Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3174 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del “Telegramma in partenza” -OMISSIS-datato 12.09.2024 emesso dall’Aeronautica Militare - Direzione per l’impiego del personale militare dell’aeronautica, notificato il 17.09.2024, nella parte in cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente dal 16° Stormo “Protezione delle Forze” con sede a -OMISSIS- presso AOO Comando Forze da Combattimento dell''Aeronautica Militare con sede a Milano (MI), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza del ricorrente di passaggio della causa in decisione sulla base degli atti e documenti depositati;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Ufficiale dell’Aeronautica Militare nel grado di Tenente Colonnello, appartenente al “Ruolo Normale dell’Arma Aeronautica”, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe nella parte in cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del medesimo dal 16° Stormo “Protezione delle Forze” con sede a -OMISSIS-presso AOO Comando Forze da Combattimento dell'Aeronautica Militare con sede a Milano (MI), in attuazione del “Documento di Programmazione d’Impiego Ufficiali fino al grado di T. Col. – Ciclo 2024/2025” .
Il ricorso è affidato al seguente unico motivo: “Eccesso di potere per errore nei presupposti - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – Illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”.
Si è costituito il Ministero resistente, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto, costituito dal “Documento di Programmazione d’Impiego Ufficiali fino al grado di T. Col. – Ciclo 2024/2025” del 15 maggio 2024, notificato al ricorrente in data 24 maggio 2024, nonché per violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale in materia di ordini militari e, in ogni caso, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 41 del 14.01.2025 il Collegio, ritenuto che le esigenze di parte ricorrente fossero tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 29.04.2025.
All’udienza da ultimo indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione, unitamente al predetto trasferimento d’autorità, anche del “Documento di Programmazione d’Impiego Ufficiali fino al grado di T. Col. – Ciclo 2024/2025”, atto di macro-organizzazione col quale viene determinato l’organico e sono assegnate le rispettive posizioni al personale effettivo - e che pertanto costituiva atto direttamente presupposto del contestato trasferimento, che del primo era perciò meramente applicativo - alla luce della infondatezza nel merito del gravame.
3. Con un unico, articolato motivo di ricorso il Ten. Col. -OMISSIS- ha censurato il provvedimento contenente l’ordine di trasferimento adottato nei suoi confronti in attuazione del documento di programmazione annuale di impiego della Forza Armata, in quanto asseritamente affetto da eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità in considerazione dei seguenti elementi: a) severa carenza di organico di Ufficiali nel Reparto di provenienza, espressamente indicata sia nel ciclo di movimentazione del ricorrente redatto dal Comandante pro tempore , Col. -OMISSIS-, nel dicembre 2023 (doc. 2 ricorr.) sia nella Nota del 31.05.2024 del Comandante del Reparto di provenienza (16° Stormo), Col. -OMISSIS-(doc. 3); b) violazione dei criteri stabiliti dai vertici della Forza Armata per l’individuazione del personale da trasferire nella sede di Milano (doc. 6 ricorr.), da considerarsi vincolanti in quanto stabiliti dalla stessa Amministrazione; c) mancato possesso in capo al ricorrente delle competenze specialistiche necessarie per operare nel settore di assegnazione (Comando Squadra Aerea di Milano); d) fittizietà del trasferimento presso il nuovo costituendo Reparto, stante l’effettiva assegnazione del ricorrente ad un Reparto preesistente.
Il ricorrente ha, inoltre, lamentato la discriminatorietà del disposto trasferimento rispetto agli altri Ufficiali movimentati a Milano, tutti volontari, nonché alla luce della situazione personale e familiare del medesimo.
4. La doglianza è, nel suo complesso, infondata.
5. Giova anzitutto rammentare che, per giurisprudenza costante, l’Amministrazione, nel disporre il trasferimento d’autorità, gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali, proprio per tale motivo, non necessitano neppure di una particolare motivazione.
Il trasferimento d’autorità, infatti, rientra nella categoria degli ordini militari e, come tale, può essere sindacato dal giudice amministrativo nei soli limiti in cui lo stesso risulti vessatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 977, 1349 e 1468 del Codice dell’Ordinamento Militare (Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2022, n. 3210).
In particolare, per quanto qui interessa, la giurisprudenza ha chiarito che gli ordini di trasferimento “ sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale” e, pertanto, “sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo” (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267) (cfr. art. 1349, comma 3, Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, a mente del quale «agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto, n. 241»).
6. Ciò premesso, occorre evidenziare come, nel caso di specie, il gravato trasferimento sia stato adottato in attuazione del “Documento di Programmazione d’Impiego Ufficiali fino al grado di T. Col. – Ciclo 2024/2025”, redatto sulla scorta delle disponibilità alla movimentazione dei militari indicate nel ciclo di programmazione 2024/2025.
7. Il ricorrente ha in primo luogo censurato il provvedimento de quo in quanto asseritamente in contrasto con il presupposto alla movimentazione del medesimo, espressamente indicato sia nel ciclo di movimentazione redatto dal Comandante pro tempore, Col. -OMISSIS-, nel dicembre 2023 (doc. 2 ricorr.) sia nella Nota del 31.05.2024 del Comandante del Reparto di provenienza (16° Stormo), Col. -OMISSIS-(doc. 3), ossia che, attesa la severa carenza di organico di Ufficiali nel Reparto di provenienza, il trasferimento del ricorrente e di altro Ufficiale fosse “subordinato alla contestuale assegnazione al Reparto di due risorse idonee”.
8. La doglianza non merita condivisione.
Come anticipato, nell’anno 2023, periodo in cui il T.Col. -OMISSIS- prestava ancora servizio presso il 16° Stormo, egli veniva reso disponibile alla movimentazione per l’anno successivo dal suo Comandante di Corpo: risultando una risorsa di possibile reimpiego sul territorio nazionale nell’ordinario piano di programmazione annuale del personale Ufficiale, egli veniva pertanto inserito nel “Documento di Programmazione d’Impiego Ufficiali fino al grado di T. Col. – Ciclo 2024/2025”.
Ebbene, la circostanza che il Comandante di Corpo del ricorrente, nell’indicare la disponibilità di quest’ultimo alla movimentazione, avesse prospettato, nondimeno, l’esigenza di sostituire tale figura con altra di pari grado stante la carenza di Ufficiali nel 16° Stormo non è di per sé in grado di inficiare la legittimità del gravato ordine di trasferimento, trattandosi di una valutazione espressione di discrezionalità organizzativa, riservata all’Amministrazione militare (in quanto destinata a riverberarsi unicamente sull’efficiente utilizzo delle risorse a disposizione della stessa) e, come tale, insindacabile dal singolo dipendente.
9. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla asserita violazione dei criteri di impiego stabiliti nel piano di riordino del personale elaborati dai vertici della Forza Armata per l’individuazione del personale da trasferire nella sede di Milano.
Basti sul punto osservare come, dalla lettura del doc. 6 di parte ricorrente, emerga l’inapplicabilità dei suddetti criteri alla posizione del ricorrente: invero, il paragrafo “Criteri di alimentazione area Milano” risulta riferito esclusivamente al “personale attualmente in FEO presso CSA – Roma e CFMS – Roma che non rientra nelle suddette casistiche” (ossia non beneficiario di criteri di salvaguardia) e “che ricopre le posizioni ritenute di prioritaria alimentazione”, e, dunque, soltanto al personale già in forza al CSA e al CFMS prima del relativo spostamento da Roma a Milano, e non anche a chi, come il ricorrente, fosse stato trasferito in base all’ordinaria programmazione annuale.
10. Inconferente è, del pari, la doglianza relativa alla asserita fittizietà del trasferimento del ricorrente presso il nuovo costituendo Comando di Milano, stante l’effettiva assegnazione dello stesso ad un Reparto preesistente: come chiarito dall’Amministrazione, infatti, la iniziale assegnazione del ricorrente a disposizione del Comandante della 1^ Regione Aerea si è resa necessaria soltanto temporaneamente, nel corso della fase transitoria di avvio del costituendo Comando, per ragioni organizzative incensurabili in questa sede.
11. Neppure è dato ravvisare la illogicità del provvedimento gravato in ragione del mancato possesso in capo al ricorrente delle competenze specialistiche necessarie per operare nel settore di assegnazione.
In senso contrario è sufficiente il richiamo – opportunamente svolto dalla difesa erariale (v. pag. 17 memoria depositata in data 31.12.2024) – allo storico professionale del ricorrente, da cui emerge lo svolgimento di una pluralità di incarichi di staff in ambito di Enti Centrali di Forza Armata propriamente attinenti all’impiego operativo dello strumento aerospaziale (v., tra gli altri, l’incarico NATO sub doc. 22 di parte resistente, ove si legge: “esperienza nel settore della Difesa Aerea/Comando e Controllo, con particolare riferimento alla “Integrated Air Missile Defence” (IAMD) e all’ “Air Traffic Management” (ATM); Pregressa esperienza maturata in ambito Internazionale/Organi Vertice di F.A. e/o Interforze”).
12. Quanto, infine, alla dedotta discriminatorietà del provvedimento impugnato, va osservato quanto segue.
12.1. Sotto un primo profilo, occorre rilevare come la denunciata disparità di trattamento del ricorrente rispetto agli altri Ufficiali anziani, asseritamente movimentati presso la sede di Milano solo su base volontaria, sia rimasta relegata al rango di mera allegazione (avendo il ricorrente, genericamente, richiamato a sostegno della stessa “le parole del Direttore della DIPMA…in occasione della visita presso il 16° Stormo di -OMISSIS-” ), in assenza di qualsivoglia conforto probatorio.
12.2. In secondo luogo, inconferente deve ritenersi la lamentata discriminatorietà del trasferimento impugnato alla luce della situazione personale, familiare ed economica del ricorrente: come detto, infatti, gli ordini di trasferimento sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale e quindi, sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo; pertanto, l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, in quanto le esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione militare sono strutturalmente preminenti rispetto alle esigenze individuali o familiari del singolo militare.
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente è stato riconosciuto portatore di invalidità e disabilità ex art. 3, comma 1, l. 104/1992 soltanto in epoca successiva all’emanazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che tale elemento non poteva, evidentemente, assumere rilievo ostativo in ordine al disposto trasferimento.
13. Così pure irrilevante è la dedotta contrarietà del provvedimento impugnato ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione per il fatto che il trasferimento del ricorrente importi la corresponsione delle indennità di cui alla legge 86/2001 e altre indennità accessorie, trattandosi di valutazione rientrante nel potere di auto-organizzazione riservato all’Amministrazione, come tale insindacabile dal singolo dipendente.
14. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
15. In considerazione della natura delle parti e della tipologia del provvedimento impugnato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO