Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 30 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.4192/2023 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Colosimo ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MARIANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2 in Milano via Bandello n. 5
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. BARTALOTTA Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO , dell'avv. SCHEMBRI MANUELA C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 8 Marzo 2024
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 24 Maggio 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 4192/23 il Tribunale di Milano nella causa promossa da contro ha così deciso: “il Giudice del Lavoro, Controparte_1 Parte_1 definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che ha violato il Parte_1
patto di non concorrenza stipulato in data 16 novembre 2018. Per l'effetto, ordina a di cessare immediatamente lo svolgimento di qualsivoglia attività, Parte_1 sotto qualunque forma, in favore di e, in ogni caso, di cessare Controparte_2
immediatamente ogni attività in violazione del patto di non concorrenza sino alla scadenza del patto medesimo. Condanna, inoltre, alla restituzione di Parte_1 complessivi € 18.275,57 percepiti quali corrispettivo del patto, nonché di complessivi
€ 23.482,96 a titolo di penale contrattuale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa, per un terzo, le spese di lite tra le parti. Condanna alla rifusione delle restanti spese che liquida in Parte_1 complessivi € 4.200,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre €
259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Appare opportuno ricordare in estrema sintesi la vicenda in esame così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 05/07/23 conveniva in Controparte_1 giudizio i , suo ex dipendente, al fine di vedere accertata la violazione Parte_1
– da parte del lavoratore – del patto di non concorrenza stipulato all'atto dell'assunzione e degli obblighi di comunicazione dallo stesso previsti. Chiedeva quindi la condanna dello stesso all'immediata cessazione di ogni condotta e/o attività in violazione del patto, nonché la condanna dello stesso a ogni conseguenza economica e/o risarcitoria contrattualmente prevista.
era stato assunto da – società che opera nel Parte_1 Controparte_1 settore delle tecnologie biomedicali– con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, inquadramento nel III livello C.C.N.L. Commercio e mansioni di Technical Consultant per la divisione Cardiac Rhytm and Heart Failure, con decorrenza dal 1° dicembre 2018 al 20 marzo 2023, data in cui il rapporto di lavoro si era concluso a seguito di dimissioni volontarie del rassegnate il 27 febbraio Pt_1
2023;
All'atto dell'assunzione, e avevano sottoscritto Controparte_1 Parte_1 un patto di non concorrenza del seguente tenore:
“Il Dr. si obbliga per un periodo di 12 mesi dalla cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro a non svolgere attività che possano essere in concorrenza con quelle svolte presso . Controparte_1
Si intendono in violazione del patto che precede:
a. l'esercizio in proprio di attività nel settore Cardiac Rhythm And Heart Fallure
(CRHF) o in altri settori in cui ella abbia prestato la sua attività nel corso del rapporto di lavoro che possa essere in concorrenza con quella svolta presso Controparte_1
;
[...] b. la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di agenzia, di collaborazione autonoma, di associazione in partecipazione con aziende che operino nei settori nei cui ambito ella abbia prestato la sua attività lavorativa presso;
Controparte_1
c. l'assunzione di partecipazioni di capitale o di cariche sociali nelle medesime.
L'obbligo di cui sopra si intende assunto con riferimento a datori di lavoro, preponenti, committenti e società che abbiano la propria sede o proprie unità nel territorio della Repubblica Italiana e comunque con riferimento ad attività da svolgersi nel suddetto territorio.
Quale corrispettivo dell'obbligo assunto si obbliga a pagare al Controparte_1
Dr. l'importo lordo mensile di € 265,71. Parte_1
Ove la somma complessivamente corrisposta nel corso del rapporto di lavoro come corrispettivo del patto risultasse inferiore al 30% dell'ultima retribuzione fissa annuale, la società si obbliga a pagare, contestualmente alle competenze di fine rapporto, una somma integrativa a titolo di saldo del corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza al fine di garantire la misura sopra indicata.
