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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1019 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Caterina Pt_1
Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli ---- appellante
E
con l'Avv. Andrea Brocco ---- appellato Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro. Opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni per l'appellante: “… in accoglimento del presente gravame, rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto e condanna dello stesso al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive per come ivi riportate. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello dell siccome Pt_1
inammissibile infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso, annullare l'avviso di addebito opposto e accertare l'infondatezza delle pretese creditorie con esso formulate dall perché le somme ivi indicate non Pt_1
sono dovute e/o sono prescritte e/o sono state illegittimamente quantificate.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Cosenza, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. CP_1
, in opposizione all'avviso di addebito n° 334 2018 00037982 83 000,
[...]
notificatogli addì 12/11/2018, relativo a crediti rivendicati dall' (€ 30.868,25), Pt_1
a titolo di omesso pagamento dei contributi IVS dovuti dal ricorrente, per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2017, a cagione dell'iscrizione d'ufficio dell'interessato alla gestione Commercianti.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto illegittima detta iscrizione non ravvisando, nella sola qualità di socio della “Service Tech S.r.l.”, attribuibile al ricorrente, ed in difetto di una diversa prova, il cui onere incombeva sull' la concorrenza Pt_1
dei requisiti previsti dalla legge (art. 1, comma 203, della L. n° 662/1996), per far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione di cui trattasi.
Mancava, cioè, al riguardo, la dimostrazione che il ricorrente fosse titolare o gestore in proprio dell'impresa, che ne avesse la piena responsabilità, che partecipasse personalmente al lavoro aziendale e/o che fosse in possesso di specifiche licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri e ruoli, necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa.
3. L' ha avversato la sentenza, ritenendola superficialmente motivata, Pt_1
poiché, a suo avviso, il tribunale non avrebbe dato il peso dovuto alle seguenti presunzioni, dalle quali sarebbe emersa inconfutabilmente l'obbligatorietà dell'iscrizione di cui trattasi: a) le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dalla parte, la quale aveva ammesso quanto segue: “Sono socio di maggioranza e amministratore unico della Service Tech s.r.l. Gli altri soci sono , Persona_1
mio fratello, e . Il sig. è dipendente e si occupa della Controparte_2 CP_2
parte tecnica delle commesse. L'altro socio, , non si occupa della Persona_1
società, io mi occupo in prima persona delle decisioni di indirizzo aziendale, dei contatti con i clienti maggiori e di tutto quello che è necessario per la gestione della società...”; b) la sovrapponibilità dell'obbligo di iscrizione tanto alla gestione autonoma, quanto a quella “Commercianti”, in capo agli amministratori che, al pari dell'appellato, svolgano anche attività di gestione commerciale abituale e prevalente, nell'interesse della società amministrata.
4. Si è costituito, in sede di gravame, l'originario ricorrente, invocando, anzitutto, l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse dell' a coltivare l'impugnazione, stante l'avvenuto annullamento dell'avviso Pt_1
di addebito oggetto di controversia, seguito alla notifica della sentenza di primo grado, e per l'insufficiente specificità dei motivi di gravame;
resistendo, peraltro, nel merito.
5. Il giorno 3 dicembre 2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
Ciò in quanto l'annullamento, operato dall' dell'avviso di addebito Pt_1 oggetto di controversia, visto dalla parte appellata come un atto di acquiescenza, rispetto alle ragioni di merito da egli sollevate in primo grado, va qualificato, invece, come semplice adempimento del contenuto immediatamente precettivo della sentenza di primo grado.
E' parimenti ammissibile, in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N°
2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. Nel merito, tuttavia, l'appello deve intendersi infondato.
II.1 Non v'è contrasto, tra le parti, circa la norma regolamentatrice della materia in discussione, individuata nell'art. 1, comma 203, della L. n° 662/96, sostitutivo dell'art. 29, comma 1, della L. n° 160/75.
Il contenuto è il seguente: <<l di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivit commerciali cui alla l. e successive modificazioni ed integrazione sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a titolari>
o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti siano organizzate e/o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti o gli affini entro il terzo grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumono tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché i soci di società a r.l.; c) Partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenza o autorizzazione e/o siano iscritti in albi registri o ruoli”.
II.2 Da essa norma si traggono i requisiti, già individuati dal tribunale, per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione d'ufficio di un soggetto, rispetto alla gestione commercianti dell' Pt_1
Detti requisiti riguardano, sinteticamente, il rinvenimento, in capo al soggetto esaminato, delle qualità di titolare, di gestore, di responsabile, di possessore di speciali licenze o autorizzazioni, con riguardo ad un esercizio commerciale e, soprattutto, la partecipazione personale, abituale e prevalente del soggetto in questione, nella conduzione dell'attività aziendale.
II.3 Per l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti, quindi, è necessario che l' individui, provandole, le condizioni caratterizzanti di cui Pt_1
s'è dianzi riferito.
II.4 L'onere probatorio gravante sull'Istituto previdenziale, del resto, è affermato da granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sino al recentissimo arresto, applicabile anche ai soci delle s.r.l., col quale ha stabilito che
l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore>> (Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, n°
2665).
II.5 Nella fattispecie in esame, l' non ha assolto a tale onere, posto che, Pt_1
come si evince dalle stesse motivazioni dell'appello, ha attribuito il proprio intervento di iscrizione coatta al rinvenimento di elementi presuntivi, in sé scarsamente indicativi della sussistenza, in capo al Sig. , della qualifica Per_1
di esercente di attività commerciali. II.6 In particolar modo, la dichiarazione rilasciata agli ispettori dall'appellato, secondo cui egli, all'interno della compagine societaria, si sarebbe occupato “in prima persona delle decisioni di indirizzo aziendale, dei contatti con i clienti maggiori e di tutto quello che è necessario per la gestione della società”, non è inequivocabilmente sintomatica di una partecipazione abituale e prevalente alla gestione commerciale dell'azienda.
Ciò in quanto le “decisioni di indirizzo aziendale” e “tutto quello che è necessario per la gestione della società” si palesano prerogativa dell'amministratore e non del socio esercente l'attività commerciale.
Ed il risulta incontestato che sia iscritto, nella funzione di Per_1
amministratore, alla gestione autonoma dell' Pt_1
Sicché, il solo contatto “con i clienti maggiori” non si manifesta attività abituale, ineluttabilmente prevalente rispetto a quella di amministratore.
Anche perché il , con dichiarazione non trascritta dall' nelle Per_1 Pt_1
proprie difese, ha avuto modo anche di chiarire che dell'aspetto commerciale prevalente – quindi di quello esuberante giustappunto i clienti maggiori – si occupava ben altra forza lavoro: “Ad operare presso i clienti sono stati inviati sia dipendenti che lavoratori con contratto a progetto a seconda della tipologia di appalto”.
II.7 Né, d'altro canto, l' – e prima di esso i suoi ispettori – hanno raccolto Pt_1
altro tipo di prove atte a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione di cui trattasi.
O, quantomeno, nessuna prova di ciò è stata allegata o prodotta.
II.8 L' pertanto, non ha superato la prova di resistenza declinata dalle Pt_1
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, secondo cui l'assicurazione obbligatoria iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa>>. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria, quindi, solo
e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali>>, in armonia con le disposizioni di legge sin qui citate.
III. L'appello, pertanto, va rigettato.
IV. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
V. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 23 luglio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 488/2021, resa in data 24 febbraio 2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in € Pt_1
5.000,00, rimb. sp. gen. 15%. CPA ed IVA se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione
(cfr. Cass. SU 4315/2020). Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 3 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1019 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Caterina Pt_1
Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli ---- appellante
E
con l'Avv. Andrea Brocco ---- appellato Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro. Opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni per l'appellante: “… in accoglimento del presente gravame, rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto e condanna dello stesso al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive per come ivi riportate. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello dell siccome Pt_1
inammissibile infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso, annullare l'avviso di addebito opposto e accertare l'infondatezza delle pretese creditorie con esso formulate dall perché le somme ivi indicate non Pt_1
sono dovute e/o sono prescritte e/o sono state illegittimamente quantificate.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Cosenza, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. CP_1
, in opposizione all'avviso di addebito n° 334 2018 00037982 83 000,
[...]
notificatogli addì 12/11/2018, relativo a crediti rivendicati dall' (€ 30.868,25), Pt_1
a titolo di omesso pagamento dei contributi IVS dovuti dal ricorrente, per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2017, a cagione dell'iscrizione d'ufficio dell'interessato alla gestione Commercianti.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto illegittima detta iscrizione non ravvisando, nella sola qualità di socio della “Service Tech S.r.l.”, attribuibile al ricorrente, ed in difetto di una diversa prova, il cui onere incombeva sull' la concorrenza Pt_1
dei requisiti previsti dalla legge (art. 1, comma 203, della L. n° 662/1996), per far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione di cui trattasi.
Mancava, cioè, al riguardo, la dimostrazione che il ricorrente fosse titolare o gestore in proprio dell'impresa, che ne avesse la piena responsabilità, che partecipasse personalmente al lavoro aziendale e/o che fosse in possesso di specifiche licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri e ruoli, necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa.
3. L' ha avversato la sentenza, ritenendola superficialmente motivata, Pt_1
poiché, a suo avviso, il tribunale non avrebbe dato il peso dovuto alle seguenti presunzioni, dalle quali sarebbe emersa inconfutabilmente l'obbligatorietà dell'iscrizione di cui trattasi: a) le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dalla parte, la quale aveva ammesso quanto segue: “Sono socio di maggioranza e amministratore unico della Service Tech s.r.l. Gli altri soci sono , Persona_1
mio fratello, e . Il sig. è dipendente e si occupa della Controparte_2 CP_2
parte tecnica delle commesse. L'altro socio, , non si occupa della Persona_1
società, io mi occupo in prima persona delle decisioni di indirizzo aziendale, dei contatti con i clienti maggiori e di tutto quello che è necessario per la gestione della società...”; b) la sovrapponibilità dell'obbligo di iscrizione tanto alla gestione autonoma, quanto a quella “Commercianti”, in capo agli amministratori che, al pari dell'appellato, svolgano anche attività di gestione commerciale abituale e prevalente, nell'interesse della società amministrata.
4. Si è costituito, in sede di gravame, l'originario ricorrente, invocando, anzitutto, l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse dell' a coltivare l'impugnazione, stante l'avvenuto annullamento dell'avviso Pt_1
di addebito oggetto di controversia, seguito alla notifica della sentenza di primo grado, e per l'insufficiente specificità dei motivi di gravame;
resistendo, peraltro, nel merito.
5. Il giorno 3 dicembre 2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
Ciò in quanto l'annullamento, operato dall' dell'avviso di addebito Pt_1 oggetto di controversia, visto dalla parte appellata come un atto di acquiescenza, rispetto alle ragioni di merito da egli sollevate in primo grado, va qualificato, invece, come semplice adempimento del contenuto immediatamente precettivo della sentenza di primo grado.
E' parimenti ammissibile, in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N°
2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. Nel merito, tuttavia, l'appello deve intendersi infondato.
II.1 Non v'è contrasto, tra le parti, circa la norma regolamentatrice della materia in discussione, individuata nell'art. 1, comma 203, della L. n° 662/96, sostitutivo dell'art. 29, comma 1, della L. n° 160/75.
Il contenuto è il seguente: <<l di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivit commerciali cui alla l. e successive modificazioni ed integrazione sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a titolari>
o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti siano organizzate e/o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti o gli affini entro il terzo grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumono tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché i soci di società a r.l.; c) Partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenza o autorizzazione e/o siano iscritti in albi registri o ruoli”.
II.2 Da essa norma si traggono i requisiti, già individuati dal tribunale, per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione d'ufficio di un soggetto, rispetto alla gestione commercianti dell' Pt_1
Detti requisiti riguardano, sinteticamente, il rinvenimento, in capo al soggetto esaminato, delle qualità di titolare, di gestore, di responsabile, di possessore di speciali licenze o autorizzazioni, con riguardo ad un esercizio commerciale e, soprattutto, la partecipazione personale, abituale e prevalente del soggetto in questione, nella conduzione dell'attività aziendale.
II.3 Per l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti, quindi, è necessario che l' individui, provandole, le condizioni caratterizzanti di cui Pt_1
s'è dianzi riferito.
II.4 L'onere probatorio gravante sull'Istituto previdenziale, del resto, è affermato da granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sino al recentissimo arresto, applicabile anche ai soci delle s.r.l., col quale ha stabilito che
l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore>> (Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, n°
2665).
II.5 Nella fattispecie in esame, l' non ha assolto a tale onere, posto che, Pt_1
come si evince dalle stesse motivazioni dell'appello, ha attribuito il proprio intervento di iscrizione coatta al rinvenimento di elementi presuntivi, in sé scarsamente indicativi della sussistenza, in capo al Sig. , della qualifica Per_1
di esercente di attività commerciali. II.6 In particolar modo, la dichiarazione rilasciata agli ispettori dall'appellato, secondo cui egli, all'interno della compagine societaria, si sarebbe occupato “in prima persona delle decisioni di indirizzo aziendale, dei contatti con i clienti maggiori e di tutto quello che è necessario per la gestione della società”, non è inequivocabilmente sintomatica di una partecipazione abituale e prevalente alla gestione commerciale dell'azienda.
Ciò in quanto le “decisioni di indirizzo aziendale” e “tutto quello che è necessario per la gestione della società” si palesano prerogativa dell'amministratore e non del socio esercente l'attività commerciale.
Ed il risulta incontestato che sia iscritto, nella funzione di Per_1
amministratore, alla gestione autonoma dell' Pt_1
Sicché, il solo contatto “con i clienti maggiori” non si manifesta attività abituale, ineluttabilmente prevalente rispetto a quella di amministratore.
Anche perché il , con dichiarazione non trascritta dall' nelle Per_1 Pt_1
proprie difese, ha avuto modo anche di chiarire che dell'aspetto commerciale prevalente – quindi di quello esuberante giustappunto i clienti maggiori – si occupava ben altra forza lavoro: “Ad operare presso i clienti sono stati inviati sia dipendenti che lavoratori con contratto a progetto a seconda della tipologia di appalto”.
II.7 Né, d'altro canto, l' – e prima di esso i suoi ispettori – hanno raccolto Pt_1
altro tipo di prove atte a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione di cui trattasi.
O, quantomeno, nessuna prova di ciò è stata allegata o prodotta.
II.8 L' pertanto, non ha superato la prova di resistenza declinata dalle Pt_1
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, secondo cui l'assicurazione obbligatoria iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa>>. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria, quindi, solo
e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali>>, in armonia con le disposizioni di legge sin qui citate.
III. L'appello, pertanto, va rigettato.
IV. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
V. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 23 luglio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 488/2021, resa in data 24 febbraio 2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in € Pt_1
5.000,00, rimb. sp. gen. 15%. CPA ed IVA se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione
(cfr. Cass. SU 4315/2020). Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 3 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale