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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico dott. Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3947/2022 RG promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Busalla elettivamente domiciliata in Genova Viale Sauli, civ. 39 int. 4 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Gatto (c.f. ,) che la rappresenta e difende in forza di mandato posto in calce all'atto di C.F._2 citazione.
ATTRICE
contro
(p.i. ,) in persona del Sindaco pro tempore Ing, corrente in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Busalla, ed ivi elettivamente domiciliato in Genova Via Palestro n. 7/2 presso e nello studio dell'Avv. Gian
Carlo Soave (C.F. del Foro di Genova, che lo rappresenta e difende per mandato alle CodiceFiscale_3 liti apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato.
CONVENUTO
* * * *
Conclusioni rese con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio
2025 tenutasi con modalità cartolare:
Per parte attrice , dichiarando di non accettare il contraddittorio su eccezioni Parte_1 nuove: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale previe le declaratorie più opportune, accertata la responsabilità esclusiva di parte convenuta nel sinistro per cui è causa dichiarare tenuto, ai sensi di quanto previsto ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. e/o nelle forme meglio viste, e per l'effetto condannare il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della signora Controparte_1
, della somma di Euro 25.912,90, o della diversa minor somma meglio vista ed Parte_1 accertata in corso di causa, oltre rivalutazioni ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese di giudizio, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta , richiamate le proprie deduzioni, difese e contestazioni in punto Controparte_1 an et quantum debeatur in particolare quanto già dedotto nelle note scritte per l'udienza del 26.4.2024 e successivamente all'udienza del 19.6.2024 in punto nullità della C.T.U:
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, previe le pronunce del caso,
Nel merito in via principale:
- rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, non provata e o come meglio, anche in considerazione dell'evidente violazione da parte dell'attrice del dettato di cui all'art. 1227 c.c., accertata e ritenuta altresì la nullità / inammissibilità della C.T.U. medico legale espletata per le ragioni di cui in atti.
- vinte le spese di lite.
In via subordinata nel merito:
- per il denegato caso di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo al convenuto Ente, anche in concorsualità ex art. 1227 c.c. con parte attrice liquidare a quest'ultima quanto strettamente di giustizia, rigettato il resto, accertata e/o comunque ritenuta la nullità / inammissibilità della C.T.U. medico legale espletata per le ragioni di cui in atti.
- Vinte o almeno integralmente compensate le spese di lite.”
* * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per i danni non patrimoniali patiti a seguito dell'infortunio occorsole in data 21 luglio 2021 alle ore CP_1
09.15 circa nel allorquando percorreva a piedi il marciapiede adiacente al tratto di strada Controparte_1 ricompreso tra Via Mazzini e Via Alla Chiesa, mentre si accingeva a scendere le scale in cemento all'incrocio tra le predette vie.
Precisava, in particolare, l'attrice che, nel momento in cui poggiava il piede sul primo gradino, questo inaspettatamente si sgretolava in parte, provocando la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Alla scena avrebbero assistito i Sig.ri e che si trovavano in sua compagnia i Parte_2 Parte_3 quali l'avrebbero soccorsa unitamente al Sig. e successivamente portavata al vicino Controparte_3 punto di soccorso della Croce Verde Busallese che provvedeva, poi, al suo trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sampierdarena.
Tali danni sono stati quantificati, come da relazione medico legale di parte a cura del Prof.
[...] in Euro 25.192,00 oltre ad Euro 721,18 per spese mediche ex art. 2051 o 2043 c.c. Persona_1 Costituendosi in giudizio, il contestava in fatto ed in diritto l'atto introduttivo avversario, Controparte_1 preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito evidenziava come i fatti dedotti in citazione non fossero stati sufficientemente provati e che, anche qualora dimostrato l'evento di danno, questo sarebbe stato da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attrice stessa, tanto più che nella prima missiva inviata dalla Sig.ra non era stato fatto Pt_1 alcun riferimento allo sgretolamento dello scalino di cui si era invece accennato in citazione. Rilevava, ancora, come l'attrice avrebbe dovuto utilizzare gli attraversamenti pedonali predisposti.
Alla prima udienza di trattazione del 27.09.2022, il Giudice concedeva i termini per il deposito e le scambio delle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. rinviando all'udienza del 16 maggio 2023.
L'attrice, nelle proprie memorie ex art 183 cpc, precisava che il percorso affrontato dalla stessa non risultasse in alcun modo interdetto al transito pedonale mentre la friabilità e scarsa manutenzione del gradino erano evidenti.
