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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4565/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE NASO, Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. SCHILLIRO' ANTONIO, dell'Avv. FRANCESCO SCOLARO, elettivamente domiciliata in
Milano, via Giovanni Aurispa n. 7, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARIOL Controparte_2 P.IVA_2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Bergamo, via Angelo Maj n. 18/A, presso il difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2023, emesso dal Tribunale di Monza, il 04.05.2023, portante la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società della somma di € Controparte_2
28.065,20, a titolo di corrispettivo per la fornitura di silicone (Silopren Lsr).
L'opponente ha eccepito il grave inadempimento dell'opposta, chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura ed avanzando domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta al pagamento di 3.118,00, versato a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito.
L'opposta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture n. 67000119 del 21.01.2022, n. 67001507 del 2.09.2021,
DDT del 21.01.2022, estratto notarile, piano di rientro del 17.05.2022, ordine d'acquisto del 9.03.21,
conferma d'ordine del'11.03.2021, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, IG. ra , sono Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
emerse le seguenti circostanze.
La società opponente, che commercializza dispositivi di illuminazione a led per superfici coltivate,
con riferimento alla orticoltura invernale, utilizza il silicone, per la produzione delle proprie lampade
(Silopren Lrs).
In data 9.03.2021, le parti, mediante lo scambio di un ordine di acquisto e della relativa conferma d'ordine, hanno concluso un contratto di vendita di Kg. 720 di Silopren LSR, per il prezzo di €
31.183,20.
L'opponente, nell'ordine di acquisto, ha indicato la fornitura del materiale in n. 2 trances, la prima di kg. 360 per il 4.06.2021, la seconda di ulteriori kg. 360 per l'1.08.2021.
pagina 2 di 5 La società opposta, tuttavia, nella conferma d'ordine del 9.03.2021 ha specificato che le date di consegna del materiale sarebbero state indicative e non vincolanti, in quanto sarebbero dipese dai tempi di consegna del fornitore giapponese (Momentive).
Successivamente, il fornitore giapponese ha ritardato le spedizioni e, per tale motivo, l'opponente ha ritirato il materiale relativo al primo lotto il 2.09.2021; in tale data l'opposta ha emesso la relativa fattura.
Si osserva che il rappresentante legale di parte opponente, in sede di interrogatorio libero, ha affermato che, benchè la prima consegna fosse avvenuta in ritardo rispetto alla data originariamente prevista, quasi tutto il materiale del primo lotto di silicone è stato utilizzato dalla società opponente.
Con riguardo al secondo lotto, la sig.ra , dipendente dell'opposta, con mail Testimone_1
dell'8.11.21, ha comunicato all'opponente che la consegna era stimata per il 28.12.2021; in tale comunicazione l'opposta ha fatto presente che, stante la previsione di ritardo nella consegna del secondo lotto, l'opponente avrebbe avuto la possibilità di annullare tale seconda fornitura (doc. 14 di parte opponente).
La società tuttavia, ha deciso di non annullare l'ordine, accettando, per l'effetto, Controparte_1
le condizioni di consegna indicate dall'opposta nella mail dell'8.11.2021.
Il secondo lotto è stato consegnato il 21.01.2022 e parte opponente non ha provveduto al pagamento del relativo corrispettivo.
Stante l'inadempimento di parte opponente, in data 17.05.2022 le parti si sono accordate sulle modalità di pagamento del prezzo, sulla base di un piano di rientro che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente dell'importo dovuto, in n. 5 rate, scadenti il 15.07.22, il 15.09.22, il 15.10.22, il
15.11.2022 ed il 15.12.22; l'opponente ha provveduto al pagamento del 50 % della prima rata,
omettendo il pagamento degli ulteriori importi, oggetto della convenuta rateizzazione.
pagina 3 di 5 Parte opponente ha dedotto di non aver annullato la fornitura del secondo lotto in quanto l'opposta le avrebbe garantito che il prodotto sarebbe stato utilizzabile anche dopo la scadenza (12 mesi dalla produzione), impegnandosi a trasmetterle una certificazione del produttore, in tal senso.
Si osserva che tale circostanza non risulta provata e risulta in contrasto con quanto affermato dai testi, IGg.ri , e si osserva, in particolare, che la Testimone_1 Testimone_3 Tes_4
dipendente di parte opponente, IG.ra ha affermato che “non ci ha mai Tes_4 CP_2
garantito che il silicone potesse essere utilizzato dopo il termine di scadenza”.
Si osserva, inoltre, che nella mail del 17.05.2022, mediante la quale parte opponente ha proposto un pagamento rateale degli importi dovuti, la IG. non ha fatto alcuna menzione della Testimone_2
dedotta garanzia, asseritamente prestata da controparte, secondo la quale il silicone sarebbe stato utilizzabile anche dopo la data di scadenza.
Si osserva, inoltre, che la teste, IG.ra risulta poco attendibile anche con riguardo Testimone_2
all'affermazione secondo cui l'amministratore della società opponente avrebbe delegato alla predetta la decisione se annullare o meno l'ordine afferente al secondo lotto di materiale.
Stante quanto sopra, non si ravvisa alcun inadempimento di parte opposta, in quanto il contratto concluso fra le parti non prevedeva dei termini vincolanti di consegna ma, unicamente, dei termini non essenziali, subordinati alla messa a disposizione del bene, da parte del produttore giapponese.
In ogni caso, parte opponente, pur avendone avuto la possibilità, in data 8.11.2021, dopo aver avuto conoscenza che la consegna del secondo lotto di silicone era stimata per la fine dell'anno 2021, non ha annullato l'ordine, ma ha accettato le predette nuove condizioni di consegna;
successivamente, in data
15.05.2022 ha concluso con controparte un accordo, volto al regolamento delle modalità di pagamento,
mediante corresponsioni rateali del prezzo.
Stante quanto sopra, accertato la sussistenza del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, le domande avanzate da quest'ultima, anche in via riconvenzionale, devono essere rigettate e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 5 Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico dell'opponente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- condanna l'opponente a rifondere, a parte opposta, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 (€ 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4565/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE NASO, Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. SCHILLIRO' ANTONIO, dell'Avv. FRANCESCO SCOLARO, elettivamente domiciliata in
Milano, via Giovanni Aurispa n. 7, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARIOL Controparte_2 P.IVA_2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Bergamo, via Angelo Maj n. 18/A, presso il difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2023, emesso dal Tribunale di Monza, il 04.05.2023, portante la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società della somma di € Controparte_2
28.065,20, a titolo di corrispettivo per la fornitura di silicone (Silopren Lsr).
L'opponente ha eccepito il grave inadempimento dell'opposta, chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura ed avanzando domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta al pagamento di 3.118,00, versato a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito.
L'opposta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture n. 67000119 del 21.01.2022, n. 67001507 del 2.09.2021,
DDT del 21.01.2022, estratto notarile, piano di rientro del 17.05.2022, ordine d'acquisto del 9.03.21,
conferma d'ordine del'11.03.2021, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, IG. ra , sono Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
emerse le seguenti circostanze.
La società opponente, che commercializza dispositivi di illuminazione a led per superfici coltivate,
con riferimento alla orticoltura invernale, utilizza il silicone, per la produzione delle proprie lampade
(Silopren Lrs).
In data 9.03.2021, le parti, mediante lo scambio di un ordine di acquisto e della relativa conferma d'ordine, hanno concluso un contratto di vendita di Kg. 720 di Silopren LSR, per il prezzo di €
31.183,20.
L'opponente, nell'ordine di acquisto, ha indicato la fornitura del materiale in n. 2 trances, la prima di kg. 360 per il 4.06.2021, la seconda di ulteriori kg. 360 per l'1.08.2021.
pagina 2 di 5 La società opposta, tuttavia, nella conferma d'ordine del 9.03.2021 ha specificato che le date di consegna del materiale sarebbero state indicative e non vincolanti, in quanto sarebbero dipese dai tempi di consegna del fornitore giapponese (Momentive).
Successivamente, il fornitore giapponese ha ritardato le spedizioni e, per tale motivo, l'opponente ha ritirato il materiale relativo al primo lotto il 2.09.2021; in tale data l'opposta ha emesso la relativa fattura.
Si osserva che il rappresentante legale di parte opponente, in sede di interrogatorio libero, ha affermato che, benchè la prima consegna fosse avvenuta in ritardo rispetto alla data originariamente prevista, quasi tutto il materiale del primo lotto di silicone è stato utilizzato dalla società opponente.
Con riguardo al secondo lotto, la sig.ra , dipendente dell'opposta, con mail Testimone_1
dell'8.11.21, ha comunicato all'opponente che la consegna era stimata per il 28.12.2021; in tale comunicazione l'opposta ha fatto presente che, stante la previsione di ritardo nella consegna del secondo lotto, l'opponente avrebbe avuto la possibilità di annullare tale seconda fornitura (doc. 14 di parte opponente).
La società tuttavia, ha deciso di non annullare l'ordine, accettando, per l'effetto, Controparte_1
le condizioni di consegna indicate dall'opposta nella mail dell'8.11.2021.
Il secondo lotto è stato consegnato il 21.01.2022 e parte opponente non ha provveduto al pagamento del relativo corrispettivo.
Stante l'inadempimento di parte opponente, in data 17.05.2022 le parti si sono accordate sulle modalità di pagamento del prezzo, sulla base di un piano di rientro che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente dell'importo dovuto, in n. 5 rate, scadenti il 15.07.22, il 15.09.22, il 15.10.22, il
15.11.2022 ed il 15.12.22; l'opponente ha provveduto al pagamento del 50 % della prima rata,
omettendo il pagamento degli ulteriori importi, oggetto della convenuta rateizzazione.
pagina 3 di 5 Parte opponente ha dedotto di non aver annullato la fornitura del secondo lotto in quanto l'opposta le avrebbe garantito che il prodotto sarebbe stato utilizzabile anche dopo la scadenza (12 mesi dalla produzione), impegnandosi a trasmetterle una certificazione del produttore, in tal senso.
Si osserva che tale circostanza non risulta provata e risulta in contrasto con quanto affermato dai testi, IGg.ri , e si osserva, in particolare, che la Testimone_1 Testimone_3 Tes_4
dipendente di parte opponente, IG.ra ha affermato che “non ci ha mai Tes_4 CP_2
garantito che il silicone potesse essere utilizzato dopo il termine di scadenza”.
Si osserva, inoltre, che nella mail del 17.05.2022, mediante la quale parte opponente ha proposto un pagamento rateale degli importi dovuti, la IG. non ha fatto alcuna menzione della Testimone_2
dedotta garanzia, asseritamente prestata da controparte, secondo la quale il silicone sarebbe stato utilizzabile anche dopo la data di scadenza.
Si osserva, inoltre, che la teste, IG.ra risulta poco attendibile anche con riguardo Testimone_2
all'affermazione secondo cui l'amministratore della società opponente avrebbe delegato alla predetta la decisione se annullare o meno l'ordine afferente al secondo lotto di materiale.
Stante quanto sopra, non si ravvisa alcun inadempimento di parte opposta, in quanto il contratto concluso fra le parti non prevedeva dei termini vincolanti di consegna ma, unicamente, dei termini non essenziali, subordinati alla messa a disposizione del bene, da parte del produttore giapponese.
In ogni caso, parte opponente, pur avendone avuto la possibilità, in data 8.11.2021, dopo aver avuto conoscenza che la consegna del secondo lotto di silicone era stimata per la fine dell'anno 2021, non ha annullato l'ordine, ma ha accettato le predette nuove condizioni di consegna;
successivamente, in data
15.05.2022 ha concluso con controparte un accordo, volto al regolamento delle modalità di pagamento,
mediante corresponsioni rateali del prezzo.
Stante quanto sopra, accertato la sussistenza del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, le domande avanzate da quest'ultima, anche in via riconvenzionale, devono essere rigettate e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 5 Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico dell'opponente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- condanna l'opponente a rifondere, a parte opposta, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 (€ 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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