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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/06/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 4450/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti l'avv. Bochicchio Donatella per parte ricorrente nonché l'avv. Sparacino per la parte resistente l'avv. Bochicchio rileva che l' ha depositato provvedimento di cancellazione. CP_1
I procuratori concludono chiedendo la cessata materia del contendere rispettivamente con la condanna e la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4450 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Terrasini C/da Paternella snc, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Bochicchio, per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: opposizione avviso addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.3.2025, la ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito: n.596 2019 00080262 56 000, n.596 2021 00028965 61 000 , n. 596 2022 0001856 51 000,
n.596 2022 00076535 91 000, n.596 2023 00042255 18 000, n.596 2024 00038944 38 000, notificati tutti in data 11/02/2025, aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni dal 2018 al 2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa e la non debenza dei contributi intimati in considerazione dell'avvenuta cessazione della ditta da qualsiasi attività commerciale a decorrere dal. 31/12/2016.
Eccepiva altresì che per mero errore aveva provveduto a chiedere la cancellazione dell'attività alla
Camera di commercio solo dopo la notifica degli avvisi di addebito, nel merito contestava la mancanza di prova della propria partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Ritualmente costituitosi l' dichiarava di avere riesaminato la posizione assicurativa e CP_1
previdenziale del ricorrente e ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, aveva disposto la cancellazione della posizione contributiva commercianti alla data della cessazione dell'attività e lo sgravio degli avvisi di addebito.
All'odierna udienza entrambi le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Infine, tenuto conto che la ricorrente, nonostante la cessazione dell'attività in data 31/12/2016. non ha provveduto alla relativa comunicazione all'Ente previdenziale e ha richiesto la cancellazione alla camera adi commercio solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, si ritiene che sussistano gravi motivi per compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 18.6.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile