TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2326/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICOTTI Parte_1 C.F._1
GIULIA e dell'avv. TONNI ELISA ( ); elettivamente domiciliato in VIA IV C.F._2
NOVEMBRE, 3 BRESCIA, presso il difensore avv. PICOTTI GIULIA
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertare e dichiarare che, a seguito dell'incendio occorso in data 20.05.2023, il veicolo
Mercedes Classe A targa GG653GT di proprietà del sig. ha subito danni da Parte_1
incendio, ammontanti ad euro 25.634,03 oltre IVA o a quella maggior o minor somma che è emersa in
corso di causa o che il Giudice riterrà congrua;
accertare e dichiarare che, nel corso delle trattative stragiudiziali, ha corrisposto CP_1
la somma di euro 5.000,00;
accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro del 20.05.2023, il sig. Parte_1
spese sostenute per il deposito del relitto quantificate in euro 3.225,00 più IVA e per il noleggio di auto
sostitutiva, nella misura emersa in corso di causa o che il Giudice riterrà congrua;
per l'effetto e in applicazione delle garanzie di cui alla polizza n.00530871306, sottoscritta in
data 16.02.2022 e rinnovata il 16.02.2023 tra e , condannare la CP_1 Parte_1
compagnia assicurativa al risarcimento dei danni da incendio tutti subiti dal veicolo Mercedes Classe
A targa GG653GT, a seguito dell'evento del 20.05.2023;
tenuto conto dell'immotivato e ingiustificato rifiuto della compagnia assicurativa adita di
prendere parte alla procedura di negoziazione assistita, si chiede la condanna della stessa al
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (oltre Iva, CPA e spese generali come per legge),
con esclusivo addebito in capo a parte convenuta delle spese di CTU, così come liquidate in data
28.01.2025 e spese di CTP.
pagina 2 di 13 Per parte convenuta:
1) NEL MERITO: Per i motivi tutti meglio indicati in atti , respingere in quanto infondate in fatto e
diritto le domande tutte formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio da nei Parte_2
confronti di CP_1
2) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Nella sola e denegata eventualità in cui non avessero ad
essere accolte le prime domande, liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato in
istruttoria tenuto conto della somma già corrisposta ante causam da all'attore a titolo di CP_1
indennizzo e dei limiti di indennizzo e delle franchigie contrattuali nonché dei criteri di determinazione
del danno contrattualmente previsti.
3) IN PUNTO DI SPESE: Con vittoria dei costi tutti di causa da liquidarsi secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle
questioni trattate.
IN VIA ISTRUTTORIA: A. Si conferma l'eccepita irrilevanza ed inattendibilità della dichiarazione
testimoniale allegata sub 9); l'inutilità delle fotografie allegate sub 10) in quanto, tra l'altro prive di
data certa;
l'irrilevanza probatoria della perizia di parte prodotta sub 11) e delle spese per il deposito
prodotte sub 12) senza prova alcuna del loro effettivo pagamento. B. Si insiste per l'integrazione della
CTU per i motivi tutti già dedotti in udienza. C. Senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti
ex adverso, si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze
già tempestivamente dedotte ed articolate in causa qui di seguito richiamate e confermate:
Sul contenuto della polizza, ove lo stesso fosse contestato
1) Vero che i rapporti tra e sono regolati CP_1 Parte_1
pagina 3 di 13 dalla polizza n. 530871306 (interrogatorio formale di Parte_1
2) Vero che la polizza regolante i rapporti tra e all'art.
