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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALENTINA BALDINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze;
RICORRENTE contro gli EREDI collettivamente e impersonalmente di ; Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni per parte ricorrente: voglia codesto Ill.mo Tribunale adìto ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 31 ottobre 2011 al n. 6990 del Registro Particolare presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, per le ragioni di merito ed urgenza sopra espresse. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il signor esponeva che il 31 ottobre 2011 il Parte_1
signor in forza del decreto ingiuntivo n. 178/2011 del Giudice di Pace di Controparte_1
Pontassieve, aveva iscritto contro di lui ipoteca giudiziale al n. 6990 del Registro Particolare presso la
Conservatoria di Firenze;
che il 1° dicembre 2024 aveva raggiunto un accordo transattivo con l'Amministratrice di Sostegno del signor Avv. in forza del quale CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 quest'ultima si era impegnata a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca una volta eseguito il pagamento pattuito;
che aveva pertanto eseguito le proprie obbligazioni nascenti dalla transazione, effettuando i pagamenti in essa previsti, con conseguente estinzione del debito portato dal decreto ingiuntivo in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca de qua; che nel frattempo il signor era CP_1
deceduto, con conseguente cessazione dei poteri dell'AdS Avv. la quale non Controparte_2
risultava più legittimata a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca; che aveva interesse ad ottenere con urgenza la cancellazione dell'ipoteca, in quanto aveva promesso in vendita l'immobile su cui era stata iscritta la predetta ipoteca con contratto preliminare. Concludeva quindi come sopra riportato.
2. I convenuti, nonostante la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.
3. All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni sopra riportate e discuteva la causa e il
Giudice la tratteneva in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
**********
4. La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
5. Dagli atti risulta infatti che il creditore, con la transazione stipulata il 1° Controparte_1
dicembre 2024, tramite il proprio Amministratore di sostegno, Avv. a ciò Controparte_2
autorizzata dal Giudice Tutelare, si era obbligato nei confronti del signor a Parte_1 rilasciare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta al n. 6990 del Registro
Particolare presso la Conservatoria di Firenze, a seguito del pagamento, da parte di quest'ultimo del complessivo importo di € 2.583,57, al quale il signor ha regolarmente provveduto come Parte_1
documentato in atti.
6. Il signor è, tuttavia, deceduto il 4 gennaio 2025, con conseguente cessazione Controparte_1
dei poteri dell'Amministratore di Sostegno, Avv. la quale non risulta più legittimata Controparte_2
a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca suddetta.
7. Il ricorrente ha comunque eseguito le proprie obbligazioni nascenti dalla transazione, effettuando i pagamenti in essa previsti, con conseguente estinzione del debito portato dal decreto ingiuntivo in forza del quale era stata iscritta l'ipoteca per cui è causa, che si è pertanto estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3)
c.c.
8. Deve pertanto essere ordinato al Conservatore competente di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui sopra, con esonero da ogni sua responsabilità.
pagina 2 di 3 9. Nulla per le spese, essendo i resistenti rimasti contumaci ed essendo il ricorso stato presentato immediatamente dopo il decesso del signor per cui è verosimile che i suoi eredi non CP_1
sapessero ancora nulla della vicenda per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze, con esenzione da ogni sua responsabilità, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 31 ottobre 2011, al n. 36575 di Reg.
Gen. e al n. 6990 di Reg. Part. presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze.
Nulla per le spese.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALENTINA BALDINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze;
RICORRENTE contro gli EREDI collettivamente e impersonalmente di ; Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni per parte ricorrente: voglia codesto Ill.mo Tribunale adìto ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 31 ottobre 2011 al n. 6990 del Registro Particolare presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, per le ragioni di merito ed urgenza sopra espresse. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il signor esponeva che il 31 ottobre 2011 il Parte_1
signor in forza del decreto ingiuntivo n. 178/2011 del Giudice di Pace di Controparte_1
Pontassieve, aveva iscritto contro di lui ipoteca giudiziale al n. 6990 del Registro Particolare presso la
Conservatoria di Firenze;
che il 1° dicembre 2024 aveva raggiunto un accordo transattivo con l'Amministratrice di Sostegno del signor Avv. in forza del quale CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 quest'ultima si era impegnata a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca una volta eseguito il pagamento pattuito;
che aveva pertanto eseguito le proprie obbligazioni nascenti dalla transazione, effettuando i pagamenti in essa previsti, con conseguente estinzione del debito portato dal decreto ingiuntivo in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca de qua; che nel frattempo il signor era CP_1
deceduto, con conseguente cessazione dei poteri dell'AdS Avv. la quale non Controparte_2
risultava più legittimata a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca; che aveva interesse ad ottenere con urgenza la cancellazione dell'ipoteca, in quanto aveva promesso in vendita l'immobile su cui era stata iscritta la predetta ipoteca con contratto preliminare. Concludeva quindi come sopra riportato.
2. I convenuti, nonostante la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.
3. All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni sopra riportate e discuteva la causa e il
Giudice la tratteneva in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
**********
4. La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
5. Dagli atti risulta infatti che il creditore, con la transazione stipulata il 1° Controparte_1
dicembre 2024, tramite il proprio Amministratore di sostegno, Avv. a ciò Controparte_2
autorizzata dal Giudice Tutelare, si era obbligato nei confronti del signor a Parte_1 rilasciare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta al n. 6990 del Registro
Particolare presso la Conservatoria di Firenze, a seguito del pagamento, da parte di quest'ultimo del complessivo importo di € 2.583,57, al quale il signor ha regolarmente provveduto come Parte_1
documentato in atti.
6. Il signor è, tuttavia, deceduto il 4 gennaio 2025, con conseguente cessazione Controparte_1
dei poteri dell'Amministratore di Sostegno, Avv. la quale non risulta più legittimata Controparte_2
a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca suddetta.
7. Il ricorrente ha comunque eseguito le proprie obbligazioni nascenti dalla transazione, effettuando i pagamenti in essa previsti, con conseguente estinzione del debito portato dal decreto ingiuntivo in forza del quale era stata iscritta l'ipoteca per cui è causa, che si è pertanto estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3)
c.c.
8. Deve pertanto essere ordinato al Conservatore competente di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui sopra, con esonero da ogni sua responsabilità.
pagina 2 di 3 9. Nulla per le spese, essendo i resistenti rimasti contumaci ed essendo il ricorso stato presentato immediatamente dopo il decesso del signor per cui è verosimile che i suoi eredi non CP_1
sapessero ancora nulla della vicenda per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze, con esenzione da ogni sua responsabilità, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 31 ottobre 2011, al n. 36575 di Reg.
Gen. e al n. 6990 di Reg. Part. presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze.
Nulla per le spese.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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