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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8231 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14532/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14532/2021 promossa da:
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), oggi -all'esito di fusione- CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio De Gasperis e Stefania Maria de Marzio, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
- Attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Attanasio e Federico Camurati, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
- Convenuta-
OGGETTO: diritto d'autore.
§ § §
CONCLUSIONI Per l'Attrice:
“In via principale: 1) accertare e dichiarare la contitolarità, in capo alla e Controparte_1 alla oggi, congiuntamente, dei diritti di Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 11 utilizzazione e sfruttamento economico delle n. 442 immagini meglio identificate nei Docc. n. 33 e 34;
2) accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzo e dello sfruttamento economico delle stesse immagini effettuato da parte della società convenuta sul proprio sito internet accessibile all'indirizzo https://www.chili.com/;
3) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della società attrice della CP_4 somma di €. 132.600,00= (pari ad €. 300,00 x 442 immagini), ovvero di quella maggiore
o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'indebito utilizzo delle locandine de quibus;
4) per l'effetto, condannare, altresì, la a rimuovere dal proprio sito internet CP_4 accessibile all'indirizzo https://www.chili.com/, le n. 442 immagini meglio identificate nei Docc. n. 33 e 34, i cui diritti di utilizzo e sfruttamento economico sono di titolarità dell'attrice.
* Per la Convenuta:
“In via principale: 1) dichiarare infondate in fatto e in diritto e rigettare le domande formulate da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i CP_4 motivi esposti in atti;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da e Controparte_1 Parte_1 accertare e dichiarare la minor somma dovuta a titolo risarcitorio da a CP_4 ciascuna delle attrici, per le ragioni esposte in atti e alla luce degli esiti della fase istruttoria del giudizio;
3) in ogni caso: con condanna delle parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
4. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova già formulati con la comparsa di risposta: Cont
1) Vero che, a seguito della contestazione ricevuta da e in data 16 Pt_1 dicembre 2020, ha immediatamente iniziato il processo manuale di rimozione delle CP_4 locandine per cui è causa?
2) Vero che il processo di rimozione delle locandine per cui è causa è stato integralmente completato in data 5 febbraio 2021?
3) Vero che i film associati alle locandine per cui è causa hanno generato, nel periodo compreso tra il dicembre 2020 ed il febbraio 2021, non più di 1.996 transazioni?
4) Vero che, nel periodo compreso tra il dicembre 2020 ed il febbraio 2021, tra noleggio e acquisto, le transazioni generate dai film associati alle locandine per cui causa corrispondono a un fatturato di 6.263,34 euro?
5) Vero che, rispetto al fatturato, l'utile di è pari a circa il 30%? Si indicano come CP_4 testimoni, con riserva di indicarne altri, il signor (sui capitoli n. 1 e n. 2) e il CP_5 signor (sui capitoli n. 3, n. 4 e n. 5)”. Testimone_1
§ § § Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 A. In fatto.
Con atto di citazione del 24.03.2021 (di seguito anche solo Controparte_1
) e (di seguito anche solo ), oggi fuse nella CP_1 Controparte_2 Pt_1 società hanno adito avanti al Tribunale di Milano – Sezione Controparte_3 CP_4 specializzata per le Imprese “A”, al fine di ottenere: a) l'accertamento della titolarità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle n. 442 locandine di cui ai docc. 33 e 34; b)
l'accertamento dell'illecita utilizzazione di queste locandine da parte di c) il CP_4 risarcimento dei danni.
In punto di fatto, le Attrici hanno allegato:
- che è titolare e autrice della banca dati “Movie.it”, costituita da oltre 1.000.000 di CP_1 fotografie, locandine di film, di programmi TV e di personaggi dello spettacolo, accessibile all'indirizzo http://www.webphoto.it;
- che nella banca dati sono presenti numerose locandine di film il cui diritto di utilizzazione e sfruttamento economico è stato acquistato da tramite contratti di cessione stipulati con CP_1
i relativi (docc. 1-27); Controparte_6
- che è licenziataria del diritto di sfruttamento economico della banca dati (doc. 28); Pt_1
- che detiene e gestisce una piattaforma over-the-top, raggiungibile via sito CP_4 www.chili.com e via app “ per smart tv, smartphone e tablet, che permette agli utenti di CP_4 noleggiare e/o acquistare in digitale film e serie tv;
- che al fine di comporre le vetrine in cui vengono pubblicizzati i film e le serie tv, ha più CP_4 volte utilizzato le locandine oggetto di diritto di sfruttamento economico delle Attrici, senza chiedere l'autorizzazione e senza versare alcun compenso;
- che, a seguito del riscontro del primo episodio di violazioni da parte di le Attrici CP_4 hanno promosso il giudizio n. r.g. 64672/2015, poi concluso con l'accordo transattivo del
16.05.2016 (doc. 30), in forza del quale ha concesso a l'uso temporaneo e Pt_1 CP_4 non esclusivo di 30.000 locandine, con l'impegno di rimuoverle al termine del contratto;
- che in data 13.02.2017 ha esercitato facoltà di recesso avente effetto dal 31.05.2017 CP_4
(doc. 31), senza procedere alla rimozione della totalità dei contenuti (in particolare, dal 1° giugno 2017 al 15 settembre 2019, risultavano ancora presenti sul sito n. 251 immagini);
- che, dopo l'invito formale alla rimozione, in data 2.12.2019, le Parti hanno raggiunto un secondo accordo transattivo (doc. 32), in cui ha dichiarato di aver rimosso le immagini CP_4 controverse già dal 15.09.2019;
- che, nonostante quando dichiarato, nel mese di dicembre 2020 sul sito di risultavano CP_4 ancora n. 442 locandine appartenenti alla banca dati (doc. 33 e 34); CP_1
- che a tale riscontro hanno fatto seguito, nell'ordine, un tentativo di composizione bonaria e l'instaurazione dell'odierno giudizio;
pagina 3 di 11 - che la titolarità del diritto di sfruttamento economico delle locandine per cui è causa appartiene alle Attrici in forza dei contratti di cessione sottoscritti con i Controparte_6
(docc. 1 - 27);
- che le locandine non costituiscono oggetto del diritto di sfruttamento economico del produttore cinematografico, salvo patto contrario, in quanto non rientrano nell'attività di organizzazione dei mezzi di produzione dell'opera;
- che, in quanto tali, sono tutelate come opere dell'ingegno ex art. 12 l.d.a., che assegna il diritto di sfruttamento economico dell'opera al relativo autore, a titolo originario;
- di avere diritto al risarcimento del danno, considerato che: (i) la sussistenza del danno in materia di diritto d'autore si considera in re ipsa; (ii) ricorre l'elemento psicologico, attesi i rapporti pregressi tra le Parti, oltre la normale diligenza professionale ex art. 1176 c.c. che impone un'attenta verifica sulla sussistenza, o meno, di diritti di esclusiva sulle immagini commercializzate;
- che, segnatamente, la componente del danno emergente deve essere liquidata in via equitativa, in considerazione: (a) delle spese sostenute per le indagini, l'accertamento e l'acquisizione della prova inerente la violazione perpetrata, (b) della perdita di valore economico dell'opera a seguito della violazione del diritto di esclusiva;
- che la componente del lucro cessante deve essere liquidata ai sensi dell'art. 158 l.d.a., in via forfettaria, mediante ricorso al criterio del giusto prezzo del consenso, tenendo conto del tariffario applicato da (doc. 29) e, quindi, euro 200,00 per locandina utilizzata, Pt_1
(sicché € 200 x 442 = € 88.400,00 oltre IVA);
- che il Giudice dovrà altresì tenere conto degli artt. 1223, 1226, 1227 nonché dell'art. 2056, secondo comma, c.c., nonché degli utili realizzati in violazione del diritto.
A.2 Con comparsa di risposta del 6.10.2021, ha chiesto il rigetto delle domande CP_4 formulate dalle Attrici poiché infondate in fatto e in diritto.
In punto di fatto, ha allegato: CP_4
- di gestire una piattaforma over the top su cui comunica al pubblico, a titolo oneroso, in modalità video on demand, decine di migliaia di film e altre opere audiovisive, che vengono descritte attraverso apposite schede informative corredate da locandine;
- che, al fine di svolgere la propria attività, conclude contratti di licenza con i produttori cinematografici (doc. 3);
- che tra le Parti è già intercorso un giudizio, seguito da accordi transattivi con i quali è stato consentito a l'uso temporaneo delle locandine dietro pagamento di un prezzo, senza CP_4 alcun riconoscimento di diritti;
- che è titolare del diritto di utilizzare le locandine a fini promozionali, e ciò in forza dei CP_4 contratti di licenza stipulati con i produttori delle singole pellicole (doc. 3), nella misura in cui essi prevedono l'obbligo del licenziante di consegnare a il materiale promozionale, CP_4 con espressa menzione delle locandine (o cover art);
pagina 4 di 11 - che, in subordine, il diritto di sfruttamento delle locandine appartiene ai produttori in quanto si tratta di opere da questi commissionate agli autori;
- in ulteriore subordine, che le locandine oggetto di causa non possiedono i requisiti di originalità e creatività imposti dalla l.d.a. ai fini della loro protezione come opere dell'ingegno;
- che la domanda di risarcimento del danno presenta un vizio di indeterminatezza ed incertezza, tanto da provocare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
- che la quantificazione offerta dalle Attrici è arbitraria, specie in relazione al lucro cessante, al cui fine è stata proposta l'applicazione di un prezzo pari ad euro 200,00 per locandina, laddove il tariffario allegato da Controparte stessa prevede diversi importi, anche più bassi
(ad esempio pari ad euro 13,00 per locandina); inoltre, l'Attrice ha arbitrariamente sommato ulteriori importi a titolo di utili asseritamente conseguiti mediante l'uso delle locandine;
- che la richiesta di rimozione delle locandine è infondata per cessata materia nel contendere, avendo completato la rimozione in data 5.02.2021, prima della notifica del presente atto, CP_4 avvenuta in data 24.03.2021.
A.3 All'udienza di prima comparizione del 26.10.2021, le hanno insistito nelle proprie Pt_2 argomentazioni e il Giudice, su richiesta delle Parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, ritenuta l'opportunità di esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione, ha fissato l'udienza ex art. 185 c.p.c.
All'esito e stante il mancato raggiungimento di un accordo bonario, il Giudice ha disposto una c.t.u. volta a quantificare le visualizzazioni delle locandine da parte degli utenti della piattaforma rigettando le ulteriori istanze istruttorie. CP_4
Il c.t.u. nominato ing. ha depositato la propria consulenza in data 5.4.2023. Persona_1
Con decreto del 10.09.2024, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice che, all'udienza del
3.6.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ai fini del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Si precisa che in data 30.5.2025 le Attrici hanno dato atto di essersi fuse tra di loro, con l'incorporazione di in inoltre, Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ha contestualmente cambiato la propria denominazione in Controparte_7
[...]
n debeatur.
[...]
B.1 La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
L'Attrice ha dedotto che ha violato il proprio diritto di sfruttamento economico delle CP_4 locandine meglio identificate nei docc. 33 e 34, diritto acquisito dall'allora mediante CP_1 contratti di cessione stipulati con gli autori delle opere (doc. 1- 27) e concesso in licenza all'allora
(doc. 28). In data 16.12.2020, l'Attrice si è avvenuta del fatto che alcune proprie Pt_1 locandine (asseritamente nel numero di 442) erano pubblicate sul sito internet della Convenuta.
pagina 5 di 11 Ciò è avvenuto nonostante tra le Parti fossero già intervenuti precedenti accordi transattivi, volti sia alla rimozione delle (diverse) locandine allora pubblicate sul sito internet di sia al CP_4 pagamento del risarcimento del conseguente danno patito (accordo transattivo del 2017 sub doc.
30 e del 2.12.2019 sub doc. n. 32). ha replicato di aver utilizzato le locandine legittimamente, in forza di contratti di licenza CP_4 stipulati con i produttori delle singole opere cinematografiche (doc. 3), ossia i titolari originari del diritto di sfruttamento dell'opera, nel cui perimetro ricadono anche le locandine impiegate a scopo promozionale.
B.2 Preliminarmente, giova soffermarsi della disciplina del diritto d'autore sulle opere cinematografiche prevista dagli artt. 44-50 l. 633/1941 (l.d.a.), con particolare riferimento alla figura del produttore e al contenuto del diritto a questi spettante.
L'art. 45 l.d.a. assegna il diritto di sfruttamento economico dell'opera cinematografica “a chi ha organizzato la produzione stessa”, presumendo -iuris tantum- che tale soggetto corrisponda a quello indicato come “produttore” nella pellicola.
Come osservato dalla Corte di Giustizia, si tratta di una scelta del legislatore volta a realizzare un contemperamento ed un equilibrio tra i diritti e gli interessi di tutti coloro i quali contribuiscono alla creazione intellettuale della pellicola, quindi l'autore o i coautori dell'opera cinematografica,
e quelli del produttore della pellicola, che è colui che assume l'iniziativa e la conseguente responsabilità della realizzazione dell'opera cinematografica, con i relativi rischi legati a tale investimento (Corte di Giustizia UE C 277/10, TI KS vs . Persona_2
Di conseguenza, chiunque contesti al produttore cinematografico l'acquisizione della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali (Cass. Civ., sez. I,
25/05/2023 n. 14596).
Il contenuto del diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica, secondo autorevole dottrina, comprende ogni procedimento mediante il quale viene portata a conoscenza del pubblico l'opera, intesa come “prodotto di spettacolo che con la tecnica della sequenza di immagini crea una realtà in movimento”, sia attraverso la circolazione su supporti materiali sia attraverso atti di rappresentazione e diffusione, ivi comprese le forme di diffusione e comunicazione mediante servizi interattivi on demand e telematici (cfr. in dottrina e . Per_3 Per_4
In senso conforme si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “è da tempo acquisito nella giurisprudenza di merito, in accordo con la dottrina, che il diritto spettante ex lege al produttore comprenda non solo la proiezione dell'opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell'opera nella sua forma originaria, qualunque ne sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassette e dvd”, posto che il “diritto di utilizzazione economica spettante ex lege al produttore comprende, come rilevato in dottrina, anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotte dal progresso tecnico” (Cass. civ. sez. I, 02/10/2012, n.16771;
pagina 6 di 11 Cass. civ. sez. I, 17/05/2013, n.12086; nel merito cfr. Corte d'Appello di Catania, 06/02/2020, n.
315/2020).
La suesposta interpretazione, per quanto estensiva, non giunge a ricomprendere anche il diritto di sfruttare economicamente le opere e/o le attività ulteriori aventi scopo puramente promozionale del film, quali sono, appunto, le locandine.
Invero, la norma attrae nel concetto di “opera cinematografica” tutto ciò che attiene
“all'organizzazione dei mezzi di produzione dell'opera cinematografica”: in tal senso, si considerano elementi dell'opera cinematografica, ad esempio, i soggetti, la sceneggiatura, le immagini cinematografiche etc.
Ne consegue che le locandine non costituiscono mezzi di produzione dell'opera cinematografica, tantomeno fungono da strumenti di riproduzione e divulgazione al pubblico della stessa. Esse sono, piuttosto, strumenti di promozione del prodotto cinematografico, riconducibili, avendone i requisiti, alla categoria delle opere dell'ingegno tutelabili ex art. 2 e 12 l.d.a., il cui diritto di sfruttamento economico spetta a titolo originario ai relativi autori, ferma la facoltà di quest'ultimi di disporne (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 6450/2024; Tribunale di Roma, Sez. specializzata impresa n. 9298/2023, 20465/2013, 20606/2012; Tribunale di Torino, Sez. specializzata impresa n. 4233/2022).
Ciò posto, nulla osta all'acquisto a titolo derivativo da parte del produttore cinematografico dei diritti di sfruttamento economico delle locandine. Il diritto autorale, infatti, consente l'acquisizione, l'alienazione e la trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché dei diritti connessi aventi carattere patrimoniale, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (art. 107), ferma la necessità di prova per iscritto (art. 110 l.d.a.).
Alla luce di quanto suesposto, può sinteticamente affermarsi che:
a) il produttore dell'opera cinematografica acquista su di essa, a titolo originario, i diritti di sfruttamento economico;
b) il diritto di sfruttamento dell'“opera cinematografica” attiene ai mezzi di organizzazione dell'opera e all'attività di diffusione e riproduzione al pubblico della stessa, qualunque sia la forma (es. cinema, televisione, internet);
c) dal concetto di opera cinematografica esulano le opere pubblicitarie e divulgative utilizzate per la presentazione dell'opera, tra cui anche le locandine, sulle quali il diritto di sfruttamento economico viene acquisito a titolo originario dagli autori che le hanno realizzate.
B.3 L'applicazione dei principi suesposti al caso di specie porta ad accogliere le domande attoree di accertamento della titolarità del diritto di sfruttamento economico delle locandine nonché della violazione dello stesso da parte di CP_4
B.3.1 Anzitutto, l'Attrice ha dimostrato di essere titolare dei diritti di sfruttamento economico delle locandine, depositando i contratti stipulati con i c.d. , ossia gli autori delle Controparte_6 stesse locandine (docc. 1-27).
pagina 7 di 11 Tali contratti, aventi contenuto pressoché analogo, dispongono espressamente la “cessione [a favore dell'allora S.A.C.] di ogni diritto di utilizzazione economica dei manifesti, delle locandine, delle buste foto e delle brocures tratti dai bozzetti originali creati dal cedente e indicati in premessa” da parte degli autori. Dato che tali autori, per i principi illustrati, sono i titolari originari ex artt. 2 e 12 l.d.a. del diritto di sfruttamento economico delle locandine, l'acquisto del diritto da parte dell'Attrice deve ritenersi perfezionato e provato per iscritto, come del resto impone l'art. 110 l.d.a.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione formulata da in via subordinata, secondo cui le locandine CP_4 per cui è causa non avrebbero comunque potuto accedere alla tutela autorale in quanto prive di originalità e creatività. Più precisamente, secondo la Convenuta, queste sarebbero semplici
“immagini degli attori o di scene dei relativi film, [..] riprodotte senza alcuna elaborazione creativa rispetto alla fissazione originaria” (pag. 7 comparsa).
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale già richiamato in base al quale le locandine cinematografiche possono costituire una rielaborazione artistica di immagini rievocative del film, in modo del tutto originale, autonomamente creativa, come tale strutturalmente distinta dall'opera cinematografica (cfr. da ultimo Corte d'Appello di Roma, n.
r.g. n. 1265/2022, del 7.10.2024). Il principio trova applicazione alle odierne locandine, che sono con tutta evidenza il frutto di un lavoro di rielaborazione creativa di immagini e di elementi, sebbene tratti dai film, compiuto dai (cfr. doc. 33). Controparte_6
In conclusione, le locandine sono tutelabili quali opere dell'ingegno ai sensi e agli effetti della legge n. 633/1941.
B.3.2 È altresì dimostrata l'utilizzazione delle locandine da parte di CP_4
In primo luogo, infatti, l'Attrice ha depositato i documenti nn. 33 e 34 recanti gli screenshots di numerose pagine del sito web della Convenuta, da cui emerge l'uso delle proprie locandine per pubblicizzare i film offerti in visione.
In secondo luogo, l'utilizzazione delle locandine di cui ai doc. 33 e 34 è un dato non contestato, quantomeno sotto il profilo squisitamente fattuale: invero, non ha negato di aver fatto uso CP_4 delle locandine controverse, ma ha sostenuto di averne pieno diritto in forza dei contratti di licenza stipulati con i produttori cinematografici (doc. 3), nella misura in cui essi prevedono l'“obbligo del licenziante di consegnare il materiale promozionale dei film oggetto di licenza con espressa menzione delle locandine (o cover art) per poterle utilizzare per scopi promozionali e per identificare il film oggetto di offerta al pubblico” (pag. 6 comparsa . CP_4
B.3.3 Va peraltro rilevato che tale argomento difensivo della Convenuta va disatteso, giacché poggia sull'errato presupposto che i produttori-licenzianti sono i titolari in via originaria del diritto di sfruttamento economico delle locandine, e come tali legittimati a disporne.
A ciò si aggiunga che manca in atti prova di un eventuale acquisto del diritto da parte dei produttori a titolo derivativo.
pagina 8 di 11 È noto che l'acquisto dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno deve essere provato per iscritto, secondo la regola generale sancita dall'art. 110 l.d.a.
Chili, tuttavia, ha versato in atti unicamente dei contratti di licenza in cui la società licenziante le concede dei diritti sulle opere audiovisive, mentre nulla viene specificatamente disciplinato in relazione alle locandine. Inoltre, non vi è prova che la licenziante sia titolare di diritti di sfruttamento anche sulle locandine delle opere audiovisive oggetto di licenza;
in altre parole, non ha dimostrato il rapporto sussistente tra gli autori delle locandine e la società CP_4 licenziante. del contratto di licenza.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di accertamento della titolarità del diritto di sfruttamento economico delle locandine in capo a e della relativa violazione di CP_1 tale diritto è fondata e va accolta.
C. Il quantum debeatur.
C.1 È fondata e va accolta anche la domanda di risarcimento del danno.
In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità, sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili (Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, n. 8730); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, l.d.a., che costituisce la soglia minima del ristoro spettante
(Cassazione civile sez. I, 13/12/2021, n. 39763).
C.2 Ciò posto, occorre anzitutto individuare il numero di locandine illecitamente utilizzate dalla
Convenuta.
L'Attrice ha dedotto che l'illecita utilizzazione ha riguardato n. 442 locandine (cfr. doc. 33); la
Convenuta, invece, ha sostenuto che “le locandine per cui è causa si riferiscono a 434 (e non 442 come erroneamente indicato da controparte) film, ospitati sulla piattaforma (p. 6 CP_4 comparsa nello stesso senso, anche pag. 2 e 12). CP_4
Può, dunque, considerarsi pacifica ed incontestata l'utilizzazione di 434 locandine da parte di
CP_4
C.3 La Convenuta ha altresì dedotto che – ricevuta in data 16.12.2020 la contestazione di S.A.C. in relazione a 442 locandine – ha immediatamente iniziato il processo manuale di CP_4 rimozione delle suddette locandine, processo che è stato integralmente completato in data 5 febbraio 2021” (p. 5 comparsa;
cfr. anche p. 12 ove si legge “tutte le locandine per cui causa sono state rimosse entro il 5 febbraio 2021 e, pertanto, meno di tre mesi dopo le contestazioni subite dalle Attrici”).
Ne consegue che può considerarsi parimenti incontestato che le 434 locandine sono state rimosse il 5.2.2021 e, dunque, sono rimaste visibili due mesi circa (dal 28.12.2020 al 5.2.2021).
pagina 9 di 11 La circostanza è stata contestata dall'Attrice, che tuttavia non è riuscita a dimostrare il (diverso) arco temporale durante il quale le locandine erano visibili.
Elementi utili a tal fine possono, però, trarsi dalla c.t.u.
Sebbene, infatti, il c.t.u. ing. – incaricato di quantificare “se ed in quanto possibile, il Per_1 numero delle visualizzazioni ad opera degli utenti della piattaforma gestita da delle CP_4 locandine oggetto della domanda dell'attrice, a partire dal 16.12.2020 per tutto il periodo di loro permanenza sulla piattaforma fruibile in modalità multicanale” – non abbia potuto CP_4 determinare il numero di visualizzazioni delle locandine;
tuttavia, ha fornito alcuni elementi fattuali rilevanti in relazione alla quantificazione del danno.
In particolare, dalla consulenza emerge che:
- alla data del 24.11.2022: n. 41 locandine sono risultate presenti e coincidenti (p. 24 c.t.u.);
- alla data del 13.01.2023: n. 1 locandina è risultata presente e coincidente (p. 24 e 25 c.t.u.);
- in data 18 gennaio 2023, anche tale locandina non è risultata più presente alla pagina Web in parola (p. 25 c.t.u.).
Unendo tali elementi a quanto dedotto (e non contestato) dalla Convenuta può affermarsi che:
- n. 392 locandine sono rimaste visibili due mesi circa (dal 28.12.2020 al 5.2.2021);
- n. 41 locandine sono rimaste visibili ventitré mesi circa (dal 28.12.2020 al 24.11.2022);
- n. 1 locandina è rimasta visibile venticinque mesi circa (dal 28.12.2020 al 18.01.2023).
C.4 Alla luce di ciò va applicato il tariffario (doc. 29 att.) che prevede due prezzi: € 200 in caso di “una sola uscita” o € 13 in caso di “forfait/al mese”.
Il Collegio ritiene di applicare il valore di € 13 in relazione alle n. 392 locandine che sono state visibili due mesi, per un totale di € 10.192, pari a € 13 x 2 (mesi) x 392 (numero locandine).
In relazione invece alle altre locandine rimaste visibili per un tempo più lungo (all'incirca due anni), il Collegio reputa equo applicare il maggior valore di € 200 per locandina, per un totale di
€ 8.400, pari a € 200 x 42 (numero locandine).
Ne consegue che il danno equitativamente determinato ammonta a complessivi € 18.592.
C.5 La somma ha natura di debito di valore, con la conseguenza che vanno poi riconosciuti interessi compensativi e la rivalutazione monetaria con riferimento al periodo intercorso tra il momento del danno e l'odierna liquidazione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, con la liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria (che ha natura di debito di valore) si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
C.6 Nessuna prova è stata, invece, fornita in relazione al danno relativo alle spese sostenute per le indagini, l'accertamento e l'acquisizione della prova inerente la violazione perpetrata ed alla pagina 10 di 11 allegata perdita di valore economico delle opere a seguito della violazione del diritto di esclusiva, sicché la relativa domanda deve essere rigettata.
D. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Imprese “A”, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la titolarità in capo a dei diritti di utilizzazione e sfruttamento Controparte_3 economico delle locandine oggetto di causa;
- accerta l'illiceità dell'utilizzo e dello sfruttamento economico delle predette locandine da parte di CP_4
- condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_4 Controparte_3
18.592, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
- condanna alla rimozione dal proprio sito internet delle locandine oggetto di CP_4 causa, qualora ancora presenti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_4 Controparte_3 si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14532/2021 promossa da:
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), oggi -all'esito di fusione- CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio De Gasperis e Stefania Maria de Marzio, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
- Attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Attanasio e Federico Camurati, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
- Convenuta-
OGGETTO: diritto d'autore.
§ § §
CONCLUSIONI Per l'Attrice:
“In via principale: 1) accertare e dichiarare la contitolarità, in capo alla e Controparte_1 alla oggi, congiuntamente, dei diritti di Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 11 utilizzazione e sfruttamento economico delle n. 442 immagini meglio identificate nei Docc. n. 33 e 34;
2) accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzo e dello sfruttamento economico delle stesse immagini effettuato da parte della società convenuta sul proprio sito internet accessibile all'indirizzo https://www.chili.com/;
3) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della società attrice della CP_4 somma di €. 132.600,00= (pari ad €. 300,00 x 442 immagini), ovvero di quella maggiore
o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'indebito utilizzo delle locandine de quibus;
4) per l'effetto, condannare, altresì, la a rimuovere dal proprio sito internet CP_4 accessibile all'indirizzo https://www.chili.com/, le n. 442 immagini meglio identificate nei Docc. n. 33 e 34, i cui diritti di utilizzo e sfruttamento economico sono di titolarità dell'attrice.
* Per la Convenuta:
“In via principale: 1) dichiarare infondate in fatto e in diritto e rigettare le domande formulate da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i CP_4 motivi esposti in atti;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da e Controparte_1 Parte_1 accertare e dichiarare la minor somma dovuta a titolo risarcitorio da a CP_4 ciascuna delle attrici, per le ragioni esposte in atti e alla luce degli esiti della fase istruttoria del giudizio;
3) in ogni caso: con condanna delle parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
4. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova già formulati con la comparsa di risposta: Cont
1) Vero che, a seguito della contestazione ricevuta da e in data 16 Pt_1 dicembre 2020, ha immediatamente iniziato il processo manuale di rimozione delle CP_4 locandine per cui è causa?
2) Vero che il processo di rimozione delle locandine per cui è causa è stato integralmente completato in data 5 febbraio 2021?
3) Vero che i film associati alle locandine per cui è causa hanno generato, nel periodo compreso tra il dicembre 2020 ed il febbraio 2021, non più di 1.996 transazioni?
4) Vero che, nel periodo compreso tra il dicembre 2020 ed il febbraio 2021, tra noleggio e acquisto, le transazioni generate dai film associati alle locandine per cui causa corrispondono a un fatturato di 6.263,34 euro?
5) Vero che, rispetto al fatturato, l'utile di è pari a circa il 30%? Si indicano come CP_4 testimoni, con riserva di indicarne altri, il signor (sui capitoli n. 1 e n. 2) e il CP_5 signor (sui capitoli n. 3, n. 4 e n. 5)”. Testimone_1
§ § § Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 A. In fatto.
Con atto di citazione del 24.03.2021 (di seguito anche solo Controparte_1
) e (di seguito anche solo ), oggi fuse nella CP_1 Controparte_2 Pt_1 società hanno adito avanti al Tribunale di Milano – Sezione Controparte_3 CP_4 specializzata per le Imprese “A”, al fine di ottenere: a) l'accertamento della titolarità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle n. 442 locandine di cui ai docc. 33 e 34; b)
l'accertamento dell'illecita utilizzazione di queste locandine da parte di c) il CP_4 risarcimento dei danni.
In punto di fatto, le Attrici hanno allegato:
- che è titolare e autrice della banca dati “Movie.it”, costituita da oltre 1.000.000 di CP_1 fotografie, locandine di film, di programmi TV e di personaggi dello spettacolo, accessibile all'indirizzo http://www.webphoto.it;
- che nella banca dati sono presenti numerose locandine di film il cui diritto di utilizzazione e sfruttamento economico è stato acquistato da tramite contratti di cessione stipulati con CP_1
i relativi (docc. 1-27); Controparte_6
- che è licenziataria del diritto di sfruttamento economico della banca dati (doc. 28); Pt_1
- che detiene e gestisce una piattaforma over-the-top, raggiungibile via sito CP_4 www.chili.com e via app “ per smart tv, smartphone e tablet, che permette agli utenti di CP_4 noleggiare e/o acquistare in digitale film e serie tv;
- che al fine di comporre le vetrine in cui vengono pubblicizzati i film e le serie tv, ha più CP_4 volte utilizzato le locandine oggetto di diritto di sfruttamento economico delle Attrici, senza chiedere l'autorizzazione e senza versare alcun compenso;
- che, a seguito del riscontro del primo episodio di violazioni da parte di le Attrici CP_4 hanno promosso il giudizio n. r.g. 64672/2015, poi concluso con l'accordo transattivo del
16.05.2016 (doc. 30), in forza del quale ha concesso a l'uso temporaneo e Pt_1 CP_4 non esclusivo di 30.000 locandine, con l'impegno di rimuoverle al termine del contratto;
- che in data 13.02.2017 ha esercitato facoltà di recesso avente effetto dal 31.05.2017 CP_4
(doc. 31), senza procedere alla rimozione della totalità dei contenuti (in particolare, dal 1° giugno 2017 al 15 settembre 2019, risultavano ancora presenti sul sito n. 251 immagini);
- che, dopo l'invito formale alla rimozione, in data 2.12.2019, le Parti hanno raggiunto un secondo accordo transattivo (doc. 32), in cui ha dichiarato di aver rimosso le immagini CP_4 controverse già dal 15.09.2019;
- che, nonostante quando dichiarato, nel mese di dicembre 2020 sul sito di risultavano CP_4 ancora n. 442 locandine appartenenti alla banca dati (doc. 33 e 34); CP_1
- che a tale riscontro hanno fatto seguito, nell'ordine, un tentativo di composizione bonaria e l'instaurazione dell'odierno giudizio;
pagina 3 di 11 - che la titolarità del diritto di sfruttamento economico delle locandine per cui è causa appartiene alle Attrici in forza dei contratti di cessione sottoscritti con i Controparte_6
(docc. 1 - 27);
- che le locandine non costituiscono oggetto del diritto di sfruttamento economico del produttore cinematografico, salvo patto contrario, in quanto non rientrano nell'attività di organizzazione dei mezzi di produzione dell'opera;
- che, in quanto tali, sono tutelate come opere dell'ingegno ex art. 12 l.d.a., che assegna il diritto di sfruttamento economico dell'opera al relativo autore, a titolo originario;
- di avere diritto al risarcimento del danno, considerato che: (i) la sussistenza del danno in materia di diritto d'autore si considera in re ipsa; (ii) ricorre l'elemento psicologico, attesi i rapporti pregressi tra le Parti, oltre la normale diligenza professionale ex art. 1176 c.c. che impone un'attenta verifica sulla sussistenza, o meno, di diritti di esclusiva sulle immagini commercializzate;
- che, segnatamente, la componente del danno emergente deve essere liquidata in via equitativa, in considerazione: (a) delle spese sostenute per le indagini, l'accertamento e l'acquisizione della prova inerente la violazione perpetrata, (b) della perdita di valore economico dell'opera a seguito della violazione del diritto di esclusiva;
- che la componente del lucro cessante deve essere liquidata ai sensi dell'art. 158 l.d.a., in via forfettaria, mediante ricorso al criterio del giusto prezzo del consenso, tenendo conto del tariffario applicato da (doc. 29) e, quindi, euro 200,00 per locandina utilizzata, Pt_1
(sicché € 200 x 442 = € 88.400,00 oltre IVA);
- che il Giudice dovrà altresì tenere conto degli artt. 1223, 1226, 1227 nonché dell'art. 2056, secondo comma, c.c., nonché degli utili realizzati in violazione del diritto.
A.2 Con comparsa di risposta del 6.10.2021, ha chiesto il rigetto delle domande CP_4 formulate dalle Attrici poiché infondate in fatto e in diritto.
In punto di fatto, ha allegato: CP_4
- di gestire una piattaforma over the top su cui comunica al pubblico, a titolo oneroso, in modalità video on demand, decine di migliaia di film e altre opere audiovisive, che vengono descritte attraverso apposite schede informative corredate da locandine;
- che, al fine di svolgere la propria attività, conclude contratti di licenza con i produttori cinematografici (doc. 3);
- che tra le Parti è già intercorso un giudizio, seguito da accordi transattivi con i quali è stato consentito a l'uso temporaneo delle locandine dietro pagamento di un prezzo, senza CP_4 alcun riconoscimento di diritti;
- che è titolare del diritto di utilizzare le locandine a fini promozionali, e ciò in forza dei CP_4 contratti di licenza stipulati con i produttori delle singole pellicole (doc. 3), nella misura in cui essi prevedono l'obbligo del licenziante di consegnare a il materiale promozionale, CP_4 con espressa menzione delle locandine (o cover art);
pagina 4 di 11 - che, in subordine, il diritto di sfruttamento delle locandine appartiene ai produttori in quanto si tratta di opere da questi commissionate agli autori;
- in ulteriore subordine, che le locandine oggetto di causa non possiedono i requisiti di originalità e creatività imposti dalla l.d.a. ai fini della loro protezione come opere dell'ingegno;
- che la domanda di risarcimento del danno presenta un vizio di indeterminatezza ed incertezza, tanto da provocare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
- che la quantificazione offerta dalle Attrici è arbitraria, specie in relazione al lucro cessante, al cui fine è stata proposta l'applicazione di un prezzo pari ad euro 200,00 per locandina, laddove il tariffario allegato da Controparte stessa prevede diversi importi, anche più bassi
(ad esempio pari ad euro 13,00 per locandina); inoltre, l'Attrice ha arbitrariamente sommato ulteriori importi a titolo di utili asseritamente conseguiti mediante l'uso delle locandine;
- che la richiesta di rimozione delle locandine è infondata per cessata materia nel contendere, avendo completato la rimozione in data 5.02.2021, prima della notifica del presente atto, CP_4 avvenuta in data 24.03.2021.
A.3 All'udienza di prima comparizione del 26.10.2021, le hanno insistito nelle proprie Pt_2 argomentazioni e il Giudice, su richiesta delle Parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, ritenuta l'opportunità di esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione, ha fissato l'udienza ex art. 185 c.p.c.
All'esito e stante il mancato raggiungimento di un accordo bonario, il Giudice ha disposto una c.t.u. volta a quantificare le visualizzazioni delle locandine da parte degli utenti della piattaforma rigettando le ulteriori istanze istruttorie. CP_4
Il c.t.u. nominato ing. ha depositato la propria consulenza in data 5.4.2023. Persona_1
Con decreto del 10.09.2024, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice che, all'udienza del
3.6.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ai fini del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Si precisa che in data 30.5.2025 le Attrici hanno dato atto di essersi fuse tra di loro, con l'incorporazione di in inoltre, Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ha contestualmente cambiato la propria denominazione in Controparte_7
[...]
n debeatur.
[...]
B.1 La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
L'Attrice ha dedotto che ha violato il proprio diritto di sfruttamento economico delle CP_4 locandine meglio identificate nei docc. 33 e 34, diritto acquisito dall'allora mediante CP_1 contratti di cessione stipulati con gli autori delle opere (doc. 1- 27) e concesso in licenza all'allora
(doc. 28). In data 16.12.2020, l'Attrice si è avvenuta del fatto che alcune proprie Pt_1 locandine (asseritamente nel numero di 442) erano pubblicate sul sito internet della Convenuta.
pagina 5 di 11 Ciò è avvenuto nonostante tra le Parti fossero già intervenuti precedenti accordi transattivi, volti sia alla rimozione delle (diverse) locandine allora pubblicate sul sito internet di sia al CP_4 pagamento del risarcimento del conseguente danno patito (accordo transattivo del 2017 sub doc.
30 e del 2.12.2019 sub doc. n. 32). ha replicato di aver utilizzato le locandine legittimamente, in forza di contratti di licenza CP_4 stipulati con i produttori delle singole opere cinematografiche (doc. 3), ossia i titolari originari del diritto di sfruttamento dell'opera, nel cui perimetro ricadono anche le locandine impiegate a scopo promozionale.
B.2 Preliminarmente, giova soffermarsi della disciplina del diritto d'autore sulle opere cinematografiche prevista dagli artt. 44-50 l. 633/1941 (l.d.a.), con particolare riferimento alla figura del produttore e al contenuto del diritto a questi spettante.
L'art. 45 l.d.a. assegna il diritto di sfruttamento economico dell'opera cinematografica “a chi ha organizzato la produzione stessa”, presumendo -iuris tantum- che tale soggetto corrisponda a quello indicato come “produttore” nella pellicola.
Come osservato dalla Corte di Giustizia, si tratta di una scelta del legislatore volta a realizzare un contemperamento ed un equilibrio tra i diritti e gli interessi di tutti coloro i quali contribuiscono alla creazione intellettuale della pellicola, quindi l'autore o i coautori dell'opera cinematografica,
e quelli del produttore della pellicola, che è colui che assume l'iniziativa e la conseguente responsabilità della realizzazione dell'opera cinematografica, con i relativi rischi legati a tale investimento (Corte di Giustizia UE C 277/10, TI KS vs . Persona_2
Di conseguenza, chiunque contesti al produttore cinematografico l'acquisizione della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali (Cass. Civ., sez. I,
25/05/2023 n. 14596).
Il contenuto del diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica, secondo autorevole dottrina, comprende ogni procedimento mediante il quale viene portata a conoscenza del pubblico l'opera, intesa come “prodotto di spettacolo che con la tecnica della sequenza di immagini crea una realtà in movimento”, sia attraverso la circolazione su supporti materiali sia attraverso atti di rappresentazione e diffusione, ivi comprese le forme di diffusione e comunicazione mediante servizi interattivi on demand e telematici (cfr. in dottrina e . Per_3 Per_4
In senso conforme si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “è da tempo acquisito nella giurisprudenza di merito, in accordo con la dottrina, che il diritto spettante ex lege al produttore comprenda non solo la proiezione dell'opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell'opera nella sua forma originaria, qualunque ne sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassette e dvd”, posto che il “diritto di utilizzazione economica spettante ex lege al produttore comprende, come rilevato in dottrina, anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotte dal progresso tecnico” (Cass. civ. sez. I, 02/10/2012, n.16771;
pagina 6 di 11 Cass. civ. sez. I, 17/05/2013, n.12086; nel merito cfr. Corte d'Appello di Catania, 06/02/2020, n.
315/2020).
La suesposta interpretazione, per quanto estensiva, non giunge a ricomprendere anche il diritto di sfruttare economicamente le opere e/o le attività ulteriori aventi scopo puramente promozionale del film, quali sono, appunto, le locandine.
Invero, la norma attrae nel concetto di “opera cinematografica” tutto ciò che attiene
“all'organizzazione dei mezzi di produzione dell'opera cinematografica”: in tal senso, si considerano elementi dell'opera cinematografica, ad esempio, i soggetti, la sceneggiatura, le immagini cinematografiche etc.
Ne consegue che le locandine non costituiscono mezzi di produzione dell'opera cinematografica, tantomeno fungono da strumenti di riproduzione e divulgazione al pubblico della stessa. Esse sono, piuttosto, strumenti di promozione del prodotto cinematografico, riconducibili, avendone i requisiti, alla categoria delle opere dell'ingegno tutelabili ex art. 2 e 12 l.d.a., il cui diritto di sfruttamento economico spetta a titolo originario ai relativi autori, ferma la facoltà di quest'ultimi di disporne (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 6450/2024; Tribunale di Roma, Sez. specializzata impresa n. 9298/2023, 20465/2013, 20606/2012; Tribunale di Torino, Sez. specializzata impresa n. 4233/2022).
Ciò posto, nulla osta all'acquisto a titolo derivativo da parte del produttore cinematografico dei diritti di sfruttamento economico delle locandine. Il diritto autorale, infatti, consente l'acquisizione, l'alienazione e la trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché dei diritti connessi aventi carattere patrimoniale, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (art. 107), ferma la necessità di prova per iscritto (art. 110 l.d.a.).
Alla luce di quanto suesposto, può sinteticamente affermarsi che:
a) il produttore dell'opera cinematografica acquista su di essa, a titolo originario, i diritti di sfruttamento economico;
b) il diritto di sfruttamento dell'“opera cinematografica” attiene ai mezzi di organizzazione dell'opera e all'attività di diffusione e riproduzione al pubblico della stessa, qualunque sia la forma (es. cinema, televisione, internet);
c) dal concetto di opera cinematografica esulano le opere pubblicitarie e divulgative utilizzate per la presentazione dell'opera, tra cui anche le locandine, sulle quali il diritto di sfruttamento economico viene acquisito a titolo originario dagli autori che le hanno realizzate.
B.3 L'applicazione dei principi suesposti al caso di specie porta ad accogliere le domande attoree di accertamento della titolarità del diritto di sfruttamento economico delle locandine nonché della violazione dello stesso da parte di CP_4
B.3.1 Anzitutto, l'Attrice ha dimostrato di essere titolare dei diritti di sfruttamento economico delle locandine, depositando i contratti stipulati con i c.d. , ossia gli autori delle Controparte_6 stesse locandine (docc. 1-27).
pagina 7 di 11 Tali contratti, aventi contenuto pressoché analogo, dispongono espressamente la “cessione [a favore dell'allora S.A.C.] di ogni diritto di utilizzazione economica dei manifesti, delle locandine, delle buste foto e delle brocures tratti dai bozzetti originali creati dal cedente e indicati in premessa” da parte degli autori. Dato che tali autori, per i principi illustrati, sono i titolari originari ex artt. 2 e 12 l.d.a. del diritto di sfruttamento economico delle locandine, l'acquisto del diritto da parte dell'Attrice deve ritenersi perfezionato e provato per iscritto, come del resto impone l'art. 110 l.d.a.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione formulata da in via subordinata, secondo cui le locandine CP_4 per cui è causa non avrebbero comunque potuto accedere alla tutela autorale in quanto prive di originalità e creatività. Più precisamente, secondo la Convenuta, queste sarebbero semplici
“immagini degli attori o di scene dei relativi film, [..] riprodotte senza alcuna elaborazione creativa rispetto alla fissazione originaria” (pag. 7 comparsa).
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale già richiamato in base al quale le locandine cinematografiche possono costituire una rielaborazione artistica di immagini rievocative del film, in modo del tutto originale, autonomamente creativa, come tale strutturalmente distinta dall'opera cinematografica (cfr. da ultimo Corte d'Appello di Roma, n.
r.g. n. 1265/2022, del 7.10.2024). Il principio trova applicazione alle odierne locandine, che sono con tutta evidenza il frutto di un lavoro di rielaborazione creativa di immagini e di elementi, sebbene tratti dai film, compiuto dai (cfr. doc. 33). Controparte_6
In conclusione, le locandine sono tutelabili quali opere dell'ingegno ai sensi e agli effetti della legge n. 633/1941.
B.3.2 È altresì dimostrata l'utilizzazione delle locandine da parte di CP_4
In primo luogo, infatti, l'Attrice ha depositato i documenti nn. 33 e 34 recanti gli screenshots di numerose pagine del sito web della Convenuta, da cui emerge l'uso delle proprie locandine per pubblicizzare i film offerti in visione.
In secondo luogo, l'utilizzazione delle locandine di cui ai doc. 33 e 34 è un dato non contestato, quantomeno sotto il profilo squisitamente fattuale: invero, non ha negato di aver fatto uso CP_4 delle locandine controverse, ma ha sostenuto di averne pieno diritto in forza dei contratti di licenza stipulati con i produttori cinematografici (doc. 3), nella misura in cui essi prevedono l'“obbligo del licenziante di consegnare il materiale promozionale dei film oggetto di licenza con espressa menzione delle locandine (o cover art) per poterle utilizzare per scopi promozionali e per identificare il film oggetto di offerta al pubblico” (pag. 6 comparsa . CP_4
B.3.3 Va peraltro rilevato che tale argomento difensivo della Convenuta va disatteso, giacché poggia sull'errato presupposto che i produttori-licenzianti sono i titolari in via originaria del diritto di sfruttamento economico delle locandine, e come tali legittimati a disporne.
A ciò si aggiunga che manca in atti prova di un eventuale acquisto del diritto da parte dei produttori a titolo derivativo.
pagina 8 di 11 È noto che l'acquisto dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno deve essere provato per iscritto, secondo la regola generale sancita dall'art. 110 l.d.a.
Chili, tuttavia, ha versato in atti unicamente dei contratti di licenza in cui la società licenziante le concede dei diritti sulle opere audiovisive, mentre nulla viene specificatamente disciplinato in relazione alle locandine. Inoltre, non vi è prova che la licenziante sia titolare di diritti di sfruttamento anche sulle locandine delle opere audiovisive oggetto di licenza;
in altre parole, non ha dimostrato il rapporto sussistente tra gli autori delle locandine e la società CP_4 licenziante. del contratto di licenza.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di accertamento della titolarità del diritto di sfruttamento economico delle locandine in capo a e della relativa violazione di CP_1 tale diritto è fondata e va accolta.
C. Il quantum debeatur.
C.1 È fondata e va accolta anche la domanda di risarcimento del danno.
In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità, sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili (Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, n. 8730); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, l.d.a., che costituisce la soglia minima del ristoro spettante
(Cassazione civile sez. I, 13/12/2021, n. 39763).
C.2 Ciò posto, occorre anzitutto individuare il numero di locandine illecitamente utilizzate dalla
Convenuta.
L'Attrice ha dedotto che l'illecita utilizzazione ha riguardato n. 442 locandine (cfr. doc. 33); la
Convenuta, invece, ha sostenuto che “le locandine per cui è causa si riferiscono a 434 (e non 442 come erroneamente indicato da controparte) film, ospitati sulla piattaforma (p. 6 CP_4 comparsa nello stesso senso, anche pag. 2 e 12). CP_4
Può, dunque, considerarsi pacifica ed incontestata l'utilizzazione di 434 locandine da parte di
CP_4
C.3 La Convenuta ha altresì dedotto che – ricevuta in data 16.12.2020 la contestazione di S.A.C. in relazione a 442 locandine – ha immediatamente iniziato il processo manuale di CP_4 rimozione delle suddette locandine, processo che è stato integralmente completato in data 5 febbraio 2021” (p. 5 comparsa;
cfr. anche p. 12 ove si legge “tutte le locandine per cui causa sono state rimosse entro il 5 febbraio 2021 e, pertanto, meno di tre mesi dopo le contestazioni subite dalle Attrici”).
Ne consegue che può considerarsi parimenti incontestato che le 434 locandine sono state rimosse il 5.2.2021 e, dunque, sono rimaste visibili due mesi circa (dal 28.12.2020 al 5.2.2021).
pagina 9 di 11 La circostanza è stata contestata dall'Attrice, che tuttavia non è riuscita a dimostrare il (diverso) arco temporale durante il quale le locandine erano visibili.
Elementi utili a tal fine possono, però, trarsi dalla c.t.u.
Sebbene, infatti, il c.t.u. ing. – incaricato di quantificare “se ed in quanto possibile, il Per_1 numero delle visualizzazioni ad opera degli utenti della piattaforma gestita da delle CP_4 locandine oggetto della domanda dell'attrice, a partire dal 16.12.2020 per tutto il periodo di loro permanenza sulla piattaforma fruibile in modalità multicanale” – non abbia potuto CP_4 determinare il numero di visualizzazioni delle locandine;
tuttavia, ha fornito alcuni elementi fattuali rilevanti in relazione alla quantificazione del danno.
In particolare, dalla consulenza emerge che:
- alla data del 24.11.2022: n. 41 locandine sono risultate presenti e coincidenti (p. 24 c.t.u.);
- alla data del 13.01.2023: n. 1 locandina è risultata presente e coincidente (p. 24 e 25 c.t.u.);
- in data 18 gennaio 2023, anche tale locandina non è risultata più presente alla pagina Web in parola (p. 25 c.t.u.).
Unendo tali elementi a quanto dedotto (e non contestato) dalla Convenuta può affermarsi che:
- n. 392 locandine sono rimaste visibili due mesi circa (dal 28.12.2020 al 5.2.2021);
- n. 41 locandine sono rimaste visibili ventitré mesi circa (dal 28.12.2020 al 24.11.2022);
- n. 1 locandina è rimasta visibile venticinque mesi circa (dal 28.12.2020 al 18.01.2023).
C.4 Alla luce di ciò va applicato il tariffario (doc. 29 att.) che prevede due prezzi: € 200 in caso di “una sola uscita” o € 13 in caso di “forfait/al mese”.
Il Collegio ritiene di applicare il valore di € 13 in relazione alle n. 392 locandine che sono state visibili due mesi, per un totale di € 10.192, pari a € 13 x 2 (mesi) x 392 (numero locandine).
In relazione invece alle altre locandine rimaste visibili per un tempo più lungo (all'incirca due anni), il Collegio reputa equo applicare il maggior valore di € 200 per locandina, per un totale di
€ 8.400, pari a € 200 x 42 (numero locandine).
Ne consegue che il danno equitativamente determinato ammonta a complessivi € 18.592.
C.5 La somma ha natura di debito di valore, con la conseguenza che vanno poi riconosciuti interessi compensativi e la rivalutazione monetaria con riferimento al periodo intercorso tra il momento del danno e l'odierna liquidazione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, con la liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria (che ha natura di debito di valore) si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
C.6 Nessuna prova è stata, invece, fornita in relazione al danno relativo alle spese sostenute per le indagini, l'accertamento e l'acquisizione della prova inerente la violazione perpetrata ed alla pagina 10 di 11 allegata perdita di valore economico delle opere a seguito della violazione del diritto di esclusiva, sicché la relativa domanda deve essere rigettata.
D. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Imprese “A”, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la titolarità in capo a dei diritti di utilizzazione e sfruttamento Controparte_3 economico delle locandine oggetto di causa;
- accerta l'illiceità dell'utilizzo e dello sfruttamento economico delle predette locandine da parte di CP_4
- condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_4 Controparte_3
18.592, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
- condanna alla rimozione dal proprio sito internet delle locandine oggetto di CP_4 causa, qualora ancora presenti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_4 Controparte_3 si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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