Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
2713/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2713/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.01.1956, residente in [...] lettera A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Cuccolo
(c.f.: ), sito in Poggiomarino (NA) alla via A. D'Ambrosio n. C.F._2
122, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, c.f.: , nata ad [...] il CP_1 C.F._3
30.10.1958 e residente in [...], con elezione di
.salerno.it dell'avv. Gloriana Gargano (c.f.: Email_1 CP_2
) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata n.
2024/2222 del 09.10.2024
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.11.2024, le parti hanno chiesto la conversione del divorzio contenzioso in congiunto con conseguente rimessione della causa al Collegio affinché pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle conclusioni congiuntamente concordate dai coniugi.
Il Pubblico Ministero, in data 23.01.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 21.04.1979 in Ercolano
(NA) e che dalla predetta unione nascevano due figli, RA, nato a [...]
Greco il 28.10.1981, e , nata a [...] il [...], Per_1
esponeva che causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita in comune, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si erano separati consensualmente, con decreto di omologa n. 3746/2014 del 04.06.2014, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata il giorno
02.05.2014. Poiché da quella data i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, aggiungeva che le sue condizioni economiche si erano modificate in senso peggiorativo rispetto alla data della separazione consensuale mentre la era percettrice di sussidi statali;
pertanto chiedeva accertarsi le CP_1
modifiche medio tempore verificatesi alla sua situazione patrimoniale e, per l'effetto, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
Con decreto del 04.06.2024, il Presidente nominava il Giudice relatore e fissava la comparizione delle parti al 12.11.2024.
Si costituiva in giudizio la resistente con comparsa depositata in data 11.10.2024, la quale precisava che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo al fine di trasformare la presente procedura contenziosa in divorzio congiunto senza prevedere statuizioni accessorie alla pronuncia relativa al solo status, dichiarando espressamente di rinunciare alla previsione in suo favore di un assegno divorzile.
All'udienza del 12.11.2024, i procuratori delle parti ribadivano che era stato raggiunto accordo in ordine alla pronuncia di divorzio senza statuizioni accessorie, essendo i figli della coppia oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti e non essendovi richieste di carattere economico fra i coniugi;
il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, rinviava la causa all'udienza del 18.11.2024 per discussione, poi sostituita dal deposito di note telematiche.
Quindi con ordinanza resa in data 18.11.2024 il giudice delegato, dato atto del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. da parte di entrambi i procuratori costituiti e considerato che le parti si erano riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio senza adozione di altre pronunce accessorie, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (02.05.2014) innanzi al Presidente del Tri- bunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 3746/2014, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In mancanza di figli minori della coppia o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ed a fronte della mancanza di domande di assegno divorzile, avendo la resistente espressamente dichiarato di rinunciarvi, alcuna statuizione accessoria deve essere adottata rispetto alla pronuncia di divorzio, di talchè la presente decisione va limitata al solo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e dell'adesione della resistente alla pronuncia di divorzio, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] Pt_1 CP_1
il 30.10.1958);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 46, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano