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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4058/2012 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, I Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati
Dott Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Giovanna Caso Giudice
Dott. IA TA UA Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4058 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2012, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv.to Barbatelli Maurizio Persona_1 presso cui elettivamente domicilia;
attrice
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Barbatelli Maurizio Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
attore
rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Barbatelli Maurizio, presso Parte_2 cui elettivamente domicilia attore
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Borzacchiello Controparte_1
Carmela presso cui elettivamente domicilia;
convenuto
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Borzacchiello Controparte_2
Carmela presso cui elettivamente domicilia;
1 convenuto
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv.to Fedele Pasquale, Controparte_3 presso cui elettivamente domicilia;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 25.03.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ex art. 784 c.p.c. del 30.10.2012, , e Persona_1 Parte_1 chiamavano in causa , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo: 1) che in data 1 settembre 2002 decedeva, il sig. , sposato Controparte_1 con e padre di (madre di e Controparte_4 Persona_1 Parte_1 Pt_2
, e (padre di ); 2) che il de cuius
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 aveva disposto dei propri beni con testamento pubblico per notar Persona_2 dell'11.02.1999 in cui: legava, in sostituzione della quota di legittima, alla moglie l'usufrutto vitalizio di tutti i suoi beni mobili e immobili;
legava ai nipoti e , in CP_1 Parte_2 comune e in parti uguali tra loro, la porzione della casa colonica sita in Aversa, costituita da un appartamento al piano terra e da uno al primo piano, individuata in catasto al foglio
5, particella 707 sub 6 e 7, con la proprietà esclusiva della corte annessa recintata; 3) che in data 9/10/2002 veniva registrato dalla figlia il predetto testamento e Persona_1 altresì veniva pubblicato un testamento olografo in cui il de cuius attribuiva al nipote tutte le cose di sua proprietà non indicate nel precedente testamento e Controparte_1 veniva trascritto quale atto per causa di morte un documento descritto come “acquisto di legato;
4) che oltre alla dichiarazione di successione presentata tempestivamente da in data 26.02.2003 risulta una seconda successione presentata dal nipote Persona_1
in data 27.11.2003 in cui, ad integrazione della successione, viene Controparte_1 indicato il predetto nipote come erede e legatario di un fabbricato rurale sito nel comune di Aversa in viale Kennedy n. 39, catasto terreni, partita 1239, Foglio 5, numero 45, mq
366; 5) che in data 18.12.2007 il nipote con atto di citazione chiedeva Controparte_1
2 ed otteneva da di sgomberare un immobile definito “fabbricato rurale- Persona_1 capannone” sito in Aversa al viale Kennedy n. 39/A con tutte le pertinenze e accessori identificato al catasto terreni di Aversa alla particella 45, foglio 5, partita 1239 lasciato allo stesso dal de cuius e non riconosciuto dalla come facente parte dell'asse CP_1 ereditario.
Ciò posto, gli attori chiedevano di dichiarare che la successione di fosse Controparte_1 regolata esclusivamente dal testamento pubblico individuando puntualmente i cespiti facenti parte dell'asse ereditario e gli effettivi beneficiari, essendovi dubbi non solo sulla validità del testamento olografo (non essendo datato non è possibile affermare che sia successivo a quello pubblico) ma anche sull'appartenenza al nipote di Controparte_1 beni attribuiti nel testamento pubblico ai germani , nello specifico l'intera particella Pt_1
45 foglio 5 del Comune di Aversa, atteso che il fabbricato colonico con relativa corte annessa risulta essere posizionato non sulla particella 707, come erroneamente indicato in catasto, ma sulla particella 45, per cui apparterrebbero ai anche gli appartamenti Pt_1 comprensivi a piano terra dei locali cosiddetti forno, cucina e scala, sgomberati dalla in ragione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord. CP_1
Concludevano pertanto chiedendo di: “Dichiarare aperta la successione di nato Controparte_1 ad Aversa il 15.01.1919 ed ivi deceduto in data 01.09.2002; Dichiarare che la stessa successione viene regolata esclusivamente dal testamento pubblico per Notar notaio in Caiazzo, Persona_2 dell'11.02.1999, repertorio degli atti di ultima volontà n. 34. Si chiede altresì che il Tribunale accerti che a seguito del testamento pubblico queste sono le intestazioni dei beni facenti parte dell'asse ereditario:
Ai germani va l'intera particella 45 come prima descritta comprensiva dei corpi di fabbrica e dei Pt_1 beni pertinenziali della particella 45. A vanno i seguenti beni: due appartamenti posti Persona_1 al terzo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39, individuati in Catasto al foglio 5, particella 79 sub 7 e sub 8; un appartamento posto al quarto piano del fabbricato sito in Aversa al Viale
