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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati IOPPOLI FRANCESCO e Parte_1 C.F._1
IOPPOLI CARLO VIA TRIONFALE 5697 00100 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
con l'AVV. DE SANCTIS MARCELLO VIA Controparte_1 P.IVA_1
ANCONA, 21 MACERATA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.300/2023 del 08/04/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato deducendo che quest'ultima ha stipulato Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto col sul Nera, via Vittazzi, di cui l'attrice è Controparte_2
pagina 1 di 4 condomina, avente ad oggetto l'opera di sostituire i muri dei vari appartamenti con muri antisismici.
La , lamentando che la società appaltatrice non aveva adempiuto l'obbligazione assunta, poiché, Pt_1
aveva demolito una parete dell'appartamento di proprietà , segnante il confine rispetto al vicino Pt_1
appartamento di altro condomino, e riposizionato tale parete in posizione diversa da quella preesistente, spostandola di diverse decine di centimetri all'interno della proprietà , con conseguente Pt_1
riduzione delle originarie dimensioni dell'appartamento (un monolocale) e che aveva eliminato una paretina interna di suddivisione del monolocale in zone giorno e notte, ha chiesto risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore o in subordine, condannarlo, in adempimento del contratto, a ripristinare lo stato originario dell'appartamento. costituendosi ha resistito alla domanda. CP_1
Il Tribunale ha così deciso: rigetta la domanda proposta da nei confronti della condanna Parte_1 Controparte_1
a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della società Parte_1 [...]
in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese CP_1
vive documentate.
Ha interposto tempestivo appello la;
si è costituita resistendo. Pt_1 CP_1
Primo motivo: violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1453 c.c. e all'onere della prova gravante sull'appaltatore di aver adempiuto al contratto
Secondo motivo: violazione degli artt. 246, 269 c.p.c.; 183 c.p.c. in relazione al divieto di dedurre fatti nuovi direttamente in sede di articolazione dei capitoli di prova;
244 c.p.c. in relazione al principio di inammissibilità' della prova per testimoni avente ad oggetto valutazioni.
Terzo motivo: erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado sulla base delle inattendibili testimonianze dell'Ing. del sig. Tes_1 Pt_1
Quarto motivo: violazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione ai termini processuali per il deposito dei documenti.
I motivi devono esaminarsi congiuntamente, siccome complessivamente rivolti ad una diversa ricostruzione del fatto.
Prioritariamente va delibato il quarto motivo, col quale la lamenta che, successivamente alla Pt_1
scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c., avendo la realizzato nella cantina di proprietà CP_1
dell'attrice, lavori non previsti nel contratto d'appalto, non comunicati alla proprietaria né autorizzati
(rimozione di un tubo di scarico e sua sostituzione, allargamento di una colonna in muratura con riduzione dello spazio calpestabile anche della cantina) avendo all'udienza prodotto documentazione dell'esecuzione di tali lavori, corrispondenza intercorsa tra le parti e fotografie, era invitata dal giudice pagina 2 di 4 a chiedere di essere autorizzata, piuttosto che a pretendere di produrre direttamente tale documentazione;
successivamente il giudice ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza ammettere la produzione.
Per il che l'appellante chiede essere autorizzata a produrre tali documenti in appello.
Il fatto è che la produzione concerne fatti che esulano dal perimetro della causa, nulla avendo a che vedere con l'inadempimento denunciato dalla consistente nella asserita ricostruzione infedele Pt_1
di una parete e demolizione di altra: quindi non possono trovare ingresso in causa.
Col secondo motivo, la afferma violazione dell'art. 246 c.p.c. per aver ammesso a deporre l'Ing. Pt_1
progettista e direttore dei lavori, il geom. responsabile del cantiere e Tes_1 Controparte_3 Tes_2
capocantiere.
[...]
Peraltro la doglianza comprende anche l'asserita violazione dell'art. 269 c.p.c. per non aver autorizzato la chiamata in causa del la violazione dell'art. 183 c.p.c. per aver ammesso capitoli di prova su Tes_1
fatti non dedotti dalla parte ed infine dell'art. 244 c.p.c., per aver consentito ai testi di esprimere valutazioni, tesaurizzandole per il giudizio.
Vi è da considerare che la chiamata in causa dell'Ing. è stata proposta dalla dopo la Tes_1 Pt_1
costituzione di la quale si è limitata ad affermare di aver adempiuto al contratto, senza che CP_1
da tale difesa sorgesse l'esigenza per l'attrice di chiamare in causa il terzo;
oltretutto, è incontestato che la signora aveva escusso direttore dei lavori e amministratore del condominio, prima di citare Pt_1
segno quindi che la era in grado di citare l'Ing. direttamente: quindi la CP_1 Pt_1 Tes_1
decisione del tribunale è ineccepibile.
Escluso quindi che l'Ing. avesse un interesse a partecipare al giudizio, un siffatto interesse non Tes_1
sussiste neppure per gli altri testimoni, che sono dipendenti della ed il cui interesse CP_1
concreto non è neppure adombrato.
Quanto ai fatti su cui i testi sono stati chiamati a deporre, questi non violano le preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c., in quanto tali fatti rientrano nel perimetro delle difese proposte dalla parte, che ha affermato il proprio esatto adempimento, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.
Infine, i testimoni non hanno per nulla espresso valutazioni, essendosi limitati a deporre di aver potuto direttamente constatare, dalle tracce presenti in loco, che la parete di che trattasi è stata ricostruita esattamente dove si trovava precedentemente, escludendo quindi l'errore addebitato dalla appellante all'impresa.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 3 di 4 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 5.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge;
accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati IOPPOLI FRANCESCO e Parte_1 C.F._1
IOPPOLI CARLO VIA TRIONFALE 5697 00100 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
con l'AVV. DE SANCTIS MARCELLO VIA Controparte_1 P.IVA_1
ANCONA, 21 MACERATA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.300/2023 del 08/04/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato deducendo che quest'ultima ha stipulato Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto col sul Nera, via Vittazzi, di cui l'attrice è Controparte_2
pagina 1 di 4 condomina, avente ad oggetto l'opera di sostituire i muri dei vari appartamenti con muri antisismici.
La , lamentando che la società appaltatrice non aveva adempiuto l'obbligazione assunta, poiché, Pt_1
aveva demolito una parete dell'appartamento di proprietà , segnante il confine rispetto al vicino Pt_1
appartamento di altro condomino, e riposizionato tale parete in posizione diversa da quella preesistente, spostandola di diverse decine di centimetri all'interno della proprietà , con conseguente Pt_1
riduzione delle originarie dimensioni dell'appartamento (un monolocale) e che aveva eliminato una paretina interna di suddivisione del monolocale in zone giorno e notte, ha chiesto risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore o in subordine, condannarlo, in adempimento del contratto, a ripristinare lo stato originario dell'appartamento. costituendosi ha resistito alla domanda. CP_1
Il Tribunale ha così deciso: rigetta la domanda proposta da nei confronti della condanna Parte_1 Controparte_1
a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della società Parte_1 [...]
in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese CP_1
vive documentate.
Ha interposto tempestivo appello la;
si è costituita resistendo. Pt_1 CP_1
Primo motivo: violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1453 c.c. e all'onere della prova gravante sull'appaltatore di aver adempiuto al contratto
Secondo motivo: violazione degli artt. 246, 269 c.p.c.; 183 c.p.c. in relazione al divieto di dedurre fatti nuovi direttamente in sede di articolazione dei capitoli di prova;
244 c.p.c. in relazione al principio di inammissibilità' della prova per testimoni avente ad oggetto valutazioni.
Terzo motivo: erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado sulla base delle inattendibili testimonianze dell'Ing. del sig. Tes_1 Pt_1
Quarto motivo: violazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione ai termini processuali per il deposito dei documenti.
I motivi devono esaminarsi congiuntamente, siccome complessivamente rivolti ad una diversa ricostruzione del fatto.
Prioritariamente va delibato il quarto motivo, col quale la lamenta che, successivamente alla Pt_1
scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c., avendo la realizzato nella cantina di proprietà CP_1
dell'attrice, lavori non previsti nel contratto d'appalto, non comunicati alla proprietaria né autorizzati
(rimozione di un tubo di scarico e sua sostituzione, allargamento di una colonna in muratura con riduzione dello spazio calpestabile anche della cantina) avendo all'udienza prodotto documentazione dell'esecuzione di tali lavori, corrispondenza intercorsa tra le parti e fotografie, era invitata dal giudice pagina 2 di 4 a chiedere di essere autorizzata, piuttosto che a pretendere di produrre direttamente tale documentazione;
successivamente il giudice ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza ammettere la produzione.
Per il che l'appellante chiede essere autorizzata a produrre tali documenti in appello.
Il fatto è che la produzione concerne fatti che esulano dal perimetro della causa, nulla avendo a che vedere con l'inadempimento denunciato dalla consistente nella asserita ricostruzione infedele Pt_1
di una parete e demolizione di altra: quindi non possono trovare ingresso in causa.
Col secondo motivo, la afferma violazione dell'art. 246 c.p.c. per aver ammesso a deporre l'Ing. Pt_1
progettista e direttore dei lavori, il geom. responsabile del cantiere e Tes_1 Controparte_3 Tes_2
capocantiere.
[...]
Peraltro la doglianza comprende anche l'asserita violazione dell'art. 269 c.p.c. per non aver autorizzato la chiamata in causa del la violazione dell'art. 183 c.p.c. per aver ammesso capitoli di prova su Tes_1
fatti non dedotti dalla parte ed infine dell'art. 244 c.p.c., per aver consentito ai testi di esprimere valutazioni, tesaurizzandole per il giudizio.
Vi è da considerare che la chiamata in causa dell'Ing. è stata proposta dalla dopo la Tes_1 Pt_1
costituzione di la quale si è limitata ad affermare di aver adempiuto al contratto, senza che CP_1
da tale difesa sorgesse l'esigenza per l'attrice di chiamare in causa il terzo;
oltretutto, è incontestato che la signora aveva escusso direttore dei lavori e amministratore del condominio, prima di citare Pt_1
segno quindi che la era in grado di citare l'Ing. direttamente: quindi la CP_1 Pt_1 Tes_1
decisione del tribunale è ineccepibile.
Escluso quindi che l'Ing. avesse un interesse a partecipare al giudizio, un siffatto interesse non Tes_1
sussiste neppure per gli altri testimoni, che sono dipendenti della ed il cui interesse CP_1
concreto non è neppure adombrato.
Quanto ai fatti su cui i testi sono stati chiamati a deporre, questi non violano le preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c., in quanto tali fatti rientrano nel perimetro delle difese proposte dalla parte, che ha affermato il proprio esatto adempimento, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.
Infine, i testimoni non hanno per nulla espresso valutazioni, essendosi limitati a deporre di aver potuto direttamente constatare, dalle tracce presenti in loco, che la parete di che trattasi è stata ricostruita esattamente dove si trovava precedentemente, escludendo quindi l'errore addebitato dalla appellante all'impresa.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 3 di 4 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 5.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge;
accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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