Articolo 2 della Legge 18 luglio 1930, n. 1244
Articolo 1
Versione
23 settembre 1930
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addi' 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Grandi - Bottai - Rocco.

Visto, il guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 23 settembre 1930