Decreto cautelare 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/12/2025, n. 22093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22093 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2025, proposto da ID CR, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Alfonso Fischetti, Flavio Guidi, con domicilio eletto presso lo studio Flavio Avv. Guidi in Roma, via Cola di Rienzo 212;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 356769/T-10-23 del 26 febbraio 2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto-SM-Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri recante trasferimento d’autorità del Maresciallo Capo ID CR al medesimo notificata in data 7 marzo 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 23/09/2025 con la quale il difensore del ricorrente ha riferito che nelle more della definizione del giudizio è venuto meno l’interesse del ricorrente;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del giudizio giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
NL EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL EN | NN IN |
IL SEGRETARIO