1 - CP_1 Parte_1
INCENDIO E FURTO stabilisce che: “L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti
dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie
deve risultare dai documenti assicurativi;
quelle non indicate sono escluse. L'Impresa si impegna a
prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di
riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per: a)
INCENDIO Sono indennizzabili - con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal
veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso,
nonché a seguito di esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione,
anche se azionato da gas liquido. Se compresi nel valore del veicolo, sono inclusi nella garanzia: - gli
optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o
senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento
successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino
e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro
non indennizzabilità; gli apparecchi audio-fono-visivi:
1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se
compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da apparecchi
audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di
CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre
apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai
danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali radio, televisori,
pagina 4 di 13 lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e
altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino,
oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione
sara operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione
separata del loro valore.” (interrogatorio formale di Parte_1
3) Vero che la polizza regolante i rapporti tra e all'art. 10 CP_1 Parte_1
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO stabilisce che: “a) Perdita totale: si
considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa
l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le
formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori
e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per
autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo: - autovetture: il valore
del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al
mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional,
accessori e apparecchi audio-fonovisivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di
svalutazione subito dal veicolo. Se “Quattroruote Professional” non riporta la quotazione del veicolo,
la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-
visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla
base dei listini Eurotax… L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto” (interrogatorio formale
di . Parte_1
pagina 5 di 13 Sulla dinamica dell'evento
4) Vero che in data 20 maggio 2023 perdeva il controllo del veicolo Mercedes Parte_1
Classe A tg* GG653GT in quanto non rispondeva più ai comandi, finendo contro un marciapiede e
abbattendo anche un cartello stradale come da verbale dei Vigili del Fuoco che si rammostra
(interrogatorio formale di Teste: Caposquadra dei VVFF intervenuti in loco) Parte_1
5) Vero che il veicolo Mercedes Classe A tg* GG653GT prendeva fuoco subito dopo l'urto contro il
cartello stradale come da verbale dei Vigili del Fuoco che si rammostra (interrogatorio formale di
Teste, Caposquadra dei VVFF intervenuti in loco) Parte_1
Sull'entità del danno.
6) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro incaricava lo CP_1 Controparte_2
al fine di accertare i danni direttamente riconducibili all'incendio distinguendoli da quelli
[...]
derivanti dall'urto contro la segnaletica stradale (si indica a teste il perito c/o Controparte_2
). CP_2
7) Vero che il perito dopo aver eseguito il primo rilievo in data 18 ottobre 2023 accertava che il valore
commerciale del veicolo Mercedes Classe A tg* GG653GT era pari a E. 22.200,oo come da perizia
che si rammostra (si indica a teste il perito c/o ). Controparte_2 CP_2
8) Vero che i danni conseguenti al veicolo Mercedes Classe A tg* GG653GT in seguito all'urto contro
il palo della segnaletica stradale e contro il marciapiede in seguito alla sua rimozione sono
quantificabili in E. 17.628,61 IVA inclusa (si indica a teste il perito c/o Controparte_2 CP_2
).
[...]
9) Vero che liquidava a titolo di indennizzo l'importo di E. 5.000,oo (interrogatorio CP_1
formale di . Parte_1
pagina 6 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto a seguito di incendio del veicolo assicurato.
L'attore in particolare esponeva:
- che in data 16.02.2023 rinnovava con la polizza RC Auto n.00530871306, la CP_1
quale includeva, tra i sinistri indennizzabili, il rischio da incendio: “sono indennizzabili – con
gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le
cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di
esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se
azionato da gas liquido”.
- che in data 20.05.2023, verso le 23:00, mentre l'attore guidava a velocità moderata l'autoveicolo assicurato, si accorgeva che l'auto non rispondeva più ai comandi e che dal vano motore usciva fumo;
- che, in conseguenza di ciò, l'autoveicolo si arrestava sul marciapiede e urtava un paletto stradale;
- che l'attore usciva dall'autoveicolo prima che la vettura prendesse fuoco;
- che, sul luogo, intervenivano i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, i quali ultimi provvedevano allo spegnimento dell'incendio;
- che l'attore inoltrava alla convenuta richiesta di liquidazione dell'indennizzo a seguito del verificarsi del sinistro;
- che in data 19.10.2023 il invitava la convenuta a prendere parte alla procedura di Parte_1
pagina 7 di 13 negoziazione assistita e che, in data 07.11.2023, quest'ultima faceva presente di non aderire alla procedura in ragione della formulazione di una proposta di indennizzo, pari a euro 5.000,00;
- che il accettava la proposta di indennizzo pari a euro 5.000,00 a titolo di “acconto del Parte_1
maggior importo dovuto per tutti i danni sofferti”;
- che per ottenere il maggior importo dovuto si rendeva necessario radicare il presente giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in CP_1
particolare, evidenziando in primo luogo che il sinistro accaduto non rientrasse fra quelli indennizzabili ai sensi della polizza vigente tra le parti e, in secondo luogo e in via subordinata, contestando il
quantum richiesto da parte attrice.
A seguito dello svolgimento di attività istruttoria, consistita nell'assunzione della testimonianza di e nell'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo incendiato, Testimone_1
all'udienza del 28.01.2025 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 09.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va affermato come sia fatto pacifico e non contestato che fra le parti in causa,
all'epoca del sinistro, fosse vigente la polizza RC Auto n.00530871306 e che la stessa fosse posta a garanzia, inter alia, del rischio incendio.
Ciò premesso, v'è ora da dire come le difese svolte da parte convenuta si concentrino, sostanzialmente,
nello stabilire e dimostrare che l'incendio sia eziologicamente ricollegabile all'urto avvenuto con il marciapiede e il paletto stradale e come, conseguentemente, questa tipologia di sinistro non rientri nel perimetro di copertura contrattualmente stabilito a mezzo polizza.
pagina 8 di 13 A tal fine, in primo luogo valorizza quanto dichiarato dall'attore, e verbalizzato dai Vigili del CP_1
Fuoco prontamente intervenuti sul luogo del sinistro, attribuendo a siffatte dichiarazioni (i.e. che l'auto si sarebbe incendiata solo dopo l'urto con il marciapiede e il paletto stradale) efficacia di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. Sul punto, parte convenuta eccepisce come il verbale redatto dai Vigili del
Fuoco sia da qualificare quale atto pubblico ex art. 2699 c.c e, sulla scorta di tale qualificazione,
afferma che l'attore, ai fini della confutazione della sua valenza probatoria, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Tale assunto non merita condivisione. L'art. 2700 c.c., difatti, afferma testualmente che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, inter alia, di quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.
Ne consegue che ciò che costituisce oggetto di prova privilegiata è quanto stato dichiarato dall'attore ai
Vigili del Fuoco e non, invece, la veridicità o meno delle dichiarazioni o, tanto meno, la corretta interpretazione delle dichiarazioni fatte.
Nel caso di specie è pacifico che i Vigili del Fuoco siano giunti sul luogo del sinistro in un momento cronologicamente successivo al suo verificarsi. Da ciò consegue necessariamente che le dichiarazioni rilasciate dal e da questi verbalizzate, siano liberamente valutabili dal giudice senza Parte_1
necessità, ai fini di una loro contestazione, di proporre querela di falso.
Smontata la valenza di piena prova delle dichiarazioni verbalizzate nella relazione di intervento e caduta conseguentemente la necessità di ritenere come processualmente vero quanto in esse affermato,
v'è ora da passare alla ricostruzione dell'eziologia del sinistro, così come emerge dalle risultanze probatorie emerse a seguito dell'istruttoria processuale.
Sul punto, dirimenti appaiono le convergenti risultanze che si traggono dall'esame testimoniale e pagina 9 di 13 dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In punto di esame testimoniale, il teste testualmente afferma “ero alla guida Testimone_1
della mia vettura ed ero fermo allo stop, quando è sopraggiunta la vettura di cui al capitolo a
bassissima andatura e già usciva fumo dal vano motore;
la vettura ha sbattuto contro il paletto e nel
giro di 3/5 minuti ha preso fuoco”. Dalle dichiarazioni rilasciate si ricava che il teste, indifferente all'oggetto di causa, ha personalmente costatato che già prima dell'urto con il marciapiede fuoriusciva fumo dal vano motore.
Su tali dichiarazioni si inseriscono le risultanze dell'espletata CTU. Fondamentali risultano le affermazioni svolte a pagina 34-35 della perizia, dove testualmente si afferma “lo sviluppo
dell'incendio avviene un attimo prima dell'urto contro il cordolo del marciapiede, … vi è una chiara
compatibilità e nesso causale tra il surriscaldamento del metallo e la conseguente rottura di alcuni
elementi all'urto contro il cordolo. Come sopra indicato, non vi è correlazione fra il guasto tecnico e il
sinistro da circolazione (urto contro il cordolo marciapiede), tutti i danni sono riconducibili ad un
unico evento, lo sviluppo iniziale di fumo (che avviene solitamente prima dello sviluppo di una fiamma
e quindi dell'incendio) … fase iniziale dell'incendio con iniziale fuoriuscita di fumo dal cofano”. E'
evidente, da quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio, che nessun rilievo eziologicamente efficiente, rispetto allo sviluppo dell'incendio, abbia avuto l'urto con il marciapiede e il cartello stradale.
Inoltre, tali risultanze risultano coerenti con quanto affermato dal teste sopra citato e portano alla convergente conclusione che l'incendio si sia sviluppato, manifestandosi nella sue fasi inziali con la mera fuoriuscita di fumo dal vano motore, in un momento cronologicamente antecedente all'urto con il marciapiede.
pagina 10 di 13 Da tutto quanto esposto consegue che il sinistro occorso al sub specie di incendio, rientri, ai Parte_1
sensi di polizza, fra quelli indennizzabili.
Ciò stabilito in punto di an, v'è ora da vagliare il, logicamente successivo, profilo relativo al quantum
dell'indennizzo.
In primo luogo, va dichiarato come non rientrino, fra gli eventi coperti dalla polizza assicurativa, le spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva. Ne consegue che tali spese, sostenute dal e documentate al doc. 13 di parte attrice, debbano essere escluse dal computo del quantum Parte_1
indennizzabile.
In secondo luogo, in relazione alla richiesta di indennizzo per le spese sostenute da parte attrice per la conservazione del veicolo, v'è da dire come, sebbene le stesse siano in astratto passibili di copertura assicurativa, in concreto non risulti agli atti la prova della effettiva corresponsione delle stesse effettuata da parte attrice. Il preventivo prodotto agli atti sub doc. 12, difatti, è privo di qualsivoglia sottoscrizione e, conseguentemente, non è sufficiente a sostenere una statuizione risarcitoria, in assenza di una prova che accerti l'effettivo esborso di tali somme.
Passando ora ai danni causalmente ricollegabili all'incendio, l'art 10 della polizza regola le modalità di determinazione del danno risarcibile in caso di perdita totale dell'autoveicolo, stabilendo che
“l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional …
avevano al momento del sinistro. … L'ammontare del danno così determinato non può superare il
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto”.
V'è, dunque, da partire da quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio nella depositata perizia.
Ivi, il consulente stabilisce, in relazione al valore commerciale, che “la stima dei danni causati
dall'incendio viene interrotta al raggiungimento di un valore largamente superiore al valore
pagina 11 di 13 commerciale ed al valore assicurato. Il valore stimato assume parzialmente, il valore di € 62.126,00 +
IVA € 13.667,00 = € 75.794,00. Valore parziale superiore al valore commerciale stimato in €
27.600,00 ed al valore assicurato di € 36.745,00.” e, in relazione al valore netto che, confutando con ciò in maniera condivisibile quanto affermato dal consulente tecnico di parte convenuta, in ragione delle conseguenze causate dal calore sviluppatosi in uno con l'incendio il valore del relitto è pari a euro
350,00.
E' ictu oculi evidente come i danni causalmente prodotti dall'incendio, parzialmente stimati in euro
75.794,00, superino di gran lunga sia il valore commerciale dell'autoveicolo, stimato in euro 27.600,00,
sia il valore massimo assicurato, stimato in euro 36.745,00.
Da ciò consegue che base di partenza per il calcolo del quantum indennizzabile sia il valore commerciale del veicolo, pari a euro 27.600,00, ai quali si devono detrarre: i) euro 5.000,00 perché già
corrisposti da e accettati dall'attore a titolo di acconto;
ii) euro 350,00 quale valore del relitto. CP_1
Di talché, ne deriva che il quantum che dovrà indennizzare al così come accertato CP_1 Parte_1
dall'espletata istruttoria, è pari a euro 22.250,00, oltre interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, in difetto di domanda in ordine a una differente decorrenza degli stessi.
Detto importo, inoltre, non va maggiorato di rivalutazione monetaria in difetto di domanda.
Per l'effetto, pertanto, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma sopra indicata.
La liquidazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza, e si liquidano in favore di in complessivi euro 6.295,00 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese Parte_1
generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
pagina 12 di 13 ogni diversa istanza disattesa,
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 22.500,00, oltre interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
6.295,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 11 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2326/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICOTTI Parte_1 C.F._1
GIULIA e dell'avv. TONNI ELISA ( ); elettivamente domiciliato in VIA IV C.F._2
NOVEMBRE, 3 BRESCIA, presso il difensore avv. PICOTTI GIULIA
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertare e dichiarare che, a seguito dell'incendio occorso in data 20.05.2023, il veicolo
Mercedes Classe A targa GG653GT di proprietà del sig. ha subito danni da Parte_1
incendio, ammontanti ad euro 25.634,03 oltre IVA o a quella maggior o minor somma che è emersa in
corso di causa o che il Giudice riterrà congrua;
accertare e dichiarare che, nel corso delle trattative stragiudiziali, ha corrisposto CP_1
la somma di euro 5.000,00;
accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro del 20.05.2023, il sig. Parte_1
spese sostenute per il deposito del relitto quantificate in euro 3.225,00 più IVA e per il noleggio di auto
sostitutiva, nella misura emersa in corso di causa o che il Giudice riterrà congrua;
per l'effetto e in applicazione delle garanzie di cui alla polizza n.00530871306, sottoscritta in
data 16.02.2022 e rinnovata il 16.02.2023 tra e , condannare la CP_1 Parte_1
compagnia assicurativa al risarcimento dei danni da incendio tutti subiti dal veicolo Mercedes Classe
A targa GG653GT, a seguito dell'evento del 20.05.2023;
tenuto conto dell'immotivato e ingiustificato rifiuto della compagnia assicurativa adita di
prendere parte alla procedura di negoziazione assistita, si chiede la condanna della stessa al
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (oltre Iva, CPA e spese generali come per legge),
con esclusivo addebito in capo a parte convenuta delle spese di CTU, così come liquidate in data
28.01.2025 e spese di CTP.
pagina 2 di 13 Per parte convenuta:
1) NEL MERITO: Per i motivi tutti meglio indicati in atti , respingere in quanto infondate in fatto e
diritto le domande tutte formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio da nei Parte_2
confronti di CP_1
2) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Nella sola e denegata eventualità in cui non avessero ad
essere accolte le prime domande, liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato in
istruttoria tenuto conto della somma già corrisposta ante causam da all'attore a titolo di CP_1
indennizzo e dei limiti di indennizzo e delle franchigie contrattuali nonché dei criteri di determinazione
del danno contrattualmente previsti.
3) IN PUNTO DI SPESE: Con vittoria dei costi tutti di causa da liquidarsi secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle
questioni trattate.
IN VIA ISTRUTTORIA: A. Si conferma l'eccepita irrilevanza ed inattendibilità della dichiarazione
testimoniale allegata sub 9); l'inutilità delle fotografie allegate sub 10) in quanto, tra l'altro prive di
data certa;
l'irrilevanza probatoria della perizia di parte prodotta sub 11) e delle spese per il deposito
prodotte sub 12) senza prova alcuna del loro effettivo pagamento. B. Si insiste per l'integrazione della
CTU per i motivi tutti già dedotti in udienza. C. Senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti
ex adverso, si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze
già tempestivamente dedotte ed articolate in causa qui di seguito richiamate e confermate:
Sul contenuto della polizza, ove lo stesso fosse contestato
1) Vero che i rapporti tra e sono regolati CP_1 Parte_1
pagina 3 di 13 dalla polizza n. 530871306 (interrogatorio formale di Parte_1
2) Vero che la polizza regolante i rapporti tra e all'art.
1 - CP_1 Parte_1
INCENDIO E FURTO stabilisce che: “L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti
dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie
deve risultare dai documenti assicurativi;
quelle non indicate sono escluse. L'Impresa si impegna a
prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di
riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per: a)
INCENDIO Sono indennizzabili - con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal
veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso,
nonché a seguito di esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione,
anche se azionato da gas liquido. Se compresi nel valore del veicolo, sono inclusi nella garanzia: - gli
optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o
senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento
successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino
e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro
non indennizzabilità; gli apparecchi audio-fono-visivi:
1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se
compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da apparecchi
audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di
CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre
apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai
danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali radio, televisori,
pagina 4 di 13 lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e
altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino,
oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione
sara operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione
separata del loro valore.” (interrogatorio formale di Parte_1
3) Vero che la polizza regolante i rapporti tra e all'art. 10 CP_1 Parte_1
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO stabilisce che: “a) Perdita totale: si
considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa
l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le
formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori
e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per
autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo: - autovetture: il valore
del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al
mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional,
accessori e apparecchi audio-fonovisivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di
svalutazione subito dal veicolo. Se “Quattroruote Professional” non riporta la quotazione del veicolo,
la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-
visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla
base dei listini Eurotax… L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto” (interrogatorio formale
di . Parte_1
pagina 5 di 13 Sulla dinamica dell'evento
4) Vero che in data 20 maggio 2023 perdeva il controllo del veicolo Mercedes Parte_1
Classe A tg* GG653GT in quanto non rispondeva più ai comandi, finendo contro un marciapiede e
abbattendo anche un cartello stradale come da verbale dei Vigili del Fuoco che si rammostra
(interrogatorio formale di Teste: Caposquadra dei VVFF intervenuti in loco) Parte_1
5) Vero che il veicolo Mercedes Classe A tg* GG653GT prendeva fuoco subito dopo l'urto contro il
cartello stradale come da verbale dei Vigili del Fuoco che si rammostra (interrogatorio formale di
Teste, Caposquadra dei VVFF intervenuti in loco) Parte_1
Sull'entità del danno.
6) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro incaricava lo CP_1 Controparte_2
al fine di accertare i danni direttamente riconducibili all'incendio distinguendoli da quelli
[...]
derivanti dall'urto contro la segnaletica stradale (si indica a teste il perito c/o Controparte_2
). CP_2
7) Vero che il perito dopo aver eseguito il primo rilievo in data 18 ottobre 2023 accertava che il valore
commerciale del veicolo Mercedes Classe A tg* GG653GT era pari a E. 22.200,oo come da perizia
che si rammostra (si indica a teste il perito c/o ). Controparte_2 CP_2
8) Vero che i danni conseguenti al veicolo Mercedes Classe A tg* GG653GT in seguito all'urto contro
il palo della segnaletica stradale e contro il marciapiede in seguito alla sua rimozione sono
quantificabili in E. 17.628,61 IVA inclusa (si indica a teste il perito c/o Controparte_2 CP_2
).
[...]
9) Vero che liquidava a titolo di indennizzo l'importo di E. 5.000,oo (interrogatorio CP_1
formale di . Parte_1
pagina 6 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto a seguito di incendio del veicolo assicurato.
L'attore in particolare esponeva:
- che in data 16.02.2023 rinnovava con la polizza RC Auto n.00530871306, la CP_1
quale includeva, tra i sinistri indennizzabili, il rischio da incendio: “sono indennizzabili – con
gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le
cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di
esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se
azionato da gas liquido”.
- che in data 20.05.2023, verso le 23:00, mentre l'attore guidava a velocità moderata l'autoveicolo assicurato, si accorgeva che l'auto non rispondeva più ai comandi e che dal vano motore usciva fumo;
- che, in conseguenza di ciò, l'autoveicolo si arrestava sul marciapiede e urtava un paletto stradale;
- che l'attore usciva dall'autoveicolo prima che la vettura prendesse fuoco;
- che, sul luogo, intervenivano i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, i quali ultimi provvedevano allo spegnimento dell'incendio;
- che l'attore inoltrava alla convenuta richiesta di liquidazione dell'indennizzo a seguito del verificarsi del sinistro;
- che in data 19.10.2023 il invitava la convenuta a prendere parte alla procedura di Parte_1
pagina 7 di 13 negoziazione assistita e che, in data 07.11.2023, quest'ultima faceva presente di non aderire alla procedura in ragione della formulazione di una proposta di indennizzo, pari a euro 5.000,00;
- che il accettava la proposta di indennizzo pari a euro 5.000,00 a titolo di “acconto del Parte_1
maggior importo dovuto per tutti i danni sofferti”;
- che per ottenere il maggior importo dovuto si rendeva necessario radicare il presente giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in CP_1
particolare, evidenziando in primo luogo che il sinistro accaduto non rientrasse fra quelli indennizzabili ai sensi della polizza vigente tra le parti e, in secondo luogo e in via subordinata, contestando il
quantum richiesto da parte attrice.
A seguito dello svolgimento di attività istruttoria, consistita nell'assunzione della testimonianza di e nell'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo incendiato, Testimone_1
all'udienza del 28.01.2025 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 09.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va affermato come sia fatto pacifico e non contestato che fra le parti in causa,
all'epoca del sinistro, fosse vigente la polizza RC Auto n.00530871306 e che la stessa fosse posta a garanzia, inter alia, del rischio incendio.
Ciò premesso, v'è ora da dire come le difese svolte da parte convenuta si concentrino, sostanzialmente,
nello stabilire e dimostrare che l'incendio sia eziologicamente ricollegabile all'urto avvenuto con il marciapiede e il paletto stradale e come, conseguentemente, questa tipologia di sinistro non rientri nel perimetro di copertura contrattualmente stabilito a mezzo polizza.
pagina 8 di 13 A tal fine, in primo luogo valorizza quanto dichiarato dall'attore, e verbalizzato dai Vigili del CP_1
Fuoco prontamente intervenuti sul luogo del sinistro, attribuendo a siffatte dichiarazioni (i.e. che l'auto si sarebbe incendiata solo dopo l'urto con il marciapiede e il paletto stradale) efficacia di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. Sul punto, parte convenuta eccepisce come il verbale redatto dai Vigili del
Fuoco sia da qualificare quale atto pubblico ex art. 2699 c.c e, sulla scorta di tale qualificazione,
afferma che l'attore, ai fini della confutazione della sua valenza probatoria, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Tale assunto non merita condivisione. L'art. 2700 c.c., difatti, afferma testualmente che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, inter alia, di quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.
Ne consegue che ciò che costituisce oggetto di prova privilegiata è quanto stato dichiarato dall'attore ai
Vigili del Fuoco e non, invece, la veridicità o meno delle dichiarazioni o, tanto meno, la corretta interpretazione delle dichiarazioni fatte.
Nel caso di specie è pacifico che i Vigili del Fuoco siano giunti sul luogo del sinistro in un momento cronologicamente successivo al suo verificarsi. Da ciò consegue necessariamente che le dichiarazioni rilasciate dal e da questi verbalizzate, siano liberamente valutabili dal giudice senza Parte_1
necessità, ai fini di una loro contestazione, di proporre querela di falso.
Smontata la valenza di piena prova delle dichiarazioni verbalizzate nella relazione di intervento e caduta conseguentemente la necessità di ritenere come processualmente vero quanto in esse affermato,
v'è ora da passare alla ricostruzione dell'eziologia del sinistro, così come emerge dalle risultanze probatorie emerse a seguito dell'istruttoria processuale.
Sul punto, dirimenti appaiono le convergenti risultanze che si traggono dall'esame testimoniale e pagina 9 di 13 dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In punto di esame testimoniale, il teste testualmente afferma “ero alla guida Testimone_1
della mia vettura ed ero fermo allo stop, quando è sopraggiunta la vettura di cui al capitolo a
bassissima andatura e già usciva fumo dal vano motore;
la vettura ha sbattuto contro il paletto e nel
giro di 3/5 minuti ha preso fuoco”. Dalle dichiarazioni rilasciate si ricava che il teste, indifferente all'oggetto di causa, ha personalmente costatato che già prima dell'urto con il marciapiede fuoriusciva fumo dal vano motore.
Su tali dichiarazioni si inseriscono le risultanze dell'espletata CTU. Fondamentali risultano le affermazioni svolte a pagina 34-35 della perizia, dove testualmente si afferma “lo sviluppo
dell'incendio avviene un attimo prima dell'urto contro il cordolo del marciapiede, … vi è una chiara
compatibilità e nesso causale tra il surriscaldamento del metallo e la conseguente rottura di alcuni
elementi all'urto contro il cordolo. Come sopra indicato, non vi è correlazione fra il guasto tecnico e il
sinistro da circolazione (urto contro il cordolo marciapiede), tutti i danni sono riconducibili ad un
unico evento, lo sviluppo iniziale di fumo (che avviene solitamente prima dello sviluppo di una fiamma
e quindi dell'incendio) … fase iniziale dell'incendio con iniziale fuoriuscita di fumo dal cofano”. E'
evidente, da quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio, che nessun rilievo eziologicamente efficiente, rispetto allo sviluppo dell'incendio, abbia avuto l'urto con il marciapiede e il cartello stradale.
Inoltre, tali risultanze risultano coerenti con quanto affermato dal teste sopra citato e portano alla convergente conclusione che l'incendio si sia sviluppato, manifestandosi nella sue fasi inziali con la mera fuoriuscita di fumo dal vano motore, in un momento cronologicamente antecedente all'urto con il marciapiede.
pagina 10 di 13 Da tutto quanto esposto consegue che il sinistro occorso al sub specie di incendio, rientri, ai Parte_1
sensi di polizza, fra quelli indennizzabili.
Ciò stabilito in punto di an, v'è ora da vagliare il, logicamente successivo, profilo relativo al quantum
dell'indennizzo.
In primo luogo, va dichiarato come non rientrino, fra gli eventi coperti dalla polizza assicurativa, le spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva. Ne consegue che tali spese, sostenute dal e documentate al doc. 13 di parte attrice, debbano essere escluse dal computo del quantum Parte_1
indennizzabile.
In secondo luogo, in relazione alla richiesta di indennizzo per le spese sostenute da parte attrice per la conservazione del veicolo, v'è da dire come, sebbene le stesse siano in astratto passibili di copertura assicurativa, in concreto non risulti agli atti la prova della effettiva corresponsione delle stesse effettuata da parte attrice. Il preventivo prodotto agli atti sub doc. 12, difatti, è privo di qualsivoglia sottoscrizione e, conseguentemente, non è sufficiente a sostenere una statuizione risarcitoria, in assenza di una prova che accerti l'effettivo esborso di tali somme.
Passando ora ai danni causalmente ricollegabili all'incendio, l'art 10 della polizza regola le modalità di determinazione del danno risarcibile in caso di perdita totale dell'autoveicolo, stabilendo che
“l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional …
avevano al momento del sinistro. … L'ammontare del danno così determinato non può superare il
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto”.
V'è, dunque, da partire da quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio nella depositata perizia.
Ivi, il consulente stabilisce, in relazione al valore commerciale, che “la stima dei danni causati
dall'incendio viene interrotta al raggiungimento di un valore largamente superiore al valore
pagina 11 di 13 commerciale ed al valore assicurato. Il valore stimato assume parzialmente, il valore di € 62.126,00 +
IVA € 13.667,00 = € 75.794,00. Valore parziale superiore al valore commerciale stimato in €
27.600,00 ed al valore assicurato di € 36.745,00.” e, in relazione al valore netto che, confutando con ciò in maniera condivisibile quanto affermato dal consulente tecnico di parte convenuta, in ragione delle conseguenze causate dal calore sviluppatosi in uno con l'incendio il valore del relitto è pari a euro
350,00.
E' ictu oculi evidente come i danni causalmente prodotti dall'incendio, parzialmente stimati in euro
75.794,00, superino di gran lunga sia il valore commerciale dell'autoveicolo, stimato in euro 27.600,00,
sia il valore massimo assicurato, stimato in euro 36.745,00.
Da ciò consegue che base di partenza per il calcolo del quantum indennizzabile sia il valore commerciale del veicolo, pari a euro 27.600,00, ai quali si devono detrarre: i) euro 5.000,00 perché già
corrisposti da e accettati dall'attore a titolo di acconto;
ii) euro 350,00 quale valore del relitto. CP_1
Di talché, ne deriva che il quantum che dovrà indennizzare al così come accertato CP_1 Parte_1
dall'espletata istruttoria, è pari a euro 22.250,00, oltre interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, in difetto di domanda in ordine a una differente decorrenza degli stessi.
Detto importo, inoltre, non va maggiorato di rivalutazione monetaria in difetto di domanda.
Per l'effetto, pertanto, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma sopra indicata.
La liquidazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza, e si liquidano in favore di in complessivi euro 6.295,00 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese Parte_1
generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
pagina 12 di 13 ogni diversa istanza disattesa,
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 22.500,00, oltre interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
6.295,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 11 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 13 di 13