Ordinanza cautelare 14 settembre 2024
Ordinanza presidenziale 7 novembre 2024
Decreto presidenziale 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 231011/2024, dd. 1° agosto 2024, firmata digitalmente dal -OMISSIS-, per effetto della quale, a decorrere dalla data del suddetto provvedimento, il Vice-Brigadiere -OMISSIS- “...perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 867 e 923 del decreto legislativo 15 marzo n. 2010, n. 66” e del correlato provvedimento dd. 20.8.2024 di registrazione della stessa;
- della nota n. 23551/2024/119 dd. 24.1.2024 del -OMISSIS- con la quale incarica l'Ufficiale Inquirente, -OMISSIS-, di svolgere un'inchiesta formale nei confronti del Vice-Brigadiere -OMISSIS-;
- della contestazione degli addebiti dd. 30.1.2024 dell’Ufficiale Inquirente -OMISSIS- in adempimento alla predetta nota dd. 24.1.2024;
- della “Relazione riepilogativa” dell’Ufficiale Inquirente dd. 20.4.2024 -OMISSIS-;
- dell’elenco dei n. 76 documenti allegati alla citata “Relazione riepilogativa” e relativi n. 76 documenti allegati;
- della nota dd. 2.7.2024 con la quale si comunica, sempre in data 2.7.2024, la determinazione dd. 1.7.2024 del -OMISSIS- di deferimento del V.Brig. -OMISSIS- (oltre che del Col. -OMISSIS-) al giudizio della Commissione di disciplina;
- della nota dd. 3.7.2024 del Comando Interregionale dell’Italia Centrale – Presidente della Commissione di Disciplina – con la quale si fissa la riunione della Commissione di Disciplina per la data del 24.7.2024 in Roma;
- di ogni altro atto (verbale della seduta dd. 24.7.2024, etc.), anche non noto, presupposto e non, afferente al procedimento disciplinare di Stato, anche antecedente, posteriore e/o comunque correlato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 ottobre 2024:
- dell’unico verbale della seduta della Commissione nel procedimento disciplinare di Stato già depositato in giudizio dall’Avv. Distrettuale di Stato di Trieste e dimesso unitamente alla memoria dd. 9.9.2024;
- del diverso verbale della seduta della Commissione nel procedimento disciplinare di Stato inviato dalla Guardia di Finanza in esito all’accesso agli atti;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha prestato servizio nella Guardia di Finanza, da ultimo con il grado di Vicebrigadiere.
In costanza di tale rapporto ha subito un procedimento penale (n. -OMISSIS-), instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 110 e 378, 477, 48, 479, 495 del c.p., commesse in concorso con altro appartenente al Corpo, a seguito di notizia di reato del 15.10.2021 e successiva integrazione del 3.11.2021, presentata dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento.
Al militare, all’epoca dei fatti in servizio, quale agente sotto copertura, dapprima allo S.C.I.C.O. di Roma e successivamente presso il predetto Nucleo P.E.F. di Trento, veniva contestato di aver posto in essere una serie di gravi irregolarità procedurali, reiterate nel tempo, consistenti nell’aver formulato richieste alle autorità competenti, in assenza di legittimazione, di documenti con generalità fittizie a favore di cittadini stranieri, familiari di un narcotrafficante operante a livello internazionale.
Le condotte sarebbero state poste in essere con modalità tali da impedire che il Comando della Guardia di finanza potesse averne conoscenza, utilizzando richieste intestate al Nucleo PEF, omettendone la protocollazione e sottoscrivendole quale responsabile (pur non rivestendo tale ruolo).
2. Il procedimento penale veniva definito con decreto di archiviazione del 4.11.2022 in quanto “gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa”, emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Trento, in adesione alla richiesta formulata in data 14.10.2022 dal Procuratore della Repubblica di Trento.
3. L’Amministrazione intimata acquisiva in data 8.11.2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento la “ copia cartacea della richiesta e del decreto di archiviazione ”, nonché la “ copia in supporto informatico di tutti gli atti del procedimento medesimo ”.
3.1 All’esito della vicenda penale, il Comandante Generale della Guardia di finanza, Autorità di vertice del Corpo, sulla scorta dei concordi pareri della scala gerarchica, stabiliva con determinazione del 24.01.2024 l’autonomo vaglio dal punto di vista disciplinare dei fatti storici emersi in sede penale, disponendo all’uopo un’inchiesta formale disciplinare sulla scorta della disciplina di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare (d’ora in poi anche C.O.M.), in particolare sui seguenti addebiti:
“ Sovrintendente all’epoca dei fatti in servizio presso lo S.C.I.C.O. e successivamente presso il Nucleo PEF Trento e impiegato quale agente sotto copertura in una specifica attività investigativa:
- in più circostanze richiedeva senza alcuna legittimazione giuridica alle autorità competenti italiane l’emissione di carte d’identità e patenti di guida in favore di soggetti collegati a vario titolo all’ambiente criminale, tra cui un narcotrafficante su cui pendeva un M.A.E. (circostanza a lui nota);
- in particolare utilizzava richieste:
. intestate <Nucleo PEF della Guardia di finanza di Trento>, firmate dallo stesso e non
protocollate;
. in cui richiamava l’esistenza di un’operazione sotto copertura ex art. 9 della l. 146/2006, pur in assenza di un simile presupposto legittimante;
- ometteva di comunicare ai propri superiori gerarchici, anche a posteriori, le anzidette iniziative, sottovalutando i potenziali dannosi effetti conseguenti al rilascio di documenti identificativi genuini a disposizione di soggetti attigui all’ambiente criminale.
Trento, nel periodo compreso tra gli anni 2019 – 2021.
Tali condotte determinavano l’avvio di un procedimento penale per le ipotesi di ‘falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative’, ‘errore determinato dall’ altrui inganno’, ‘falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ‘falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle identità o su qualità personali proprie o di altri’ e ‘favoreggiamento personale’, conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Trento in data 4 novembre 2022.
I comportamenti tenuti configuravano gravissime violazioni dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà assunti con il giuramento e connessi allo status di appartenente alla Guardia di finanza nonché alle rivestite qualifiche di polizia giudiziaria, nonché di pubblico ufficiale, anche alla luce dell’anzianità di servizio maturata all’epoca dei fatti, così manifestando carenza di qualità morali e di carattere e non adeguata consapevolezza dei propri obblighi . Gravissimo il nocumento arrecato all’immagine e al prestigio del Corpo”.
3.2 L’Ufficiale Inquirente incaricato, -OMISSIS-, Capo di Stato Maggiore dell’Accademia Guardia di finanza di Bergamo, dava avvio al procedimento disciplinare contestando formalmente all’interessato gli addebiti suesposti con nota del 30.01.2024, ed al termine dell’istruttoria, che si esplicava nel vaglio dei documenti e delle memorie difensive di parte, redigeva in data 19.04.2024 la “ Relazione riepilogativa ”, prescritta dalla procedura disciplinare per l’irrogazione di sanzioni di “ stato ”, ritenendo fondate le contestazioni sul piano disciplinare.
3.3 Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, vista la nota del 24.4.2024 con cui il Comandante Regionale Trentino Alto Adige aveva attestato la legittimità della procedura seguita, viste altresì le controdeduzioni alla relazione dell’Ufficiale Inquirente presentate dal -OMISSIS-, con determinazione dd 01.07.2024, ritenendo che dall’inchiesta formale emergessero gravi responsabilità disciplinari, suscettibili di determinare l’irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, disponeva il deferimento del ricorrente al giudizio della Commissione di disciplina.
3.4 L’organo collegiale, all’esito del procedimento innanzi a sè svolto in base alle disposizioni di cui all’art. 1388 C.O.M., nell’ambito dell’adunanza tenutasi il 24.07.2024 giudicava il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”.
3.5 Conseguentemente, con determinazione dd. 01.08.2024, il Comandante Generale dell’Arma, condividendo integralmente le conclusioni a cui era giunto l’Ufficiale Inquirente, ritenendo accertate le gravi responsabilità in carico al vicebrigadiere -OMISSIS-, non incise dalle memorie difensive prodotte in sede disciplinare, irrogava al medesimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 867 e 923 del C.O.M., la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione del rapporto d’impiego con l’Amministrazione statale intimata.
4. Con il ricorso introduttivo in esame, il vicebrigadiere -OMISSIS- ha impugnato la predetta determinazione datata 1.8.2024, unitamente agli atti presupposti, con richiesta del relativo annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, formulando altresì istanze istruttorie.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
4.1 “In via preliminare”:
“1. Intervenuta decadenza per tardività dell’avvio del procedimento disciplinare di stato per mancato rispetto del decorso del termine di 90 gg. previsto dall’art. 1393, comma 4, DLgs 66/2010 e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1, L. 241/1990 (mancato rispetto dei criteri di economicità, efficacia, di imparzialità dell’azione amministrativa)”.
Il ricorrente deduce la tardività dell’esercizio del potere disciplinare, in quanto la Guardia di Finanza di Trento sarebbe stata a completa conoscenza del provvedimento di archiviazione almeno dall’inizio del 2023, stante il fatto che specifiche informazioni in tal senso erano state assunte nell’ambito del diverso procedimento penale (sub.-OMISSIS-) a carico di altri militari della Guardia di finanza di Trento e di Bolzano.
Pertanto, anche in forza delle statuizioni dell’Ad Plenaria n.14/2022, contesta uno strumentale utilizzo del termine per avviare il procedimento disciplinare di stato, atteso che gli atti giudiziari relativi al decreto di archiviazione, emesso in data 4.11.2022, sono stati acquisiti solo l’8.11.2023.
“2. Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97, Cost. e della normativa nazionale che tutela la necessaria «terzietà» ed «imparzialità» nella posizione dell’Ufficiale Inquirente -OMISSIS- e, di riflesso, anche nella Commissione, che da tale mancanza di terzietà è stata influenzata. Violazione del principio generale che tutela la necessità di mancanza di «conflitto di interesse» in ogni azione della P.A.”.
Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia l’assenza di terzietà ed imparzialità dell’Ufficiale Inquirente incaricato di condurre l’inchiesta formale nei suoi confronti. In particolare, non sarebbe sufficiente la dichiarazione di incompatibilità resa ai sensi del C.O.M. stante la “ evidente o comunque potenziale mancanza di terzietà che il suo ruolo imponeva” , un tanto alla luce della circostanza che, negli atti concernenti il procedimento penale, emergevano i riferimenti al Gen. -OMISSIS-, Generale di Corpo d’Armata e Ispettore degli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, già Responsabile del Comando Interregionale della Guardia di Finanza del Nord-Est dal 2018 al 2021, collocato in posizione di sovraordinazione rispetto al predetto Ufficiale Inquirente.
Detto rapporto gerarchico, nella prospettazione del ricorrente, assumerebbe rilievo in quanto il gen. -OMISSIS- rientrerebbe tra i superiori gerarchici che avrebbero lamentato una mancanza di informazione riguardo all’attività investigativa svolta dall’incolpato.
Il dovere di astensione dell’Ufficiale Inquirente -OMISSIS- discenderebbe, pertanto, dalla sua sottoposizione al controllo ispettivo del Gen. -OMISSIS-, con conseguenti effetti su tutti gli atti del procedimento disciplinare.
4.2 “Nel merito”:
“1. Sviamento di potere: perseguimento di un fine diverso da quello per il quale il potere amministrativo è attribuito. Eccesso di potere: travisamento di potere ed erronea valutazione dei fatti anche a causa dell’incompletezza dell’istruttoria e delle omissioni istruttorie, nonostante le richieste difensivamente svolte, e mancata contestualizzazione della stessa. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.”
Il ricorrente premette la piena censurabilità delle valutazioni, pur ampiamente discrezionali, operate dai vari organi del procedimento disciplinare, in quanto inficiate da travisamento dei fatti o palese irrazionalità. In particolare, ciò si evincerebbe dalle motivazioni del provvedimento oggetto di impugnazione, poste in relazione con la documentazione che ha fatto parte del procedimento disciplinare, in allegato alle memorie difensive, nonché con le disattese richieste istruttorie avanzate dai difensori del ricorrente.
Deduce che la condotta contestata, che è stata oggetto di una compiuta valutazione in sede penale “conclusasi non solo con un’archiviazione, ma anche con l’evidenziazione di una ‘montatura’”, non risulterebbe comprovata e sarebbe frutto di un’istruttoria “sommaria ed incompleta/omissiva ”.
“2. Sviamento di potere anche sotto il profilo della coincidenza delle finalità delle sanzioni penali e disciplinari (oltre che del trasferimento di sede) e violazione del divieto di ne bis in idem. Violazione dell’art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000 e dell’art. 4 Prot. 7 della Cedu. Violazione artt. 24 e 111 Cost. Violazione artt. 1371 e 1393 D.Lgs 66/2010”.
E’ dedotto un profilo di sviamento di potere conseguente alla contestuale sottoposizione del ricorrente sia ad un procedimento penale, attivato dalla stessa Guardia di finanza (con comunicazione di notizia di reato del 15.10.2021), che, per i medesimi fatti, a vari procedimenti disciplinari di corpo (avviati il 26.11.2021) e ad un trasferimento a L’Aquila.
A seguito dell’intervenuta archiviazione da parte del GIP di Trento, sarebbe stato inoltre avviato un più grave procedimento disciplinare di stato, con una “strumentale reiterazione di iniziative” e un aggiramento del divieto di bis in idem.
Una volta concluso il procedimento penale con il predetto decreto di archiviazione dd 4.11.2022, sarebbe risultato precluso l’esercizio, rispetto al medesimo fatto, di una potestà repressiva ulteriore, che “per la sua natura e severità, non può che essere intesa come ‘sostanzialmente penale’”.
“3. Violazione di legge. Violazione del principio di gradualità delle sanzioni disciplinari. Eccesso di potere: difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione comminata; convincimento non formato in maniera logica e coerente e viziato da palese irrazionalità. Contraddittorietà evidente. Disparità di trattamento”.
Vi sarebbe una evidente sproporzione tra la contestazione e la sanzione disciplinare di stato, che sarebbe stata comminata al ricorrente senza tenere conto che dalla richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento emergerebbe che le condotte ad esso contestate sarebbero consistite in un “atto dovuto” e dal decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Trento sarebbe emersa l’insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa.
Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che l’Amministrazione intimata avrebbe operato una evidente disparità di trattamento tra la sua posizione e quella degli altri militari della Guardia di finanza, nei cui confronti si era svolto il procedimento penale n. RGRN -OMISSIS-, concluso anch’esso con un decreto di archiviazione, senza che però vi facesse seguito un procedimento disciplinare, che non risulterebbe attivato neanche nei confronti degli appartenenti alla “Superiore gerarchia”.
“4. Violazione di legge: violazione art. 24 Cost (violazione del diritto di difesa e del giusto contraddittorio). Eccesso di potere: carenza di istruttoria”.
Deduce il ricorrente che il rigetto delle istanze volte ad ottenere approfondimenti istruttori ed acquisizione di atti, formulate al Presidente della Commissione di disciplina e dal medesimo respinte, in quanto ritenute non necessarie, avrebbe inficiato la legittimità dell’attività istruttoria ed ostacolato il pieno esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando memoria il 5.9.2024 con cui ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato, stante la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, caratterizzato dalla scrupolosa osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia.
Ha evidenziato, in particolare, che le “operazioni speciali ”, nel cui ambito si collocano le condotte poste in essere dal ricorrente, richiedono “il rigoroso rispetto di regole comportamentali e procedurali ”, che sarebbero state invece violate nel caso di specie.
6. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-del 14.9.2024 questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione, ritenendo sussistente “il requisito del periculum in mora, alla luce delle gravi ragioni di ordine economico addotte dal ricorrente”.
7. Con provvedimento dd 18.10.2024, l’Amministrazione intimata ha disposto la riammissione in servizio con riserva del ricorrente, a decorrere dal 12.9.2024.
8. Il 20.11.2024 il ricorrente ha prodotto in giudizio un’istanza di revoca/modifica del predetto provvedimento cautelare, al fine di salvaguardare l’impiego nel frattempo assunto in attesa della decisione di merito, che è stata accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 104 del 12.12.2024.
9. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato il 10.10.2024 ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento:
- “dell’unico verbale (per il -OMISSIS- e per il -OMISSIS-) della seduta della Commissione nel procedimento disciplinare di stato già depositato in giudizio dall’Avv. Distrettuale di Stato di Trieste e dimesso unitamente alla memoria dd. 9.9.2024 sub doc. 58) ”, nonché “del diverso verbale (per il solo -OMISSIS-) della seduta della Commissione nel procedimento disciplinare di Stato”, che sarebbe stato inviato dalla Guardia di Finanza in esito alla richiesta di accesso agli atti.
9.1 Nel medesimo atto di motivi aggiunti ha formulato domanda di risarcimento del danno, richiedendo:
“a) quello corrispondente alla mancata retribuzione ed al mancato incasso di quanto previsto a livello contrattuale a qualsiasi titolo, sia nel periodo di tempo in cui il provvedimento ha prodotto effetti pregiudizievoli a suo danno, sia per l’ulteriore periodo temporale trascorso tra il provvedimento cautelare di questo T.A.R. (risalente alla data del 14.9.2024) e la sua effettiva re-immissione in servizio, allo stato non avvenuta; b) quello discendente anche dai provvedimenti disciplinari che sono stati via via erogati antecedentemente all’avvio del procedimento disciplinare di stato e soprattutto dal suo spostamento a L’Aquila che si è protratto per due anni circa (…); c) quello corrispondente al danno biologico che ne è disceso dalla presente vicenda (…); d) quello di immagine discendente dalla grave lesione alla sua figura (…).
Tale richiesta risarcitoria è stata poi precisata nella memoria dd 14.2.2025, depositata in vista dell’udienza di merito, successiva alla revoca dell’ordinanza cautelare (avendo il ricorrente nelle more assunto un altro lavoro), nel senso di limitare il punto a), relativo alla mancata retribuzione, alla “eventuale differenza retributiva e contributiva (compreso il trattamento fiscale) discendente da quanto percepito nell’attuale impiego da operaio e quanto avrebbe percepito laddove fosse stato in servizio. Ovviamente laddove differenza vi sia effettivamente”, mantenendo inalterate le richieste sub b), c) e d).
Nei motivi aggiunti ha formulato anche una eccezione di illegittimità costituzionale.
10. Il ricorrente ha depositato in giudizio in data 11.10.2024 un’istanza istruttoria, che è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale -OMISSIS-del 7.11.2024, non essendo stato rispettato il principio del contraddittorio ed inoltre in quanto “eccessivamente generica ed oltremodo gravosa per l’Amministrazione”, fatta “salva la possibilità di riproporla nelle forme di legge”.
10.1 Parte ricorrente ha depositato, in vista dell’udienza pubblica ex art. 73 c.p.a., la precitata memoria difensiva e memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso principale e nei motivi aggiunti.
11. L’Amministrazione resistente ha depositato memoria di replica ai motivi aggiunti, insistendo per il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
12. All’udienza pubblica del 19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso, formulato “In via preliminare”, che lamenta la tardività dell’azione disciplinare, non risulta fondato.
E’ stato infatti condivisibilmente affermato che “ L’avvio del procedimento disciplinare a mente dell’art. 1392, comma 1, d.lgs 15 marzo 2010 n. 66, rubricato “Termini del procedimento disciplinare di stato”, decorre dalla “conoscenza integrale” del provvedimento di archiviazione e dunque presuppone la compiuta conoscenza degli atti di conclusione del procedimento penale, nel caso di specie del decreto del 4.11.2022. Pertanto, la prova di tale compiuta cognizione non può essere ricondotta, in assenza di una formale comunicazione di copia integrale del decreto, al deposito di tale atto o di informazioni relative al medesimo nel fascicolo afferente ad un procedimento penale autonomo e relativo ad altri dipendenti dell’Amministrazione intimata, avviato in ragione di fatti diversi, ancorché connessi a quelli in considerazione. Al riguardo deve rammentarsi che, a differenza di quanto previsto nel caso di pronuncia di sentenze nei procedimenti penali (ex art. 154-ter disp. att. c.p.p.), la trasmissione dei provvedimenti di archiviazione non è soggetta ad alcun automatismo, mancando un obbligo di comunicazione all’Amministrazione di appartenenza da parte degli uffici giudiziari e dunque potrà aver luogo solo a seguito di richiesta dell’ente e autorizzazione al rilascio di copia” (TRGA Trento 28.11.2024 n. 179).
13.1 In merito alle circostanze che hanno inciso sulla effettiva conoscenza dei fatti, va rilevato che, come evidenziato dalla difesa erariale, il Procuratore distrettuale di Trento aveva disposto la segretazione del procedimento penale n. 4056/2021 di cui trattasi “al fine di sottrarre agli indagati la possibilità di verificare la sua pendenza”.
Il 4.11.2021 il Comandante provinciale di Trento presentava una richiesta di nulla osta al predetto Procuratore, al fine di poter “comunicare alla Superiore gerarchia esclusivamente i ‘dati esteriori’ dell’indagine che esulano dal perimetro investigativo”, ma tale richiesta veniva respinta con nota dd 8.11.2021, “atteso che nel caso in esame il segreto di indagine prevale su qualsiasi altra esigenza di natura amministrativa”.
Ne consegue che il dies a quo del procedimento disciplinare, nel caso di specie, deve identificarsi nella data di formale ricezione da parte dell’Amministrazione intimata del decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente, avvenuta solo l’8.11.2023 mediante la consegna della copia cartacea della richiesta e del decreto di archiviazione, a seguito di istanza dell’Amministrazione del 23.10.2023, con conseguente tempestività dell’azione disciplinare avviata con contestazione degli addebiti dd 30.1.2024 (al decorso di 83 giorni dalla data di acquisizione della pronuncia irrevocabile) e adozione del provvedimento disciplinare in data 1.8.2024 (a distanza di 267 giorni dalla data di conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione).
13.2 Né assume rilievo, a supporto della tesi difensiva del ricorrente, il riferimento alla sentenza Ad Plen 13.9.2022 n. 14, la quale conferma espressamente che “ La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge ”, e qualifica la certezza della conoscenza nei seguenti termini: “ la conoscenza integrale della sentenza non può che essere <certa>, dunque essa deve intervenire – in adesione alla modalità individuata dall’ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.) - per mezzo di copia della sentenza conforme all’originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2023 n. 5893). La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l’art. 27 reg. esec. c.p.p. prevede che <la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento>… ”.
Inoltre, la stessa Adunanza plenaria, al fine di vanificare le temute strumentalizzazioni del termine di cui si duole il ricorrente, espressamente valorizza la possibilità dello stesso destinatario di notificare la sentenza - in questo caso il decreto di archiviazione - in tal modo determinando la decorrenza del termine per l’azione penale, comportamento che il ricorrente non ha ritenuto di assumere.
