante versamento della somma totale di euro 350,00 direttamente in favore della madre, da settembre 2020
a marzo 2021; dal mese di aprile 2021 avrebbe dovuto versare ai figli, fino alla loro indipendenza economica, la somma complessiva di euro 450,00 di cui euro 200,00 alla pagina 4 di 10 figlia , euro 125,00 alla figlia ed euro 125 alla ex moglie per il figlio CP_3 Per_1 [...]
non autosufficiente. Per_2
Inoltre, sempre in virtù di siffatto accordo con la ex coniuge avrebbe potuto ritirare le somme già depositate presso la tesoreria del Tribunale del Marocco e, a far data dal passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di Milano, avrebbe dovuto rinunziare alle somme di sua spettanza liquidate successivamente dal Tribunale del
Marocco.
Ha, inoltre, argomentato che il decreto di modifica del Tribunale di Milano era successivo alla pronuncia della Corte di Appello marocchina, sicché le parti, con l'accordo raggiunto, avevano inteso superare i provvedimenti resi dall'Autorità marocchina e, ancora, che ogni questione inerente ai rapporti tra i due provvedimenti avrebbe dovuto essere affrontata nel giudizio terminato con il decreto del 21.10.2021 del
Tribunale di Milano.
Il primo giudice, una volta accertata la legittimità del titolo esecutivo costituito dal decreto del Tribunale di Milano, ha ritenuto che le circostanze dedotte dall'opponente non costituissero fatti impeditivi e/o estintivi dell'obbligazione.
Infatti, secondo quanto desumibile dagli atti, le somme dovute alle opposte in virtù del decreto del Tribunale di Milano, erano superiori a quelle delibate dai giudici marocchini, di guisa che apparivano del tutto inconferenti i timori di sanzioni penali nel paese di origine della coppia;
ed inoltre, l'ulteriore deduzione, senza alcuna concreta allegazione, secondo cui il pagamento all'ex coniuge degli importi stabiliti dal Tribunale di Milano, peraltro superiori a quelli dei Tribunali marocchini, avrebbe implicato una violazione degli obblighi posti a suo carico dai giudici marocchini, era parimenti infondata.
Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che i versamenti effettuati da Per_3
su di un deposito giudiziario aperto presso la Tesoreria del Tribunale del Marocco
[...]
non costituissero una valida modalità di estinzione, sia pure parziale dell'obbligazione.
pagina 5 di 10 Ed invero, posto che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta presso il domicilio del creditore e che le parti devono collaborare osservando un comportamento da valutare, secondo i principi fissati della Suprema Corte, “per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”, ad avviso del primo giudice, il dovere di collaborazione che grava secondo buona fede sul creditore, non può comportare l'obbligo per il creditore di accettare il versamento in moneta straniera nonché gli spostamenti periodici in paesi lontani, diversi da quello di residenza, per recuperare le somme dovute.
Infine, il Tribunale ha delibato che l'eventuale riscossione delle somme depositate dal debitore presso la tesoreria del Tribunale marocchino, non potevano essere scomputate dal credito;
in rito, dal momento che la relativa documentazione era stata depositata tardivamente ed in ogni caso, nel merito, il Tribunale rilevava trattarsi di somme già versate che, secondo gli accordi, appartenevano alla ovvero di versamenti CP_1
per i quali non erano indicate le causali, con conseguente impossibilità di imputare il pagamento ai crediti azionati nel processo esecutivo per cui era causa.
In definitiva il Tribunale ha statuito che l'opponente per i rimanenti Parte_1
versamenti, non aveva provato che la creditrice avesse effettivamente prelevato tali somme, producendo a riguardo il relativo certificato.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato, propone appello Parte_1
affidato a quattro motivi.
Con il primo denunzia l'erronea valutazione del titolo esecutivo, in conseguenza della mancata interpretazione del Tribunale degli accordi raggiunti tra le parti.
Ad avviso dell'appellante l'accordo innanzi al Tribunale di Milano era Parte_1
condizionato dal fatto che la ex moglie avrebbe dovuto rinunziare ad CP_1
eseguire la sentenza dei giudici del Marocco. Viceversa, la signora aveva CP_1
continuato a percepire le somme versate presso la tesoreria del Tribunale del Marocco
pagina 6 di 10 dall'ex marito, costretto ad effettuare i pagamenti in quel paese al fine di evitare sanzioni penali.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere omesso di valutare la documentazione attestante l'estinzione dell'obbligazione da parte del
Parte_1
Al riguardo l'appellante argomenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare una serie di documenti, la maggior parte dei quali depositati tardivamente con la comparsa conclusionale, dai quali emergerebbe che il debitore avrebbe compiutamente adempiuto agli obblighi derivanti dalle pronunzie dei giudici marocchini.
Con il terzo motivo, oltre al mancato esame dei documenti, l'appellante censura l'omessa pronunzia sull'istanza di rimessione in istruttoria del processo, avanzata dall'appellante con le note del 21 marzo 2024.
Assume di aver versato presso la Tesoreria del Tribunale del Marocco la Parte_1
somma di 252.636,00 dirham, corrispondente a € 23.094,89, a fronte di un debito pari a
€ 10.810,00.
Detti importi sarebbero comprovati, ad avviso dell'appellante, dalla copiosa documentazione prodotta e, in particolare, dai documenti indicati con i numeri 29, 30,
31 e 32 depositati con la comparsa conclusionale e sui quali il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine, omettendo anche di pronunziarsi sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo, prospettata dalla difesa dell'appellante Pt_1
Con l'ultimo motivo contesta la sentenza nella parte in cui avrebbe disposto Parte_1
che l'obbligazione del fosse adempiuta in moneta italiana. Pt_1
Ad avviso dell'appellante, viceversa, l'obbligazione del derivante dalla sentenza Pt_1
dei giudici marocchini era in moneta estera, sicché l'obbligato aveva facoltà alternativa di pagare anche in quella moneta avente corso legale in Italia.
Peraltro, il Tribunale di Milano, sull'erroneo presupposto che l'obbligazione dovesse essere adempiuta in euro, avrebbe erroneamente valorizzato il titolo esecutivo, pagina 7 di 10 pervenendo alla conclusione che le somme stabilite dal decreto di modifica del
Tribunale di Milano fossero maggiori di quelle indicate nella sentenza del Tribunale del
Marocco.
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'appellante ha rassegnato le Pt_1
conclusioni indicate in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio e insistendo per il CP_1 CP_2 CP_3
rigetto dell'appello proposto da e per la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
In proposito hanno rilevato che le argomentazioni di controparte, circa il pericolo di essere sottoposto in Marocco a sanzioni penali per non aver dato adempimento alle condizioni imposte dall'Autorità giudiziaria di quel paese, erano palesemente infondate in quanto sarebbe stato sufficiente documentare il versamento di somme, peraltro superiori, disposte dal Giudice italiano.
Inoltre, ad avviso delle appellate, apparirebbe assolutamente pacifico che il decreto del
Tribunale di Milano del 14.01.2021, che aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti, era successivo ai provvedimenti intervenuti in Marocco e pertanto aveva natura sostitutiva di quelli resi dai giudici di quel paese.
Il Tribunale, poi, nonostante la tardività della produzione documentale operata dal aveva esaminato la documentazione, ritenendola imputabile a periodi precedenti, Pt_1
priva di causale o, comunque, inconferente.
Infine, ad avviso delle appellate, la condotta del che aveva inventato possibili Pt_1
sanzioni restrittive nei suoi confronti da parte dell'autorità del Marocco, nell'ipotesi in cui non avesse dato adempimento ai provvedimenti resi in quel paese, era in aperta malafede, con la consapevolezza del proprio torto e dell'infondatezza delle proprie eccezioni.
Siffatto comportamento ostruzionistico legittimerebbe ad avviso della parte appellata, la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre al rigetto di tutte le Parte_1
domande da lui formulate, il tutto con vittoria di spese di lite. pagina 8 di 10 La causa, instaurato il contraddittorio, è stata rimessa in decisione con ordinanza del
3.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 12.6.2025
&&&
L'appello è infondato e come tale va disatteso.
Correttamente il Tribunale, con motivazione logica, esente da errori e del tutto esaustiva, nella sentenza qui impugnata ha individuato nel provvedimento del Tribunale di Milano del 14.01.2021 il titolo che, in successione di tempo rispetto a quello reso dall
[...]
