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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 7984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7984 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RI AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di pena sostitutiva. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7984 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna -dichiarata la prescrizione di tutte le ipotesi qualificate in primo grado come contravvenzioni (art. 712 cod. pen.), riconosciuta, per le residue ipotesi di ricettazione, l'attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto (art. 648, comma quarto, cod. pen.)- confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato appellante in ordine ai reati di ricettazione di biciclette e rideterminava la sanzione in un anno di reclusione, oltre la multa, senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancanza del tratto grafico (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello - pur sollecitata da specifica domanda posta in sede di conclusioni dal difensore munito di procura speciale- non accolto la richiesta di provvedere alla sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 20 bis del codice penale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva ancora i medesimi vizi concretizzatisi nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo riconosciuto la lieve entità dei fatti contestati ad imputato gravato da unico precedente penale del tutto aspecifico. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa Corte ha recentemente precisato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090; seguita da Sez. 6, n. 43263 del 13/9/2023, Rv. 285358, in motiv.; Sez. 2, n. 43848 del 29/9/2023, Rv. 285412, in motiv.; Sez. 6, n. 46782 del 29/9/2023; Sez. 5, n. 50440 del 8/11/2023, non mass.) che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150/2022 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta congruente dell'imputato, che non deve essere necessariamente formulata con l'atto di appello o con la deduzione di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire — al più tardi — nel corso dell'udienza di discussione d'appello, come si è verificato nella fattispecie. Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma.. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive». Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada qui ribadita. Deve ritenersi isolata la diversa ricostruzione della indicata disciplina transitoria, fatta propria da questa Corte in una recente pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, non mass.), che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di conclusioni non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01)». Detta pronuncia ha poi rilevato che «La lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame. Orbene, detta argomentazione - che replica il ragionamento operato dalle Sezioni unite nella sentenza "Punzo" in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 - non tiene conto che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive". In tal senso sembra possa leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19-10-2022, p. 429) secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica;
è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione.di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)". Alla luce delle suesposte considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative. 1.2. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che l'imputato ha diligentemente chiesto alla Corte, a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato (v. proc. speciale allegata al verbale di udienza del 3/5/2023), la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; mentre la Corte di appello nulla ha argomentato per negare la richiesta sostituzione. 1.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. 2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando in proposito il precedente penale dell'imputato e la non occasionalità della condotta di ricettazione. 3. Il giudice di rinvio, scontata l'affermazione irretrattabile della penale responsabilità per il fatto ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e le condizioni per accedere alla disciplina sanzionatoria sostitutiva richiesta, fornendo congrua motivazione dell'eventuale rigetto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di pena sostitutiva. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7984 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna -dichiarata la prescrizione di tutte le ipotesi qualificate in primo grado come contravvenzioni (art. 712 cod. pen.), riconosciuta, per le residue ipotesi di ricettazione, l'attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto (art. 648, comma quarto, cod. pen.)- confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato appellante in ordine ai reati di ricettazione di biciclette e rideterminava la sanzione in un anno di reclusione, oltre la multa, senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancanza del tratto grafico (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello - pur sollecitata da specifica domanda posta in sede di conclusioni dal difensore munito di procura speciale- non accolto la richiesta di provvedere alla sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 20 bis del codice penale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva ancora i medesimi vizi concretizzatisi nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo riconosciuto la lieve entità dei fatti contestati ad imputato gravato da unico precedente penale del tutto aspecifico. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa Corte ha recentemente precisato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090; seguita da Sez. 6, n. 43263 del 13/9/2023, Rv. 285358, in motiv.; Sez. 2, n. 43848 del 29/9/2023, Rv. 285412, in motiv.; Sez. 6, n. 46782 del 29/9/2023; Sez. 5, n. 50440 del 8/11/2023, non mass.) che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150/2022 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta congruente dell'imputato, che non deve essere necessariamente formulata con l'atto di appello o con la deduzione di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire — al più tardi — nel corso dell'udienza di discussione d'appello, come si è verificato nella fattispecie. Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma.. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive». Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada qui ribadita. Deve ritenersi isolata la diversa ricostruzione della indicata disciplina transitoria, fatta propria da questa Corte in una recente pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, non mass.), che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di conclusioni non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01)». Detta pronuncia ha poi rilevato che «La lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame. Orbene, detta argomentazione - che replica il ragionamento operato dalle Sezioni unite nella sentenza "Punzo" in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 - non tiene conto che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive". In tal senso sembra possa leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19-10-2022, p. 429) secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica;
è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione.di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)". Alla luce delle suesposte considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative. 1.2. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che l'imputato ha diligentemente chiesto alla Corte, a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato (v. proc. speciale allegata al verbale di udienza del 3/5/2023), la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; mentre la Corte di appello nulla ha argomentato per negare la richiesta sostituzione. 1.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. 2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando in proposito il precedente penale dell'imputato e la non occasionalità della condotta di ricettazione. 3. Il giudice di rinvio, scontata l'affermazione irretrattabile della penale responsabilità per il fatto ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e le condizioni per accedere alla disciplina sanzionatoria sostitutiva richiesta, fornendo congrua motivazione dell'eventuale rigetto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.