Kennedy n. 39 individuato al Catasto al foglio 5, p. lla 79 sub 10; un locale ad uso commerciale posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39, individuato al Catasto al foglio 5,
p.lla 79, sub.14; una quota astratta pari a un terzo dell'intero del locale cantinato posto al piano seminterrato del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy, n. 39 individuato al foglio 5, p.lla 79 sub
11; una quota astratta pari ad un mezzo dell'intero del lastrico solare di copertura del fabbricato sito in
Aversa al Viale Kennedy, 39; porzioni di terreno site in Aversa della complessiva estensione di mq 5138, individuate al catasto al foglio 6, p.lla 128 di mq 2172 e p.lla 136 di mq 2966; un capannone posto al piano terra con sottostante grotta facente parte del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy, 39/A individuato in Catasto al foglio 5 p.lla 707 sub. 3; un appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n.39/A individuato al Catasto al foglio 5 p.lla 707 sub 5; Ad AL
3 i seguenti beni: un appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale CP_1
Kennedy n. 39 individuato al catasto al foglio 5 p.lla 707 (ndr ora 5492), sun 3; un appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato al catasto al foglio 5 p.lla 707 ndr ora 5492 sub 5; un appartamento posto al quarto piano del fabbricato sito in
Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato in Catasto al foglio 5 p.lla 707 ndr ora 5492, sub 9, con annesso vano deposito ubicato sul lastrico solare e adiacente il vano scala;
un locale ad uso commerciale posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato in Catasto al foglio
5 p.lla 79 ndr ora 5492, sub 12; un locale ad uso deposito posto al piano terra del fabbricato sito in
Aversa al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n.39, individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 79 ndr ora 707 sub 2; una quota astratta pari ad un terzo dell'intero del locale cantinato posto al piano seminterrato del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy, 39, individuato al catasto al foglio 5 p.lla 79 ndr ora 5492 sub 11; una quota astratta pari ad un mezzo dell'intero del lastrico solare di copertura del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39; porzioni di terreno site in
Aversa della complessiva estensione di mq 12.223, individuate in catasto al foglio 5, p.lla 79 di mq
4378, p.lla 106 di mq 4196, p.lla 437 di mq 2513 e p.lla 159 di mq 1136; un capannone posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39/A individuato in Catasto al foglio 5,
p.lla 707, sub 2; un appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy
n.39/A individuato al Catasto al foglio 5, p.lla 707 sub 4; un locale cantinato posto al piano interrato del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39/A individuato al Catasto al foglio 5, p.lla 707, sub 1; ed infine a i seguenti beni: un appartamento posto al primo piano del fabbricato Controparte_3 sito in Aversa al Viale Kennedy n.39/A, individuato al Catasto al foglio5, p.lla 707, sub 4; un appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 707, sub 6; un locale ad uso commerciale posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n.39, individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 79 sub 13; una quota astratta pari ad un terzo dell'intero locale cantinato posto al piano seminterrato del fabbricato sito in
Aversa al Viale Kennedy n.39, individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 79, sub 11; l'intera porzione di fabbricato sita in Aversa alla Voia Diaz n.19, di mia proprietà composta da un vano con retrovano al piano terra e da due vani ed accessori al piano rialzato, con i proporzionali diritti di comproprietà alle parti comuni del fabbricato, individuata in Catasto al foglio 9 p.lla 80 sub 12 e sub 23; la porzione di terreno sita in Aversa della estensione di mq 2569, individuata in Catasto al foglio 6, p.lla 168, di mq
2569. Il tutto previa declaratoria di nullità o annullamento del testamento olografo di Persona_3
che formalmente qui si richiede o in ogni caso, previo accertamento che il testamento olografo è stato
[...] comunque abrogato dal testamento pubblico, che pure in questa sede si richiede. In via subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi si ritenesse valido il predetto testamento olografo, e inoltre non abrogato da quello pubblico, in quanto di data certa successiva al testamento pubblico, si chiede che vengano individuati i beni
4 dell'asse ereditario di e dunque si chiede altresì che il tribunale accerti che, a seguito del Controparte_1 predetto testamento pubblico e del testamento olografo, le attribuzioni dei vari cespiti ereditari restano quelle sopra indicate, diventando erede junior di eventuali altri e diversi beni, diversi, Controparte_1 cioè, da quelli sopra elencati e rispetto agli stessi residuali, mobili o immobili, laddove ve ne fossero...”
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto deducendo: 1) CP_2
l'improponibilità della domanda di avendo la stessa accettato Persona_1 espressamente, insieme ai fratelli, tramite scrittura privata del 21.01.2004, il testamento olografo di cui si chiede la nullità o l'annullamento (per il quale sarebbe anche decorso il termine di cinque anni ex art. 606 c.c.); 2) l'inammissibilità della domanda proposta dai germani legatari, per carenza di interesse ad agire, non ricevendo i medesimi Pt_1 alcuna utilità dall'eventuale accoglimento della domanda di annullamento del testamento olografo, ricadendo i presunti beni sull'intera massa ereditaria;
3) che il de cuius non ha inteso lasciare ai germani la particella 45 ma solo la casa colonica con la proprietà Pt_1 esclusiva della corte annessa, lasciando al nipote gli altri beni non Controparte_1 menzionati nel testamento pubblico;
3) che il fabbricato rurale con tutte le pertinenze e gli accessori oggetto di sgombero da parte dell'attrice in virtù della sentenza n. 239/2012 del Tribunale di Napoli Nord (tra l'altro oggetto di giudizio di appello) risulta posizionato sulla particella n. 45, non menzionata nel testamento pubblico;
4) che non vi è alcun dubbio sulla istituzione di erede di e sulla validità del testamento Controparte_1 olografo avendo gli attori già dato esecuzione allo stesso;
5) che lo stesso testamento olografo, seppur non datato, fa espresso riferimento al testamento pubblico dell'11.02.1999, pertanto risulta databile;
6) che l'azione di annullamento del testamento olografo risulta prescritta per decorso del termine. Concludevano pertanto chiedendo: “In via principale dichiarare improponibile la domanda di per accettazione e acquiescenza Persona_1 da parte della stessa del testamento olografo e del testamento pubblico;
In via principale dichiarare inammissibile la domanda dei e per carenza di interesse ad agire;
In via Parte_2 Parte_1 gradata dichiarare prescritta l'azione di annullamento del testamento olografo per decorso del termine;
Dichiarare comunque che il testamento olografo è valido ed è successivo al testamento pubblico per i motivi esposti in narrativa;
Rigettare tutte le domande proposte nei confronti dei convenuti siccome infondate sia in fatto che in diritto;
Condannare gli attori sig.ra , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 nelle dichiarate qualità alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari della presente lite come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario…”.
Si costituiva altresì quale erede del de cuius e nei cui confronti le altre parti Controparte_3 non avanzavano alcuna domanda.
Espletata l'attività istruttoria con lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio all'esito
5 del deposito dell'elaborato peritale e successive integrazioni le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex. art. 190 c.p.c.
In via preliminare, si osserva che sono da dichiararsi inammissibili le domande formulate tardivamente nella memoria conclusionale di parte attrice che esulano dal contenuto delle schede testamentarie oggetto di delibazione e che costituiscono domanda nuova in quanto formulate tardivamente: “1) deve essere riconosciuto, così come per anche per Controparte_2 il diritto di accesso alla propria abitazione dalla via Luigi Pirandello, essendo la stessa Persona_1 ubicata in tale via. 2) Deve essere eliminata qualsiasi sorta di risarcimento in denaro a favore di CP_3
, al fine di compensare presunte perdite di beni su cui la stessa non vanta alcun
[...] Controparte_3 diritto”.
Ciò premesso, viene in esame la domanda di nullità e di annullabilità del testamento olografo formulata dagli attori quali destinatari del testamento pubblico, in ragione della mancata indicazione della data alla scheda testamentaria.
Orbene nel secondo testamento (quello olografo) pubblicato con atto del notaio , Per_2 repertorio 10050, raccolta 2069 il de cuius così disponeva in favore del nipote : “Io CP_1 sottoscritto nella piena facoltà dopo di aver disposto atto di testamento depositato presso Controparte_1 il notaio decido di dare a mio nipote figlio di tutte le cose mia Persona_4 CP_1 Controparte_2 proprietà che non sono state da me indicate e disposte con il suddetto testamento, questa è la mia ultima volontà e dovrà essere rispettata da tutti i miei figlio dopo la mia morte. . Controparte_1
Il de cuius dunque, pur non datando la scheda testamentaria, disponeva in favore del nipote facendo espresso riferimento al testamento pubblico in precedenza Controparte_1 redatto e quindi, da tale esplicito riferimento, si evince la oggettiva posteriorità del testamento olografo a quello pubblico e dunque, il testamento olografo non può ritenersi nullo ma meramente annullabile.
In ossequio infatti, al consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità a cui il
Collegio intende dare continuità, la mancanza di data o la data incompleta non è causa di nullità ma comporta l'annullabilità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606 comma 2,
c.c. (Cass. Civ. sentenza n. 10613/2016).
Pertanto, è da rigettarsi la domanda di impugnazione del testamento olografo in quanto la mancata indicazione della data nella scheda testamentaria è causa di annullabilità e non di nullità, domanda (quella di annullamento) ,che invece non può trovare più ingresso essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni per impugnare la scheda testamentaria.
In conformità, infatti, al disposto dell'art. 606 c.c. :“Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel
6 termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590 c.c.)”.
Ciò posto nel caso di specie, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale decorrente dal 2002, non è ammissibile la domanda di annullamento del testamento olografo che pertanto è valido ed efficace.
Nel caso di specie dunque sono validi ed efficaci entrambi i testamenti, atteso che, sebbene il testamento olografo non sia datato, dal tenore dello stesso si può chiaramente evincere la sua posteriorità rispetto a quello pubblico e lo stesso in ogni caso non è più annullabile, essendo decorso ampiamente il termine quinquennale.
Al fine dunque, di dirimere la controversia tra le parti che ha ad oggetto l'interpretazione della volontà testamentaria del de cuius occorre preliminarmente accertare se il de cuius abbia inteso attribuire con il testamento pubblico alcuni specifici beni ai nipoti e CP_1 [...] non espressamente indicati nel medesimo testamento ovvero invece, abbia voluto Pt_2 attribuirli al nipote destinatario del testamento olografo. CP_1
La controversia tra le parti sorge a causa di una divergente interpretazione della volontà testamentaria e dalla circostanza che, mentre nel testamento pubblico il de cuius descriveva analiticamente i beni che assegnava ai nipoti attraverso la loro identificazione Pt_1 catastale, in quello olografo, invece, ove risulta destinatario della attribuzione il solo nipote
, la individuazione dei beni avveniva per relationem essendogli devoluto tutto ciò di CP_1 cui non aveva in precedenza disposto.
Dunque, considerato che ai fini dell'accertamento della attribuzione di specifici beni dell'asse ereditario alle parti in causa, difetta la consulenza tecnica d'ufficio di una dettagliata documentazione fotografica rappresentante lo stato dei luoghi (in particolare il c.d. locale forno o cucina) nonché di analitica allegazione planimetrica, occorre procedersi ad un necessario approfondimento istruttorio posto che i beni individuati come oggetto di disposizione testamentaria appartengono al medesimo sub e che pertanto non appare allo stato possibile procedere ad una attribuzione specifica dei medesimi deve pertanto disporsi per le restanti domande la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento istruttorio;
Spese al definitivo;
P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara aperta la successione di , nato ad [...] il [...] Controparte_1 ed ivi deceduto in data 01.09.2002;
2. Dichiara inammissibili le domande formulate tardivamente nella comparsa
7 conclusionale dalla parte attrice;
3. Rigetta la domanda di annullamento/ nullità del testamento olografo del de cuius
e per l'effetto dichiara la validità ed efficacia del suddetto Controparte_1 testamento olografo pubblicato atto per notar , repertorio 10050, raccolta Per_2
2069;
4. Dispone l'allegazione della presente sentenza nel fascicolo;
5. Dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
6. Spese al definitivo;
Così deciso in Santa IA Capua Vetere il 15.12.2025
Il Giudice relatore
Il Presidente
Dott IA TA UA
Dott. Giovanni D'Onofrio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, I Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati
Dott Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Giovanna Caso Giudice
Dott. IA TA UA Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4058 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2012, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv.to Barbatelli Maurizio Persona_1 presso cui elettivamente domicilia;
attrice
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Barbatelli Maurizio Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
attore
rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Barbatelli Maurizio, presso Parte_2 cui elettivamente domicilia attore
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Borzacchiello Controparte_1
Carmela presso cui elettivamente domicilia;
convenuto
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.to Borzacchiello Controparte_2
Carmela presso cui elettivamente domicilia;
1 convenuto
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv.to Fedele Pasquale, Controparte_3 presso cui elettivamente domicilia;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 25.03.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ex art. 784 c.p.c. del 30.10.2012, , e Persona_1 Parte_1 chiamavano in causa , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo: 1) che in data 1 settembre 2002 decedeva, il sig. , sposato Controparte_1 con e padre di (madre di e Controparte_4 Persona_1 Parte_1 Pt_2
, e (padre di ); 2) che il de cuius
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 aveva disposto dei propri beni con testamento pubblico per notar Persona_2 dell'11.02.1999 in cui: legava, in sostituzione della quota di legittima, alla moglie l'usufrutto vitalizio di tutti i suoi beni mobili e immobili;
legava ai nipoti e , in CP_1 Parte_2 comune e in parti uguali tra loro, la porzione della casa colonica sita in Aversa, costituita da un appartamento al piano terra e da uno al primo piano, individuata in catasto al foglio
5, particella 707 sub 6 e 7, con la proprietà esclusiva della corte annessa recintata; 3) che in data 9/10/2002 veniva registrato dalla figlia il predetto testamento e Persona_1 altresì veniva pubblicato un testamento olografo in cui il de cuius attribuiva al nipote tutte le cose di sua proprietà non indicate nel precedente testamento e Controparte_1 veniva trascritto quale atto per causa di morte un documento descritto come “acquisto di legato;
4) che oltre alla dichiarazione di successione presentata tempestivamente da in data 26.02.2003 risulta una seconda successione presentata dal nipote Persona_1
in data 27.11.2003 in cui, ad integrazione della successione, viene Controparte_1 indicato il predetto nipote come erede e legatario di un fabbricato rurale sito nel comune di Aversa in viale Kennedy n. 39, catasto terreni, partita 1239, Foglio 5, numero 45, mq
366; 5) che in data 18.12.2007 il nipote con atto di citazione chiedeva Controparte_1
2 ed otteneva da di sgomberare un immobile definito “fabbricato rurale- Persona_1 capannone” sito in Aversa al viale Kennedy n. 39/A con tutte le pertinenze e accessori identificato al catasto terreni di Aversa alla particella 45, foglio 5, partita 1239 lasciato allo stesso dal de cuius e non riconosciuto dalla come facente parte dell'asse CP_1 ereditario.
Ciò posto, gli attori chiedevano di dichiarare che la successione di fosse Controparte_1 regolata esclusivamente dal testamento pubblico individuando puntualmente i cespiti facenti parte dell'asse ereditario e gli effettivi beneficiari, essendovi dubbi non solo sulla validità del testamento olografo (non essendo datato non è possibile affermare che sia successivo a quello pubblico) ma anche sull'appartenenza al nipote di Controparte_1 beni attribuiti nel testamento pubblico ai germani , nello specifico l'intera particella Pt_1
45 foglio 5 del Comune di Aversa, atteso che il fabbricato colonico con relativa corte annessa risulta essere posizionato non sulla particella 707, come erroneamente indicato in catasto, ma sulla particella 45, per cui apparterrebbero ai anche gli appartamenti Pt_1 comprensivi a piano terra dei locali cosiddetti forno, cucina e scala, sgomberati dalla in ragione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord. CP_1
Concludevano pertanto chiedendo di: “Dichiarare aperta la successione di nato Controparte_1 ad Aversa il 15.01.1919 ed ivi deceduto in data 01.09.2002; Dichiarare che la stessa successione viene regolata esclusivamente dal testamento pubblico per Notar notaio in Caiazzo, Persona_2 dell'11.02.1999, repertorio degli atti di ultima volontà n. 34. Si chiede altresì che il Tribunale accerti che a seguito del testamento pubblico queste sono le intestazioni dei beni facenti parte dell'asse ereditario:
Ai germani va l'intera particella 45 come prima descritta comprensiva dei corpi di fabbrica e dei Pt_1 beni pertinenziali della particella 45. A vanno i seguenti beni: due appartamenti posti Persona_1 al terzo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39, individuati in Catasto al foglio 5, particella 79 sub 7 e sub 8; un appartamento posto al quarto piano del fabbricato sito in Aversa al Viale
Kennedy n. 39 individuato al Catasto al foglio 5, p. lla 79 sub 10; un locale ad uso commerciale posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39, individuato al Catasto al foglio 5,
p.lla 79, sub.14; una quota astratta pari a un terzo dell'intero del locale cantinato posto al piano seminterrato del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy, n. 39 individuato al foglio 5, p.lla 79 sub
11; una quota astratta pari ad un mezzo dell'intero del lastrico solare di copertura del fabbricato sito in
Aversa al Viale Kennedy, 39; porzioni di terreno site in Aversa della complessiva estensione di mq 5138, individuate al catasto al foglio 6, p.lla 128 di mq 2172 e p.lla 136 di mq 2966; un capannone posto al piano terra con sottostante grotta facente parte del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy, 39/A individuato in Catasto al foglio 5 p.lla 707 sub. 3; un appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n.39/A individuato al Catasto al foglio 5 p.lla 707 sub 5; Ad AL
3 i seguenti beni: un appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale CP_1
Kennedy n. 39 individuato al catasto al foglio 5 p.lla 707 (ndr ora 5492), sun 3; un appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato al catasto al foglio 5 p.lla 707 ndr ora 5492 sub 5; un appartamento posto al quarto piano del fabbricato sito in
Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato in Catasto al foglio 5 p.lla 707 ndr ora 5492, sub 9, con annesso vano deposito ubicato sul lastrico solare e adiacente il vano scala;
un locale ad uso commerciale posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato in Catasto al foglio
5 p.lla 79 ndr ora 5492, sub 12; un locale ad uso deposito posto al piano terra del fabbricato sito in
Aversa al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n.39, individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 79 ndr ora 707 sub 2; una quota astratta pari ad un terzo dell'intero del locale cantinato posto al piano seminterrato del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy, 39, individuato al catasto al foglio 5 p.lla 79 ndr ora 5492 sub 11; una quota astratta pari ad un mezzo dell'intero del lastrico solare di copertura del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39; porzioni di terreno site in
Aversa della complessiva estensione di mq 12.223, individuate in catasto al foglio 5, p.lla 79 di mq
4378, p.lla 106 di mq 4196, p.lla 437 di mq 2513 e p.lla 159 di mq 1136; un capannone posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39/A individuato in Catasto al foglio 5,
p.lla 707, sub 2; un appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy
n.39/A individuato al Catasto al foglio 5, p.lla 707 sub 4; un locale cantinato posto al piano interrato del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39/A individuato al Catasto al foglio 5, p.lla 707, sub 1; ed infine a i seguenti beni: un appartamento posto al primo piano del fabbricato Controparte_3 sito in Aversa al Viale Kennedy n.39/A, individuato al Catasto al foglio5, p.lla 707, sub 4; un appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n. 39 individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 707, sub 6; un locale ad uso commerciale posto al piano terra del fabbricato sito in Aversa al Viale Kennedy n.39, individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 79 sub 13; una quota astratta pari ad un terzo dell'intero locale cantinato posto al piano seminterrato del fabbricato sito in
Aversa al Viale Kennedy n.39, individuato in Catasto al foglio 5, p.lla 79, sub 11; l'intera porzione di fabbricato sita in Aversa alla Voia Diaz n.19, di mia proprietà composta da un vano con retrovano al piano terra e da due vani ed accessori al piano rialzato, con i proporzionali diritti di comproprietà alle parti comuni del fabbricato, individuata in Catasto al foglio 9 p.lla 80 sub 12 e sub 23; la porzione di terreno sita in Aversa della estensione di mq 2569, individuata in Catasto al foglio 6, p.lla 168, di mq
2569. Il tutto previa declaratoria di nullità o annullamento del testamento olografo di Persona_3
che formalmente qui si richiede o in ogni caso, previo accertamento che il testamento olografo è stato
[...] comunque abrogato dal testamento pubblico, che pure in questa sede si richiede. In via subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi si ritenesse valido il predetto testamento olografo, e inoltre non abrogato da quello pubblico, in quanto di data certa successiva al testamento pubblico, si chiede che vengano individuati i beni
4 dell'asse ereditario di e dunque si chiede altresì che il tribunale accerti che, a seguito del Controparte_1 predetto testamento pubblico e del testamento olografo, le attribuzioni dei vari cespiti ereditari restano quelle sopra indicate, diventando erede junior di eventuali altri e diversi beni, diversi, Controparte_1 cioè, da quelli sopra elencati e rispetto agli stessi residuali, mobili o immobili, laddove ve ne fossero...”
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto deducendo: 1) CP_2
l'improponibilità della domanda di avendo la stessa accettato Persona_1 espressamente, insieme ai fratelli, tramite scrittura privata del 21.01.2004, il testamento olografo di cui si chiede la nullità o l'annullamento (per il quale sarebbe anche decorso il termine di cinque anni ex art. 606 c.c.); 2) l'inammissibilità della domanda proposta dai germani legatari, per carenza di interesse ad agire, non ricevendo i medesimi Pt_1 alcuna utilità dall'eventuale accoglimento della domanda di annullamento del testamento olografo, ricadendo i presunti beni sull'intera massa ereditaria;
3) che il de cuius non ha inteso lasciare ai germani la particella 45 ma solo la casa colonica con la proprietà Pt_1 esclusiva della corte annessa, lasciando al nipote gli altri beni non Controparte_1 menzionati nel testamento pubblico;
3) che il fabbricato rurale con tutte le pertinenze e gli accessori oggetto di sgombero da parte dell'attrice in virtù della sentenza n. 239/2012 del Tribunale di Napoli Nord (tra l'altro oggetto di giudizio di appello) risulta posizionato sulla particella n. 45, non menzionata nel testamento pubblico;
4) che non vi è alcun dubbio sulla istituzione di erede di e sulla validità del testamento Controparte_1 olografo avendo gli attori già dato esecuzione allo stesso;
5) che lo stesso testamento olografo, seppur non datato, fa espresso riferimento al testamento pubblico dell'11.02.1999, pertanto risulta databile;
6) che l'azione di annullamento del testamento olografo risulta prescritta per decorso del termine. Concludevano pertanto chiedendo: “In via principale dichiarare improponibile la domanda di per accettazione e acquiescenza Persona_1 da parte della stessa del testamento olografo e del testamento pubblico;
In via principale dichiarare inammissibile la domanda dei e per carenza di interesse ad agire;
In via Parte_2 Parte_1 gradata dichiarare prescritta l'azione di annullamento del testamento olografo per decorso del termine;
Dichiarare comunque che il testamento olografo è valido ed è successivo al testamento pubblico per i motivi esposti in narrativa;
Rigettare tutte le domande proposte nei confronti dei convenuti siccome infondate sia in fatto che in diritto;
Condannare gli attori sig.ra , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 nelle dichiarate qualità alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari della presente lite come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario…”.
Si costituiva altresì quale erede del de cuius e nei cui confronti le altre parti Controparte_3 non avanzavano alcuna domanda.
Espletata l'attività istruttoria con lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio all'esito
5 del deposito dell'elaborato peritale e successive integrazioni le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex. art. 190 c.p.c.
In via preliminare, si osserva che sono da dichiararsi inammissibili le domande formulate tardivamente nella memoria conclusionale di parte attrice che esulano dal contenuto delle schede testamentarie oggetto di delibazione e che costituiscono domanda nuova in quanto formulate tardivamente: “1) deve essere riconosciuto, così come per anche per Controparte_2 il diritto di accesso alla propria abitazione dalla via Luigi Pirandello, essendo la stessa Persona_1 ubicata in tale via. 2) Deve essere eliminata qualsiasi sorta di risarcimento in denaro a favore di CP_3
, al fine di compensare presunte perdite di beni su cui la stessa non vanta alcun
[...] Controparte_3 diritto”.
Ciò premesso, viene in esame la domanda di nullità e di annullabilità del testamento olografo formulata dagli attori quali destinatari del testamento pubblico, in ragione della mancata indicazione della data alla scheda testamentaria.
Orbene nel secondo testamento (quello olografo) pubblicato con atto del notaio , Per_2 repertorio 10050, raccolta 2069 il de cuius così disponeva in favore del nipote : “Io CP_1 sottoscritto nella piena facoltà dopo di aver disposto atto di testamento depositato presso Controparte_1 il notaio decido di dare a mio nipote figlio di tutte le cose mia Persona_4 CP_1 Controparte_2 proprietà che non sono state da me indicate e disposte con il suddetto testamento, questa è la mia ultima volontà e dovrà essere rispettata da tutti i miei figlio dopo la mia morte. . Controparte_1
Il de cuius dunque, pur non datando la scheda testamentaria, disponeva in favore del nipote facendo espresso riferimento al testamento pubblico in precedenza Controparte_1 redatto e quindi, da tale esplicito riferimento, si evince la oggettiva posteriorità del testamento olografo a quello pubblico e dunque, il testamento olografo non può ritenersi nullo ma meramente annullabile.
In ossequio infatti, al consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità a cui il
Collegio intende dare continuità, la mancanza di data o la data incompleta non è causa di nullità ma comporta l'annullabilità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606 comma 2,
c.c. (Cass. Civ. sentenza n. 10613/2016).
Pertanto, è da rigettarsi la domanda di impugnazione del testamento olografo in quanto la mancata indicazione della data nella scheda testamentaria è causa di annullabilità e non di nullità, domanda (quella di annullamento) ,che invece non può trovare più ingresso essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni per impugnare la scheda testamentaria.
In conformità, infatti, al disposto dell'art. 606 c.c. :“Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel
6 termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590 c.c.)”.
Ciò posto nel caso di specie, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale decorrente dal 2002, non è ammissibile la domanda di annullamento del testamento olografo che pertanto è valido ed efficace.
Nel caso di specie dunque sono validi ed efficaci entrambi i testamenti, atteso che, sebbene il testamento olografo non sia datato, dal tenore dello stesso si può chiaramente evincere la sua posteriorità rispetto a quello pubblico e lo stesso in ogni caso non è più annullabile, essendo decorso ampiamente il termine quinquennale.
Al fine dunque, di dirimere la controversia tra le parti che ha ad oggetto l'interpretazione della volontà testamentaria del de cuius occorre preliminarmente accertare se il de cuius abbia inteso attribuire con il testamento pubblico alcuni specifici beni ai nipoti e CP_1 [...] non espressamente indicati nel medesimo testamento ovvero invece, abbia voluto Pt_2 attribuirli al nipote destinatario del testamento olografo. CP_1
La controversia tra le parti sorge a causa di una divergente interpretazione della volontà testamentaria e dalla circostanza che, mentre nel testamento pubblico il de cuius descriveva analiticamente i beni che assegnava ai nipoti attraverso la loro identificazione Pt_1 catastale, in quello olografo, invece, ove risulta destinatario della attribuzione il solo nipote
, la individuazione dei beni avveniva per relationem essendogli devoluto tutto ciò di CP_1 cui non aveva in precedenza disposto.
Dunque, considerato che ai fini dell'accertamento della attribuzione di specifici beni dell'asse ereditario alle parti in causa, difetta la consulenza tecnica d'ufficio di una dettagliata documentazione fotografica rappresentante lo stato dei luoghi (in particolare il c.d. locale forno o cucina) nonché di analitica allegazione planimetrica, occorre procedersi ad un necessario approfondimento istruttorio posto che i beni individuati come oggetto di disposizione testamentaria appartengono al medesimo sub e che pertanto non appare allo stato possibile procedere ad una attribuzione specifica dei medesimi deve pertanto disporsi per le restanti domande la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento istruttorio;
Spese al definitivo;
P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara aperta la successione di , nato ad [...] il [...] Controparte_1 ed ivi deceduto in data 01.09.2002;
2. Dichiara inammissibili le domande formulate tardivamente nella comparsa
7 conclusionale dalla parte attrice;
3. Rigetta la domanda di annullamento/ nullità del testamento olografo del de cuius
e per l'effetto dichiara la validità ed efficacia del suddetto Controparte_1 testamento olografo pubblicato atto per notar , repertorio 10050, raccolta Per_2
2069;
4. Dispone l'allegazione della presente sentenza nel fascicolo;
5. Dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
6. Spese al definitivo;
Così deciso in Santa IA Capua Vetere il 15.12.2025
Il Giudice relatore
Il Presidente
Dott IA TA UA
Dott. Giovanni D'Onofrio
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