Ordinanza cautelare 28 novembre 2022
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 28/11/2022, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 00611/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2022, proposto da
Società Autolavaggio AR S.a.s. di SS AR & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fernando Ciavardini in IN, c.so della Repubblica, 283;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, IN e Rieti e Regione Lazio, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Fondi Settore 4 del 26 agosto 2022 con cui il Comune di Fondi ha rigettato l'istanza inoltrata il 27 luglio 2022 e tendente ad applicare l'articolo 38 del D.P.R al permesso di costruire n. 3440 del 5 aprile 2018 già annullato in via giurisdizionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fondi, con la relativa documentazione, e del Ministero della Cultura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, si rinvengono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in quanto non risulta valutato nel provvedimento impugnato, dell’agosto 2022, il provvedimento del 28 giugno 2022 adottato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, IN e Rieti che ha introdotto una nuova circostanza di fatto posteriore al contenzioso definito avanti al Consiglio di Stato e posto come unico presupposto dello stesso provvedimento impugnato,
Considerato, pertanto, che il Comune dovrà anche riavviare il procedimento alla luce della nuova circostanza e adottare un nuovo atto motivato;
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di IN, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato al fine di riesame dell’intera fattispecie da parte del Comune.
Compensa le spese della presente fase;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO