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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 524/2024 R.G.A. avverso l'ordinanza del
Tribunale di Piacenza n.1060/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Pt_2
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data Persona_1
22 marzo 2024 rep n. 37875/7313
APPELLANTE
Contro
CP_1
elettivamente domiciliato a Milano via Giulio Uberti n.6 presso e nello studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Eugenio Castronuovo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Assegni nucleo familiare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza appellata il Tribunale di Piacenza dichiarava il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente Pt_2 CP_1 per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
[...] del d.l. n. 69/88 e per l'effetto ordinava ad di cessare la condotta Pt_2
discriminatoria e di rimuoverne gli effetti.
Condannava, quindi, al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in Pt_2 favore del ricorrente nella misura di € 41.395,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese.
In particolare in tale ricorso proposto ex art. 28 dlgs n. 150/2011 e art. 4 Dlsg n.
216/2003 deduceva di essere cittadino senegalese e titolare di CP_1
permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 26.06.2014
e di durata illimitata, di lavorare regolarmente in Italia dal 2009, da ultimo presso
San Martino Società Cooperativa, di avere una moglie e cinque figli residenti in
Sengal e precisava che la madre della figlia non era la moglie. Per_2
Deduceva di aver presentato all' domanda di autorizzazione ad includere Pt_2
nel nucleo familiare, a far data dal 14.07.2016, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie ed i figli residenti in [...]e che la stessa era stata respinta, con provvedimento datato 22.07.2021, in ragione dell'assenza di convenzioni con il Senegal in materia di prestazioni familiari, di aver presentato domande di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari e ai periodi decorrenti dal 14.07.2016 al 30.06.2022, ma che le stesse erano respinte con la seguente motivazione: “nucleo non autorizzato” e di aver proposto ricorso amministrativo con contestuale istanza di riesame.
Deduceva che, per gli anni oggetto di causa, la moglie ed i figli non disponevano di alcun reddito, nè godevano di alcun trattamento analogo agli ANF e che lo stesso provvedeva interamente al loro sostentamento.
Sosteneva, quindi, la natura illegittima del diniego dell' in quanto Pt_2
contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo Pt_2
l'errore nella scelta del rito.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 del
2 D.P.R. n. 639/1970.
Sosteneva, nel merito, che l'assegno per il nucleo familiare fosse una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE e contestava la natura discriminatoria del diniego.
Deduceva, poi, che mancasse la documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto e contestava la debenza della prestazione, la propria legittimazione passiva e i conteggi.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel non ritenere che fosse intervenuta la decadenza ex art. 47 dpr n.639/1970 facendo decorrere il termine annuale dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Sosteneva che essendoci stato esplicito rigetto si dovessero calcolare a partire da tale data 180 giorni di cui 90 per la presentazione del ricorso amministrativo e
90 per la sua decisione e da tale scadenza 1 anno essendo illogico in presenza di una decisione esplicita di rigetto attendere il termine di 120 giorni per il silenzio rigetto.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'appellato avesse dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge specificando che i redditi risultavano da modelli 730 e dalle
CU prodotti dallo stesso senza considerare che, come eccepito dallo stesso Pt_2
l'appellato non aveva depositato alcuna documentazione reddituale riferita all'intero nucleo familiare con la quale il richiedente deve anno per anno attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Come asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n.
28671/2024), infatti, “La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in Pt_2
presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato Pt_2
un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”
Nel caso di specie la domanda è stata presentata in data 13 luglio 2021, i 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda sono scaduti il 9 maggio
2022 e, quindi, al momento del deposito del ricorso di primo grado avvenuto il
9 maggio 2023 non era decorso l'anno e, quindi, non si è verificata alcuna decadenza.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Al riguardo è opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare che ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la
“maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
79/1983 compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del d. l. n. 69 1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede che: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni
4 previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli
26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
5 permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità
è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
6 imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' nello spiegato atto di gravame, Pt_2
7 ha contestato, come già in primo grado, che “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo ( la pretesa Anf è relativa non solo alla moglie, ma anche a 5 figli) con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
Occorre, quindi, verificare se tale deduzione sia fondata.
In proposito va, innanzitutto, analizzata la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia.
Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999 che nella formulazione pro tempore vigente prevede che:
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell' articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.”
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede, altresì che: “2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
8
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane.
Negli altri casi, invece, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi
2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4 prevede che “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento ad esempio all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni.
Se, quindi, la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità
9 delle dichiarazioni sostitutive.
La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione è, dunque, priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n.
289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali “ulteriori redditi”, restando, comunque, imprescindibile la
“certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023
R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione
Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme:
Cass., 25.7.2002, n. 10981).
Ne consegue, quindi, che si deve verificare se parte appellata abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della sua domanda.
Si rileva, infatti, che la Corte di Cassazione (Cass. lav. n. 16710/22, n.7097/23) ha ripetutamente asserito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 presuppone la duplice condizione dell'effettivo
10 svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e che tale condizione deve essere provata da chi presenta la relativa domanda.
Va, poi, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani ( cfr. Cass.6953/23, Cass.7097/23).
La Suprema Corte (Cass. lav n. 6953/2023) ha, infatti, asserito che: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n.
69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.”
Si deve, inoltre, evidenziare che l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare è necessaria anche per calcolare l'entità della prestazione spettante.
Ciò posto si ritiene che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato, per gli anni rilevanti ai fini della domanda, tenuto conto della documentazione prodotta, non può ritenersi adeguatamente provato.
L'appellato, infatti, con specifico riferimento al proprio reddito personale, si è limitato a produrre i modelli 730 e le CU 2015-2020 produzione insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per evono, altresì, essere dichiarati CP_2
eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero.
Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni circa i redditi esteri dell'appellato, né in relazione al reddito dei componenti del suo nucleo familiare.
Innanzitutto non può avere alcun valore probatorio il certificato di vita collettiva
11 del 28 dicembre 2022 in quanto non relativo agli anni di causa e in cui, inoltre, la moglie è indicata tra i minori in vita mantenuti dal padre (cfr. doc 13 di parte appellata).
Parimenti non è idoneo a provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma il certificato di stato di famiglia del 2016 (cfr. doc. n.5 di parte appellata) del consolato del Senegal in cui, a seguito della presentazione del libretto di famiglia da parte dello stesso appellato, sono attestati i familiari del medesimo e che nessuno dei componenti della famiglia ha un reddito superiore a euro 2840,51.
Si tratta, infatti, di attestazione estremamente generica dal contenuto insufficiente allo scopo non emergendo neppure da dove sia desunto il dato reddituale.
Peraltro la stessa non è, comunque, dirimente considerato che non viene indicato specificamente il reddito dei componenti del nucleo familiare né la sua provenienza, ma a tutto concedere che il reddito complessivo di tali componenti non è superiore a 17043,06, con la conseguenza che stante il reddito da lavoro dipendente dell'appellato risultante dall'estratto contributivo, non risulterebbe, comunque, dimostrata la sussistenza del requisito di cui all'art. 2 co 10 del d. l.
n. 69 1988.
Peraltro tale certificato nulla prova in relazione alla composizione e al reddito e del nucleo familiare dell'appellato in relazione agli anni 2015, 2017, 2018,
2019,2020.
Nessun valore può, poi, avere il certificato di stato di famiglia del 2023 per l'assorbente motivo che non si riferisce agli anni per cui è causa.
Né tenuto conto di quanto sopra può essere dirimente l'attestato di non imposizione relativo alla moglie (cfr. doc n. 11 di parte appellata) di dubbia interpretazione e la cui effettiva valenza probatoria, peraltro, è opinabile.
Come risulta dalla norma è, invece, imprescindibile l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare e ciò sia per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli ANF sia per la determinazione in concreto della loro entità.
Né a fronte della rigorosa formulazione della norma è possibile ricorrere a presunzioni per determinare il reddito del nucleo familiare e ciò considerato che, oltre ai redditi da lavoro, vi sono redditi diversi come, per esempio, quelli derivanti da immobili, da successioni, alimenti o altro e specialmente nel caso di
12 specie in cui una minore è figlia di madre diversa dalla moglie dell'appellato e questi è sposato in regime di poligamia.
Va, peraltro, escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa prova non può, dunque, essere ovviata da istanze di acquisizione documentale
13 volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata su diversi ricorsi in appello promossi contro l' aventi ad Pt_2
oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Pt_1
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021).
