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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3786/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CE IA Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3786/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20 novembre 1949 e residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cosimo Dell'Aria
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Strasburgo (Francia) in data 27 Pt_2 aprile 2010 e precisando che dalla loro unione non sono nati figli, hanno allegato il venir meno della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473-bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale posta a Tivoli, in Viale Colle Ripoli nr. 14, rimane al marito sino alla vendita dell'immobile;
3. I Sig.ri e dichiarano di porre in vendita l'immobile di loro proprietà Pt_2 Pt_1 sito in Tivoli viale Colle Ripoli nr. 14;
4. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per la locazione di un'abitazione in Roma la somma di € 9.000,00 annuale nonchè le spese anticipate dalla Sig.ra per la regolarizzazione urbanistica Pt_1 dell'immobile;
5. I Sig.ri e dichiarano di sostenere al 50% le spese relative alla Pt_2 Pt_1 manutenzione dell'allarme e del condominio e consorzio zonale;
6. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 risarcimento per le spese sostenute durante il matrimonio la somma di € 100.000,00
(centomila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 700.000,00
(settecentomila euro), € 125.000,00(centoventimila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 800.000,00 (ottocentomila euro), € 150.000,00
(centocinquantamila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 900.000,00
(novecentomila euro), € 175.000,00 (cento settantacinquemila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 1.000.000,00 (un milione di euro), € 200.000,00
(duecentomila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 1.100.000,00 (un milione centomila euro), € 75.000,00 (setta ntacinquemila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 600.000,00 (seicentomila euro), € 50.000,00
(cinquantamila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 500.000,00
(cinquecentomila euro) e comunque fino alla somma di € 300.000,0 0 (trecentomila euro).
2
7. Il Sig. corrisponderà tali somme contestualmente alla vendita Pt_2 dell'immobile di proprietà sito in Tivoli Viale Colle Ripoli nr. 14;
8. che il Sig. accudirà i cani a sua cura e spese nell'abitazione presso Parte_2 la quale continuerà ad abitare e sarà custode dei beni mobili presente nell'abitazione nonché richiederà l'autorizzazione della Sig.ra in caso di presenza in dett a Pt_1 abitazione di persone estranee rispetto ai prossimi congiunti;
9. i Sig.ri e stabiliscono che i beni mobili saranno suddivisi secondo Pt_2 Pt_1 accordi successivi alla vendita dell'Immobile di viale Colle Ripoli nr. 14;
10. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
11. I coniugi rinunciano, sin da ora e irrevocabilmente, all'impugnazione della emananda sentenza”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 12 dicembre 2025 e la causa è sta ta riservata al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
3.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione e alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 1 settembre 2025, è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della
3 conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
5. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Strasburgo (Francia) in data 27 aprile Pt_2
2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), Anno 2010,
Atto N. 29, Parte II, Serie C;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tivoli (RM), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG CE IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CE IA Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3786/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20 novembre 1949 e residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cosimo Dell'Aria
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Strasburgo (Francia) in data 27 Pt_2 aprile 2010 e precisando che dalla loro unione non sono nati figli, hanno allegato il venir meno della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473-bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale posta a Tivoli, in Viale Colle Ripoli nr. 14, rimane al marito sino alla vendita dell'immobile;
3. I Sig.ri e dichiarano di porre in vendita l'immobile di loro proprietà Pt_2 Pt_1 sito in Tivoli viale Colle Ripoli nr. 14;
4. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per la locazione di un'abitazione in Roma la somma di € 9.000,00 annuale nonchè le spese anticipate dalla Sig.ra per la regolarizzazione urbanistica Pt_1 dell'immobile;
5. I Sig.ri e dichiarano di sostenere al 50% le spese relative alla Pt_2 Pt_1 manutenzione dell'allarme e del condominio e consorzio zonale;
6. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 risarcimento per le spese sostenute durante il matrimonio la somma di € 100.000,00
(centomila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 700.000,00
(settecentomila euro), € 125.000,00(centoventimila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 800.000,00 (ottocentomila euro), € 150.000,00
(centocinquantamila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 900.000,00
(novecentomila euro), € 175.000,00 (cento settantacinquemila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 1.000.000,00 (un milione di euro), € 200.000,00
(duecentomila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 1.100.000,00 (un milione centomila euro), € 75.000,00 (setta ntacinquemila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 600.000,00 (seicentomila euro), € 50.000,00
(cinquantamila euro) in caso di vendita dell'immobile al prezzo di € 500.000,00
(cinquecentomila euro) e comunque fino alla somma di € 300.000,0 0 (trecentomila euro).
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7. Il Sig. corrisponderà tali somme contestualmente alla vendita Pt_2 dell'immobile di proprietà sito in Tivoli Viale Colle Ripoli nr. 14;
8. che il Sig. accudirà i cani a sua cura e spese nell'abitazione presso Parte_2 la quale continuerà ad abitare e sarà custode dei beni mobili presente nell'abitazione nonché richiederà l'autorizzazione della Sig.ra in caso di presenza in dett a Pt_1 abitazione di persone estranee rispetto ai prossimi congiunti;
9. i Sig.ri e stabiliscono che i beni mobili saranno suddivisi secondo Pt_2 Pt_1 accordi successivi alla vendita dell'Immobile di viale Colle Ripoli nr. 14;
10. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
11. I coniugi rinunciano, sin da ora e irrevocabilmente, all'impugnazione della emananda sentenza”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 12 dicembre 2025 e la causa è sta ta riservata al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
3.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione e alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 1 settembre 2025, è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della
3 conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
5. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Strasburgo (Francia) in data 27 aprile Pt_2
2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), Anno 2010,
Atto N. 29, Parte II, Serie C;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tivoli (RM), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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