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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12094/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SANTACOLOMBA SIMONA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
CP_2
(avv.ti OLLA MARIA, FURCAS LAURA)
- resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
A seguito dell'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.043,65, oltre accessori come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e e condanna quest'ultimo al CP_1
pagamento della restante parte che liquida in euro 1.645,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro CP_2
1.452,50, oltre spese generali come per legge;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 23.11.2022 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il e chiedendo la condanna del primo “al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno subito dalla Sig.ra nella misura dei ratei di pensione non Parte_1
corrisposti dal 31.08.2019 fino al versamento dei contributi previdenziali dovuti in forza della
Sentenza 3611/2020, e/o con decorrenza ritenuta di diritto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, come per legge;
-Condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti anche morale dalla IG.ra , quantificabili anche in via equitativa;
- Con Parte_1 condanna al pagamento delle spese legali come per legge”, col favore delle spese;
premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto contestava CP_1
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
, invece, eccepiva il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
considerata la natura risarcitoria del presente procedimento, risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , non essedo stata richiesta la condanna del Ministero CP_2
all'adempimento della prestazione contributiva, bensì il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta omissiva del medesimo;
rilevato che con sentenza n. 3611/2020 del 26.11.2020 il Tribunale di Palermo avendo dichiarato “il diritto di a permanere nella GAE sino al conseguimento Parte_1 dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia e, per l'effetto, il diritto della stessa ad essere immessa in ruolo, nella classe di concorso A001 (ex A028), a decorrere dal 1°/9/2017”, ha condannato “il a risarcirle i danni subiti con il riconoscimento, ai fini giuridici, CP_1
economici e previdenziali, del servizio di ruolo che avrebbe dovuto prestare dal 1°/9/2017 al
31/8/2019 ed il versamento delle retribuzioni medio tempore perdute oltre interessi come per legge”, purtuttavia la ricorrente nel presente procedimento lamenta l'omesso versamento dei contributi per il periodo successivo, ossia dal 31.8.2019, ragion per cui risultano destituite di fondamento le eccezioni preliminari spiegate dal;
CP_1 ritenuto che risulta pacifico ed emerge documentalmente l'omesso versamento dei contributi dal 31.8.2019 - condotta, questa, che ha indubbiamente inciso anche sulla misura della pensione percepita dalla ricorrente, la quale ha dimostrato di aver richiesto invano al CP_1 l'adempimento della prestazione contributiva (cfr. pec in atti) - deve ritenersi che il debba CP_1
risarcire il danno cagionato alla lavoratrice con la superiore condotta omissiva che, avuto riguardo alla decorrenza richiesta dalla medesima (31.8.2019), viene quantificato in euro 8.043,65, oltre accessori come per legge;
ritenuto invece che l'ulteriore richiesta risarcitoria, relativa al danno morale, risulti sfornita di specifiche allegazioni e prove;
ritenuto pertanto, atteso il parziale accoglimento del ricorso, di compensare per metà le spese di lite tra il e la ricorrente, ponendo l'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo, a CP_1 carico del;
viceversa, state la carenza di legittimazione passiva, le spese di lite dell' CP_1 CP_2
devono essere poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12094/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SANTACOLOMBA SIMONA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
CP_2
(avv.ti OLLA MARIA, FURCAS LAURA)
- resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
A seguito dell'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.043,65, oltre accessori come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e e condanna quest'ultimo al CP_1
pagamento della restante parte che liquida in euro 1.645,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro CP_2
1.452,50, oltre spese generali come per legge;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 23.11.2022 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il e chiedendo la condanna del primo “al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno subito dalla Sig.ra nella misura dei ratei di pensione non Parte_1
corrisposti dal 31.08.2019 fino al versamento dei contributi previdenziali dovuti in forza della
Sentenza 3611/2020, e/o con decorrenza ritenuta di diritto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, come per legge;
-Condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti anche morale dalla IG.ra , quantificabili anche in via equitativa;
- Con Parte_1 condanna al pagamento delle spese legali come per legge”, col favore delle spese;
premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto contestava CP_1
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
, invece, eccepiva il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
considerata la natura risarcitoria del presente procedimento, risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , non essedo stata richiesta la condanna del Ministero CP_2
all'adempimento della prestazione contributiva, bensì il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta omissiva del medesimo;
rilevato che con sentenza n. 3611/2020 del 26.11.2020 il Tribunale di Palermo avendo dichiarato “il diritto di a permanere nella GAE sino al conseguimento Parte_1 dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia e, per l'effetto, il diritto della stessa ad essere immessa in ruolo, nella classe di concorso A001 (ex A028), a decorrere dal 1°/9/2017”, ha condannato “il a risarcirle i danni subiti con il riconoscimento, ai fini giuridici, CP_1
economici e previdenziali, del servizio di ruolo che avrebbe dovuto prestare dal 1°/9/2017 al
31/8/2019 ed il versamento delle retribuzioni medio tempore perdute oltre interessi come per legge”, purtuttavia la ricorrente nel presente procedimento lamenta l'omesso versamento dei contributi per il periodo successivo, ossia dal 31.8.2019, ragion per cui risultano destituite di fondamento le eccezioni preliminari spiegate dal;
CP_1 ritenuto che risulta pacifico ed emerge documentalmente l'omesso versamento dei contributi dal 31.8.2019 - condotta, questa, che ha indubbiamente inciso anche sulla misura della pensione percepita dalla ricorrente, la quale ha dimostrato di aver richiesto invano al CP_1 l'adempimento della prestazione contributiva (cfr. pec in atti) - deve ritenersi che il debba CP_1
risarcire il danno cagionato alla lavoratrice con la superiore condotta omissiva che, avuto riguardo alla decorrenza richiesta dalla medesima (31.8.2019), viene quantificato in euro 8.043,65, oltre accessori come per legge;
ritenuto invece che l'ulteriore richiesta risarcitoria, relativa al danno morale, risulti sfornita di specifiche allegazioni e prove;
ritenuto pertanto, atteso il parziale accoglimento del ricorso, di compensare per metà le spese di lite tra il e la ricorrente, ponendo l'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo, a CP_1 carico del;
viceversa, state la carenza di legittimazione passiva, le spese di lite dell' CP_1 CP_2
devono essere poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno