Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2015 |
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- 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026. Di Andrea Iaretti. Dimettersi perché si è stati trasferiti lontano non è più automaticamente sufficiente per ottenere l'indennità di disoccupazione. La Suprema Corte ridefinisce le regole e il lavoratore deve conoscerle prima di agire. Il caso: quando un trasferimento diventa una questione previdenziale Tizio è un lavoratore dipendente di Alfa S. p. A. La sede in cui ha sempre ... Leggi tutto… Di Danilo Argeri. Il militare rientrato da missione pluriennale all'estero ha diritto all'indennità di trasferimento ex L. 86/2001 se assegnato a sede diversa da quella di servizio precedente alla partenza. L'abrogazione del 4° …
Leggi di più… - 3. Legge stabilità 2013 - Pag. 2Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10a) 117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»; b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo …
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- 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 24 febbraio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Gli appellanti, premettendo di essere militari e di essere stati destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio, impugnano la sentenza che ha respinto la loro domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, in caso di trasferimento di autorità. 2. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame. 3. All'udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio ha rilevato d'ufficio una possibile causa d'inammissibilità dell'appello, dovuta alla mancanza della qualifica di "cassazionista" del difensore degli appellanti al tempo …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. (Indennita' di trasferimento) 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) .
- Art. 2. (Applicazione dell'articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso
di collocamento in congedo) 1. Il coniuge convivente del personale di cui all' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all' articolo 909 del codice dell'ordinamento militare . Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. )) 2. Le disposizioni dell' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1. - Art. 3. (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro) 1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo. 6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'. 7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero.
Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante "Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate" come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 10.
"Art. 7 (Procedimento). - (Omissis) 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.".