Articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 416
Versione
4 settembre 1985
Art. 1. Articolo unico

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 , sono stabilite nei seguenti importi annui, con effetto dal 1 gennaio 1984, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:
a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;
b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.
Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia devono avere un'eta' non superiore a sessantadue anni.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 4 settembre 1985
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