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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NN Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato telematicamente in data 3/4/2023 da
Parte_1 nata a [...] il [...] residente a [...]
C.F. C.F._1
Con l'Avv. FRANCESCA LACAVA come da procura in atti parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. C.F._2
Con l'Avv. LIVIA VERRILLI come da procura in atti parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9.5.2023
pagina 1 di 12
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente precisate con memoria del 4/4/2025
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EG (BA) in data
22.8.2009 tra la sig.ra e il sig. , regolarmente trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di EG dell'anno 2009, numero 130, P. II, serie A, nonché trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corsico al n. 54, p.II, s. B., anno
2009, del Comune di Milano, al n. 143, p.II, S.B, anno 2010;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EG, di Corsico e di Milano di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Confermare l'affidamento super-esclusivo di e alla madre. Consentire alla sig.ra Per_1 Per_2 Pt_1 di poter procedere in autonomia ad espletare le principali pratiche amministrative rinnovo dei documenti, autorizzazioni scolastiche ecc.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Caccialepori, 8 alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
5) Confermare la sospensione delle visite padre-figli. Disporre la ripresa delle stesse solo a seguito di un percorso di disintossicazione del sig. presso il NOA. CP_1
6) Disporre che il sig. provveda a contribuire al mantenimento dei figli minori con Controparte_1
l'importo di euro 900,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra dei figli da protocollo del Tribunale di Milano.
7) Stabilire, in caso di inadempimento paterno, che l'obbligazione di mantenimento sia posta in via sussidiaria a carico dei genitori paterni ai sensi dell'art. 316 bis c.c.
8) Spese legali interamente refuse.
Conclusioni di parte convenuta precisate con memoria del 16/4/2025
- rigetto della domanda di affido super-esclusivo di e alla madre;
Per_3 Per_2
- rigetto, per quanto qui occorra, della domanda di provvedimento ex art. 316 bis c.c. nei confronti di soggetti che non fanno parte del presente giudizio e neanche individuati;
- accertato che è venuta meno la comunione dei coniugi e che la separazione non è mai stata interrotta, dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 12 - emissione ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898 /1970 sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- affido dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori anche se rimarranno collocati presso la casa familiare che rimarrà assegnata in godimento alla signora Pt_1
- preso atto del nuovo reddito del sig. (contratto di panificatore € 1575,00 al mese) e delle CP_1 nuove spese (canone di locazione € 650 al mese), apposizione a carico di Controparte_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al rimborso del 50% delle spese extrassegno come da Linee Guida del Tribunale di
Milano del 14 11.2017.
- ordine ai Servizi Sociali del Comune di Milano e del Comune di Finale Ligure competenti territorialmente affinché mantengano un'efficace e sempre attenta presa in carico dell'intero nucleo familiare, demandando ai medesimi di regolamentare le frequentazioni tra i minori ed il padre anche alla presenza dei nonni paterni;
- ordine ai Servizi Sociali del Comune di Milano affinché attuino tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei medesimi nonché interventi di supporto alla genitorialità e un supporto psicologico per la madre:
- compensazione delle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con in EG (BA) il Controparte_1
22.8.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EG anno 2009, numero
130, P.II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 1.11.2011) ed (il 31.7.2015). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 29.6.2021, omologate con decreto del Tribunale di Milano n. 12381/21 del 30 giugno 2021.
Con ricorso depositato in data 3.4.2023 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , con affidamento Controparte_1 esclusivo a sé dei figli minori, assegnazione a sé della casa coniugale, sospensione della frequentazione padre-figli subordinandola all'avvio di un percorso di disintossicazione del padre presso pagina 3 di 12 Parte il , quantificazione in Euro 900,00 al mese del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, obbligazione da adempiersi sussidiariamente, in caso di inadempimento del convenuto, da parte dei genitori del coniuge ex art. 316-bis c.c..
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 28/9/23 chiedendo la pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso dei figli minori e la quantificazione in Euro 685,00 al mese del contributo paterno al mantenimento dei medesimi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, altresì, chiesto l'attivazione dei Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare, con avvio di tutti gli interventi di supporto psicologico, alla genitorialità e socio-educativi necessari nell'interesse dei figli minori.
All'udienza di prima comparizione del giorno 8.11.2023 il Giudice delegato, non comparso il convenuto costituito, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo integralmente il contenuto del ricorso. Da circa due mesi i ragazzi non vedono il padre;
è sparito e non è stato più contattabile nemmeno sul cellulare;
non è la prima volta che capita. L'ultima volta che hanno visto il padre è stato circa due mesi fa;
era stato programmato un incontro a casa dei nonni ma il padre, una volta arrivato, ha litigato con i suoi genitori, ha salutato i figli ed è andato a dormire. Il 2 novembre, dopo due mesi di assenza, si è presentato in negozio da me e ha portato un piccolo regalo di compleanno, Euro 50, a . Si era messo in contatto direttamente con . Nel rapporto con il Per_1 Per_1 padre i miei figli sono molto altalenanti: a volte vogliono vederlo a volte no;
vorrebbero che fosse più affidabile invece lui fa uso di sostanze stupefacenti ed alcool e quindi è molto inaffidabile. Io chiedo
l'affidamento super esclusivo dei figli non per allontanarli dal padre ma per poterli gestire. Per esempio a è stato diagnosticate l'ADHD ma non sono ancora riuscita a presentare la richiesta Per_1 in via amministrativa in quanto il resistente non firma. Io vorrei che il resistente facesse un percorso serio di recupero;
è stato in comunità residenziali per quattro volte;
l'ho accompagnato io ma usciva dopo una settimana. Il resistente fa l'ambulante; vende pane in cinque mercati. Ma non andando a lavorare la fornitura del pane va avanti ma lui non fa incassi e quindi si indebita. Spende, comunque, quello che guadagna in droga per lo più cocaina;
oltre che alcol. Io sono in affitto, socia di una cooperativa, e pago Euro 900,00 a trimestre;
vivo da sola con i miei figli;
il contributo paterno al mantenimento die figli, rivalutato ad oggi, è di euro 685,00 al mese;
paga anche le spese extra. Chiedo la riquantificazione in Euro 900,00 considerato che oggi la frequentazione paterna è quasi inesistente”.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. da adottarsi anche con provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. previo ascolto del figlio;
ha chiesto l'intervento dei Servizi Sociali per la ripresa con modalità Per_1
pagina 4 di 12 protette della frequentazione padre-figli, subordinata all'avvio da parte del convenuto di un percorso terapeutico presso il SERD.
Il difensore di parte convenuta ha insistito come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 473 bis.
17 c. 2 c.p.c., chiedendo l'affidamento condiviso dei minori e la conferma del contributo paterno al mantenimento dei figli;
ha aderito alla richiesta di intervento dei Servizi Sociali per la ripresa della frequentazione padre-figli; si è rimesso al Giudice quanto all'ascolto di . Per_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, con ordinanza del 9.11.2023, il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letti gli atti introduttivi del giudizio;
sentita la ricorrente all'udienza del 8 novembre 2023; rilevato che la ricorrente ha integralmente confermato il contenuto del ricorso ribadendo che il padre dei minori, anche in ragione del suo stato di dipendenza da stupefacenti ed alcol, tiene comportamenti inadeguati nei confronti dei minori medesimi, con rapporti non costanti che li destabilizzano;
rilevato, ancora, che la ricorrente ha evidenziato le difficoltà nella gestione dei figli minori conseguenti alle lunghe assenze del padre- che in detti periodi si rende sostanzialmente irreperibile non comunicando il luogo in cui si trova e non rispondendo alle telefonate e messaggi che gli vengono inviati- che le impediscono di assumere tempestivamente decisioni nell'interesse dei minori medesimi;
viste le istanze e conclusioni formulate dai difensori delle parti;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'intervento die Servizi Sociali per la ripresa della relazione padre-figli, subordinandola all'avvio da parte del padre di un percorso terapeutico;
esaminata la documentazione in atti relative alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
rilevato che entrambe le parti dichiarano redditi esigui non compatibili con le obbligazioni volontariamente assunte;
riservato al prosieguo del giudizio ogni ulteriore eventuale approfondimento istruttorio anche
d'ufficio;
P.Q.M.
In via provvisoria ed urgente:
1) Dispone l'affidamento c.d. super esclusivo alla madre dei figli minori ex art. 337 quater c. 3 c.p.c., la quale, sempre in via esclusiva, potrà assumere anche le decisioni di maggior interesse per i figli minori in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, nonché provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, con il solo potere/dovere del padre di vigilare;
pagina 5 di 12 2) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Controparte_2
, ciascuno per quanto di competenza, di prendere in carico il resistente per la
[...] valutazione della lamentata situazione di uso/abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, eventualmente avviando un percorso di recupero terapeutico, nonché di avviare, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli minori, un intervento di Spazio Neutro per la frequentazione padre-figli subordinato alla presa in carico terapeutica ove necessaria;
3) Conferma, per il resto, le condizioni della separazione consensuale del 30/6/21; in via istruttoria:
1) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Controparte_2
Parte
e ciascuno per quanto di competenza, trasmettano al Tribunale una relazione
[...] CP_2 di aggiornamento sugli accertamenti ed interventi delegati entro il 15 marzo 2024;
2) assegna alle parti termine fino al 31 marzo 2024 per note di osservazione alla relazione dei
Servizi;”.
All'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025 il Giudice delegato, lette le relazioni dei
Servizi Sociali e Specialistici, esaminate le note di trattazione scritta di parte ricorrente (in mancanza di quelle di parte convenuta), ha dichiarato chiusa l'istruttoria e fissato l'udienza per la rimessione al
Collegio al 18/06/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza suddetta il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25/6/25.
Sulla domanda di divorzio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in EG (BA) il 22.8.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EG dell'anno 2009, numero 130, P. II, serie A.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 29.6.2021, omologate da Tribunale di Milano con decreto n. 12381/21 del 30.6.2021.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
pagina 6 di 12 Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Rileva preliminarmente il Tribunale la superfluità dell'ascolto dei minori alla luce delle circostanze relative alla condizione emotiva dei minori ed alla qualità della relazione genitori-figli, così come chiaramente emerse in corso di causa all'esito degli accertamenti delegati ai Servizi Sociali e
Specialistici che, peraltro, hanno integralmente confermato la ricostruzione e prospettazione della ricorrente.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Corsico del 30.9.2024 e del 24.1.2025, nonché dalla relazione dei Servizi Specialistici del 02.04.2024, risulta che il convenuto non si è presentato agli appuntamenti fissati.
Non è stata, dunque, attuata la presa in carico terapeutica di . Controparte_1
La frequentazione padre-figli è sempre stata discontinua, così come l'interessamento alla loro vita.
Il padre non vede i figli dal febbraio 2025; è solito rendersi irrepetibile per lunghi periodi non fornendo alla ricorrente il proprio recapito, così come dichiarato dalla medesima all'udienza del 8.11.2023.
Il comportamento anche processuale del convenuto- che non si è nemmeno presentato all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.- la mancata collaborazione con i Servizi Sociali e la non adesione alla presa in carico terapeutica disposta dal Giudice delegato sono chiari indici di scarsa adeguatezza genitoriale del convenuto che non si è mostrato in grado di assumere mature e strutturate funzioni parentali.
La madre, al contrario, si occupa con continuità e responsabilità dei figli minori, provvedendo nella quotidianità alla loro cura e gestione.
Va, dunque, confermato l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, già disposto in via temporanea e urgente con ordinanza del 9.11.2023.
I minori rimarranno collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, via
Caccialepori n. 8.
Ove il padre manifestasse la seria e responsabile intenzione di ristabilire con i figli un rapporto affettivo costante e continuativo, previo avvio della presa in carico presso il SERD ed adesione del medesimo al percorso di cura eventualmente proposto, va dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli del Comune di Corsico e con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di riavviare la frequentazione paterna, in una prima fase, necessariamente in Spazio
Neutro.
Sull'assegnazione della casa familiare
pagina 7 di 12 Va confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in qualità di genitore collocatario dei figli minori ex art. 337-sexies c.c.
Sul contributo al mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori da Euro
600,00, stabilito in separazione consensuale ad Euro 900,00 mensili.
Il convenuto ne ha, invece, chiesto la riduzione ad Euro 400,00 mensili.
è titolare di una panetteria sita in via Monterosa n. 69 a Milano. Parte_1
L'attività è esercitata in un immobile in locazione per il quale versa un canone di Euro 14.400 annui
(doc. 7), corrispondenti ad Euro 1.405,95 mensili (doc. 8).
Dalle dichiarazioni fiscali in atti, relative agli anni di imposta 2021 e 2022, risulta che la ricorrente ha percepito redditi da impresa, rispettivamente, pari Euro 6.371,00 e 908,00.
La ricorrente non ha aggiornato la documentazione fiscale;
non risultano, infatti, prodotte le ultime dichiarazioni relative agli anni di imposta 2023 e 2024.
La ricorrente vive unitamente ai figli minori nell'immobile di via Caccialepori n. 8, assegnatole sin dal
15.1.2014 da una società cooperativa, per il quale corrisponde un canone trimestrale di Euro 900 circa.
ha svolto attività di ambulante precedentemente al matrimonio e ha riferito di Controparte_1 averla ripresa dall'ottobre 2022 (v. comparsa del 27.9.2023); per un breve periodo, dal marzo al maggio 2025, ha lavorato con contratto subordinato come panettiere a Finale Ligure, fino al licenziamento avvenuto in data 3.5.2025.
Il convenuto ha provveduto al pagamento del contributo al mantenimento dei figli con versamenti effettuati dai di lui genitori, come confermato dalla ricorrente (v. ricorso del 30.3.2023, p. 9).
Per i mesi di marzo ed aprile 2025 il convenuto ha provveduto al versamento della minor somma di
Euro 400,00.
La ricorrente ha riferito che il convenuto non versa più nulla dal mese di maggio del 2025.
ha documentato il versamento di un canone di locazione di Euro 500 mensili per Controparte_1 un immobile sito in Borgio Verezzi (SV); i versamenti sono relativi al periodo in cui il convenuto ha svolto attività lavorativa presso la panetteria di Finale Ligure.
Nulla è stato dedotto e provato circa gli attuali oneri abitativi del convenuto.
Parimenti, il Tribunale non dispone di dati certi sulle attuali condizioni reddituali del medesimo, il quale, ancora di giovane età, integra capacità lavorativa ed esperienza professionale pregressa, è
pagina 8 di 12 comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In ragione di quanto sopra, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita e formazione dei minori, rapportate all'età degli stessi, tenuto altresì conto dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, il contributo al mantenimento dei figli minori va riquantificato in Euro 750,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025, riportate in dispositivo.
Va disposta l'attribuzione dell'Assegno unico in misura integrale alla madre, che è il genitore affidatario unico e si occupa quotidianamente della cura e della gestione dei figli minori.
La domanda ex art. 316 bis. c.c. avanzata da parte ricorrente nei confronti dei genitori del convenuto- che non sono parti del presente giudizio- è inammissibile non rientrando nelle materie di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerato che il convenuto è soccombente rispetto alla domanda di responsabilità genitoriale e parzialmente soccombente rispetto alla domanda di quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, il medesimo va condannato a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con compensazione del restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a EG
(BA) in data 22.8.2009 da e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di EG dell'anno 2009, numero 130, P. II, serie A;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile e a quant'altro di competenza;
pagina 9 di 12 3) Conferma l'affidamento super-esclusivo alla madre dei minori e con collocamento Per_1 Per_2 presso la medesima nella casa familiare di Milano, via Caccialepori n. 8;
4) Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Milano, via Caccialepori n. 8;
5) Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli del Comune di
Corsico e con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di riavviare la frequentazione paterna in Spazio Neutro, ove il padre manifestasse la seria e responsabile intenzione di ristabilire con i minori una relazione costante, previo avvio della presa in carico presso il
SERD, con adesione al percorso di cura eventualmente proposto;
6) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma mensile di Euro 750,00, soggetti a rivalutazione ISTAT, oltre a 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si riportano di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal pagina 10 di 12 rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
7) Dispone che l'Assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente;
8) Dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 316-bis. c.c. avanzata dalla ricorrente;
9) Condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente i due terzi delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 7.616 per compensi, pari per la quota di due terzi ad Euro
5077,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, compensando il restante terzo.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali dei Comuni di Milano e Corsico ed ai Servizi Specialistici territorialmente competenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca pagina 11 di 12 Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NN Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato telematicamente in data 3/4/2023 da
Parte_1 nata a [...] il [...] residente a [...]
C.F. C.F._1
Con l'Avv. FRANCESCA LACAVA come da procura in atti parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. C.F._2
Con l'Avv. LIVIA VERRILLI come da procura in atti parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9.5.2023
pagina 1 di 12
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente precisate con memoria del 4/4/2025
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EG (BA) in data
22.8.2009 tra la sig.ra e il sig. , regolarmente trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di EG dell'anno 2009, numero 130, P. II, serie A, nonché trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corsico al n. 54, p.II, s. B., anno
2009, del Comune di Milano, al n. 143, p.II, S.B, anno 2010;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EG, di Corsico e di Milano di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Confermare l'affidamento super-esclusivo di e alla madre. Consentire alla sig.ra Per_1 Per_2 Pt_1 di poter procedere in autonomia ad espletare le principali pratiche amministrative rinnovo dei documenti, autorizzazioni scolastiche ecc.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Caccialepori, 8 alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
5) Confermare la sospensione delle visite padre-figli. Disporre la ripresa delle stesse solo a seguito di un percorso di disintossicazione del sig. presso il NOA. CP_1
6) Disporre che il sig. provveda a contribuire al mantenimento dei figli minori con Controparte_1
l'importo di euro 900,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra dei figli da protocollo del Tribunale di Milano.
7) Stabilire, in caso di inadempimento paterno, che l'obbligazione di mantenimento sia posta in via sussidiaria a carico dei genitori paterni ai sensi dell'art. 316 bis c.c.
8) Spese legali interamente refuse.
Conclusioni di parte convenuta precisate con memoria del 16/4/2025
- rigetto della domanda di affido super-esclusivo di e alla madre;
Per_3 Per_2
- rigetto, per quanto qui occorra, della domanda di provvedimento ex art. 316 bis c.c. nei confronti di soggetti che non fanno parte del presente giudizio e neanche individuati;
- accertato che è venuta meno la comunione dei coniugi e che la separazione non è mai stata interrotta, dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 12 - emissione ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898 /1970 sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- affido dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori anche se rimarranno collocati presso la casa familiare che rimarrà assegnata in godimento alla signora Pt_1
- preso atto del nuovo reddito del sig. (contratto di panificatore € 1575,00 al mese) e delle CP_1 nuove spese (canone di locazione € 650 al mese), apposizione a carico di Controparte_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al rimborso del 50% delle spese extrassegno come da Linee Guida del Tribunale di
Milano del 14 11.2017.
- ordine ai Servizi Sociali del Comune di Milano e del Comune di Finale Ligure competenti territorialmente affinché mantengano un'efficace e sempre attenta presa in carico dell'intero nucleo familiare, demandando ai medesimi di regolamentare le frequentazioni tra i minori ed il padre anche alla presenza dei nonni paterni;
- ordine ai Servizi Sociali del Comune di Milano affinché attuino tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei medesimi nonché interventi di supporto alla genitorialità e un supporto psicologico per la madre:
- compensazione delle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con in EG (BA) il Controparte_1
22.8.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EG anno 2009, numero
130, P.II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 1.11.2011) ed (il 31.7.2015). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 29.6.2021, omologate con decreto del Tribunale di Milano n. 12381/21 del 30 giugno 2021.
Con ricorso depositato in data 3.4.2023 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , con affidamento Controparte_1 esclusivo a sé dei figli minori, assegnazione a sé della casa coniugale, sospensione della frequentazione padre-figli subordinandola all'avvio di un percorso di disintossicazione del padre presso pagina 3 di 12 Parte il , quantificazione in Euro 900,00 al mese del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, obbligazione da adempiersi sussidiariamente, in caso di inadempimento del convenuto, da parte dei genitori del coniuge ex art. 316-bis c.c..
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 28/9/23 chiedendo la pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso dei figli minori e la quantificazione in Euro 685,00 al mese del contributo paterno al mantenimento dei medesimi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, altresì, chiesto l'attivazione dei Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare, con avvio di tutti gli interventi di supporto psicologico, alla genitorialità e socio-educativi necessari nell'interesse dei figli minori.
All'udienza di prima comparizione del giorno 8.11.2023 il Giudice delegato, non comparso il convenuto costituito, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo integralmente il contenuto del ricorso. Da circa due mesi i ragazzi non vedono il padre;
è sparito e non è stato più contattabile nemmeno sul cellulare;
non è la prima volta che capita. L'ultima volta che hanno visto il padre è stato circa due mesi fa;
era stato programmato un incontro a casa dei nonni ma il padre, una volta arrivato, ha litigato con i suoi genitori, ha salutato i figli ed è andato a dormire. Il 2 novembre, dopo due mesi di assenza, si è presentato in negozio da me e ha portato un piccolo regalo di compleanno, Euro 50, a . Si era messo in contatto direttamente con . Nel rapporto con il Per_1 Per_1 padre i miei figli sono molto altalenanti: a volte vogliono vederlo a volte no;
vorrebbero che fosse più affidabile invece lui fa uso di sostanze stupefacenti ed alcool e quindi è molto inaffidabile. Io chiedo
l'affidamento super esclusivo dei figli non per allontanarli dal padre ma per poterli gestire. Per esempio a è stato diagnosticate l'ADHD ma non sono ancora riuscita a presentare la richiesta Per_1 in via amministrativa in quanto il resistente non firma. Io vorrei che il resistente facesse un percorso serio di recupero;
è stato in comunità residenziali per quattro volte;
l'ho accompagnato io ma usciva dopo una settimana. Il resistente fa l'ambulante; vende pane in cinque mercati. Ma non andando a lavorare la fornitura del pane va avanti ma lui non fa incassi e quindi si indebita. Spende, comunque, quello che guadagna in droga per lo più cocaina;
oltre che alcol. Io sono in affitto, socia di una cooperativa, e pago Euro 900,00 a trimestre;
vivo da sola con i miei figli;
il contributo paterno al mantenimento die figli, rivalutato ad oggi, è di euro 685,00 al mese;
paga anche le spese extra. Chiedo la riquantificazione in Euro 900,00 considerato che oggi la frequentazione paterna è quasi inesistente”.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. da adottarsi anche con provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. previo ascolto del figlio;
ha chiesto l'intervento dei Servizi Sociali per la ripresa con modalità Per_1
pagina 4 di 12 protette della frequentazione padre-figli, subordinata all'avvio da parte del convenuto di un percorso terapeutico presso il SERD.
Il difensore di parte convenuta ha insistito come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 473 bis.
17 c. 2 c.p.c., chiedendo l'affidamento condiviso dei minori e la conferma del contributo paterno al mantenimento dei figli;
ha aderito alla richiesta di intervento dei Servizi Sociali per la ripresa della frequentazione padre-figli; si è rimesso al Giudice quanto all'ascolto di . Per_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, con ordinanza del 9.11.2023, il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letti gli atti introduttivi del giudizio;
sentita la ricorrente all'udienza del 8 novembre 2023; rilevato che la ricorrente ha integralmente confermato il contenuto del ricorso ribadendo che il padre dei minori, anche in ragione del suo stato di dipendenza da stupefacenti ed alcol, tiene comportamenti inadeguati nei confronti dei minori medesimi, con rapporti non costanti che li destabilizzano;
rilevato, ancora, che la ricorrente ha evidenziato le difficoltà nella gestione dei figli minori conseguenti alle lunghe assenze del padre- che in detti periodi si rende sostanzialmente irreperibile non comunicando il luogo in cui si trova e non rispondendo alle telefonate e messaggi che gli vengono inviati- che le impediscono di assumere tempestivamente decisioni nell'interesse dei minori medesimi;
viste le istanze e conclusioni formulate dai difensori delle parti;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'intervento die Servizi Sociali per la ripresa della relazione padre-figli, subordinandola all'avvio da parte del padre di un percorso terapeutico;
esaminata la documentazione in atti relative alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
rilevato che entrambe le parti dichiarano redditi esigui non compatibili con le obbligazioni volontariamente assunte;
riservato al prosieguo del giudizio ogni ulteriore eventuale approfondimento istruttorio anche
d'ufficio;
P.Q.M.
In via provvisoria ed urgente:
1) Dispone l'affidamento c.d. super esclusivo alla madre dei figli minori ex art. 337 quater c. 3 c.p.c., la quale, sempre in via esclusiva, potrà assumere anche le decisioni di maggior interesse per i figli minori in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, nonché provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, con il solo potere/dovere del padre di vigilare;
pagina 5 di 12 2) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Controparte_2
, ciascuno per quanto di competenza, di prendere in carico il resistente per la
[...] valutazione della lamentata situazione di uso/abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, eventualmente avviando un percorso di recupero terapeutico, nonché di avviare, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli minori, un intervento di Spazio Neutro per la frequentazione padre-figli subordinato alla presa in carico terapeutica ove necessaria;
3) Conferma, per il resto, le condizioni della separazione consensuale del 30/6/21; in via istruttoria:
1) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Controparte_2
Parte
e ciascuno per quanto di competenza, trasmettano al Tribunale una relazione
[...] CP_2 di aggiornamento sugli accertamenti ed interventi delegati entro il 15 marzo 2024;
2) assegna alle parti termine fino al 31 marzo 2024 per note di osservazione alla relazione dei
Servizi;”.
All'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025 il Giudice delegato, lette le relazioni dei
Servizi Sociali e Specialistici, esaminate le note di trattazione scritta di parte ricorrente (in mancanza di quelle di parte convenuta), ha dichiarato chiusa l'istruttoria e fissato l'udienza per la rimessione al
Collegio al 18/06/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza suddetta il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25/6/25.
Sulla domanda di divorzio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in EG (BA) il 22.8.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EG dell'anno 2009, numero 130, P. II, serie A.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 29.6.2021, omologate da Tribunale di Milano con decreto n. 12381/21 del 30.6.2021.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
pagina 6 di 12 Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Rileva preliminarmente il Tribunale la superfluità dell'ascolto dei minori alla luce delle circostanze relative alla condizione emotiva dei minori ed alla qualità della relazione genitori-figli, così come chiaramente emerse in corso di causa all'esito degli accertamenti delegati ai Servizi Sociali e
Specialistici che, peraltro, hanno integralmente confermato la ricostruzione e prospettazione della ricorrente.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Corsico del 30.9.2024 e del 24.1.2025, nonché dalla relazione dei Servizi Specialistici del 02.04.2024, risulta che il convenuto non si è presentato agli appuntamenti fissati.
Non è stata, dunque, attuata la presa in carico terapeutica di . Controparte_1
La frequentazione padre-figli è sempre stata discontinua, così come l'interessamento alla loro vita.
Il padre non vede i figli dal febbraio 2025; è solito rendersi irrepetibile per lunghi periodi non fornendo alla ricorrente il proprio recapito, così come dichiarato dalla medesima all'udienza del 8.11.2023.
Il comportamento anche processuale del convenuto- che non si è nemmeno presentato all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.- la mancata collaborazione con i Servizi Sociali e la non adesione alla presa in carico terapeutica disposta dal Giudice delegato sono chiari indici di scarsa adeguatezza genitoriale del convenuto che non si è mostrato in grado di assumere mature e strutturate funzioni parentali.
La madre, al contrario, si occupa con continuità e responsabilità dei figli minori, provvedendo nella quotidianità alla loro cura e gestione.
Va, dunque, confermato l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, già disposto in via temporanea e urgente con ordinanza del 9.11.2023.
I minori rimarranno collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, via
Caccialepori n. 8.
Ove il padre manifestasse la seria e responsabile intenzione di ristabilire con i figli un rapporto affettivo costante e continuativo, previo avvio della presa in carico presso il SERD ed adesione del medesimo al percorso di cura eventualmente proposto, va dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli del Comune di Corsico e con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di riavviare la frequentazione paterna, in una prima fase, necessariamente in Spazio
Neutro.
Sull'assegnazione della casa familiare
pagina 7 di 12 Va confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in qualità di genitore collocatario dei figli minori ex art. 337-sexies c.c.
Sul contributo al mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori da Euro
600,00, stabilito in separazione consensuale ad Euro 900,00 mensili.
Il convenuto ne ha, invece, chiesto la riduzione ad Euro 400,00 mensili.
è titolare di una panetteria sita in via Monterosa n. 69 a Milano. Parte_1
L'attività è esercitata in un immobile in locazione per il quale versa un canone di Euro 14.400 annui
(doc. 7), corrispondenti ad Euro 1.405,95 mensili (doc. 8).
Dalle dichiarazioni fiscali in atti, relative agli anni di imposta 2021 e 2022, risulta che la ricorrente ha percepito redditi da impresa, rispettivamente, pari Euro 6.371,00 e 908,00.
La ricorrente non ha aggiornato la documentazione fiscale;
non risultano, infatti, prodotte le ultime dichiarazioni relative agli anni di imposta 2023 e 2024.
La ricorrente vive unitamente ai figli minori nell'immobile di via Caccialepori n. 8, assegnatole sin dal
15.1.2014 da una società cooperativa, per il quale corrisponde un canone trimestrale di Euro 900 circa.
ha svolto attività di ambulante precedentemente al matrimonio e ha riferito di Controparte_1 averla ripresa dall'ottobre 2022 (v. comparsa del 27.9.2023); per un breve periodo, dal marzo al maggio 2025, ha lavorato con contratto subordinato come panettiere a Finale Ligure, fino al licenziamento avvenuto in data 3.5.2025.
Il convenuto ha provveduto al pagamento del contributo al mantenimento dei figli con versamenti effettuati dai di lui genitori, come confermato dalla ricorrente (v. ricorso del 30.3.2023, p. 9).
Per i mesi di marzo ed aprile 2025 il convenuto ha provveduto al versamento della minor somma di
Euro 400,00.
La ricorrente ha riferito che il convenuto non versa più nulla dal mese di maggio del 2025.
ha documentato il versamento di un canone di locazione di Euro 500 mensili per Controparte_1 un immobile sito in Borgio Verezzi (SV); i versamenti sono relativi al periodo in cui il convenuto ha svolto attività lavorativa presso la panetteria di Finale Ligure.
Nulla è stato dedotto e provato circa gli attuali oneri abitativi del convenuto.
Parimenti, il Tribunale non dispone di dati certi sulle attuali condizioni reddituali del medesimo, il quale, ancora di giovane età, integra capacità lavorativa ed esperienza professionale pregressa, è
pagina 8 di 12 comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In ragione di quanto sopra, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita e formazione dei minori, rapportate all'età degli stessi, tenuto altresì conto dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, il contributo al mantenimento dei figli minori va riquantificato in Euro 750,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025, riportate in dispositivo.
Va disposta l'attribuzione dell'Assegno unico in misura integrale alla madre, che è il genitore affidatario unico e si occupa quotidianamente della cura e della gestione dei figli minori.
La domanda ex art. 316 bis. c.c. avanzata da parte ricorrente nei confronti dei genitori del convenuto- che non sono parti del presente giudizio- è inammissibile non rientrando nelle materie di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerato che il convenuto è soccombente rispetto alla domanda di responsabilità genitoriale e parzialmente soccombente rispetto alla domanda di quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, il medesimo va condannato a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con compensazione del restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a EG
(BA) in data 22.8.2009 da e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di EG dell'anno 2009, numero 130, P. II, serie A;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile e a quant'altro di competenza;
pagina 9 di 12 3) Conferma l'affidamento super-esclusivo alla madre dei minori e con collocamento Per_1 Per_2 presso la medesima nella casa familiare di Milano, via Caccialepori n. 8;
4) Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Milano, via Caccialepori n. 8;
5) Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli del Comune di
Corsico e con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di riavviare la frequentazione paterna in Spazio Neutro, ove il padre manifestasse la seria e responsabile intenzione di ristabilire con i minori una relazione costante, previo avvio della presa in carico presso il
SERD, con adesione al percorso di cura eventualmente proposto;
6) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma mensile di Euro 750,00, soggetti a rivalutazione ISTAT, oltre a 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si riportano di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal pagina 10 di 12 rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
7) Dispone che l'Assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente;
8) Dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 316-bis. c.c. avanzata dalla ricorrente;
9) Condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente i due terzi delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 7.616 per compensi, pari per la quota di due terzi ad Euro
5077,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, compensando il restante terzo.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali dei Comuni di Milano e Corsico ed ai Servizi Specialistici territorialmente competenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca pagina 11 di 12 Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 12 di 12