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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione e divorzio iscritta al n.rg. 751/2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DISTEFANO BARBARA
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
ER CC
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare di volersi divorziare alle seguenti condizioni:” 1) il sig. Parte_1
pagina 1 di 3 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
, maggiorenne e non economicamente indipendente, la somma di euro Per_1
200,00 sul conto corrente della sig.ra entro il 10 di ogni mese, con CP_1
rivalutazione annua Istat, fermo restando che da ottobre 2024 e fino a luglio 2025 compreso, verserà la somma omnicomprensiva di euro 300,00; Le spese Parte_1
straordinarie saranno ripartite al 50 % tra le parti nei termini e modalità di cui al
Protocollo del Tribunale di Velletri. Assegno unico devoluto interamente a
[...]
. 2) la casa coniugale sita in Frascati Via di Cornufelle n. 46, posta al piano CP_1
terra, è assegnata alla sig.ra che la abita con i figli e;
3) il CP_1 Per_2 Per_1
sig. si fa carico del pagamento delle utenze elettriche ed idriche Parte_1
della casa coniugale. 4) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione; 5) Spese interamente compensate” e i difensori rassegnavano in via congiunta le conclusioni.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui Parte_1 CP_1
integralmente trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396
pagina 2 di 3 all'ufficiale dello stato civile del comune di Rocca di Papa (atto n. 54, parte 2, serie
A, anno 1998); compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione e divorzio iscritta al n.rg. 751/2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DISTEFANO BARBARA
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
ER CC
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare di volersi divorziare alle seguenti condizioni:” 1) il sig. Parte_1
pagina 1 di 3 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
, maggiorenne e non economicamente indipendente, la somma di euro Per_1
200,00 sul conto corrente della sig.ra entro il 10 di ogni mese, con CP_1
rivalutazione annua Istat, fermo restando che da ottobre 2024 e fino a luglio 2025 compreso, verserà la somma omnicomprensiva di euro 300,00; Le spese Parte_1
straordinarie saranno ripartite al 50 % tra le parti nei termini e modalità di cui al
Protocollo del Tribunale di Velletri. Assegno unico devoluto interamente a
[...]
. 2) la casa coniugale sita in Frascati Via di Cornufelle n. 46, posta al piano CP_1
terra, è assegnata alla sig.ra che la abita con i figli e;
3) il CP_1 Per_2 Per_1
sig. si fa carico del pagamento delle utenze elettriche ed idriche Parte_1
della casa coniugale. 4) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione; 5) Spese interamente compensate” e i difensori rassegnavano in via congiunta le conclusioni.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui Parte_1 CP_1
integralmente trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396
pagina 2 di 3 all'ufficiale dello stato civile del comune di Rocca di Papa (atto n. 54, parte 2, serie
A, anno 1998); compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3