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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12634 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11517 /2025 R.G. promossa da:
, titolare della ditta Universal Detergentes Di Basile Parte_1
Concettina con il patrocinio dell'Avv. NOTO FRANCESCO AURELIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. CONSERVA VITA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 27.3.2025, la ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 1080/25, notificatole il 20.2.2025, con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di € 12.378,77, a titolo di contributi accertati con verbale ispettivo del 30.3.2023 e verbale di ingiunzione di pagamento.
A sostegno dell'opposizione, la , premesso di aver presentato tempestiva Pt_1
istanza di rateizzazione del debito, accettata dall'ente, ha dedotto di non essere poi riuscita ad onorarla e che rimaneva inevasa la successiva istanza di rateizzazione del residuo debito.
Precisato inoltre che in data 27.3.2025, ella provvedeva a corrispondere un ulteriore acconto sulla maggiore somma dovuta, e che nelle more del giudizio, sarebbero stati versati ulteriori importi, ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta e l'accertamento del diritto della a rateizzare il residuo importo dovuto. Pt_1
Costituitosi in giudizio l'ente previdenziale ha contestato l'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
L'esistenza del debito contributivo è pacifica fra le parti, stante anche il riconoscimento del debito da parte della , in forza dell'istanza di rateizzazione Pt_1
presentata in data 26.5.2023.
Pacifico inoltre che la non ha ottemperato puntualmente al piano di Pt_1
rateizzazione richiesto ed accettato dall'ente previdenziale (rimanendo inadempiente dalla quarta alla sesta rata) e che pertanto l'ente comunicava la decadenza dalla rateizzazione e dal beneficio delle sanzioni ridotte;
la questione controversa concerne la legittimità della previsione contenuta all'art. 44 comma 4 del Regolamento dell'ente che prevede che “Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dalla data dell'interruzione del pagamento che ha determinato la decadenza”; ed il conseguente diritto della alla rateizzazione del debito originario. Pt_1
Tuttavia la non ha in alcun modo dedotto quali sarebbero i presunti motivi di Pt_1 illegittima di detta previsione regolamentare che appare, invece, ragionevole e coerente sia con la funzione previdenziale dell'ente, che con la natura premiale della rateizzazione.
2 La tesi attorea non è pertanto accoglibile. Sicchè correttamente l'ente, rimaste inevase le varie diffide, ha proceduto in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto dovuto, previo ricalcolo delle sanzioni e detratti gli acconti versati in forza della rateizzazione poi rimasta inadempiuta.
Deve tuttavia darsi atto che nelle more del presente giudizio la ha corrisposto Pt_1
ulteriori acconti ed in particolare, l'importo di € 1.000,00 in data 28.3.2025 ed ulteriori €
1.000,00 in data 10.11.2025, che andranno pertanto decurtati dal quantum dovuto.
In considerazione di tali acconti, il decreto ingiuntivo n. 1080/25 va revocato e va contestualmente condannata la alla corresponsione del residuo importo di € Pt_1
10.378,77, oltre interessi sino al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto che il pagamento dei suddetti due acconti è avvenuto solo nelle more del giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad €
26.000) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la sostanziale assenza di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1080/25 e condannata la alla corresponsione del Pt_1
residuo importo di € 10.378,77, oltre interessi sino al saldo;
condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € Pt_1 CP_1
1.864,00 oltre spese generali al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 9.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11517 /2025 R.G. promossa da:
, titolare della ditta Universal Detergentes Di Basile Parte_1
Concettina con il patrocinio dell'Avv. NOTO FRANCESCO AURELIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. CONSERVA VITA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 27.3.2025, la ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 1080/25, notificatole il 20.2.2025, con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di € 12.378,77, a titolo di contributi accertati con verbale ispettivo del 30.3.2023 e verbale di ingiunzione di pagamento.
A sostegno dell'opposizione, la , premesso di aver presentato tempestiva Pt_1
istanza di rateizzazione del debito, accettata dall'ente, ha dedotto di non essere poi riuscita ad onorarla e che rimaneva inevasa la successiva istanza di rateizzazione del residuo debito.
Precisato inoltre che in data 27.3.2025, ella provvedeva a corrispondere un ulteriore acconto sulla maggiore somma dovuta, e che nelle more del giudizio, sarebbero stati versati ulteriori importi, ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta e l'accertamento del diritto della a rateizzare il residuo importo dovuto. Pt_1
Costituitosi in giudizio l'ente previdenziale ha contestato l'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
L'esistenza del debito contributivo è pacifica fra le parti, stante anche il riconoscimento del debito da parte della , in forza dell'istanza di rateizzazione Pt_1
presentata in data 26.5.2023.
Pacifico inoltre che la non ha ottemperato puntualmente al piano di Pt_1
rateizzazione richiesto ed accettato dall'ente previdenziale (rimanendo inadempiente dalla quarta alla sesta rata) e che pertanto l'ente comunicava la decadenza dalla rateizzazione e dal beneficio delle sanzioni ridotte;
la questione controversa concerne la legittimità della previsione contenuta all'art. 44 comma 4 del Regolamento dell'ente che prevede che “Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dalla data dell'interruzione del pagamento che ha determinato la decadenza”; ed il conseguente diritto della alla rateizzazione del debito originario. Pt_1
Tuttavia la non ha in alcun modo dedotto quali sarebbero i presunti motivi di Pt_1 illegittima di detta previsione regolamentare che appare, invece, ragionevole e coerente sia con la funzione previdenziale dell'ente, che con la natura premiale della rateizzazione.
2 La tesi attorea non è pertanto accoglibile. Sicchè correttamente l'ente, rimaste inevase le varie diffide, ha proceduto in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto dovuto, previo ricalcolo delle sanzioni e detratti gli acconti versati in forza della rateizzazione poi rimasta inadempiuta.
Deve tuttavia darsi atto che nelle more del presente giudizio la ha corrisposto Pt_1
ulteriori acconti ed in particolare, l'importo di € 1.000,00 in data 28.3.2025 ed ulteriori €
1.000,00 in data 10.11.2025, che andranno pertanto decurtati dal quantum dovuto.
In considerazione di tali acconti, il decreto ingiuntivo n. 1080/25 va revocato e va contestualmente condannata la alla corresponsione del residuo importo di € Pt_1
10.378,77, oltre interessi sino al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto che il pagamento dei suddetti due acconti è avvenuto solo nelle more del giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad €
26.000) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la sostanziale assenza di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1080/25 e condannata la alla corresponsione del Pt_1
residuo importo di € 10.378,77, oltre interessi sino al saldo;
condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € Pt_1 CP_1
1.864,00 oltre spese generali al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 9.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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