Nella memoria istruttoria n. 2, in particolare, formulava istanza ex art 210 c.p.c. e/o CP_4 CP_5
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa Scassi Genova, in relazione alla documentazione afferente la scheda di intervento n. 2021.0019286 del 21/07/2021 intestata alla paziente signora ed alla Parte_1
Croce Verde Busallese, copia della relazione di servizio Ambulanza 118 reso in data 21 luglio 2021, formulando poi capitoli di prova e chiedendone l'ammissione per testi, anche in controprova, ed infine instando per il licenziamento di CTU medico legale.
Da ultimo contestava le istanze istruttorie ed eccezioni avversarie.
Il convenuto contestava le memorie istruttorie di parte attrice e, in via istruttoria, chiedeva CP_1 ammettersi interpello dell'attrice, formulando istanza per l'assunzione dei testi con capitoli di prova formulati, anche in controprova, e licenziarsi CTU medico legale sulla Sig.ra solo in caso di Pt_1 accertamento dell'an debeatur.
Il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi nei limiti di cui all'ordinanza del 16 maggio 2023 e - all'udienza del 27 settembre 2023 - veniva esperito interrogatorio formale dell'attrice nonché Pt_1 assunte le deposizioni testimoniali di parte attrice , e di parte Controparte_3 Parte_3 convenuta , e , mentre all'udienza del 22 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 novembre 2023 veniva sentito il Sig. , teste di parte convenuta ed il Sig. , Testimone_1 Parte_2 di parte attrice, all'esito del quale incombente veniva licenziata CTU medico legale sulla persona dell'attrice con la nomina della Dott.sa che depositava la propria perizia il 07.02.2024, la quale veniva Persona_2 successivamente chiamata a chiarimenti - su istanza delle parti - all'udienza del 19 giugno 2024, la quale confermava l'acquisizione, in sede di operazioni peritali, di ulteriore documentazione medica. Il Giudice rinviava, quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
* * * * *
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le domande di parte attrice meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La dinamica del sinistro risulta essere stata provata a mezzo dell'escussione testimoniale, in particolare, del
Sig. , fratello della attrice, il quale ha riferiva di essersi incontrato con la LL ed il di Parte_3 lei marito, così, in particolare, dichiarando: “Abbiamo percorso il tratto di marciapiede nella direzione che indico con la freccia in una delle foto allegate alla relazione di servizio. Mia LL camminava per prima davanti a me e a mio cognato. Mia LL si accingeva a scendere gli scalini quando più o meno nel punto che indico con una X ho visto mia LL volare e fare un movimento all'indietro, probabilmente è scivolata.
Preciso poi di aver visto sul secondo scalino nel punto dove indico una serie di X, dei calcinacci, ce ne erano un po' ovunque ma quello più grande era nel punto che indico con la X nella parte più centrale dello scalino.” Ed ancora: “ho visto mia LL volare e poi cadere a terra rimanendo in posizione seduta con i piedi sulla striscia pedonale. Infatti le sue scarpe si erano macchiate di vernice bianca, mentre era seduta a terra ancora sullo scalino centrale.” Anche il teste, Sig. , all'udienza 22.11.2023, marito della attrice in Parte_2 comunione dei beni, ma privo di interessi concreti in causa, così precisava: “Ci trovavamo sul marciapiede adiacente al tratto tra Via Mazzini e Via alla Chiesa” “ci accingevamo a scendere gli scalini per recarci, io e mia moglie, alla farmacia al centro di Busalla, mentre mio cognato aveva delle sue commissioni.”
D'altro canto è pure emerso, dalle produzioni fornite dalle parti, dalla relazione di servizio della Polizia Locale di Busalla nonché dalle stesse dichiarazioni rese dagli Agenti nel corso dell'udienza testimoniale, che nell'area ove si era verificato il sinistro, la viabilità era stata modificata a causa di un cantiere segnalato e presidiato dagli Agenti di polizia locale, così che l'attrice - a conoscenza dei luoghi del sinistro - ben avrebbe potuto utilizzare altri attraversamenti pedonali e/o percorrere la rampa adiacente ai gradini dove risulta essersi verificato il sinistro di causa.
Ed è sulla base di tali circostanze che è possibile riconoscere un concorso di colpa della vittima Sig.ra Pt_1 che pare equo quantificarsi nella misura del cinquanta per cento (50%).
In diritto giova ricordare che il caso di specie ricade nel campo applicativo della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. per cui il rapporto di custodia – in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della res medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità.
Ne deriva che sul danneggiato incombe soltanto la prova del rapporto causale tra il bene e l'evento lesivo, mentre sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico (cfr., tra le altre,
Cass. 25/7/2008 n. 20427).
In particolare, il caso fortuito non attiene ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. n. 2284/2006 e Cass.
15429/2004).
Sul punto è evidente la responsabilità in capo al convenuto dal momento che il sinistro è avvenuto CP_1 sul marciapiede pubblico e lo stato dei gradini - così come si evince dalle fotografie prodotte in atti - non poteva certamente ritenersi in perfette condizioni di manutenzione.
Sul punto si ricorda che in caso di azione per il risarcimento dei danni derivanti da caduta su strada, il soggetto tenuto alla manutenzione della stessa e, quindi, custode della strada sulla quale era presente la ghiaia / terriccio, asseritamente causa del sinistro, risponde ex art. 2051 c.c. qualora non provi: la presenza di appositi cartelli segnaletici specificatamente riferiti alla presenza di sabbietta sulla strada;
l'effettuazione di periodici interventi volti a rimuovere la ghiaia e il terriccio presente sull'asfalto, così adempiendo agli oneri manutentivi a suo carico. Il soggetto può comunque fornire la prova liberatoria dimostrando l'efficacia interruttiva della condotta del danneggiato.
Nel caso di specie, come anticipato, più che di condotta della vittima atta ad escludere la responsabilità del custode, appare ragionevole ritenere la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata. Sul punto giova ricordare come la valutazione sulla condotta del danneggiato (ossia la valutazione se essa abbia efficacia concorrente nell'eziologia del danno ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c.) vada operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell'eziologia dell'evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
(Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478).
Da qui la conferma della responsabilità della parte convenuta e del concorso della vittima nei termini innanzi indicati.
Circa la quantificazione dei danni:
I danni subiti dall'attrice possono essere quantificati secondo le valutazioni operate dalla CTU Dott.sa Per_2 con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 33 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.407,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.846,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.008,75
Totale complessivo: € 18.415,75
Spese mediche documentate e riconosciute dal CTU: € 169,35
Stante il concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice come sopra meglio ut supra precisato, l'importo dovrà così essere ridotto ad Euro 9.207,88 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 84,68 a titolo di spese mediche.
Sul medesimo importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutato al 2024 secondo le tabelle in uso) devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà inizialmente essere devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine di invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr., tra le altre, Cass.
n. 10303/2012 e Cass. n. 3806/2004); devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Nulla circa la personalizzazione del danno per mancanza di relativa allegazione.
Per quanto attiene alle spese di lite, stante la corresponsabilità dell'attrice come meglio indicato in motivazione, queste devono ritenersi compensate per il 50%, mentre si ritiene congruo - alla luce della sostanziale conferma delle lesioni in capo all'attrice - come valutate in sede di Relazione medico legale di parte (con uno scarto di solo un 1% quanto alla IP), porre le spese di CTU a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione delle propria quota nel caso del pagamento integrale di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
in parziale accoglimento della domanda proposta di parte attrice nei confronti del Parte_1
per l'effetto: Controparte_1
dichiara il convenuto , in persona del Sindaco pro tempore e l'attrice Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, corresponsabili dell'evento occorso all'attrice in data 21.7.2021, nella misura del 50% ciascuno e
[...] conseguentemente dichiara il medesimo convenuto obbligato a risarcire a parte attrice il 50% dei danni riportati dall'attrice nell'infortunio per cui è processo, e conseguentemente CONDANNA il predetto soggetto a corrispondere a parte attrice:
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali Euro 9.207,88, oltre ad Euro 84,68 per spese mediche, il tutto oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- gli interessi legali corrispettivi sulle precedenti somme dalla data odierna fino all'effettivo saldo.
Condanna la parte convenuta in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare a parte Controparte_9 attrice il 50% delle spese di lite che liquida, per tale percentuale, e sulla base dell'accoglimento della domanda ex art. 5 D.M. n. 147 del 2022, in € 132,00 per spese di contributo unificato,; € 2.538,50 per assistenza di difesa e 15% spese a forfait, oltre IVA e CPA come per legge, con compensazione della restante parte.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico di parte convenuta, con eventuale diritto di rivalsa in capo alla parte che ha proceduto al pagamento integrale.
Spese di CTP di parte attrice, qualora documentate, a carico di parte convenuta.
Dichiara la sentenza, depositata telematicamente, provvisoriamente esecutiva.
Genova, 11-7-2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Bonsignore