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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10079/2024 R.G., avente ad oggetto: categoria e qualifica
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
RI IZ CA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to PELLICELLI LUCA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CALABRIA 56 ROMA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter c.p.c.,
come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che parte ricorrente, con note del proprio procuratore del
10.10.2025, ha comunicato la cessazione della materia del contendere, per avvenuta conciliazione stragiudiziale (“L'avv. Fabrizio Rizzo fa rilevare che le parti hanno definito la controversia in sede stragiudiziale e che, pertanto, essendo cessato l'interesse alla prosecuzione della causa, è venuta meno la materia del contendere”).
Pagina 1 Ne deriva che tra le parti private è cessata la materia del contendere.
L' nulla ha osservato. CP_2
Si ritiene, ciononostante, che anche nei riguardi di , litisconsorte necessario in ragione CP_2
della domanda di condanna di adeguamento della posizione contributiva, sia cessata ogni possibile contesa.
Cessando l'interesse alla domanda formulata in sede di ricorso, invero, cessa anche ogni ulteriore interesse di accertamento in favore dell' , la quale, del resto, non ha insistito in atti, né CP_2
ha formulato autonoma domanda.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Per quanto riguarda le spese processuali nei riguardi di , in considerazione dello spirito CP_2
conciliativo che ha caratterizzato il contegno processuale delle parti, a cui non si è opposto, CP_2
queste possono essere compensate.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese.
Così deciso, in Catania, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10079/2024 R.G., avente ad oggetto: categoria e qualifica
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
RI IZ CA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to PELLICELLI LUCA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CALABRIA 56 ROMA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter c.p.c.,
come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che parte ricorrente, con note del proprio procuratore del
10.10.2025, ha comunicato la cessazione della materia del contendere, per avvenuta conciliazione stragiudiziale (“L'avv. Fabrizio Rizzo fa rilevare che le parti hanno definito la controversia in sede stragiudiziale e che, pertanto, essendo cessato l'interesse alla prosecuzione della causa, è venuta meno la materia del contendere”).
Pagina 1 Ne deriva che tra le parti private è cessata la materia del contendere.
L' nulla ha osservato. CP_2
Si ritiene, ciononostante, che anche nei riguardi di , litisconsorte necessario in ragione CP_2
della domanda di condanna di adeguamento della posizione contributiva, sia cessata ogni possibile contesa.
Cessando l'interesse alla domanda formulata in sede di ricorso, invero, cessa anche ogni ulteriore interesse di accertamento in favore dell' , la quale, del resto, non ha insistito in atti, né CP_2
ha formulato autonoma domanda.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Per quanto riguarda le spese processuali nei riguardi di , in considerazione dello spirito CP_2
conciliativo che ha caratterizzato il contegno processuale delle parti, a cui non si è opposto, CP_2
queste possono essere compensate.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese.
Così deciso, in Catania, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2