14. Non risulta fondato neanche il secondo motivo di ricorso, formulato “In via preliminare” , che lamenta l’assenza della necessaria terzietà in capo al -OMISSIS-, incaricato di condurre l’inchiesta formale quale Ufficiale Inquirente, che si sarebbe trovato in conflitto di interessi rispetto ai compiti ad esso affidati.
14.1 Va in proposito richiamato quanto affermato nella citata decisione n. 179/2024 del TRGA Trento, pronunciandosi sull’analogo ricorso proposto dal collega di -OMISSIS-: “Sul punto il Collegio concorda con il ricorrente circa l’applicazione, anche per i procedimenti disciplinari dei militari, del disposto dell’art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 per cui “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, in osservanza del preminente principio di imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., di cui l’obbligo di astensione costituisce un corollario (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 9.03.2020, n. 1654; id. 26.09.2022, n. 8271). Al riguardo, però, la nozione di conflitto di interessi pertinente deve essere mutuata dalla condivisibile giurisprudenza che, in ragione della genericità dell’espressione - in adesione alle considerazioni svolte nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, n. 667 del 2019 - la individua nella sussistenza di due interessi in contrasto: quello funzionalizzato in capo ad un soggetto giuridico (nel caso di specie l’Ufficiale Inquirente) e un diverso interesse dello stesso agente, o anche di terzi, la cui soddisfazione avviene solo violando o riducendo l’interesse funzionalizzato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 7.03.2023, n. 2376 “Perché il conflitto sorga è dunque necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, rispondenti alla definizione sopra ricordata, vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all’altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali... ”; in termini T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 03.05.2023, n. 7450). Come già chiarito da questo Tribunale, seppure in una vicenda afferente alla materia contrattuale, “Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche, al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi devono venire in considerazione situazioni appunto <concrete, specifiche e attuali>, verificate per l’appunto <in concreto>, sulla base di prove specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401), come acclarato dalla consolidata giurisprudenza, da confermare anche in questa sede (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2019, n. 2511), tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenze e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di astensione gravante sui predetti soggetti in ragione delle norme sopraindicate. Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve aver riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell’ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l’imparzialità delle commissioni giudicatrici ed in genere degli organi dell’amministrazione......” (T.R.G.A. Trento, 18.01.2023, n. 6)”.
Ora, alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere non idoneo ad integrare il censurato conflitto di interesse il solo fatto che il Gen. -OMISSIS- si trovasse nella line della scala gerarchica dell’Inquirente, e fosse stato, a suo tempo, anche superiore gerarchico del ricorrente e quindi in astratto destinatario delle omesse informazioni contestate a quest’ultimo. Il ricorrente, infatti, non ha dimostrato in giudizio che il predetto superiore gerarchico fosse stato colui che ha avviato il procedimento disciplinare, mentre risulta provato che il gen. -OMISSIS- non ha avuto alcun rilievo nella decisione di nomina del -OMISSIS- da parte dell’Autorità di vertice quale Ufficiale Inquirente.
14.2 Come controdedotto dalla difesa erariale, trattandosi di un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione di “stato”, per la scelta dell’Ufficiale Inquirente nel rispetto della disciplina sull’incompatibilità, l’Amministrazione ha applicato i canoni ex artt. 1380 C.O.M. e art. 10 comma 3 DM 157/2023, evidenziando come il -OMISSIS- non ricadesse in alcuna delle ipotesi tassative ivi elencate.
14.3 E’ stato, inoltre, condivisibilmente rilevato che “ la garanzia di terzietà si rinviene nella stessa scansione procedimentale” che, in conformità alla citata disciplina, nel caso di specie si è imperniata nella nomina di un Ufficiale Inquirente da parte dell’Autorità di vertice dell’Arma, nella successiva valutazione degli esiti dell’istruttoria da parte di quest’ultima Autorità e nel susseguente deferimento ad una Commissione di disciplina, che ulteriormente ha esaminato l’istruttoria svolta, nonché nella definitiva decisione da parte del Comandante Generale della GdF. Con la precisazione che “ciascuna di tali fasi procedimentali dota l’organo decidente di un autonomo potere di revisione delle conclusioni sin allora raggiunte, presidio proprio dell’imparzialità dell’azione disciplinare. Infine, la giurisprudenza in materia di procedimenti disciplinari enuclea i casi in cui ricorre un’insufficiente garanzia di terzietà ed imparzialità: la coincidenza tra soggetto che irroga la sanzione e colui che direttamente è stato leso dal comportamento disciplinarmente rilevante oppure abbia contestato gli addebiti, situazioni non ricorrenti nel caso di specie (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Sez. VI, 6.07.2023, n. 4642; Cons. Stato cit. n. 8271/2022) (TRGA Trento, n. 179/24 cit.)
15. Ad avviso del Collegio risulta fondato il primo motivo di gravame “Nel merito”, laddove il ricorrente censura i provvedimenti impugnati per “incompletezza dell’istruttoria” e le “omissioni istruttorie, nonostante le richieste difensivamente svolte ”, nonché il quarto motivo, ove le predette considerazioni vengono sviluppate con particolare riferimento all’intervenuto rigetto della richiesta di acquisizione della deposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento dott. -OMISSIS-nell’ambito del procedimento disciplinare, formulata dai difensori del ricorrente al Presidente della Commissione di disciplina.
15.1 Al fine della disamina del predetto motivo, giova preliminarmente rammentare l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, così come condivisibilmente richiamato da TRGA Trento n. 179/2024:
i) “ Nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati circa il convincimento della gravità delle infrazioni, nonché sulla conseguente sanzione da infliggere. Da ciò discende che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo, non potendo quest’ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, salvo che dette valutazioni non siano inficiate da travisamento dei fatti o che il convincimento dell’Amministrazione medesima non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, ovvero sia viziato da palese irrazionalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, sent. 20.11.2023, n. 9908; 21.3.2022, n. 2001, 31.01.2022, n. 667; sez. IV, 29.03.2023, n. 2629; Cons. Stato, parere definitivo sez. I, n. 814/2022 del 11.05.2022; sentenza T.R.G.A. Trento, 10.09.2024, n. 131)”;
ii) “ Sussiste il potere, ed anzi il dovere, di autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dei fatti che pure hanno costituito oggetto di un procedimento penale, i cui esiti, salvi i casi espressamente previsti (ex art. 653 c.p.p.) - tra i quali non si annovera quello in considerazione - non sono vincolanti. La giurisprudenza conferma che “in linea generale, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio disciplinare e quello penale sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all’inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l’aspetto disciplinare. In altri termini, l’Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l’onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell’ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 10488, con la giurisprudenza ivi indicata; id., 3 giugno 2014, n. 5849; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 aprile 2013, n. 383). Invero, <nell’impiego pubblico l’illiceità penale e quella disciplinare orbitano su piani assolutamente differenti, per cui l’Amministrazione conserva sempre il suo potere di autonoma valutazione dell’illecito nell’ambito del procedimento disciplinare, anche in presenza di una sentenza penale di assoluzione perché il fatto commesso non costituisce reato> (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5669; id., 7 luglio 2009, n. 4359) ” (T.A.R. Veneto, sez. I, 17.06.2019, n. 707). Nel caso di specie l’autonoma valutazione è imposta dall’esito del procedimento penale costituito dal decreto di archiviazione, ipotesi che non esclude la rilevanza disciplinare del fatto oggetto del procedimento penale”;
iii) “ Anche in materia di sanzioni disciplinari occorre applicare il principio di proporzionalità, che secondo la giurisprudenza consiste in un canone legale di raffronto il quale, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20.10.2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, vieta al Giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’Autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo, qualora trasmodino nell’abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere (giurisprudenza consolidata cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 19.11.2024, n. 9257; parere n. 851/2024 del 09.07.2024 e giurisprudenza ivi citata)”.
15.2 Sulla scorta della giurisprudenza sopra indicata, che riconosce un sindacato del giudice amministrativo, pur nei limiti indicati, si prospettano pertanto fondati i precitati motivi di ricorso, che deducono una carenza istruttoria.
Invero, l’Ufficiale Inquirente, prima, e la Commissione di disciplina, poi, non hanno approfondito un profilo dirimente nella vicenda per cui è causa, ossia la portata della delega ricevuta dal ricorrente da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, -OMISSIS-.
Si tratta di aspetto decisivo, in quanto:
- nella prospettazione del ricorrente, la predetta delega avrebbe legittimato i comportamenti contestati, sia con riferimento alle richieste di rilascio di certificazioni alle autorità competenti, sia in merito alle omesse informazioni alla Scala gerarchica;
- inoltre, il dott. -OMISSIS-in più passaggi della richiesta di archiviazione, che ha poi trovato l’adesione del GIP, conferma testualmente la sussistenza di tale delega e la qualifica in termini scriminanti nel procedimento penale, sorreggendo pertanto la tesi difensiva del ricorrente e concludendo in più punti per il carattere necessitato del comportamento sanzionato, senza però indicarne con precisione il perimetro;
- anche la relazione riepilogativa dell’Ufficiale Inquirente ha menzionato tale delega, rilevando come non fosse conosciuta la sua estensione: “La delega di indagini all’incolpato (di cui non si è in possesso, di cui non si conoscono gli esatti limiti e contorni) (…)”, ammettendone quindi l’esistenza, ma ritenendo erroneamente di aver con ciò esaurito i suoi compiti di inquirente ai fini disciplinari, quando invece deve ritenersi che incombesse su di lui anche la ricerca di prove a favore dell’incolpato.
15.3 Circa l’aspetto relativo alle contestate omesse informazioni ai superiori gerarchici, risulta altresì che anche in precedenza, con riferimento ad altra contestazione disciplinare, il ricorrente con nota dd 13.12.2021 aveva richiesto al predetto Procuratore della Repubblica di essere autorizzato a riferire ai superiori sulle attività svolte quale “under cover”, al fine di potersi difendere nel merito, ottenendone però il diniego alla luce della segretezza delle indagini in corso.
15.4 Risulta documentalmente che, a seguito di richiesta formulata via mail il 19.7.2024 dal difensore “civile” del ricorrente -OMISSIS-, il Procuratore della Repubblica di Trento aveva comunicato in data 22.7.2024 la propria disponibilità a “rendere deposizione nei casi previsti dalla normativa disciplinare” precisando che “ In ogni modo i capitoli inviati sono contenuti nella mia richiesta di archiviazione, alla quale mi riporto”.
Conseguentemente i difensori, civile e militare, del ricorrente, formulavano al Presidente della Commissione di disciplina, con le memorie dd 23.7.2024 e 24.7.2024, la richiesta di audizione del predetto Procuratore -OMISSIS-, richiesta che veniva respinta in quanto non era ritenuta necessaria.
Come evidenziato nella più volte citata sentenza TRGA n. 179/2024, “ gli organi via via succedutisi nel procedimento disciplinare, da un lato non hanno voluto attribuire rilievo probatorio alle parole del Procuratore della Repubblica risultanti testualmente dagli atti della disposta archiviazione, e ciò è avvenuto esclusivamente per l’assenza dell’evidenza dei puntuali limiti e dei contorni della delega, ma nemmeno hanno voluto approfondire tale aspetto”. Soggiungendo che “ ferma restando l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, un’approfondita ricostruzione, valutazione e motivazione delle circostanze sopraesposte si imponeva al caso di specie, anche alla luce della giurisprudenza, poiché dal decreto di archiviazione emesso per i medesimi fatti storici – questione non contestata – emergono elementi in favore del ricorrente” (cfr per un caso simile Tar Campania Salerno sez I, sent. 17.11.2020 n. 1716). Si tratta di un difetto istruttorio macroscopico, rientrante pertanto nei limiti di sindacato del Giudice amministrativo, come sopra riportati, in ragione del quale il procedimento disciplinare non è stato informato ad una completa istruttoria”.
16. Alla luce delle superiori considerazioni, risulta pertanto fondato il primo motivo “Nel merito” del ricorso introduttivo , nella parte relativa alla sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché il quarto motivo del medesimo ricorso, ove si rileva tale vizio quale conseguenza del rigetto dell’istanza istruttoria volta all’acquisizione delle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, -OMISSIS-, con conseguente annullamento degli atti di seguito indicati:
- la Relazione riepilogativa dell’Ufficiale Inquirente -OMISSIS- datata 19.04.2024;
- il processo verbale della seduta della Commissione di disciplina del 24.7.2024, in cui è stato disposto che “il Vice Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS-” non è meritevole di conservare il grado”;
- la determinazione n. 231011/2024, datata 1.8.2024, firmata digitalmente dal Comandante Generale della Guardia di finanza -OMISSIS-, per effetto della quale, a decorrere dalla data del suddetto provvedimento, il Vicebrigadiere -OMISSIS- “ perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 867 e 923 del decreto legislativo 15 marzo n. 2010, n. 66” ed il correlato provvedimento datato 20.08.2024 di registrazione della stessa.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare nella riedizione del potere, che dovrà conformarsi a quanto sopra espresso.
17. I motivi secondo e terzo “Nel merito” del ricorso introduttivo rimangono assorbiti.
18. Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria di cui al ricorso per motivi aggiunti, in mancanza della necessaria prova del danno, considerato che il danno patrimoniale è stato prospettato dal ricorrente come meramente eventuale, e per l’aspetto non patrimoniale non è stato fornito neanche un principio di prova.
19. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, vista la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti così come sopra elencati.
Rigetta l’istanza risarcitoria di cui ai motivi aggiunti.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare nella riedizione del potere, che dovrà conformarsi a quanto espresso in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.