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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1362/2025 del R.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] Parte_1 il 7.08.1989, C.F. rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Gerardo Castellano ed elettivamente domiciliata in Montella (Av) al Largo dell'Ospizio
n. 4 e nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marco C.F._2
Dragone ed elettivamente domiciliato in Montella (Av) alla via M. Cianciulli n. 14;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 3.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.08.2016 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale è nato il figlio il Per_1
23.09.2017 e che, in seguito all'accordo di negoziazione assistita autorizzato il 5.07.2023, non si
è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni formulate nell'atto introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dall'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita.
1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2