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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43730/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.12.2024
da
1) Parte_1
Nato a VI (Perù) il 15 gennaio 1958 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Perris presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 26 novembre 1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Delia Dorsa e Giovanni Mazzon presso i quali ha eletto domicilio telematico
con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana Per_1
FATTO
Il Sig.ra premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con la Parte_1
Sig.ra dalla quale è nata, in data 04.02.2004, la figlia , con ricorso depositato in Parte_2 Per_1 data 06.12.2024, ha chiesto la modifica del decreto n. 2741/2021 del 19.11.2021 emesso dal Tribunale di Milano, alle condizioni ivi previste.
In data 14.03.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale, dopo aver contestato i fatti, così come dichiarati dalla parte attrice, si opponeva alle domande di controparte.
Le parti, all'udienza dell'08 maggio 2025, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo per la modifica della precedente regolamentazione alle seguenti condizioni:
Per_
“A decorrere da giugno 2025 e fino l'indipendenza economica di , il signor contribuirà Pt_1
Per_ al mantenimento della figlia versandole direttamente l'importo di euro 600 mensile sul conto
Per_ corrente di , entro fine di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione maggio 2026).
Per_ Con tale somma dovrà provvedere al pagamento dell'affitto del suo appartamento che attualmente è di circa 300 euro mensili.
Per_ Il signor si farà carico del 100% delle spese straordinarie per secondo il Protocollo Pt_1 adottato dal Tribunale di Milano.
Le parti rinunciano alle ulteriori domande svolte negli atti del presente giudizio.
Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con decreto emesso in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2741/2021 del 19.11.2021 emesso dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.12.2024
da
1) Parte_1
Nato a VI (Perù) il 15 gennaio 1958 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Perris presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 26 novembre 1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Delia Dorsa e Giovanni Mazzon presso i quali ha eletto domicilio telematico
con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana Per_1
FATTO
Il Sig.ra premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con la Parte_1
Sig.ra dalla quale è nata, in data 04.02.2004, la figlia , con ricorso depositato in Parte_2 Per_1 data 06.12.2024, ha chiesto la modifica del decreto n. 2741/2021 del 19.11.2021 emesso dal Tribunale di Milano, alle condizioni ivi previste.
In data 14.03.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale, dopo aver contestato i fatti, così come dichiarati dalla parte attrice, si opponeva alle domande di controparte.
Le parti, all'udienza dell'08 maggio 2025, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo per la modifica della precedente regolamentazione alle seguenti condizioni:
Per_
“A decorrere da giugno 2025 e fino l'indipendenza economica di , il signor contribuirà Pt_1
Per_ al mantenimento della figlia versandole direttamente l'importo di euro 600 mensile sul conto
Per_ corrente di , entro fine di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione maggio 2026).
Per_ Con tale somma dovrà provvedere al pagamento dell'affitto del suo appartamento che attualmente è di circa 300 euro mensili.
Per_ Il signor si farà carico del 100% delle spese straordinarie per secondo il Protocollo Pt_1 adottato dal Tribunale di Milano.
Le parti rinunciano alle ulteriori domande svolte negli atti del presente giudizio.
Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con decreto emesso in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2741/2021 del 19.11.2021 emesso dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai