CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1602 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) – che agisce in proprio e quale Parte_1 C.F._1 genitore esercente la relativa responsabilità sulle minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. –, C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
, (C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
e (C.F. ), tutti C.F._5 Parte_5 C.F._6 eredi del defunto , rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Persona_2
Maiolica;
Appellanti
e
(già , Partita IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Serena Collarile;
Appellata nonché
(C.F. ); CP_3 C.F._7
Appellato contumace pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2205/2020, emessa in data 26.10.2020 dal
Tribunale Ordinario di Napoli Nord, pubblicata in data 28.10.2020 e notificata in data 8.3.2021, all'esito del giudizio recante R.G. n. 10123/2017.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'appellante in data 28.5.2025 e dalla difesa dell'appellata costituita in data 1.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Gli attori in primo grado, odierni appellanti, nella loro dichiarata qualità di eredi di
, agivano in giudizio nei confronti della Persona_2 Controparte_2
e di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi
[...] CP_3 attori asseritamente patiti all'esito del sinistro stradale occorso in data 13.11.2010, alle ore 18:50 circa, in Trentola Ducenta (CE), sulla S.P. 16, nei pressi del deposito
“Edil Pirozzi”, allorquando la vettura modello Fiat Panda, targata BR767SW, di proprietà di e condotta nell'occasione dal menzionato Controparte_4 [...]
, nell'operare una manovra di sorpasso ad un'autovettura che lo Per_2 precedeva, invadeva la corsia di marcia opposta impattando frontalmente la vettura modello Citroen X-Sara Picasso, targata BX310TV, condotta dal proprietario e convenuto il quale procedeva – secondo la prospettazione attorea – ad CP_3 una velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, così concorrendo, ex art. 2054 comma II c.c., al verificarsi del violento impatto, risultato fatale per il Per gli stessi fatti dedotti in lite, era stato avviato un apposito Per_2 procedimento penale, nell'ambito del quale il G.U.P. del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, all'esito di un giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., assolveva dai reati di cui agli art. 589, commi II e III c.p. per essere il fatto risultato CP_3 non sussistente.
I danni richiesti in citazione venivano quantificati complessivamente in €
520.000,00 (somma ridotta già alla metà in ragione del preteso pari concorso ex art. 2054 c.c.), da ripartirsi nel modo seguente: € 120.000,00 a favore di , Parte_1 moglie convivente del de cuius; € 105.000,00 a favore di , nella qualità Parte_1 di genitore esercente la relativa responsabilità sulla minore , figlia Persona_1 minore convivente con il de cuius; € 105.000,00 a favore di , nella Parte_1
pagina 2 di 16 qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sulla minore , Parte_2 figlia minore convivente con il de cuius; € 50.000,00 a favore di Parte_3
, fratello non convivente con il de cuius; € 50.000,00 a favore di
[...] [...]
sorella non convivente con il de cuius; € 90.000,00 a favore di Pt_4 Parte_5
, madre non convivente con il de cuius.
[...]
In data 5.12.2017, si costituiva contestando Controparte_2 integralmente gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della formulata domanda di risarcimento, perché inammissibile, improcedibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Rilevata la non perfetta integrità del contraddittorio, il Giudice autorizzava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, rinviando la causa all'udienza del
5.7.2018, quindi a quella del 16.7.2018, infine, per un tardivo perfezionamento della notifica dovuto a fatto non imputabile a parte attrice, al 18.2.2019. In tale data venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
Depositate ritualmente le relative memorie, il Giudice, all'udienza del 21.11.2019 si riservava. Sciolta la riserva, il Giudice non ammetteva le richieste di prova testimoniale articolate e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.6.2020, allorquando veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica, con la sentenza n. 2205/2020, pubblicata in data 28.10.2020 qui gravata, il
Giudice adito così disponeva: “
1. rigetta integralmente le domande attoree;
2. condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, in favore della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per Controparte_2 il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 21.487,00
(ventunomilaquattrocentoottantasette/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 21.387,00 (ventunomilatrecentoottantasette/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. nulla sulle spese in relazione all'ulteriore convenuto contumace
. CP_3
B. Giudizio d'appello.
pagina 3 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità Parte_1 di genitore esercente la relativa responsabilità sulle figlie minori e Per_1 [...]
nonché e Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, quali eredi di , hanno proposto appello avverso la testé
[...] Persona_2 menzionata sentenza n. 2205/2020, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, gli appellanti si sono doluti per aver il primo Giudice scelto di fondare la decisione qui gravata sulla sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale laddove, al contrario, stando all'art. 652 c.p.p., “la sentenza di assoluzione
(anche se pronunziata con le formule: perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo, o per non punibilità o non imputabilità dell'imputato) non può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile sulla responsabilità dell'imputato danneggiante, quanto all'esistenza del fatto o alla commissione di esso da parte dell'imputato o alla sua illiceità penale”. Da ciò seguirebbe, a detta degli appellanti, che nel giudizio civile di danno, che qui ci occupa, regolato esclusivamente dagli artt. 651 e 652 c.p.p. e non anche dall'art. 654 c.p.p., prescindendo dal detto giudicato penale, il primo Giudice ben avrebbe potuto e dovuto decidere in assoluta discrezionalità ed autonomia deliberativa sulla vertenza de qua. E ciò anche in ragione del fatto che a costituirsi parte civile nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 767/2014, non erano stati tutti gli attori originari, odierni appellanti, i quali avevano piuttosto preferito agire in sede civile per il risarcimento del danno, ma la sola con la conseguenza che la Parte_4 suindicata sentenza penale avrebbe tutto al più potuto far stato nei confronti quest'ultima soltanto. E invece, il primo giudice, in maniera incongrua, secondo parte appellante “dapprima limita[va] l'efficacia del giudicato alla sola
[...]
subito dopo, però, al fine di sottrarsi ad un'autonoma valutazione della Pt_4 fattispecie oggettiva sottoposta alla sua cognizione, estende[va] le preclusioni (??) anche a tutti gli altri attori, non parte civile del processo penale”. Da qui, la illiceità della gravata pronuncia.
Con il secondo motivo di appello, i gravanti si sono altresì doluti del fatto che il primo Giudice sceglieva di formare il suo convincimento a partire dalle sole risultanze istruttorie emerse ed acquisite nell'ambito del processo penale, peraltro pagina 4 di 16 selezionando, di detto materiale probatorio, “solo la parte relativa ad una eventuale responsabilità del defunto , omettendo in modo ingiustificato e Persona_2 inspiegabile tutto ciò che afferisce e rileva dagli atti circa il grave contributo e la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro del 13/11/2010 per CP_3 cui è causa e della conseguente morte del ”. Il contributo Persona_2 concausale nella determinazione del sinistro imputabile al al contrario, ben CP_3 avrebbe potuto essere evinto da una serie di evidenze fattuali emerse dalla stessa istruttoria svolta in sede penale, quali: 1) la velocità con cui il percorreva la CP_3 strada ove ebbe a verificarsi il sinistro, ben al di sopra dei limiti consentiti;
2)
l'assenza di tracce (di frenate o sterzate) che avrebbero potuto provare il tentativo, anche solo accennato da parte del di ridurre la velocità del proprio veicolo e/o CP_3 di evitare l'impatto. Elementi fattuali, asseritamente acclarati, che se opportunamente valorizzati, avrebbero potuto, secondo parte appellante, agevolmente provare come “ [abbia] tenuto, nelle circostanze di tempo e CP_3 spazio per cui è causa, un comportamento che lo rende di sicuro corresponsabile del sinistro verificatosi in data 13/11/2010 e della conseguente morte del sig.
[...]
. Tale incongrua valutazione selettiva del materiale probatorio raccolto Per_2 nella sede penale, era operata dal primo Giudice ad onta del fatto che nella seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., versata in atti, la Controparte_2 convenuta originaria e odierna appellata, si fosse mostrata ben consapevole, e anzi avrebbe addirittura ammesso, “che il proprio assicurato è, quantomeno CP_3 corresponsabile nella determinazione del sinistro mortale per cui è causa”.
Con il terzo motivo di appello, gli impugnanti hanno lamentato l'incongruità ed abnormità della pronuncia resa in primo grado per aver il Giudice: 1) definito la manovra di sorpasso effettuata dal “oltremodo imprudente e maldestra”, Per_2 giudizio a loro dire formulato in assenza di qualsivoglia attività istruttoria promossa sul punto, al fine di dare un fondamento probatorio a tali asserzioni;
2) omesso del tutto di considerare la velocità oltre il limite consentito tenuta da;
3) CP_3 sottolineato la grave compromissione di riflessi, reattività e percezione della realtà da parte del , omettendo qualsiasi riferimento alle “statuizioni della Persona_2
Suprema Corte secondo cui l'esito degli accertamenti sui liquidi biologici non sono bastevoli per dare la prova delle condizioni di alterazione di un soggetto, atteso che la
pagina 5 di 16 “positività” in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti nel sangue può risultare anche a diversi giorni di distanza dalla relativa assunzione, per cui, in assenza di una visita neurologica che accerti l'attualità e la perduranza dello stato di alterazione, non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità nella causazione del sinistro
(Cass. Pen. Sez. IV, 06/06/2007; Cass. Pen. Sez. IV, 07/02/2007; Cass. Pen. Sez. IV,
01/03/2007)”. A detta degli appellanti, invece, la condotta di guida del defunto avrebbe dimostrato lucidità di riflessi e piena padronanza della manovra che stava effettuando, come proverebbero tanto l'indicatore di direzione azionato prima di iniziare la manovra di sorpasso, quanto il tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia prima dell'impatto fatale;
4) omesso di accogliere le istanze istruttorie già formulate in prime cure e, in particolare, “l'audizione dei testi ivi indicati non ascoltati in sede penale, primo tra tutti il sig. che, presente al momento Tes_1 del sinistro, in quanto infermiere, in attesa dei soccorsi tentava per ben venti minuti di rianimare, senza successo, il giovane ”, scegliendo invece di dare Persona_2 spazio alla versione dei fatti fornita dalla sola testimone indicata dalla Compagnia di assicurazione, peraltro soprassedendo sulla contestata capacità a testimoniare della detta teste, per essere la moglie del oltre che terza trasportata al momento del CP_3 sinistro.
Con l'ultimo di motivo di gravame, gli appellanti si sono doluti della somma ingente alla quale erano stati condannati in prime cure, quanto alle spese di lite: l'acclarata corresponsabilità del nella determinazione del fatto lesivo, infatti, avrebbe CP_3 dovuto almeno suggerire al primo Giudice la compensazione delle stesse.
Alla luce delle ragioni tutte così esposte nell'articolazione del gravame, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “I) Accertare e dichiarare la pari responsabilità concorsuale ex art. 2054, 2 comma, c.c. del sig. nella CP_3 determinazione del sinistro per cui è causa e della morte del sig. Persona_2 avvenuti in data 13/11/2010; II) Per l'effetto, condannare il sig. e la CP_3 compagnia già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.p.t., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati a ciascuno degli istanti, nelle rispettive qualità ed eredi, del defunto
[...]
quantificati in complessivi euro 470.000,00 (somma già ridotta alla metà Per_2 in ragione del pari concorso ex art. 2054 c.c. e decurtata dell'importo di € 50.000,00 a
pagina 6 di 16 favore della sorella e così ripartiti: € 120.000,00 a favore della sig.ra Parte_4
, moglie convivente del de cuius;
€ 105.000,00 a favore della sig.ra Parte_1
, nella qualità di genitore esercente a relativa responsabilità sulla Parte_1 minore , figlia minore convivente con il de cuius;
€ 105.000,00 a Persona_1 favore della sig.ra , nella qualità di genitore esercente la relativa Parte_1 responsabilità sulla minore , figlia minore convivente con il de cuius;
€ Parte_2
50.000,00 a favore del sig. , fratello non convivente con il Parte_3 de cuius;
€ 90.000,00 a favore della sig.ra , madre non convivente Parte_5 con il de cuius. Ovvero la diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. III) In via istruttoria, ammettersi la prova per testimoni denegata in primo grado sulle circostanze di fatto di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6 comma,
c.p.c. e con i testi ivi indicati (attività istruttoria ritualmente richiesta ed ingiustificatamente non concessa dal Giudice di prime cure); IV) Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n° 2250/2020, ricorrendo gravi e fondati motivi;
V) Condannarsi, in solido tra loro, il sig. e la compagnia CP_3 [...]
già in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari, nonché spese forfetarie, oltre IVA e
C.p.A. di entrambi i giudizi con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”
Con un atto di comparsa depositato in data 3.9.2021, si è ritualmente la
[...]
già chiedendo il rigetto integrale del gravame Controparte_1 Controparte_2 proposto, “perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia medesima, condannare l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative a questo grado di giudizio”.
Con ordinanza depositata il 28.9.2021, è stata dichiarata la contumacia di CP_3
rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
[...] primo grado e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
28.3.2023. Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del
6.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 5.6.2025 si svolgesse mediante la c.d.
pagina 7 di 16 trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa dell'appellante in data
28.5.2025 e dalla difesa dell'appellata costituita in data 1.6.2025), alla detta udienza del 5.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite, previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Quanto al primo motivo di appello, con il quale le parti appellanti si sono dolute delle “affermazioni contraddittorie” del primo Giudice, per aver dapprima fatto “suo il principio della completa autonomia e separazione far il processo penale e quello civile, salvo poi, sostenere che al giudice civile è preclusa la possibilità di procedere ad una ricostruzione storico-dinamica degli accadimenti, se già fatta in sede penale”, va chiarito quanto segue.
L'art. 652 c.p.p. disciplina, come noto, l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'autonoma azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2, c.p.p. Da tale articolo, che costituisce una deroga al principio generale di autonomia e separazione fra i giudizi civile e penale, si può quindi inferire l'ulteriore assunto per cui al danneggiato spetta sempre la facoltà di scegliere se far valere in sede penale o civile la propria pretesa al risarcimento del danno. Quando, dunque, vi sia una sentenza definitiva di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, che abbia accertato l'insussistenza del fatto delittuoso contestato, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, essa sentenza avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo promosso in vista delle restituzioni e/o del risarcimento del danno (Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768), nel senso che l'accertamento del fatto compiuto in sede penale non potrà più essere messo in discussione in sede civile.
pagina 8 di 16 La Suprema Corte, riprendendo un orientamento costante sul punto, ha messo in chiaro quali sono le condizioni che devono necessariamente coesistere affinché una sentenza penale di assoluzione, adottata con la formula: “perché il fatto non sussiste”, possa spiegare effetto di giudicato nel procedimento civile di risarcimento del danno, ovvero: 1) che la sentenza penale sia stata pronunciata all'esito del dibattimento;
2) che il danneggiato sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
3) che in sede civile, la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, deve esserci perfetta coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (tra le altre, Cass., 27 agosto
2001, n. 11272; Cass., 19 maggio 2003, n. 7765; Cass., 20 gennaio 2005, n. 1218;
Cas., 20 settembre 2006, n. 20325; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4519; Cass., 21 aprile 2016, n. 8035; Cass., 12 marzo 2019, n. 4929). Una pronuncia recentissima della stessa Corte nomofilattica ha all'uopo ulteriormente chiarito come al giudice civile sia del tutto “precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, perché il fatto non costituisce reato” (Cass. civ., sez. III, 12.9.2022, n. 26811. Nostre le sottolineature).
Detto altrimenti, il giudice civile è vincolato alla spiegazione causale accertata nell'ambito del giudicato penale e potrà rivalutarla solo secondo i criteri civilistici, ad esempio ritenendola sufficiente perché anche solo altamente probabile, ma giammai potrà sostituire a quella spiegazione causale una diversa spiegazione, poiché diversamente porrebbe alla base della sua decisione un fatto diverso da quello accertato con efficacia di giudicato.
Dunque, l'effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile quando vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento, mentre sotto il profilo oggettivo vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell'illecito, rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest'ultimo ambito la regola del “più probabile che
pagina 9 di 16 non”, che invece come noto non trova spazio alcuno nell'ambito del giudizio penale, improntato ad un rigore probatorio differente.
Orbene, e tornando al caso che qui ci occupa, è ben vero che nel giudizio penale apertosi a carico di e conclusosi con la sentenza di assoluzione n. CP_3
767/2014, adottata con la formula: “perché il fatto non sussiste”, la sola ad essersi costituita parte civile era stata l'odierna appellante ed attrice in prime cure Parte_4
e, quindi, a rigore, l'efficacia preclusiva avrebbe dovuto riguardare solo lei,
[...] non anche gli altri attori. Se, infatti, come detto, il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio. Tuttavia, la sua personale partecipazione al giudizio penale non preclude ad altri danneggiati o suoi aventi causa la possibilità di agire autonomamente in sede civile, il che è esattamente ciò che accaduto con gli altri eredi di . Dunque, mentre la vincolatività del giudicato penale Persona_2 assolutorio nei confronti di appare intangibile perché Parte_4 normativamente coperto dall'art. 652 c.p.p., appunto, rispetto agli altri attori, odierni appellanti, che decidevano di intraprendere un'autonoma azione in sede civile per veder congruamente ristorati i danni che assumevano aver patito, il
Giudice ben poteva agire, come ha fatto, sentendosi sì svincolato dal giudizio penale di assoluzione, ma non per questo dovendo necessariamente esitare il suo vaglio in una pronuncia di merito con quello confliggente. E ciò in quanto la sola circostanza che sia stata proposta domanda civile risarcitoria per i medesimi fatti oggetto del processo penale, non è sufficiente per la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l'uno e l'altro giudizio, anche avuto riguardo al principio, più volte ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui tra il giudizio penale e il giudizio civile risarcitorio sussiste piena e reciproca autonomia, atteso, sotto il profilo sostanziale, che il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art.
2043 c.c. e non già la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla fattispecie penale (Corte Cost. nn. 182/2021 e 173/2022; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass.
21/03/2022, n. 8997; Cass. 18/10/2022, n. 30496; Cass. 03/02/2023, n. 3368;
Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094). Peraltro, anche sul piano processuale nei due giudizi trovano applicazione diversi criteri di giudizio e diverse pagina 10 di 16 regole probatorie, con particolare riferimento alle regole di funzione dell'accertamento del nesso causale (Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. civ., Sez. 3,
18/10/2022, n. 30496).
Dunque, il primo Giudice, nella consapevolezza dell'autonomia del proprio giudizio, giungeva a chiarire come: “[…], nella specie, proprio l'attento esame degli atti formati nell'ambito del processo penale innanzi menzionato (tutti riprodotti anche nel presente giudizio civile dalle odierne parti in causa) fonda il convincimento di questo giudice che il sinistro per cui è causa debba essere ascritto (dal punto di vista strettamente eziologico) proprio alla esclusiva responsabilità del dante causa degli odierni attori”.
Ciò a riprova, giova ripeterlo, della totale autonomia del giudizio che ha contraddistinto l'operato del primo Giudice, il quale ha condotto il vaglio a lui devoluto della domanda di risarcimento scevro da qualsiasi condizionamento o preclusione indotta dal giudicato penale, rispetto alle cui conclusioni ha dimostrato di procedere ottemperando ad una insindacabile ed incensurabile indipendenza decisionale, idonea a fondare, in questa sede, il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto alla seconda doglianza, afferente al vaglio pretesamente illegittimo, da parte del primo Giudice, del materiale probatorio, o di parti di esso artatamente selezionate, raccolto in sede penale, va precisato quanto segue.
Come osservato in precedenza, il Giudice del primo grado del giudizio odierno pienamente consapevole della non pregiudizialità delle conclusioni assolutorie cui era giunto il Giudice penale, quanto alle accuse di concorso nella determinazione dell'evento lesivo rivolte al – almeno per ciò che riguarda gli appellanti diversi CP_3 da – in maniera non censurabile in tale sede, dichiarava: “Per Parte_4 quanto riguarda, invece, gli ulteriori attori (per i quali non vi è sicura prova in atti della loro partecipazione al suddetto processo penale), la non diretta applicabilità nei loro confronti dell'art. 652 c.p.p., non vieta, in ogni caso – come innanzi già precisato – che
l'autonomo accertamento del fatto richiesto all'odierno Giudice civile possa essere condotto sulla base delle oggettive risultanze istruttorie già formate ed acquisite nell'ambito di quello stesso processo penale, a maggior ragione se dotate di un elevatissimo grado di attendibilità e oggettività (come è nel caso di specie)”.
Orbene, proprio nell'ambito della menzionata autonomia tra i giudizi penali e civili, e nel rispetto dell'insindacabile discrezionalità che l'ordinamento riconosce al giudice pagina 11 di 16 civile quanto all'accertamento della responsabilità risarcitoria per un danno seguito ad un sinistro, il primo Giudice, nel libero formarsi del proprio convincimento, discrezionalmente sceglieva di vagliare gli atti e gli elementi di prova offerti e formati nell'ambito del processo penale, giungendo, alla luce di tale vaglio, a convincersi dell'esclusiva ascrivibilità della responsabilità del sinistro alla condotta del Per_2
Ebbene, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti, con le dovute garanzie di legge, in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 giugno 2019 n. 16893). Peraltro, ad abundantiam, quandanche la sentenza penale irrevocabile fosse risultata priva di qualsiasi efficacia extra-penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, avrebbe pur sempre dovuto tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, dal momento che la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale - ed attribuendo, si ripete una volta ancora, al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma - costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti.
Ebbene, il primo Giudice ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, procedendo a tal fine al diretto esame del materiale probatorio raccolto in sede penale – in particolare, rifacendosi alle conclusioni contenute nella perizia a firma del perito del GIP Dott.
, preferendole a quelle dell'Ing. tecnico nominato dal PM, “perché Per_3 Per_4 dotate di un alto grado di coerenza logica e tecnica” –, e ricavando elementi utili alla decisione direttamente dagli atti del relativo processo, accertando in tal modo i fatti materiali sottoposti al proprio vaglio critico e concludendo nel senso di ritenere
“documentalmente e oggettivamente acquisito (e neppure fatto oggetto di specifica contestazione dagli istanti), che il dante causa degli odierni attori [ Per_2
pagina 12 di 16 n.d.r.], al momento del fatto: (a) si pose alla guida di una vettura in preda Per_2
a sostanze psicotrope e alcoliche, ben al di là del limite consentito (essendo risultato, nella specie, positivo per presenza di cocaina e con tasso alcolemico di ben 3,70 g/l, contro i 0,50 consentiti) […]; b) iniziò una improvvida e imprudente manovra di sorpasso senza previamente verificare l'assenza di veicoli sopravvenienti dall'opposto senso di marcia, finendo, quindi, per impattare frontalmente il veicolo condotto dal
[…]; (c) teneva una velocità di marcia, al momento dell'impatto, stimata tra CP_3
i 73 e gli 81 Km/h, a fronte dei 50 Km/h consentiti”. In ragione di tali ricostruzioni operate in sede penale ed assunte quale fondamento della decisione in sede civile, il primo Giudice si orientava a considerare del tutto “irrilevanti (dal punto di vista strettamente eziologico nella determinazione dell'evento dannoso) — quand'anche si volessero dare per dimostrate — le violazioni che gli attori addebitano allo stesso conducente del veicolo antagonista (ossia al convenuto ), il quale — deducono gli CP_3 istanti — avrebbe anch'esso tenuto una velocità di marcia superiore al limite consentito, e non avrebbe posto in essere le pur possibili manovre di emergenza al fine di evitare l'impatto”.
In ragione di ciò, la decisione impugnata è apparsa esente da censure nella parte in cui – valutando il complesso delle prove con piena autonomia di giudizio ed esercitando un potere tipico del giudice di merito – è pervenuta alla conclusione della esclusiva attribuibilità della colpa al nella determinazione dell'evento Per_2 che ne occasionò la morte. La sentenza gravata, d'altra parte, ha spiegato con chiarezza le ragioni di questa decisione, evidenziando la sussistenza di elementi di colpa a carico del solo e rilevando l'insussistenza di elemento utili a far Per_2 ritenere fondata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, II comma c.c.. E ciò ad onta della pur accertata velocità oltre il limite tenuta dal che, CP_3 come chiarito dallo stesso CT , viaggiava ad una velocità compresa tra i CP_5
61 e i 67 Km/h, sforando il limite in una misura minima e comunque irrilevante quanto al dispiegarsi della cine-dinamica dell'impatto.
Da tutto ciò appare evidente come sia infondato il secondo motivo di gravame.
Alla luce di quanto fin qui precisato, deve inoltre ritenersi che la trattazione delle singole, puntuali doglianze articolate nel terzo motivo di gravame (eccessiva velocità
pagina 13 di 16 tenuta dal assenza di segni di frenate o di sterzate sulla corsia di marcai di CP_3 quest'ultimo) resta assorbita.
Nell'ultimo motivo, le parti hanno censurato la prima decisione della parte in cui ne ha disposto la condanna alla spese di lite, per una somma asseritamente esorbitante.
Trattasi di motivo infondato in quanto la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure in complessivi euro 21.487,00
(ventunomilaquattrocentoottantasette/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 21.387,00 (ventunomilatrecentoottantasette/00) per compensi professionali, ad avviso del Collegio, appare corretta, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000.01 ad euro 520.000,00.
Invero, l'applicazione di valori medi secchi per l'indicato scaglione da euro
260.000,01 ad euro 520.000,00 avrebbe comportato la liquidazione a titolo di compenso professionale della somma maggiore di euro 22.457,00.
Deve ritenersi che trattasi, dunque, di una liquidazione delle spese correttamente effettuata e ciò considerando che in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cassazione civile, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto da parte appellante segue, in base al principio della pagina 14 di 16 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi appellanti al pagamento, in favore dell'unica parte appellata costituita per l'attività effettivamente espletata ovvero per tutte le fasi, nulla disponendosi in ordine alle spese in relazione alla parte appellata contumace.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la relativa responsabilità sulle figlie minori e Per_1 [...]
nonché da , e Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti eredi di avverso la sentenza n. 2205/2020,
[...] Persona_2
pagina 15 di 16 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 28.10.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara tenuto e condanna gli appellanti , Parte_1 [...]
, e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che liquida complessivamente in euro 19.000,00 per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 16 di 16