è destinato a regolamentare i rapporti tra le parti in lite. Per_4
Non solo, ma l'impugnata sentenza ha evidenziato sia la tardività dei documenti prodotti a sostegno della dedotta estinzione dell'obbligazione di pagamento da parte dell'appellante, sia la loro inidoneità al fine probatorio invocato stante la mancanza di causali sui predetti versamenti.
Difetta poi la prova che, a fronte dell'adempimento delle obbligazioni poste dall
[...]
in capo all'odierno appellante, egli fosse in concreto esposto a pericolo di Per_4
carcerazione, onde giustificare i versamenti di somme nel Paese di origine, versamenti che sono volti rendere in ogni caso più gravosa od impossibile la riscossione delle somme da parte delle odierne creditrici.
Le osservazioni del Tribunale sono quindi del tutto condivisibili e le argomentazioni svolte con l'appello, ripetitive di quanto già ampiamente valutato dal Tribunale, non appaiono idonee ad inficiare le sopra dette valutazioni, tra le quali quella di disattendere le richieste istruttorie dell'opponente in primo grado.
L'infondatezza dell'impugnazione giustifica pertanto il suo rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Non ricorrono peraltro ad avviso della Corte i presupposti onde dar corso alla richiesta condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria.
pagina 9 di 10 Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduzione e minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6364/24 pubblicata in data
[...]
24.6.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
4.888,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2025
Il cons. est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Adriana Cassano Cicuto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. est.
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 30.7.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6364/2024, pubblicata il 24.6.2024 e notificata il 4.7.2024 tra rappresentato e difeso dall'avv. Kaoutar Badrane (C.F. Parte_1
) presso il cui studio in Bassano del Grappa (VI), via O. Marinali C.F._1
nr. 73, è elettivamente domiciliato
-appellante-
e
pagina 1 di 10 , rappresentati e difesi CP_1 CP_2 CP_3
dall'avv. Lucia Graciotti (C.F. ) presso il cui studio in Milano, C.F._2
via Pergolesi 6, sono elettivamente domiciliati
-appellate-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
In accoglimento dell'appello, si chiede alla Corte d'Appello di Milano di riformare integralmente la sentenza n. 6364/2024, accertando e dichiarando l'estinzione dell'obbligazione oggetto dell'esecuzione per avvenuto adempimento presso l'autorità giudiziaria del Regno del Marocco, in esecuzione di sentenza definitiva e in assenza di un valido riconoscimento del decreto ingiuntivo italiano da parte dello Stato estero.
Si domanda altresì di dichiarare l'inefficacia degli accantonamenti eseguiti dal terzo pignorato e di ordinare la restituzione delle somme al debitore CP_4
esecutato.
Infine, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per la completa valutazione della documentazione allegata e non adeguatamente considerata dal primo giudice.
In ogni caso con condanna dell'appellata all'integrale pagamento delle spese processuali.
Per , CP_1 CP_2 CP_3
Respingere le domande tutte formulate per i motivi dedotti con conferma integrale della sentenza n. 6364 emessa dal Tribunale di Milano in data 21.06.24.
Condannare il sig. al pagamento di una somma in favore delle appellate ex Parte_1
art. 96, 1° e/o 3° comma cpc da liquidarsi in via equitativa, per aver lo stesso agito in mala fede e/o colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza.
Con vittoria di spese. pagina 2 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e la prima creditrice principale e le altre CP_1 CP_2 CP_3
interventrici nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti di Parte_1
rispettivamente coniuge della prima e genitore delle altre, con atto di citazione notificato il 28.9.2022, introducevano il presente giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.c. in seguito al provvedimento di sospensione dell'esecuzione presso il terzo società CP_4
ottenuto dall'esecutato dal Giudice dell'esecuzione. Parte_1
Le predette convenivano innanzi al Tribunale di Milano esso deducendo Parte_1
quanto segue. aveva promosso innanzi al Tribunale di Milano procedimento per la CP_1
modifica delle condizioni concernenti il mantenimento dei figli, statuite con sentenza di divorzio pronunziata dall . Controparte_5
Nel corso di siffatto giudizio, nel quale si era costituito, le parti raggiunsero Parte_1
un accordo in virtù del quale il coniuge divorziato si obbligava a corrispondere ad CP_1
a titolo di mantenimento della prole, la somma mensile di € 350,00, con
[...]
decorrenza dal mese di settembre 2020 e fino a marzo 2021 e l'importo di € 450,00 dal mese di aprile 2021. A fronte di ciò la ex moglie consegnava ai difensori di CP_1
dichiarazione di rinunzia, a far data dal mese di settembre 2020, delle Parte_1
somme a lei spettanti in virtù della sentenza pronunziata dal Tribunale del Marocco.
Conseguentemente, con decreto del 14.1.2021, il Tribunale di Milano ratificava l'accordo intervenuto tra le parti, precisando che lo stesso “superava” la sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale in Marocco e che pertanto la ex coniuge CP_1
avrebbe dovuto rinunziare all'appello proposto in Marocco.
[...]
Aggiungeva quest'ultima che l'ex marito non rispettava gli impegni assunti con l'accordo di cui sopra, ratificato dal Tribunale di Milano, per cui si era trovata costretta pagina 3 di 10 ad intraprendere una procedura esecutiva presso il terzo, la società datrice CP_4
di lavoro di nell'ambito della quale intervenivano le figlie della coppia, Parte_1
nonché la stessa esecutrice principale.
Tanto premesso, le creditrici, ribadendo le difese già svolte nella fase cautelare, insistevano affinché il Tribunale rigettasse l'opposizione proposta dall'ex coniuge e padre, affermando di non avere mai azionato in via esecutiva i provvedimenti del
Tribunale del Marocco. si costituiva in giudizio ribadendo le ragioni poste a fondamento Parte_1
dell'opposizione e chiedendo in particolare che fosse accertata l'insussistenza del diritto di credito delle attrici, avendo egli dato correttamente esecuzione ai provvedimenti resi dal Tribunale e dalla Corte di Appello del Marocco.
Le parti non richiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa, previa ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società CP_4
[...
terzo pignorato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata a sentenza.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione promossa da nella procedura esecutiva n. 237/2022 e ha condannato Parte_1
l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della decisione il primo Giudice ha assunto che la pretesa creditoria delle attrici si fonda sul titolo esecutivo giudiziale costituito dal provvedimento di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del primo agosto 2019, emessa dal
Tribunale del Marocco, instaurato da innanzi al Tribunale di Milano. CP_1
In questa procedura le parti avevano raggiunto un accordo secondo il quale l'ex marito avrebbe contribuito mensilmente al mantenimento dei tre figli mediante versamento della somma totale di euro 350,00 direttamente in favore della madre, da settembre 2020
a marzo 2021; dal mese di aprile 2021 avrebbe dovuto versare ai figli, fino alla loro indipendenza economica, la somma complessiva di euro 450,00 di cui euro 200,00 alla pagina 4 di 10 figlia , euro 125,00 alla figlia ed euro 125 alla ex moglie per il figlio CP_3 Per_1 [...]
non autosufficiente. Per_2
Inoltre, sempre in virtù di siffatto accordo con la ex coniuge avrebbe potuto ritirare le somme già depositate presso la tesoreria del Tribunale del Marocco e, a far data dal passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di Milano, avrebbe dovuto rinunziare alle somme di sua spettanza liquidate successivamente dal Tribunale del
Marocco.
Ha, inoltre, argomentato che il decreto di modifica del Tribunale di Milano era successivo alla pronuncia della Corte di Appello marocchina, sicché le parti, con l'accordo raggiunto, avevano inteso superare i provvedimenti resi dall'Autorità marocchina e, ancora, che ogni questione inerente ai rapporti tra i due provvedimenti avrebbe dovuto essere affrontata nel giudizio terminato con il decreto del 21.10.2021 del
Tribunale di Milano.
Il primo giudice, una volta accertata la legittimità del titolo esecutivo costituito dal decreto del Tribunale di Milano, ha ritenuto che le circostanze dedotte dall'opponente non costituissero fatti impeditivi e/o estintivi dell'obbligazione.
Infatti, secondo quanto desumibile dagli atti, le somme dovute alle opposte in virtù del decreto del Tribunale di Milano, erano superiori a quelle delibate dai giudici marocchini, di guisa che apparivano del tutto inconferenti i timori di sanzioni penali nel paese di origine della coppia;
ed inoltre, l'ulteriore deduzione, senza alcuna concreta allegazione, secondo cui il pagamento all'ex coniuge degli importi stabiliti dal Tribunale di Milano, peraltro superiori a quelli dei Tribunali marocchini, avrebbe implicato una violazione degli obblighi posti a suo carico dai giudici marocchini, era parimenti infondata.
Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che i versamenti effettuati da Per_3
su di un deposito giudiziario aperto presso la Tesoreria del Tribunale del Marocco
[...]
non costituissero una valida modalità di estinzione, sia pure parziale dell'obbligazione.
pagina 5 di 10 Ed invero, posto che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta presso il domicilio del creditore e che le parti devono collaborare osservando un comportamento da valutare, secondo i principi fissati della Suprema Corte, “per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”, ad avviso del primo giudice, il dovere di collaborazione che grava secondo buona fede sul creditore, non può comportare l'obbligo per il creditore di accettare il versamento in moneta straniera nonché gli spostamenti periodici in paesi lontani, diversi da quello di residenza, per recuperare le somme dovute.
Infine, il Tribunale ha delibato che l'eventuale riscossione delle somme depositate dal debitore presso la tesoreria del Tribunale marocchino, non potevano essere scomputate dal credito;
in rito, dal momento che la relativa documentazione era stata depositata tardivamente ed in ogni caso, nel merito, il Tribunale rilevava trattarsi di somme già versate che, secondo gli accordi, appartenevano alla ovvero di versamenti CP_1
per i quali non erano indicate le causali, con conseguente impossibilità di imputare il pagamento ai crediti azionati nel processo esecutivo per cui era causa.
In definitiva il Tribunale ha statuito che l'opponente per i rimanenti Parte_1
versamenti, non aveva provato che la creditrice avesse effettivamente prelevato tali somme, producendo a riguardo il relativo certificato.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato, propone appello Parte_1
affidato a quattro motivi.
Con il primo denunzia l'erronea valutazione del titolo esecutivo, in conseguenza della mancata interpretazione del Tribunale degli accordi raggiunti tra le parti.
Ad avviso dell'appellante l'accordo innanzi al Tribunale di Milano era Parte_1
condizionato dal fatto che la ex moglie avrebbe dovuto rinunziare ad CP_1
eseguire la sentenza dei giudici del Marocco. Viceversa, la signora aveva CP_1
continuato a percepire le somme versate presso la tesoreria del Tribunale del Marocco
pagina 6 di 10 dall'ex marito, costretto ad effettuare i pagamenti in quel paese al fine di evitare sanzioni penali.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere omesso di valutare la documentazione attestante l'estinzione dell'obbligazione da parte del
Parte_1
Al riguardo l'appellante argomenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare una serie di documenti, la maggior parte dei quali depositati tardivamente con la comparsa conclusionale, dai quali emergerebbe che il debitore avrebbe compiutamente adempiuto agli obblighi derivanti dalle pronunzie dei giudici marocchini.
Con il terzo motivo, oltre al mancato esame dei documenti, l'appellante censura l'omessa pronunzia sull'istanza di rimessione in istruttoria del processo, avanzata dall'appellante con le note del 21 marzo 2024.
Assume di aver versato presso la Tesoreria del Tribunale del Marocco la Parte_1
somma di 252.636,00 dirham, corrispondente a € 23.094,89, a fronte di un debito pari a
€ 10.810,00.
Detti importi sarebbero comprovati, ad avviso dell'appellante, dalla copiosa documentazione prodotta e, in particolare, dai documenti indicati con i numeri 29, 30,
31 e 32 depositati con la comparsa conclusionale e sui quali il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine, omettendo anche di pronunziarsi sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo, prospettata dalla difesa dell'appellante Pt_1
Con l'ultimo motivo contesta la sentenza nella parte in cui avrebbe disposto Parte_1
che l'obbligazione del fosse adempiuta in moneta italiana. Pt_1
Ad avviso dell'appellante, viceversa, l'obbligazione del derivante dalla sentenza Pt_1
dei giudici marocchini era in moneta estera, sicché l'obbligato aveva facoltà alternativa di pagare anche in quella moneta avente corso legale in Italia.
Peraltro, il Tribunale di Milano, sull'erroneo presupposto che l'obbligazione dovesse essere adempiuta in euro, avrebbe erroneamente valorizzato il titolo esecutivo, pagina 7 di 10 pervenendo alla conclusione che le somme stabilite dal decreto di modifica del
Tribunale di Milano fossero maggiori di quelle indicate nella sentenza del Tribunale del
Marocco.
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'appellante ha rassegnato le Pt_1
conclusioni indicate in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio e insistendo per il CP_1 CP_2 CP_3
rigetto dell'appello proposto da e per la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
In proposito hanno rilevato che le argomentazioni di controparte, circa il pericolo di essere sottoposto in Marocco a sanzioni penali per non aver dato adempimento alle condizioni imposte dall'Autorità giudiziaria di quel paese, erano palesemente infondate in quanto sarebbe stato sufficiente documentare il versamento di somme, peraltro superiori, disposte dal Giudice italiano.
Inoltre, ad avviso delle appellate, apparirebbe assolutamente pacifico che il decreto del
Tribunale di Milano del 14.01.2021, che aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti, era successivo ai provvedimenti intervenuti in Marocco e pertanto aveva natura sostitutiva di quelli resi dai giudici di quel paese.
Il Tribunale, poi, nonostante la tardività della produzione documentale operata dal aveva esaminato la documentazione, ritenendola imputabile a periodi precedenti, Pt_1
priva di causale o, comunque, inconferente.
Infine, ad avviso delle appellate, la condotta del che aveva inventato possibili Pt_1
sanzioni restrittive nei suoi confronti da parte dell'autorità del Marocco, nell'ipotesi in cui non avesse dato adempimento ai provvedimenti resi in quel paese, era in aperta malafede, con la consapevolezza del proprio torto e dell'infondatezza delle proprie eccezioni.
Siffatto comportamento ostruzionistico legittimerebbe ad avviso della parte appellata, la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre al rigetto di tutte le Parte_1
domande da lui formulate, il tutto con vittoria di spese di lite. pagina 8 di 10 La causa, instaurato il contraddittorio, è stata rimessa in decisione con ordinanza del
3.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 12.6.2025
&&&
L'appello è infondato e come tale va disatteso.
Correttamente il Tribunale, con motivazione logica, esente da errori e del tutto esaustiva, nella sentenza qui impugnata ha individuato nel provvedimento del Tribunale di Milano del 14.01.2021 il titolo che, in successione di tempo rispetto a quello reso dall
[...]
è destinato a regolamentare i rapporti tra le parti in lite. Per_4
Non solo, ma l'impugnata sentenza ha evidenziato sia la tardività dei documenti prodotti a sostegno della dedotta estinzione dell'obbligazione di pagamento da parte dell'appellante, sia la loro inidoneità al fine probatorio invocato stante la mancanza di causali sui predetti versamenti.
Difetta poi la prova che, a fronte dell'adempimento delle obbligazioni poste dall
[...]
in capo all'odierno appellante, egli fosse in concreto esposto a pericolo di Per_4
carcerazione, onde giustificare i versamenti di somme nel Paese di origine, versamenti che sono volti rendere in ogni caso più gravosa od impossibile la riscossione delle somme da parte delle odierne creditrici.
Le osservazioni del Tribunale sono quindi del tutto condivisibili e le argomentazioni svolte con l'appello, ripetitive di quanto già ampiamente valutato dal Tribunale, non appaiono idonee ad inficiare le sopra dette valutazioni, tra le quali quella di disattendere le richieste istruttorie dell'opponente in primo grado.
L'infondatezza dell'impugnazione giustifica pertanto il suo rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Non ricorrono peraltro ad avviso della Corte i presupposti onde dar corso alla richiesta condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria.
pagina 9 di 10 Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduzione e minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6364/24 pubblicata in data
[...]
24.6.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
4.888,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2025
Il cons. est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Adriana Cassano Cicuto
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