L'appello proposto da deve, quindi, essere accolto ed in riforma della Pt_2 sentenza impugnata devono essere rigettate le domande proposte dall'appellato.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata e le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.524/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma dell'ordinanza Pt_2
appellata rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo CP_1
del giudizio
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 524/2024 R.G.A. avverso l'ordinanza del
Tribunale di Piacenza n.1060/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Pt_2
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data Persona_1
22 marzo 2024 rep n. 37875/7313
APPELLANTE
Contro
CP_1
elettivamente domiciliato a Milano via Giulio Uberti n.6 presso e nello studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Eugenio Castronuovo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Assegni nucleo familiare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza appellata il Tribunale di Piacenza dichiarava il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente Pt_2 CP_1 per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
[...] del d.l. n. 69/88 e per l'effetto ordinava ad di cessare la condotta Pt_2
discriminatoria e di rimuoverne gli effetti.
Condannava, quindi, al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in Pt_2 favore del ricorrente nella misura di € 41.395,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese.
In particolare in tale ricorso proposto ex art. 28 dlgs n. 150/2011 e art. 4 Dlsg n.
216/2003 deduceva di essere cittadino senegalese e titolare di CP_1
permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 26.06.2014
e di durata illimitata, di lavorare regolarmente in Italia dal 2009, da ultimo presso
San Martino Società Cooperativa, di avere una moglie e cinque figli residenti in
Sengal e precisava che la madre della figlia non era la moglie. Per_2
Deduceva di aver presentato all' domanda di autorizzazione ad includere Pt_2
nel nucleo familiare, a far data dal 14.07.2016, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie ed i figli residenti in [...]e che la stessa era stata respinta, con provvedimento datato 22.07.2021, in ragione dell'assenza di convenzioni con il Senegal in materia di prestazioni familiari, di aver presentato domande di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari e ai periodi decorrenti dal 14.07.2016 al 30.06.2022, ma che le stesse erano respinte con la seguente motivazione: “nucleo non autorizzato” e di aver proposto ricorso amministrativo con contestuale istanza di riesame.
Deduceva che, per gli anni oggetto di causa, la moglie ed i figli non disponevano di alcun reddito, nè godevano di alcun trattamento analogo agli ANF e che lo stesso provvedeva interamente al loro sostentamento.
Sosteneva, quindi, la natura illegittima del diniego dell' in quanto Pt_2
contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo Pt_2
l'errore nella scelta del rito.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 del
2 D.P.R. n. 639/1970.
Sosteneva, nel merito, che l'assegno per il nucleo familiare fosse una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE e contestava la natura discriminatoria del diniego.
Deduceva, poi, che mancasse la documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto e contestava la debenza della prestazione, la propria legittimazione passiva e i conteggi.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel non ritenere che fosse intervenuta la decadenza ex art. 47 dpr n.639/1970 facendo decorrere il termine annuale dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Sosteneva che essendoci stato esplicito rigetto si dovessero calcolare a partire da tale data 180 giorni di cui 90 per la presentazione del ricorso amministrativo e
90 per la sua decisione e da tale scadenza 1 anno essendo illogico in presenza di una decisione esplicita di rigetto attendere il termine di 120 giorni per il silenzio rigetto.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'appellato avesse dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge specificando che i redditi risultavano da modelli 730 e dalle
CU prodotti dallo stesso senza considerare che, come eccepito dallo stesso Pt_2
l'appellato non aveva depositato alcuna documentazione reddituale riferita all'intero nucleo familiare con la quale il richiedente deve anno per anno attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Come asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n.
28671/2024), infatti, “La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in Pt_2
presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato Pt_2
un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”
Nel caso di specie la domanda è stata presentata in data 13 luglio 2021, i 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda sono scaduti il 9 maggio
2022 e, quindi, al momento del deposito del ricorso di primo grado avvenuto il
9 maggio 2023 non era decorso l'anno e, quindi, non si è verificata alcuna decadenza.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Al riguardo è opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare che ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la
“maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
79/1983 compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del d. l. n. 69 1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede che: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni
4 previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli
26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
5 permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità
è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
6 imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' nello spiegato atto di gravame, Pt_2
7 ha contestato, come già in primo grado, che “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo ( la pretesa Anf è relativa non solo alla moglie, ma anche a 5 figli) con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
Occorre, quindi, verificare se tale deduzione sia fondata.
In proposito va, innanzitutto, analizzata la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia.
Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999 che nella formulazione pro tempore vigente prevede che:
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell' articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.”
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede, altresì che: “2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
8
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane.
Negli altri casi, invece, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi
2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4 prevede che “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento ad esempio all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni.
Se, quindi, la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità
9 delle dichiarazioni sostitutive.
La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione è, dunque, priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n.
289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali “ulteriori redditi”, restando, comunque, imprescindibile la
“certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023
R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione
Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme:
Cass., 25.7.2002, n. 10981).
Ne consegue, quindi, che si deve verificare se parte appellata abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della sua domanda.
Si rileva, infatti, che la Corte di Cassazione (Cass. lav. n. 16710/22, n.7097/23) ha ripetutamente asserito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 presuppone la duplice condizione dell'effettivo
10 svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e che tale condizione deve essere provata da chi presenta la relativa domanda.
Va, poi, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani ( cfr. Cass.6953/23, Cass.7097/23).
La Suprema Corte (Cass. lav n. 6953/2023) ha, infatti, asserito che: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n.
69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.”
Si deve, inoltre, evidenziare che l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare è necessaria anche per calcolare l'entità della prestazione spettante.
Ciò posto si ritiene che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato, per gli anni rilevanti ai fini della domanda, tenuto conto della documentazione prodotta, non può ritenersi adeguatamente provato.
L'appellato, infatti, con specifico riferimento al proprio reddito personale, si è limitato a produrre i modelli 730 e le CU 2015-2020 produzione insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per evono, altresì, essere dichiarati CP_2
eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero.
Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni circa i redditi esteri dell'appellato, né in relazione al reddito dei componenti del suo nucleo familiare.
Innanzitutto non può avere alcun valore probatorio il certificato di vita collettiva
11 del 28 dicembre 2022 in quanto non relativo agli anni di causa e in cui, inoltre, la moglie è indicata tra i minori in vita mantenuti dal padre (cfr. doc 13 di parte appellata).
Parimenti non è idoneo a provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma il certificato di stato di famiglia del 2016 (cfr. doc. n.5 di parte appellata) del consolato del Senegal in cui, a seguito della presentazione del libretto di famiglia da parte dello stesso appellato, sono attestati i familiari del medesimo e che nessuno dei componenti della famiglia ha un reddito superiore a euro 2840,51.
Si tratta, infatti, di attestazione estremamente generica dal contenuto insufficiente allo scopo non emergendo neppure da dove sia desunto il dato reddituale.
Peraltro la stessa non è, comunque, dirimente considerato che non viene indicato specificamente il reddito dei componenti del nucleo familiare né la sua provenienza, ma a tutto concedere che il reddito complessivo di tali componenti non è superiore a 17043,06, con la conseguenza che stante il reddito da lavoro dipendente dell'appellato risultante dall'estratto contributivo, non risulterebbe, comunque, dimostrata la sussistenza del requisito di cui all'art. 2 co 10 del d. l.
n. 69 1988.
Peraltro tale certificato nulla prova in relazione alla composizione e al reddito e del nucleo familiare dell'appellato in relazione agli anni 2015, 2017, 2018,
2019,2020.
Nessun valore può, poi, avere il certificato di stato di famiglia del 2023 per l'assorbente motivo che non si riferisce agli anni per cui è causa.
Né tenuto conto di quanto sopra può essere dirimente l'attestato di non imposizione relativo alla moglie (cfr. doc n. 11 di parte appellata) di dubbia interpretazione e la cui effettiva valenza probatoria, peraltro, è opinabile.
Come risulta dalla norma è, invece, imprescindibile l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare e ciò sia per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli ANF sia per la determinazione in concreto della loro entità.
Né a fronte della rigorosa formulazione della norma è possibile ricorrere a presunzioni per determinare il reddito del nucleo familiare e ciò considerato che, oltre ai redditi da lavoro, vi sono redditi diversi come, per esempio, quelli derivanti da immobili, da successioni, alimenti o altro e specialmente nel caso di
12 specie in cui una minore è figlia di madre diversa dalla moglie dell'appellato e questi è sposato in regime di poligamia.
Va, peraltro, escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa prova non può, dunque, essere ovviata da istanze di acquisizione documentale
13 volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata su diversi ricorsi in appello promossi contro l' aventi ad Pt_2
oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Pt_1
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021).
L'appello proposto da deve, quindi, essere accolto ed in riforma della Pt_2 sentenza impugnata devono essere rigettate le domande proposte dall'appellato.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata e le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.524/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma dell'ordinanza Pt_2
appellata rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo CP_1
del giudizio
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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