Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7601/2023 R.g. n…...……………Reg. sent. n……………….. Cron. n……………….. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 06 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7601 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di revocazione ordinaria;
promosso da
, , e gli ultimi AR Parte_2 Parte_3 Parte_4 tre in qualità di eredi di rapp.ti e difesi dal prof. avv. Antonio Tommaso Persona_1
De Mauro, giusta procura in atti;
- attori -
contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Antonio Savoia, giusta procura in atti;
Controparte_1
- convenuto –
e contro
e , rapp.ti e difesi dall'avv. Salvatore De Mitri, giusta Controparte_2 CP_3 procura in atti;
- altri convenuti –
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Liaci, giusta procura in atti;
Controparte_4
- altro convenuto –
nonché contro
, contumace;
CP_5
- altra convenuta –
Conclusioni: Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 06.05.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti.
pagina 1 di 5
Hanno agito in giudizio , AR Parte_2 [...]
e gli ultimi tre in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 deducendo quanto segue:
- che i germani ( , il defunto e ) erano soci della PT PT R_ CP_1 CP_3
LM dei F.lli Starace snc che si occupava della vendita di divani e salotti;
- che i fratelli e erano stati inizialmente estromessi con delibera del AR R_
28.01.2014, impugnata dinanzi al Tribunale di Lecce nel giudizio n. 5623/2014; ma PT
, in data 17.02.2015, aveva comunicato formale recesso e aveva poi
[...] Persona_1 rinunciato alla domanda, all'azione ed agli atti del giudizio;
sicché deve AR intendersi receduto dalla società il 17.02.2015 e per la delibera del Persona_1
28.01.2014 è divenuta definitiva;
- che entrambi hanno chiesto la liquidazione della loro quota e, non ricevendo risposta, hanno proposto i giudizi n. 6212/2017 ( ) e 9148/2022 ( ; PT R_
- che, nel giudizio n. 6212/2017, è stato chiesto un sequestro conservativo a garanzia del credito fino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 e, nello stesso giudizio, è stata espletata consulenza che ha accertato che, alla data del 17.02.2015, il valore economico della LM snc era pari ad € 138.845,46, sicché il valore spettante a era AR pari ad € 33.322,91 (24%);
- che la quota spettante a era pari al 26% e deve essere calcolata al Persona_1
28.01.2014, sicché è certamente maggiore di quella del fratello;
PT
- che, comunque, le quote sono state stimate al ribasso, visto che nella visura le quote dei fratelli che hanno il 24% cadauno sono indicate in € 59.328,00, mentre la quota di R_ (pari al 26%) è indicata in € 69.216;
- che la società è inattiva e cancellata dal Registro delle Imprese dal 31.08.2019;
- che, a causa di un debito contratto con BCC di Terra d'Otranto, è stata promossa la procedura espropriativa n. 625/2018 RGE nei confronti della LM – nella quale è stato venduto l'immobile di proprietà della società – e, in quella procedura, vi è stato l'intervento di numerosi creditori, sicché gli odierni attori non hanno più alcuna garanzia del proprio credito;
- che, non avendo la LM altri beni da offrire ai creditori, degli obblighi verso PT
e verso gli eredi di devono rispondere i soci superstiti;
[...] Persona_1
- che i fratelli e si sono spogliati del proprio patrimonio con atti di CP_1 CP_3 donazione in favore dei figli ( in favore dei figli e ai quali Controparte_1 CP_4 CP_5 ha donato la nuda proprietà di alcuni beni, mantenendo per sé e per la moglie l'usufrutto;
in favore del figlio ); CP_3 Controparte_2
- che e , all'esito di tali atti, sono proprietari ciascuno solo di un Controparte_1 CP_3 piccolo locale-deposito in Merine e non hanno redditi da lavoro;
- che, essendo gli atti compiuti a titolo gratuito, va solo provato che vi era consapevolezza dei debiti e del pregiudizio che gli stessi avrebbero arrecato ai fratelli.
Hanno, quindi, convenuto in giudizio , , , Controparte_1 CP_3 Controparte_2
e , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_5
“1) Accertare e dichiarare che sono pregiudizievoli per le ragioni di credito degli attori per tutte le causali in narrativa: a) l'Atto pubblico di donazione 14.11.2018 per Notar Per_2 della nuda proprietà dell'abitazione di , Via Montenegro 101, censita Parte_5 al foglio 8, particella 694, subalterno 4, piano 1°, categoria A/3, Rep. 34687, trascritto nei
Registri Immobiliari il 20.11.2018 ai nn. Reg. Gen. 37288 e Reg. Part. 28833da parte di
pagina 2 di 5 ai figli e b) l'Atto Pubblico di donazione Controparte_1 Controparte_4 CP_5 14.11.2018 per Notar della nuda proprietà dell'abitazione di San Foca di Per_2
Melendugno, Viale Europa, censita al foglio 19, particella 1831, subalterno 7, piano terra
e primo piano, categoria A/3, Rep. 34687, trascritto nei Registri Immobiliari il 20.11.2018 ai nn. Reg. Gen. 37289 e Reg. Part. 28834, da parte di ai figli Controparte_1 CP_4
e c) l'Atto Pubblico di donazione 2.7.2020 per Notar della
[...] CP_5 Per_2 proprietà dell'abitazione sita in Via Calabria 9, censita al foglio 12, particella Parte_5
208, subalterni 5-9, categoria A/2, trascritto nei Registri Immobiliari il 6.7.2020 ai nn.
Reg. Gen. 17853 e Reg. Part. 13477, da parte di al figlio;
CP_3 Controparte_2 2) Per l'effetto, dichiarare inefficaci e inopponibili agli odierni attori tutti gli atti di cui al punto 1, ordinando al Conservatore, con esonero da responsabilità, l'annotazione della emananda sentenza nei competenti Registri immobiliari e ogni altra modifica necessaria ai predetti atti;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, imposte e accessori di legge”.
Si è costituito in giudizio il quale ha, preliminarmente, evidenziato che Controparte_1 il giudizio rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3 D.L. n. 132/2014, che prevede l'obbligatorio esperimento della domanda di negoziazione assistita;
ha, poi, sostenuto che il diritto di a percepire la liquidazione della quota societaria è prescritto, visto Persona_1 che lo stesso è stato escluso in data 28.01.2014, mentre la richiesta di liquidazione della quota si è avuta in data 11.12.2019; ha, poi, evidenziato che non sussiste il credito vantato dagli attori, visto che sulle pretese di entrambi pendono ancora delle controversie giudiziali;
ha messo in risalto che le donazioni effettuate non hanno determinato alcun pregiudizio, visto che ha ottenuto un sequestro conservativo fino ad € 50.000,00 per AR una quota che si asserisce valere € 33.322,91 e visto che è intervenuto nella Persona_1 procedura esecutiva immobiliare 625/2018 in cui è stata accantonata la somma di € 40.000,00.
Si sono altresì costituiti e i quali, oltre a muovere CP_3 Controparte_2 contestazioni analoghe a quelle di , hanno anche evidenziato Controparte_1 l'insussistenza della consapevolezza del pregiudizio ai presunti creditori.
Contestazioni analoghe ha anche mosso , anch'egli costituitosi. Controparte_4
È rimasta contumace solo nonostante la regolare notifica dell'atto di CP_5 citazione.
Non essendo necessaria attività istruttoria, è stata fissata l'udienza del 06.05.2025 per la decisione con concessione dei termini anticipati ex art. 189 c.p.c..
* * *
In via preliminare, va rigettata la domanda di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, visto che la controversia riguarda crediti di valore superiore ad € 50.000,00.
*
Il “petitum” dell'azione revocatoria è la pronuncia dell'inefficacia del negozio, esistente e realmente voluto, riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti. Ai sensi dell'art. 2901 c.c., le condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria, da parte del creditore che agisca al fine di ottenere pronuncia di inefficacia relativa dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore, da cui derivi una diminuzione delle garanzie che assistono il proprio credito, sono: la conoscenza da parte del debitore del pagina 3 di 5 pregiudizio che la disposizione patrimoniale arreca alle ragioni creditorie (cd. scientia damni); qualora l'atto lesivo della garanzia patrimoniale del creditore sia stato compiuto a titolo oneroso, la compartecipazione dolosa del terzo avente causa.
È inoltre necessario che sussistano le ragioni di credito e un pregiudizio alle stesse.
Fatte queste premesse, veniamo ad esaminare il caso di specie.
1. Ragioni di credito
Nel caso di specie, le ragioni di credito emergono da sentenze emesse in primo grado, che hanno riconosciuto la fondatezza delle pretese degli attori.
In particolare, si tratta della sentenza del Tribunale di Lecce n. 809/2024 depositata il
29.2.2024 (con la quale è stata accolta la domanda formulata da e, per AR l'effetto, è stata condannata la LM snc a versare allo stesso il valore corrispondente alla sua quota societaria alla data del recesso formalizzato in data 13.2.2015, pari a € 44.587,36, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo) e della sentenza del Tribunale di
Lecce del 15.10.2024, in proc. n. 9148/2022 RG (con cui è stata accolta la domanda proposta da e, per l'effetto, è stata condannata la LM al pagamento in Persona_1 favore dello stesso della somma di € 47.140,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo).
La circostanza che le due sentenze siano state oggetto di gravame non ha alcun rilievo, visto che è pacifico il principio per cui l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti “litigiosi”. È anche priva di rilievo, in questa sede, l'eccezione di prescrizione del credito di trattandosi di eccezione che andava proposta (ed è stata proposta, per Persona_1 come si evince dal testo della sentenza) nel giudizio avviato dal socio per ottenere il riconoscimento del proprio credito;
in quella sede, l'eccezione non è stata ritenuta fondata, tanto che la domanda attorea è stata accolta.
2. Il pregiudizio delle ragioni di credito
Non può dubitarsi della circostanza gli atti dispositivi compiuti abbiano arrecato grave pregiudizio nei confronti dei creditori, in quanto hanno compromesso in maniera incontrovertibile la garanzia patrimoniale dei debitori, privando gli stessi del loro patrimonio. Il fatto che goda di un sequestro conservativo fino a € 50.000,00, mentre AR
(oggi gli eredi) goda di un accantonamento di somme per € 40.000,00 nella Persona_1 procedura espropriativa non esclude il pregiudizio: quando si procederà al riparto nella procedura esecutiva, bisognerà tenere conto dei titoli di graduazione tra i numerosi creditori intervenuti, sicché non è detto che gli odierni attori riescano ad ottenere soddisfacimento sul solo patrimonio della società. È, pertanto, diritto degli odierni attori conservare la garanzia patrimoniale offerta anche dal patrimonio dei soci e gli atti di disposizione effettuati non consentono tale garanzia, in ragione della esiguità del patrimonio residuo in capo ai soci.
3. La scientia damni da parte del debitore
La circostanza che e fossero a conoscenza del Controparte_1 CP_3 pregiudizio che gli atti di disposizione potevano arrecare alle ragioni dei creditori è incontestabile. La società era in difficoltà già al tempo del compimento degli atti di disposizione patrimoniale (come si evince dalla circostanza che la procedura esecutiva risale al 2018) e pagina 4 di 5 le ragioni di credito degli odierni attori erano già sorte (come pure le ragioni di credito del creditore procedente dell'esecuzione immobiliare avviata nel 2018).
4. La partecipatio fraudis da parte del terzo
Nel caso di specie, trattandosi di atti a titolo gratuito, non è necessaria la prova di tale elemento.
La domanda attorea di revocatoria va, quindi, totalmente accolta.
*
Dall'esito del giudizio discende la condanna dei convenuti costituiti, in solido tra loro, a rifondere nei confronti degli attori le spese e competenze legali, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta ed applicando i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Nulla va disposto per le spese di lite con riferimento alla convenuta , CP_5 che non si è costituita e non si è opposta alla domanda.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , AR [...]
e ogni avversa domanda, eccezione e Parte_2 Parte_3 Parte_4 deduzione disattendendo, così provvede:
- dichiara l'inefficacia, nei confronti delle parti attrici dei seguenti atti:
a) Atto pubblico di donazione 14.11.2018 per Notar della nuda proprietà Per_2 dell'abitazione di , Via Montenegro 101, censita al foglio 8, particella Parte_5
694, subalterno 4, piano 1°, categoria A/3, Rep. 34687, trascritto nei Registri Immobiliari il
20.11.2018 ai nn. Reg. Gen. 37288 e Reg. Part. 28833da parte di ai figli Controparte_1
e b) Atto Pubblico di donazione 14.11.2018 per Notar della Controparte_4 CP_5 Per_2 nuda proprietà dell'abitazione di San Foca di Melendugno, Viale Europa, censita al foglio 19, particella 1831, subalterno 7, piano terra e primo piano, categoria A/3, Rep. 34687, trascritto nei Registri Immobiliari il 20.11.2018 ai nn. Reg. Gen. 37289 e Reg. Part. 28834, da parte di ai figli e c) Atto Pubblico di Controparte_1 Controparte_4 CP_5 donazione 2.7.2020 per Notar della proprietà dell'abitazione sita in Via Per_2 Parte_5
Calabria 9, censita al foglio 12, particella 208, subalterni 5-9, categoria A/2, trascritto nei
Registri Immobiliari il 6.7.2020 ai nn. Reg. Gen. 17853 e Reg. Part. 13477, da parte di al figlio;
CP_3 Controparte_2
- autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla annotazione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna i convenuti , , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere le spese e competenze legali in favore degli attori,
[...] liquidate in € 610,00 per spese ed € 7.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- nulla per le spese di lite tra gli attori e . CP_5
Lecce, 05 giugno 2025 Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone
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