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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1961/25 del R.A.C.C. in data 23.7.2025 promossa da
- (abbreviato Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentantepro tempore, difesa e rappresentata
[...] dall'avv. Campeis Giovanni Battista, come da procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
- - C.F. -, contumace Controparte_1 CodiceFiscale_1
RESISTENTE avente per oggetto: accettazione tacita di eredità trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 12.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la ricorrente:
NEL MERITO:
- a) accerti e dichiari il Tribunale che ha accettato tacitamente l'eredità del de Controparte_1 cuius (o ), nato a [...] il [...] e CP_2 Persona_1 deceduto il 14 marzo 2000 (C.F.: ); CodiceFiscale_2
- b) accerti e dichiari il Tribunale, per l'effetto, che è divenuto proprietario, jure Controparte_1 successionis, dell'immobile già di proprietà del de cuius (o ) così CP_2 Persona_1 catastalmente censiti nel COMUNE DI MARANO LAGUNARE F 5 particella 521 graffata 687; - c) ordini, per l'effetto, il Tribunale al Conservatore dei registri immobiliari di Udine, la trascrizione della predetta accettazione ereditaria sui beni ereditari del defunto (o ) CP_2 Persona_1
1 sopra indicati in favore di . Controparte_1
- d) condanni il Tribunale il resistente alla rifusione delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in giudizio premettendo che Parte_1 Controparte_1 costui è esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. 103/2023 RG ES. del Tribunale di
Udine.
In tale procedimento esecutivo veniva pignorata l'unità immobiliare di proprietà dell'odierno convenuto sita in Comune di Marano Lagunare e censita al F. 5 particella 521 graffata 687; pur dando atto della provenienza ereditaria (nella quota di 1/6) dei beni staggiti, veniva attestata l'omessa trascrizione dell'accettazione di eredità in morte del padre sig. Persona_2 deceduto il 14.3.2000.
Con l'ordinanza dd. 14.7.2025 il G.E. ha disposto che la parte creditrice si attivi in modo tale da dare corso agli atti necessari ad ottenere un titolo trascrivibile che accerti la qualità di erede in capo all'esecutato e che garantisca la continuità delle trascrizioni.
La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. distingue l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità - che si verifica quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto con un atto formale - dalla ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, invece, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure dell'azione di riduzione;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria, posto che questa può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) la predisposizione della voltura catastale sul presupposto che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà
2 dell'immobile dal de cuius a se stesso;
g) la gestione e la disposizione, anche contrattuale, dei beni relitti da parte dell'erede, così come il riconoscimento di esserne proprietario iure successionis.
A tal fine non può non valorizzarsi, nella fattispecie, la dichiarazione resa dal resistente nell'atto di cessione di quote immobiliari stipulato avanti al Notaio in data 15.5.2003 e prodotto da Per_3 parte ricorrente sub doc.
6. In quel contesto, infatti, il resistente ha acquistato dai coeredi le quote indivise pari a 5/6 dell'immobile ereditario (oggetto della procedura esecutiva sopra richiamata), dichiarando espressamente di esserne comproprietario per la restante quota di 1/6 (evidentemente in virtù della successione in morte del padre). Tale comportamento integra inequivocabilmente un atto dispositivo che tale soggetto non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede del padre.
Non si può, quindi, che concludere nel senso che l'odierno resistente risulti erede del padre, avendone accettato tacitamente l'eredità.
Nulla per le spese in assenza di opposizione.
p.q.m.
1) accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte di (C.F. Controparte_1 [...]
) dell'eredità relitta in morte del padre nato a [...] C.F._1 CP_2 il 2 novembre 1927 e deceduto il 14 marzo 2000 (C.F.: ), in particolare CodiceFiscale_2 sulla quota di 1/6 dell'immobile già di proprietà del padre, censito catastalmente nel Comune di
Marano Lagunare al Foglio 5, particella 521 graffata 687;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Udine, 1.12.2025
Il giudice
Dott.ssa TA TE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1961/25 del R.A.C.C. in data 23.7.2025 promossa da
- (abbreviato Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentantepro tempore, difesa e rappresentata
[...] dall'avv. Campeis Giovanni Battista, come da procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
- - C.F. -, contumace Controparte_1 CodiceFiscale_1
RESISTENTE avente per oggetto: accettazione tacita di eredità trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 12.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la ricorrente:
NEL MERITO:
- a) accerti e dichiari il Tribunale che ha accettato tacitamente l'eredità del de Controparte_1 cuius (o ), nato a [...] il [...] e CP_2 Persona_1 deceduto il 14 marzo 2000 (C.F.: ); CodiceFiscale_2
- b) accerti e dichiari il Tribunale, per l'effetto, che è divenuto proprietario, jure Controparte_1 successionis, dell'immobile già di proprietà del de cuius (o ) così CP_2 Persona_1 catastalmente censiti nel COMUNE DI MARANO LAGUNARE F 5 particella 521 graffata 687; - c) ordini, per l'effetto, il Tribunale al Conservatore dei registri immobiliari di Udine, la trascrizione della predetta accettazione ereditaria sui beni ereditari del defunto (o ) CP_2 Persona_1
1 sopra indicati in favore di . Controparte_1
- d) condanni il Tribunale il resistente alla rifusione delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in giudizio premettendo che Parte_1 Controparte_1 costui è esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. 103/2023 RG ES. del Tribunale di
Udine.
In tale procedimento esecutivo veniva pignorata l'unità immobiliare di proprietà dell'odierno convenuto sita in Comune di Marano Lagunare e censita al F. 5 particella 521 graffata 687; pur dando atto della provenienza ereditaria (nella quota di 1/6) dei beni staggiti, veniva attestata l'omessa trascrizione dell'accettazione di eredità in morte del padre sig. Persona_2 deceduto il 14.3.2000.
Con l'ordinanza dd. 14.7.2025 il G.E. ha disposto che la parte creditrice si attivi in modo tale da dare corso agli atti necessari ad ottenere un titolo trascrivibile che accerti la qualità di erede in capo all'esecutato e che garantisca la continuità delle trascrizioni.
La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. distingue l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità - che si verifica quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto con un atto formale - dalla ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, invece, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure dell'azione di riduzione;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria, posto che questa può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) la predisposizione della voltura catastale sul presupposto che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà
2 dell'immobile dal de cuius a se stesso;
g) la gestione e la disposizione, anche contrattuale, dei beni relitti da parte dell'erede, così come il riconoscimento di esserne proprietario iure successionis.
A tal fine non può non valorizzarsi, nella fattispecie, la dichiarazione resa dal resistente nell'atto di cessione di quote immobiliari stipulato avanti al Notaio in data 15.5.2003 e prodotto da Per_3 parte ricorrente sub doc.
6. In quel contesto, infatti, il resistente ha acquistato dai coeredi le quote indivise pari a 5/6 dell'immobile ereditario (oggetto della procedura esecutiva sopra richiamata), dichiarando espressamente di esserne comproprietario per la restante quota di 1/6 (evidentemente in virtù della successione in morte del padre). Tale comportamento integra inequivocabilmente un atto dispositivo che tale soggetto non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede del padre.
Non si può, quindi, che concludere nel senso che l'odierno resistente risulti erede del padre, avendone accettato tacitamente l'eredità.
Nulla per le spese in assenza di opposizione.
p.q.m.
1) accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte di (C.F. Controparte_1 [...]
) dell'eredità relitta in morte del padre nato a [...] C.F._1 CP_2 il 2 novembre 1927 e deceduto il 14 marzo 2000 (C.F.: ), in particolare CodiceFiscale_2 sulla quota di 1/6 dell'immobile già di proprietà del padre, censito catastalmente nel Comune di
Marano Lagunare al Foglio 5, particella 521 graffata 687;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Udine, 1.12.2025
Il giudice
Dott.ssa TA TE
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