Le parti concordano che l'obbligo del lavoratore a non svolgere attività in violazione del presente patto sussisterà in ogni ipotesi di risoluzione del rapporto, eccettuato il caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda per riorganizzazione o soppressione di funzione (giustificato motivo oggettivo o messa in mobilità)….. In caso di violazione del patto di non concorrenza le parti convengono che il Dr. sarà tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito per Parte_1 detto titolo, al pagamento di una somma non inferiore ad otto volte l'ultima retribuzione lorda percepita a titolo di penale oltre al risarcimento di eventuali danni ulteriori…”;
. lamentava che aveva violato il patto in Controparte_1 Parte_1 quanto, a seguito delle dimissioni, era immediatamente passato alle dipendenze di
“multinazionale che opera nel medesimo settore del trattamento Controparte_3 dell'insufficienza cardiaca (CRHF), in cui il dr. aveva svolto la sua attività Pt_1
presso il precedente datore di lavoro” avendo “anche violato l'obbligo di comunicare formalmente con lettera raccomandata l'inizio della sua attività lavorativa” Si costituiva ritualmente in giudizio precisando , in particolare , che Parte_1 non vi era stata nessuna concorrenza tra gli ambiti operativi delle due società, così come tra le attività a suo tempo svolte in e quelle di attuale Controparte_1
assegnazione in Il resistente affermava, invero, che il settore nel Controparte_3 quale operava era diverso da quello di e, Controparte_3 Controparte_1 comunque, da quello in cui si inseriva la sua prestazione lavorativa presso quest'ultima, dal momento che nel complessivo ambito terapeutico dello
“scompenso cardiaco”, bisognava distinguere singoli settori – con le correlate, diverse, soluzioni farmacologiche e terapeutiche – in ragione della differente “causa scatenante lo scompenso.
Escludeva, peraltro, la sussistenza della lamentata violazione dell'obbligo di comunicazione, in quanto sosteneva di aver tempestivamente informato l'ex datrice di lavoro della nuova opportunità occupazionale.
Il Tribunale ha disatteso l' assunto difensivo di ed ha ritenuto la violazione Pt_1
del patto di non concorrenza affermando : “si ritiene che l'ambito oggettivo di applicazione del patto concerna, in generale, l'intero settore delle apparecchiature e terapie per l'aritmia e l'insufficienza cardiaca, indipendentemente dalla specifica patologia che determina lo scompenso cardiaco, e dalle singole terapie e/o tecnologie di riferimento. Chiariti i confini della delimitazione oggettiva del patto, deve necessariamente concludersi per la sussistenza della dedotta violazione”.
Il Tribunale ha pertanto condannato alla restituzione di complessivi Parte_1
€ 18.275,57 percepiti quali corrispettivo del patto, nonché di complessivi €
23.482,96 a titolo di penale contrattuale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
non ha invece accolto la sola domanda inerente l'asserita violazione , in effetti non riscontrata , dell'obbligo di comunicazione, dal momento che il lavorator aveva compitamente informato l'azienda della trattativa in corso e della successiva sottoscrizione del nuovo contratto di assunzione.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , il totale rigetto Pt_1 delle domande proposte .
Ha resistito . chiedendo il rigetto dell'appello . Controparte_1 Dopo l' esito negativo il tentativo di conciliazione formulato dal Collegio, all'udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Parte_1
Con il primo motivo di appello denuncia la sentenza nel punto in cui il Pt_1
Tribunale ha ritenuto che;
. Impulse o il potessero “interferire” nel mercato di CP_2 Pt_1 CP_4
. il aveva violato il patto in quanto lavorava “in proprio nella divisione Cardiac Pt_1
Rhytm and Heart Failure” di quando invece il aveva con Controparte_3 Pt_1
un rapporto di lavoro dipendente;
Controparte_3
. l'ambito in cui opera e' il medesimo di quello in cui operava il Controparte_3
presso quando invece gli ambiti sono diversi. Pt_1 CP_4
L'appellante afferma che l'ambito in cui opera è quello della Controparte_3 commercializzazione di device che curano una patologia diversa da quella che curano i device di CP_1
Sul punto l'appellante osserva che i testi escussi hanno chiarito che non CP_3 poteva interferire nel mercato di e viceversa, dal momento che i device CP_1 non sono commercializzati da così come quelli di CP_1 Controparte_3 non sono commercializzati da Controparte_3 CP_1
Infatti, dall'istruttoria è emerso che:
“La lavora nell'ambito dello scompenso cardiaco, ma in un ambito Controparte_3 diverso di quello della (teste ); CP_1 Tes_1
“ resincronizza l'attività del cuore, aumenta la CP_1 Controparte_3 mobilizzazione del calcio intracellulare” (teste ); Tes_1
“Come cardiologo, non posso scegliere tra uno e l'altro dispositivo: hanno funzioni diverse e sono complementari, quindi, capita anche che siano utilizzati entrambi”
(teste ); Tes_1 “Se si fa una gara per il CCM non si può fare una gara per il CRT;
peraltro, il CCM è infungibile, mentre i defibrillatori sono costruiti da circa cinque società differenti”
(teste ); Tes_1
“Se il paziente ha un problema per il quale è necessario un dispositivo come quello del CCM, ci si può rivolgere solo alla perché sono gli unici che lo Controparte_3 fanno, non c'è nulla di analogo in (teste ); CP_1 Tes_1
“I device per la terapia CRT non sono solo prodotti dalla ci sono altre CP_1 quattro aziende” (teste ; Tes_2
“Nell'ambito cardiologico, la non produce – almeno al momento – CP_1
device la mobilizzazione del calcio intracellulare” (teste ; Tes_2
“ non ha mai prodotto dispositivi CCM.” (teste ) CP_1 Tes_2
“La non commercializza CRT” ( ) Controparte_3 Pt_2 Pt_3
“I due dispositivi non possono essere scambiati” ) Parte_4
“ dava assistenza su defibrillatori CRT-D e pace-maker ventricolari. Non si è Pt_1 mai occupato di device per terapia CCM in MEDTRONIC, non è un campo in cui opera”. (Teste ) CP_1 Per_1
“Device CCM e CRT non sono interscambiabili, nelle linee guida sono in due campi diversi” (Teste ) Per_1
“ e non partecipano alle stesse gare pubbliche” (Teste CP_1 Controparte_3
) Per_1
“l'ambito di applicazione delle terapie CRT ( e CCM ( CP_1 Controparte_3
sono completamente distinte e diverse e che le aziende e Controparte_3 non sono in concorrenza tra loro” (parere del Presidente CP_1 [...]
) Parte_5
Parte appallante con il primo motivo chiede quindi la riforma della sentenza, da attuarsi mediante la modifica alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, ritenendo che l'ambito in cui opera l'azienda per cui è dipendente il dr.
e le stesse attività svolte dal dr. all'interno di Pt_1 Controparte_3 Pt_1 detta azienda sono distinti e diversi da quelli dell'azienda ( in cui operava CP_1 il dr. e che gli ambiti delle due aziende ( e sono Pt_1 CP_1 Controparte_3 tali da non agire in concorrenza e da non interferire l'uno nel mercato dell'altro.
Con il secondo motivo di appello denuncia la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto :
. che le aziende si potessero trovare, attualmente o in futuro, in concorrenza quando invece i testimoni, come peraltro ammesso dallo stesso Giudice, avevano escluso una possibile concorrenza, anche in futuro. Sul punto riporta infatti la dichiarazione del teste (Presidente Tes_1 Parte_5
) il quale ha affermato: “Come cardiologo, non posso scegliere
[...] tra uno e l'altro dispositivo: hanno funzioni diverse e sono complementari, quindi, capita anche che siano utilizzati entrambi”. Anche le linee guida della
[...]
avevano chiarito che i beneficiari delle terapie erogate dai Controparte_5 device dai device Impulse Dynamics erano distinti e diversi (pazienti con CP_6
BB sx e QRS > 130 ms e pazienti con QRS<130ms);
- determinante il “punto” che l'utilizzatore dei device e dei device CP_1 sarebbe il medesimo e cioè, il medico elettrofisiologo, quando Controparte_3 invece si trattava di un “punto” irrilevante e errato in quanto l'”utilizzatore” non è il medico bensì il paziente (e nella specie il paziente curato con device ha CP_1 patologie diverse da quelle del paziente curato con device Impulse Dynamics).
Con il terzo motivo di appello chiede la riforma della sentenza in merito alla parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il dr. fosse venuto a conoscenza di strategie Pt_1 aziendali di quanto non era così né era mai emerso alcunché (ne' dai testi CP_1 escussi e neppure da stessa) in tal senso. CP_1
L'appellante ribadisce che nel caso di specie non può non rilevarsi che l'esigenza dei pazienti curati con i device è diversa dall'esigenza dei pazienti curati con i CP_1
device di in quanto, come ampiamente dimostrato, detti pazienti Controparte_3 hanno patologie diverse e, come pure ampiamente dimostrato, i device di CP_3
e quelli di NON sono fungibili tra loro.
[...] CP_1 Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno.
L'appellante assume l'insussistenza della violazione, accertata dal Tribunale, del patto di non concorrenza oggetto di causa atteso che , suo Controparte_1 precedente datore di lavoro , ed ( attuale datore di lavoro ) non Controparte_3 sono in concorrenza fra loro perché , pur operando nel settore della cura dello scompenso cardiaco , commercializzano dispositivi con tecnologie del tutto diverse e non fungibili fra loro .
L'appellante richiama nei motivi di gravame l'esito dell'istruttoria orale espletata dal Tribunale nonché il prodotto parere ( doc. 1 fasc. in primo grado ) Pt_1 confermato anche nell'istruttoria orale , del Presidente
[...]
, in cui si legge : “ “lo scompenso Parte_5 Controparte_7
cardiaco ha diverse eziologie per le quali sono disponibili soluzioni farmacologiche e tecnologiche atte a correggere la causa scatenante…” e che, “seppur operando nell'area terapeutica dello scompenso cardiaco, l'ambito di applicazione delle terapie CRT e CCM sono completamente distinte e CP_1 Controparte_3 diverse e che le aziende e non sono in concorrenza tra Controparte_3 CP_1 loro” .
Nel corso dell'istruttoria orale ha precisato : “ “la Tes_1 Controparte_3 lavora… in un ambito diverso di quello della l agisce CP_1 Controparte_3 aumentando la contrattilità del cuore, mentre la produce defibrillatori CP_1
che hanno la funzione di intervenire in caso di aritmie ventricolari pericolose per la vita o nella terapia di resincronizzazione. La resincronizzazione viene fatta in pazienti che hanno un QRS (complesso che esprime l'attivazione elettrica del cuore) superiore a 130 millisecondi: in questo ambito Impulse Dynamics non può entrare perché si andrebbe contro le linee guida, si applica in casi di QRS stretto. CP_1 resincronizza l'attività del cuore, aumenta la mobilizzazione del Controparte_3 calcio intracellulare. Lo scompenso cardiaco (che è la pandemia del terzo millennio) ha diverse caratteristiche: possiamo avere una cardiomiopatia non ischemica, oppure il paziente che ha avuto un infarto e sviluppa lo scompenso;
è un vasto campo nel quale interviene una variegata terapia farmacologica e una altrettanto variegata terapia elettrica con differenti funzioni. Come cardiologo, non posso scegliere tra uno e l'altro dispositivo: hanno funzioni diverse e sono complementari, quindi, capita anche che siano utilizzati entrambi. L può essere Controparte_3 aggiunto a chi ha già un dispositivo per esigenze differenti. Di solito si applica prima resincronizzazione (device CRT) e se non funziona si applica l'altro device (CCM). Dal punto di vista del funzionamento tecnico, uno stimola il cuore, l'altro invece invia un impulso non eccitatorio che muove il calcio nelle cellule e, quindi, non può essere considerato un pace-maker. Il posizionamento dei cateteri dei due dispositivi è differente, differenti le conoscenze necessarie per applicarli. Se si fa una gara per il
CCM non si può fare una gara per il CRT;
peraltro, il CCM è infungibile, mentre i defibrillatori sono costruiti da circa cinque società differenti. Se il paziente ha un problema per il quale è necessario un dispositivo come quello del CCM, ci si può rivolgere solo alla perché sono gli unici che lo fanno, non c'è nulla Controparte_3 di analogo in (teste ). CP_1 Tes_1
L'assunto di , ad avviso del Collegio, in sintonia con le conclusioni cui è Pt_1
pervenuto il Tribunale , va disatteso.
In tal senso , ad avviso del Collegio , il Tribunale ha correttamente osservato come sia necessario preliminarmente chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicazione del patto di non concorrenza così come concordato e voluto dalle le parti all'atto di assunzione di . Pt_1
Il Tribunale ha allora pure correttamente osservato che il patto di non concorrenza , in forza di una “ piana considerazione del tenore letterale del patto “, è stato correlato dalle parti contraenti , nell'esplicazione della loro libertà ed autonomia negoziale , al “ settore Heart Cardiac Rhytm ( aritmie cardiache ) and Heart Failure ( scompenso cardiaco ) ; in particolare le parti hanno inteso precisare che si intendono violazione del patto ( e nella fattispecie si consideri in particolare la lettera b ) :
a. l'esercizio in proprio di attività nel settore Cardiac Rhythm And Heart Fallure
(CRHF) o in altri settori in cui ella abbia prestato la sua attività nel corso del rapporto di lavoro che possa essere in concorrenza con quella svolta presso Controparte_1
;
[...]
b. la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di agenzia, di collaborazione autonoma, di associazione in partecipazione con aziende che operino nei settori nei cui ambito ella abbia prestato la sua attività lavorativa presso . Controparte_1 Nella fattispecie è pacifico , come ammesso anche dal teste , che Tes_1 CP_2 lavora nell'ambito dello scompenso cardiaco;
risulta poi
[...] documentalmente che sia stato assunto da – Pt_1 Controparte_1
società che opera nel settore delle tecnologie biomedicali (doc. 1, fascicolo in primo grado ) – con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato e pieno, inquadramento nel III livello C.C.N.L. Commercio e mansioni di Technical Consultant per la divisione Cardiac Rhytm and Heart Failure (doc. 3, fascicolo ricorrente in primo grado ) . CP_1
In tale contesto il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove ha osservato : “ Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si ritiene che l'ambito oggettivo di applicazione del patto concerna, in generale, l'intero settore delle apparecchiature e terapie per l'aritmia e l'insufficienza cardiaca, indipendentemente dalla specifica patologia che determina lo scompenso cardiaco, e dalle singole terapie e/o tecnologie di riferimento “.
Sul punto la società appellata assume giustamente in memoria : “ L'indagine , come correttamente ha fatto il giudice di primo grado , va innanzitutto condotta sul testo contrattuale ( qual è il settore a cui le parti hanno inteso inibire l'attività del lavoratore per il tempo concordato ? rientra in questo settore ? ) e Controparte_3
non su situazioni o relazioni estrinseche a questo ( son le due aziende oggi effettivamente in concorrenza ? ) poiché , se il patto rispetta i requisiti di oggetto, durata, compenso e territorio posti dall'art. 2125 , al giudice è preclusa qualunque valutazione circa le ragioni che hanno indotto le parti a sottoscrivere un patto con un certo contenuto …E' corretto che …il giudizio si fondi su un procedimento logico di sussunzione della fattispecie concreta ( condotta del lavoratore ) nella fattispecie astratta ( previsione contrattuale )…” ( cfr. pag. 2 della memoria in appello ).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e dono liquidate , in favore di parte appellata , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4192/2023 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 30 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau