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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2303/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa IZ DR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2303/2018 R.G. vertente tra
(già Parte_1
(P.I.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore Sig. , nonché Parte_3 [...]
in proprio(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._1 dall'Avv. Vincenza Calomino;
appellanti
e
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] CP_2 P.IVA_2
Curatore dott. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Controparte_3
Caridi; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1110/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'11.05.2018, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901
c.c. e 66 l.f.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 1110/2018 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 11.05.2018 e non notificata, come pure successivamente corretta, per tutti i motivi sopra esposti accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1.- in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza
e/o prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 66 L.F. 2.- nel merito, per le motivazioni di cui al presente appello, dichiarare infondate tutte le domande rivolte dalla nei confronti di e, pertanto, Parte_4 CP_4
rigettarle integralmente;
3.- in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della domanda di revocatoria ordinaria, dichiarare la mera inefficacia della cessione dei titoli del 31.12.2008, riconoscendo come effettivamente ceduti, solo i titoli della “società italiana distribuzione moderna spa”; 4.- Sulla domanda del terzo intervenuto dott. . In riforma sul punto della sentenza: Parte_3
accertare e dichiarare il grave pregiudizio subito dall'onore e dalla reputazione imprenditoriale dall'incauta azione avviata, anche e soprattutto nei confronti del dott. , coinvolto direttamente nella domanda giudiziale azionata Parte_3
dalla LA, quale autore di presunte azioni poco chiare e poco lecite;
per
l'effetto, accertata l'antigiuridicità della condotta della LA attrice, condannare la medesima, in persona del Curatore p.t. al risarcimento dei gravi danni causati, la cui liquidazione è rimessa al prudente apprezzamento e valutazione del Giudice adito ex art. 1226 c.c.. 5.- In ogni caso, con riforma della statuizione delle spese del giudizio di primo grado e con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per l'appellata: “A) in via principale, rigettare l'appello proposto dalla
(già “ Controparte_5 Controparte_6
e dal dott. avverso la sentenza n. 1110/2018
[...] Parte_3
del Tribunale di Cosenza, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto
e in diritto, e per l'effetto confermare detta sentenza. B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale di cui alla precedente lettera
A), annullare ex art. 1394 c.c. la cessione dei titoli delle società “Roma Colonna
Immobiliare S.p.a.” e “Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.a.” effettuata da
a favore di in data 23.12.2008, e, per l'effetto, condannare la CP_2 CP_4
2 a restituire alla LA i sopra citati titoli ovvero la somma di euro CP_4
450.400,00, pari al loro controvalore al momento della cessione, così come iscritto nel bilancio (straordinario) al 30.11.2008. In ogni caso con vittoria di CP_2
spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la LA del Fallimento
conveniva in giudizio la Controparte_1 CP_2
”- chiedendo di accertare e Controparte_6 CP_4 dichiarare, in via principale, che la cessione dei titoli delle società “Roma Colonna
Immobiliare spa” e “Società Italiana Distribuzione Moderna spa”, effettuata da in favore di in data 23 dicembre 2008, integrava un atto totalmente o CP_2 CP_4 parzialmente privo di causa onerosa ovvero di accertare e dichiarare che la detta cessione integrava un atto posto in essere a fronte di un rapporto negoziale relativamente simulato ex art. 1414, comma 2 c.c., con conseguente inefficacia tra le parti anche del negozio dissimulato, per difetto dei relativi requisiti sostanziali e formali e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire alla LA CP_4 attrice i predetti titoli ovvero la somma di euro 450.400,00 pari al loro controvalore al momento della cessione, così come iscritta nel bilancio straordinario al 31 CP_2 novembre 2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La predetta curatela, in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori e di essa attrice della cessione dei predetti titoli in quanto disposizione pregiudizievole ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e, per l'effetto, di revocare detta cessione e, comunque, la corrispondente attribuzione patrimoniale ex art. 66 legge fallimentare con conseguente condanna della CP_4 alla restituzione alla curatela attrice dei predetti titoli ovvero della somma di euro
450.400.
In via ulteriormente subordinata, la LA chiedeva di annullare ex art. 1394
c.c. la cessione dei predetti titoli e, per l'effetto, di condannare la a restituire i CP_4 sopracitati titoli ovvero la somma di euro 450.400 pari al controvalore al momento della cessione.
In via ancora subordinata, la LA chiedeva di accertare e dichiarare che la cessione dei titoli costituiva indebito oggettivo ripetibile ex articolo 2033 c.c. e, per
3 l'effetto, condannare alla restituzione alla curatela dei predetti titoli ovvero CP_4 della somma di euro 450.400.
A sostegno della domanda parte attrice rappresentava che: la aveva emesso CP_4
a carico di la fattura n. 159/2008 per euro 456.000 avente ad oggetto il CP_2 rimborso forfettario “una tantum” per spese di ristrutturazione relative all'adeguamento di nove locali commerciali della rete di affiliazione al marchio GS;
, successivamente all'emissione della fattura, cedeva alla predetta società i CP_2 titoli delle società “Roma Colonna Immobiliare spa” e “Società Italiana
Distribuzione Moderna spa” iscritti in bilancio tra le “immobilizzazioni finanziarie” alla voce “partecipazioni in altre imprese”, per un totale di euro 450.400; dal mastrino al 31 dicembre 2008 dei fornitori non risultava la predetta fattura CP_2 numero 159/2008; dal bilancio della al 30 novembre 2008 non risultava CP_2 alcun debito verso per la causale di cui alla fattura numero 159/2008; dal CP_4 confronto del bilancio al 31/11/2008 e del bilancio al 31/12/2008 emergeva che, a fronte del venir meno della voce immobilizzazioni finanziarie delle “partecipazioni in altre imprese” rappresentate dai titoli azionari delle predetta società, non si registrava diminuzione dei debiti verso fornitori;
a far data dal 1° gennaio 2003, in forza di contratto stipulato il 31.12.2002, aveva concesso in affitto otto rami CP_2 aziendali di cui dal 2007 solo sette attivi, strumentali all'esercizio dell'attività di supermercati, alla società anch'essa facente parte del gruppo;
CP_7 Pt_3 con nota del 10.1.2008 aveva dichiarato di aver sostenuto spese per i lavori CP_7 di adeguamento per le migliorie richieste dalla franchisor GS nei punti attivi di proprietà di chiedendo di compensare il proprio credito con il relativo debito CP_2 per canoni d'affitto scaduti e non pagati e di procedere alla risoluzione consensuale anticipata del contratto di affitto;
con nota del 22 gennaio 2008 aveva accolto CP_2 le richieste di accettando la risoluzione anticipata ed il pagamento dei lavori CP_7 mediante compensazione;
non risultavano dalla documentazione in possesso della
LA altri lavori di adeguamento-ristrutturazione dei punti vendita marchio GS aventi come committente;
la cessione dei titoli in partecipazione intervenuta CP_2 in data 23 dicembre 2008 era stata effettuata da , in qualità di legale Parte_3 rappresentante della cedente ed in qualità di rappresentante della cessionaria CP_2
. CP_4
La curatela attrice, quindi, assumeva che la causa della cessione dei titoli di partecipazione effettuata dall' in favore della per euro 456.000 non CP_2 CP_4
4 poteva rinvenirsi nell'adempimento di un'obbligazione di pagamento e che, pertanto,
l'atto doveva ritenersi privo di causa onerosa o come atto posto in essere a fronte del rapporto negoziale oneroso relativamente simulato con la conseguente inefficacia dello stesso rispetto alle parti.
Si costituiva la che contestava gli Controparte_6 assunti avversari rappresentando che: aveva gestito fino all'anno 2008 tutti CP_7
i sette supermercati di proprietà nonché i due di sua proprietà e altri due Parte_4 di proprietà della società capogruppo Euroitalia Srl che operavano sotto l'insegna
Sma srl in forza di rapporto di franchising;
dopo la conclusione dei rapporti con la veniva effettuato un'operazione di ristrutturazione commerciale e mentre CP_8 si era fatta carico della ristrutturazione commerciale dell'attività CP_7 esercitata in tutti i punti vendita che rimanevano in capo ad EuroItalia S.r.l., CP_2 aveva assunto in carico i lavori di adeguamento strutturale commissionati alla CP_4 con contratto del 30 ottobre 2007; con tali contratti, in particolare, venivano commissionati da alla i lavori di ristrutturazione commerciale dei CP_7 CP_4 punti vendita gestiti e da a i lavori di ristrutturazione e CP_2 CP_4 ammodernamento strutturale dei supermercati affiliati al marchio GS, evidenziando che i contratti di appalto, per conto di , venivano sottoscritti dall'institore CP_4
a fronte di tali lavori si obbligava a pagare a il Persona_1 CP_2 CP_4 prezzo complessivo di euro 742.000 di cui euro 150.000 a titolo di acconto e, quanto al saldo del prezzo, la somma di euro 456.000.
Secondo la convenuta dalle circostanze su esposte emergeva che: la fattura numero 159 del 31/12/2008 trovava titolo nel contratto di appalto stipulato tra e il 30 ottobre 2007; la , tramite il suo institore, aveva accettato CP_2 CP_4 CP_4 il pagamento mediante la cessione delle quote societarie per il controvalore di euro
456.000 a saldo della fattura 159 del 23 dicembre 2008; la cessione rappresentava l'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il contratto 31 ottobre
2007 relativa ai lavori di ristrutturazione strutturale dei punti vendita;
risultava documentatamente provato il titolo giustificativo del pagamento;
la fattura era stata emessa successivamente all'elaborazione del bilancio straordinario del 30/11/2008; la fattura era stata ricevuta in epoca successiva alla redazione del bilancio al
31/12/2008 con la conseguenza che l'ammontare del debito verso fornitori era rimasto inalterato nei documenti contabili;
l'allegazione del contratto d'appalto consentiva di superare la genericità dei dati indicati in fattura;
non esisteva alcuna
5 duplicazione dei lavori già eseguiti da attesa la diversità dei lavori CP_7 commissionati da;
l'azione di cui all'articolo 66 legge fallimentare era stata CP_2 proposta oltre il termine di cinque anni dalla stipula dell'atto; non ricorrevano in ogni caso le condizioni per l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. trattandosi di una regolare operazione contrattuale tra due società con formale contratto di appalto priva del consilium fraudis e scientia damni;
l'infondatezza della domanda avversaria avuto riguardo alla funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione revocatoria;
l'insussistenza della presunta annullabilità della cessione dei titoli ai sensi dell'art. 1394 c.c. avendo ricoperto la qualità di Persona_1 institore dal 31 marzo 2004 al 18 gennaio 2011 con conseguente esclusione della richiamata eccezione di invalidità del conflitto di interessi;
l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc trattandosi di un contratto eseguito con il pagamento effettuato attraverso la cessione dei titoli societari.
spiegava intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. riproponendo le Parte_3 circostanze indicate in fatto dalla e chiedendo di accertare e dichiarare il grave CP_4 pregiudizio all'onore e alla reputazione cagionato dalla azione avviata dalla curatela e, per l'effetto, di condannare la medesima al risarcimento dei danni con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Istruita la causa anche mediante l'escussione dei testi addotti dalle parti, con sentenza n. 1110/2018 il Tribunale così statuiva: “dichiara l'inefficacia, nei confronti della curatela del fallimento , della cessione dei titoli della società CP_2
“Roma colonna immobiliare spa” e “società italiana distribuzione moderna spa”, del valore di € 450.400 effettuata da in favore di il 23.12.2008; CP_2 CP_4 rigetta la domanda di risarcimento danno proposta da;
Parte_3 condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore della attrice, delle CP_1 spese e competenze del giudizio che liquida in € 1.700 per fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.000,00 per la fase istruttoria € 3.000 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.
In data 15.11.2018, in accoglimento dell'istanza ex art. 287 c.p.c. presentata dalla
LA, il Tribunale, preso atto che nella sentenza era stata omessa la statuizione, conseguenziale all'accoglimento della domanda, della condanna alla restituzione dei titoli ovvero della somma di € 450.400,00, corrispondente al controvalore degli stessi al momento della cessione, disponeva la correzione del dispositivo della sentenza nei seguenti termini: “dopo “dichiara l'inefficacia, nei confronti della curatela del
6 fallimento , della cessione, dei titoli della società “Roma colonna CP_2 immobiliare spa” e “società italiana distribuzione moderna spa” , del valore di €
450.400 effettuata da in favore di il 23.12.2008 ” leggasi “e, per CP_2 CP_4
l'effetto, condanna la alla restituzione alla curatela attrice dei sopra citati CP_4 titoli ovvero della somma di € 450.400,00”.
Con la indicata sentenza il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda principale della LA fondata sul difetto di causa dell'attribuzione patrimoniale di cui all'atto di cessione del 23.12.2008. Al riguardo osservava che parte convenuta aveva prodotto in giudizio la scrittura privata intervenuta tra e CP_7 CP_4 avente ad oggetto la ristrutturazione commerciale e impiantistica di alcuni punti vendita nonché il contratto intervenuto tra e avente ad oggetto i lavori CP_2 CP_4 di ristrutturazione e ammodernamento dei supermercati affiliati con marchio Gs recante la data certa del 31 ottobre 2007; che tale documentazione unitamente alla valutazione degli esiti della prova testimoniale espletata consentiva di individuare la fonte dell'obbligo di pagamento posto a base della fattura n. 159/2008, di riconoscere l'avvenuta esecuzione dei lavori e di giustificare l'attribuzione patrimoniale effettuata mediante la cessione dei titoli in compensazione dei crediti, malgrado la presenza di una serie di incongruenze rilevate dalla curatela.
Passando all'esame della domanda, formulata in via subordinata, ex artt. 2901 c.c.
e 66 l.f., il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione atteso che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 20.12.2013 e dunque entro il quinquennio dall'atto di cessione dei titoli, riteneva sussistenti tutti i presupposti dell'azione.
In particolare, con riguardo al requisito dell'eventus damni, richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella in esame, secondo cui “la “datio in solutum”, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art.
2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui
l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017), il giudice di primo grado osservava che era indubbio che la avesse proceduto all'estinzione della propria obbligazione, CP_2
7 in relazione alla fattura 159/08, mediante la cessione di titoli partecipativi in altre società. Rilevava, poi, che la LA aveva dimostrato, attraverso la produzione dei bilanci della , non solo la rilevante consistenza del credito vantato dai CP_2 creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito ma anche la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole in controversia (in bilancio veniva indicata la somma di € 2.808.802 per debiti oltre 12 mesi) ed il mutamento quantitativo del patrimonio del debitore in misura considerevole, per €
450.400 per effetto dell'atto di cui si chiedeva la revoca.
Con riguardo all'elemento soggettivo, riteneva indubbio che la “avesse la CP_4 consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie, potendosi ragionevolmente presumere, in ragione dell'appartenenza delle due società al medesimo gruppo e del cumulo, da parte di , della qualità di Parte_3 legale rappresentante della e della e quindi, della disponibilità delle CP_4 CP_2 informazioni sulle condizioni economiche della , la consapevolezza dei CP_2 sintomi rivelatori dello stato di decozione della società debitrice e dell'idoneità dell'atto di disposizione patrimoniale a compromettere la possibilità di soddisfazione del creditori” (cfr. pag. 11 della sentenza).
Il Tribunale riteneva, infine, infondata la domanda la domanda proposta dall'intervenuto , fondata su una prospettata lesione del diritto Parte_3
d'immagine derivante dall'azione instaurata dalla curatela, evidenziando che “Il legittimo esercizio dell'azione tesa al recupero di somme versate sulla base di una ritenuta assenza di causa, fondata su specifici e convergenti elementi contabili, più volte richiamati, relativi alle società di cui il era legale rappresentante, o Pt_3 dell'azione ex art. 66 l.f non può costituire fonte di danno all'immagine dell'intervenuto, a prescindere dalla mancata prova, in concreto, del danno asseritamente subito il cui onere probatorio gravava sul (cfr. pag. 12 della Pt_3 sentenza).
1.2. Avverso detta sentenza, relativamente anche alle parti corrette con l'ordinanza del 15.11.2018, proponevano appello, con citazione notificata il
12.12.2018, la (già Parte_1 [...]
e , lamentandone Parte_2 Parte_3
l'ingiustizia per i seguenti motivi: 1) il giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso la spiegata eccezione di prescrizione, sull'erroneo presupposto che la data da cui far decorrere il termine di prescrizione fosse quella del 23.12.2008 – data in
8 cui sarebbe stato eseguito l'atto di cessione dei titoli – mentre l'atto di citazione sarebbe stato notificato il 20.12.2013; ad avviso della società appellante il termine doveva farsi decorrere non certo dalla data del 23.12.2008 – data della fattura, bensì dalla data del contratto – di cui era stata data prova certa, pure riconosciuta dal
Giudice di primo grado, ovvero dalla data del 31.10.2007 in cui trovava causa l'atto dispositivo, per come pure riconosciuto dal Giudice del primo grado: (citazione testuale del Giudice: “Non vi è dubbio, infatti, che la posta passiva, originata dal contratto del 31 ottobre 2007”); 2) l'accoglimento dell'azione revocatoria era erroneo sotto vari profili: a) innanzitutto non era stata data prova da parte della
LA dell'effettiva cessione delle diverse quote della società “Roma Colonna
Immobiliare”, perché effettivamente mai la aveva ricevuto partecipazioni di CP_4 altre società e tanto meno della società "Roma Colonna Immobiliare SpA"; competeva alla LA attrice che invocava la revocazione della cessione dei titoli della Società “Roma Colonna Immobiliare SpA” provarne l'avvenuta effettiva cessione, ma ciò non aveva fatto;
b) appariva paradossale che nella fattispecie il
Giudice di prime cure avesse potuto intravedere gli estremi dell'azione revocatoria, atteso che nella vicenda la società appellante aveva in realtà subito una grave danno dalla cessione delle azioni che, cedute per un controvalore di €456.000,00, dopo appena un anno, erano state riscosse per un controvalore di €99.500,40 e altrettanto paradossale era la correzione intervenuta sulla sentenza che aveva riconosciuto alla
LA appellata non solo l'inefficacia della cessione, ma addirittura il pagamento dell'importo di €456.000,00; la parte appellante richiamava al riguardo l'allegazione prodotta con la memoria istruttoria di primo grado, ovvero il Dossier titoli della
Finind presso la Banca Popolare di Bari del secondo semestre 2009, con allegato dettaglio movimenti di conto corrente (allegato 12 del primo grado) in cui si evinceva che il titolo “Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.A.” per n. 36.000 azioni era stato rimborsato per fine prestito alla data del 27.08.2009 e dall'estratto al 31.08.2009 del conto corrente di corrispondenza n. 100 1270/8 presso la sede di Cosenza della medesima Banca (allegato 13 del primo grado) si evinceva ulteriormente che il controvalore dei titoli ceduti in realtà era pari ad euro 99.500,40 che aveva comportato per la una perdita di ben euro 356.500,00, pari alla differenza tra CP_4 il valore ceduto da di euro 456.000,00 e quello di rimborso di €99.500,00; CP_2
c) in ordine al riconosciuto eventus damni il Giudice aveva correttamente osservato che l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito,
9 essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, sicchè il Giudice al più avrebbe dovuto limitarsi a decretare l'inefficacia delle cessione, non spingersi, con l'adottata correzione, fino alla condanna al pagamento delle somme;
in ogni caso non sussisteva alcun depauperamento del patrimonio della , che aveva invece evidentemente CP_2 lucrato nella circostanza, pagando una sua obbligazione derivante da contratto con data certa e correttamente eseguito, in misura decisamente inferiore rispetto al prezzo stabilito;
d) sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il credito della società CP_4 era risalente al contratto di appalto, stipulato in data 31.10.2007, ovvero in un'epoca assai distante dal fallimento decretato nel luglio del 2012, sicchè l'atto di diposizione eseguito dalla , in favore della , non era certamente un atto CP_2 CP_4 dolosamente preordinato al fine di pregiudicare gli interessi dei creditori;
inoltre la
, nella persona dell'ing. - quale institore - non poteva CP_4 Persona_1 minimamente essere consapevole del pregiudizio recato agli interessi dei creditori, né tanto meno poteva essere partecipe della presunta dolosa preordinazione;
nella fattispecie si era trattato di una normalissima e regolare operazione contrattuale tra due distinte società con la quale l'una (la ) aveva commissionato all'altra Parte_4
(la ), con formale contratto di appalto, i lavori di ristrutturazione strutturale CP_4 dei propri punti vendita, ed al termine dei medesimi, per come concordato, era stato eseguito il pagamento del dovuto, con una cessione di partecipazioni societarie, che peraltro non aveva neppure soddisfatto il credito vantato e meritato dalla (per CP_4 la dedotta parziale cessione di quote che non avevano il valore stimato); l'impugnata cessione delle partecipazioni societarie, oltre a trovare causa nel menzionato contratto di appalto per ristrutturazione dei punti vendita, non era stata neppure sproporzionata, per come incautamente asserito dalla attrice e, purtroppo, CP_1 per come riconosciuto dal Giudice di primo grado, perché si era dimostrato in corso di causa che i lavori oggetto del contratto erano stati correttamente eseguiti;
la Corte di Appello di Catanzaro e la Suprema Corte di Cassazione avevano statuito che - all'epoca dei fatti in controversia - era in grado di adempiere regolarmente CP_2 alle proprie obbligazioni (App. Catanzaro n. 7/2011; Cass. n. 4173/2012); la cessione era stato un normale pagamento di un debito scaduto;
3) la motivazione della sentenza era erronea laddove aveva desunto l'insolvibilità della società fallita dalla
10 iscrizione di debiti in bilancio;
per costante e consolidata giurisprudenza l'analisi sulla consistenza del patrimonio del debitore e la possibilità del creditore di soddisfarsi sui beni residui, deve essere svolta con riferimento alla data in cui si sono verificati i fatti e non con riferimento ad eventuali successive ipotesi di insolvenza;
il Tribunale aveva errato nella valutazione circa la consistenza patrimoniale della società al momento dell'atto revocando, consistenza che, peraltro, non aveva formato oggetto di contestazione e/o valutazione da parte della LA la quale non aveva minimamente evidenziato la rilevanza, ai fini della fondatezza della proposta azione, della modificazione qualitativa intervenuta nella composizione del patrimonio della debitrice a seguito dell'atto oggetto di revocazione;
4) era inammissibile la disposta correzione di errore materiale;
deduceva l'appellante che la sentenza, correttamente, si era limitata a disporre la mera inefficacia dei titoli (solo evidentemente di quelli per i quali era emersa la prova, ovvero solo per i titoli della “Società Italiana distribuzione moderna spa”) conformemente a quanto da essa rilevato, in via meramente subordinata, ed in conformità all'orientamento pacifico della Suprema
Corte, circa la funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione revocatoria, in quanto diretta alla riduzione in pristino della consistenza patrimoniale debitoria depauperata dall'atto dispositivo (ex multis, Cass. 25 maggio 2001, n.
7172; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1804); che di conseguenza il fruttuoso esperimento del rimedio non poteva travolgere l'atto pregiudizievole compiuto dal debitore in danno ai propri creditori, ma ne determinava semplicemente l'inefficacia nei soli confronti del soggetto che aveva utilmente promosso il giudizio;
al più la LA avrebbe potuto conseguire la pronuncia di revoca dell'atto, e successivamente, con separato giudizio avrebbe potuto aggredire il bene oggetto della disposizione impugnata con la procedura di espropriazione forzata ex art. 2902 c.c., nelle forme di cui all'art. 602 c.p.c.; la LA però in merito aveva proposto un'istanza di correzione di errore materiale ed in maniera sbalorditiva il Giudice di prime cure aveva ritenuto sul punto esistente un siffatto errore della sentenza ed aveva corretto la medesima sul seguente presupposto giuridico - che non era stato certo il frutto di un refuso, ma di una nuova approfondita valutazione della domanda, oggetto quasi di un preliminare giudizio di appello: “oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in
11 considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio
d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa”; che nella specie non era configurabile un errore materiale in quanto nelle motivazioni della sentenza il Giudice di prime cure aveva esplicitato chiaramente ed inequivocabilmente i termini e la funzione della spiegata azione revocatoria dichiarando l'inefficacia della cessione dei titoli (e stante la funzione propria dell'azione revocatoria l'inefficacia può essere solo relativamente all'oggetto della cessione), nulla disponendo, scientemente, in merito alla richiesta di restituzione di eventuali somme di danaro che altro sono rispetto all'oggetto della cessione;
peraltro sul punto vi era stata una specifica presa di posizione della società appellante che aveva asserito che la controparte piuttosto che la corresponsione di somma alcuna, avrebbe al massimo potuto ottenere l'inefficacia della cessione;
che dunque non di errore si trattava, ma di accoglimento di una specifica domanda subordinata della convenuta;
non ricorrevano pertanto nella fattispecie in oggetto i presupposti dell'omissione e/o dell'errore di calcolo, né tanto meno il preteso ed invocato errore materiale inteso come inesattezza dell'espressione usata dal Giudice, la svista o la disattenzione nella redazione del provvedimento facilmente rilevabile dal testo o dal raffronto tra motivazione e dispositivo;
il giudice aveva accolto l'istanza di correzione, che camuffava, in realtà un motivo di appello, non correttamente formalizzato, sicchè la correzione andava revocata;
5) la sentenza era ingiusta anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta da
[...]
, essendo evidente il discredito che l'azione avviata aveva gettato nei suoi Parte_3 confronti;
6) infine strideva con il contenuto della sentenza la corposa condanna alle spese di giudizio. Evidenziava la parte appellante che il giudice di primo grado aveva preliminarmente rigettato tutta la congerie di infondate domande formulate in via principale dalla appellata, la cui soccombenza era dunque evidente. CP_1
Tanto esposto, gli appellanti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulavano le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva con comparsa depositata in data 21.03.2019 la
[...]
che eccepiva in via Controparte_9 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito
12 ne chiedeva il rigetto anche con riguardo alla denunciata illegittimità della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., deducendo al riguardo che alla luce delle domande avanzate dalla LA negli atti del giudizio e del contenuto della motivazione della sentenza, emergeva chiaramente che l'omissione in cui era incorso il Giudice di prime cure era stata frutto di un mero errore materiale, essendo peraltro noto che nella sentenza che dichiara l'inefficacia di una cessione in accoglimento di una revocatoria, la statuizione di condanna alla restituzione di ciò che è stato ceduto ovvero del relativo controvalore è un effetto della dichiarazione di inefficacia e ad essa deve in ogni caso conseguire. Con riguardo all'appello proposto da
[...]
riproponeva l'eccezione di inammissibilità del suo intervento rilevando Parte_3 che dal carattere esclusivo dell'accertamento endofallimentare dei crediti nei confronti del fallito discende, da un lato, l'improcedibilità dei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di crediti verso il fallito in corso alla data della dichiarazione di fallimento, e, dall'altro, l'inammissibilità delle domande a contenuto patrimoniale azionate in sede ordinaria nei confronti della LA dopo la dichiarazione di fallimento;
conseguentemente, una volta apertasi la procedura concorsuale, coloro che intendono far valere proprie pretese a contenuto patrimoniale verso il fallito devono necessariamente farlo presentando domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli artt. 93 e ss. l. fall.. Infine la LA, nell'ipotesi in cui fossero stati ritenuti fondati i motivi di appello, riproponeva ex art. 346 c.p.c.
(impropriamente con appello incidentale, invero non necessario) la seconda domanda formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'invalidità della cessione dei titoli del 23.12.2008 ai sensi dell'art. 1394 c.c.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte, in accoglimento dell'istanza formulata da parte appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.11.2021.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa IZ DR, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
13 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il primo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria dalla data dell'atto di cessione dei titoli societari, essendo questo l'atto dispositivo di cui è stata chiesta la revoca.
3.2. I motivi con cui viene contestata la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria vanno disattesi.
Appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.
Deve innanzitutto evidenziarsi come l'actio pauliana azionata dal curatore fallimentare assuma caratteristiche proprie, poiché, pur mutuando dalla disciplina civilistica i presupposti e il termine di prescrizione, si caratterizza per le modalità di esercizio (competenza e legittimazione attiva) e per l'estensione degli effetti della decisione a tutta la massa dei creditori ammessi al passivo fallimentare.
14 L'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare ha una diversa ratio e una difforme portata rispetto a quella proposta dal creditore individuale, poiché mira a conservare la garanzia collettiva del ceto creditorio in funzione di una successiva attribuzione dell'attivo in una rigida ottica di tutela della par condicio creditorum: per tale motivo la citata disposizione attribuisce al creditore che subisce gli effetti della revocatoria solo il diritto alla ammissione allo stato passivo e alla ripartizione in base al grado e ordine dei crediti determinato in sede fallimentare.
Come affermato da autorevole dottrina, incombe sul curatore – cui spetta in via esclusiva la legittimazione sostanziale e processuale all'azione, in luogo dei creditori
– l'onere di ricostruzione del patrimonio del fallito, "richiamando i beni che ne sono usciti nel tempo in modo illecito, oppure espellendo i debiti contratti e le garanzie prestate egualmente in modo illegittimo. Il fine (dell'azione) è, pertanto, quello di eliminare un ingiusto vantaggio di alcuni creditori in danno della massa, sul presupposto che, diversamente, si verrebbe a creare una disparità di trattamento in danno di coloro che non sono ancora stati soddisfatti, con violazione del principio della par condicio creditorum".
A tal fine, gli è consentito vagliare l'incidenza di ciascun atto dispositivo sullo stato di insolvenza della società in bonis, e prospettarne la lesività allorché sia divenuto più difficoltoso il soddisfacimento dei crediti maturati.
Rimangono, invece, mutuati dalla revocatoria ordinaria i presupposti soggettivi della scientia damni – consistente nella conoscenza o conoscibilità in capo al dante causa, all'accipiens e all'eventuale terzo avente causa, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie - e dell'eventuale consilium fraudis, la cui prova deve essere fornita, anche in via presuntiva, dal curatore.
Va poi ulteriormente precisato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «La "datio in solutum" (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l. fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto» (così da ultimo Cass. n. 1243/2024).
15 Dunque se, come nel caso di specie in cui la ha proceduto all'estinzione CP_2 della propria obbligazione, in relazione alla fattura n. 159/08, mediante la cessione di titoli partecipativi in altre società, l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere "di atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto.
Ciò doverosamente premesso, muovendo dalla verifica in ordine alla sussistenza dell'eventus damni, va osservato che incombe sul curatore provare: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
La prova può dirsi raggiunta solo se dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi emerge che l'esazione del credito sia divenuta oggettivamente più difficoltosa, in una misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Cass., 5 maggio 2023, n. 11968: "Il curatore fallimentare che richieda, in via di azione o di eccezione, la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi degli articoli 2901 del codice civile e 66 della legge fallimentare, per provare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di allegare e dimostrare la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni dei creditori ammessi rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole e l'idoneità di tale atto a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento di detti creditori").
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato che la LA ha dimostrato “non solo la rilevante consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito ma anche la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole per cui si controverte (in bilancio viene indicata la somma di € 2.808.802 per debiti oltre 12 mesi) ed il mutamento quantitativo del patrimonio del debitore in misura considerevole, per €
450.400 per effetto dell'atto di cui si chiede la revoca” (così a pag. 11 della sentenza).
In particolare, l'esame dello stato passivo del fallimento evidenzia come CP_2 esso sia composto per gran parte da debiti sorti antecedentemente al 23.12.2008, e
16 tra questi rientrano il debito di euro 3.733.634,00 verso “Punto Franchising s.r.l.”
(poi ), nonché il debito verso banca (poi MPS) per mutui CP_8 CP_10 passivi pari ad euro 2.027.657,00, di cui si dà specifico conto nella nota integrativa al bilancio (situazione patrimoniale straordinaria) al 30.11.2008.
Appare poi indubitabile che nella fattispecie, per effetto della cessione dei titoli del valore, al tempo dell'atto, di €450.400, si sia determinata una corrispondente variazione quantitativa della garanzia patrimoniale. La cessione in parola ha sottratto risorse certe dall'attivo fallimentare, in spregio dell'ordine di legge previsto per il pagamento della massa creditoria. Essa ha consentito all'odierna appellante la soddisfazione di un credito che non avrebbe verosimilmente incassato in sede fallimentare e, in ogni caso, derogando le regole di poziorità dei crediti ammessi allo stato passivo. Il danno è pertanto sicuramente valutabile quale lesione della par condicio creditorum assicurata dal procedimento fallimentare.
Inconferente è poi il rilievo dell'appellante secondo cui il controvalore dei titoli ceduti in realtà era pari ad euro 99.500,40 che aveva comportato per la una CP_4 perdita di ben euro 356.500,00, pari alla differenza tra il valore ceduto da di CP_2 euro 456.000,00 e quello di rimborso di €99.500,00.
Ed invero, innanzitutto la documentazione in atti fa riferimento al rimborso dei soli titoli della “Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a.” e non anche a quelli della “Roma Colonna Immobiliare S.p.a.” che, per quanto appresso si dirà, hanno pure formato oggetto di cessione.
In ogni caso, ai fini della valutazione dell'eventus damni, ciò che assume rilievo
è il valore del bene ceduto al momento del compimento dell'atto dispositivo.
Quanto al requisito della scientia damni in capo al debitore in bonis e alla convenuta può osservarsi come, per giurisprudenza costante, la prova possa essere fornita anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass., 18 giugno 2019, n. 16221:
"In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato"; conf. Cass., 30 dicembre 2014, n. 27546).
17 Nel caso di specie, le circostanze – evidenziate dal giudice di prime cure - dalle quali si desume la consapevolezza, quantomeno in termini di percezione del "rischio" della lesività dell'atto alla garanzia patrimoniale, riguardano l'appartenenza delle due società al medesimo gruppo ed il cumulo, da parte di , della qualità Parte_3 di legale rappresentante della e della e quindi, della disponibilità delle CP_4 CP_2 informazioni sulle condizioni economiche della . CP_2
Occorre peraltro considerare che l'atto di cessione in parola è stato posto in essere in pendenza di un procedimento prefallimentare a carico di , e segnatamente CP_2 del procedimento prefallimentare scaturito dall'istanza di fallimento presentata da
Punto Franchising s.r.l. poi sfociato nella sentenza di fallimento n. 9/2009 del febbraio 2009 e sebbene detta sentenza di fallimento sia stata successivamente revocata, non può essere trascurato che, al fine della dimostrazione della scientia damni in capo al debitore, da un lato, la rilevata circostanza assume comunque un indubbio valore indiziario, e, dall'altro, l'insolvenza rilevante per la configurabilità dell'elemento soggettivo in questione non è quella di cui all'art. 5 l.fall., ma l'insolvenza civile, ossia proprio quella della rispetto al credito vantato da CP_2
Punto Franchising s.r.l., che è poi il medesimo credito sulla base del quale è stato chiesto ed ottenuto l'attuale fallimento di , credito che risulta inserito nel CP_2 passivo fallimentare.
Né al fine di escludere la scientia damni di può assumere rilievo, come CP_4 pretenderebbe l'appellante, che in effetti l'operazione impugnata è stata posta in essere dal procuratore speciale Ing. atteso che quest'ultimo ha CP_11 evidentemente agito in nome e per conto della società, della quale sola rileva nel caso di specie lo stato psicologico.
3.3. Privo di pregio è anche il motivo che censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia della cessione dei titoli della società “Roma Colonna
Immobiliare spa”, in quanto si tratterebbe di una cessione di titoli non provata ed anzi espressamente smentita, anche per via documentale, nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, è stata la stessa appellante a sostenere che «la cessione dei titoli della società "Roma Colonna Immobiliare S.p.a." e "Società Italiana Distribuzione
Moderna" trovava e trova legittima causa, nell'adeguamento strutturale dei sette punti vendita di proprietà (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, Parte_4 CP_4
n. 2, c.p.c., pag. 2).
18 La prova che i titoli azionari apparentemente ceduti in luogo dell'adempimento siano tanto quelli della "Società Italiana Distribuzione Moderna” quanto quelli della
“Roma Colonna Immobiliare S.p.a.” è stata comunque fornita dall'odierna appellata mediante la produzione delle scritture contabili della . CP_2
In particolare, il bilancio al 30.11.2008 attesta la presenza, nell'attivo dello stato patrimoniale tra le “immobilizzazioni finanziarie” alla voce “partecipazioni CP_2 in altre imprese”, tanto dei titoli della “Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a.” quanto di quelli della “Roma Colonna Immobiliare S.p.a.” indicando per ciascuno il numero di azioni pari a 3600 ed il valore di €225.200 per un totale di €450.400. Il bilancio al 31.12.2008 non riporta più le suddette partecipazioni.
Che la cessione abbia riguardato entrambe le società è, poi, logicamente desumibile dal prezzo al quale essa è avvenuta che corrisponde alla somma del valore dei titoli della “Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a.” e della “Roma
Colonna Immobiliare S.p.a.” come riportato in bilancio.
I documenti prodotti da con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. attengono CP_4 ai movimenti di titoli relativi a taluni rapporti intrattenuti dalla cedente e dalla cessionaria con specifici istituti di credito, ma non escludono affatto che tanto l'una quanto l'altra intrattenessero rapporti di custodia e amministrazione titoli con altri intermediari.
3.4. Con un ulteriore motivo la parte appellante censura la legittimità della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., da cui è stata interessata la sentenza impugnata. Ad avviso dell'appellante, la correzione sarebbe avvenuta in difetto dei presupposti di cui all'art. 287 c.p.c. in quanto nelle motivazioni della sentenza il Giudice di prime cure avrebbe esplicitato chiaramente ed inequivocabilmente i termini e la funzione della spiegata azione revocatoria, limitandosi a dichiarare l'inefficacia della cessione dei titoli, e nulla disponendo, invece, in merito alla domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di eventuali somme di danaro, di talché «al più, la LA avrebbe potuto conseguire la pronuncia di revoca dell'atto, e successivamente, con separato giudizio avrebbe potuto aggredire il bene oggetto della disposizione impugnata con la procedura di espropriazione forzata ex art. 2902 c.c., nelle forme di cui all'art. 602 c.p.c.» (cfr. pag. 40 dell'atto di appello).
Il motivo è fondato.
19 Prima di tutto, si rammenta che "In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. (come quello di specie) emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza;
b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato;
c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore
o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione)" (così in particolare Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6761 del 17.05.2001).
Ciò chiarito, nel merito, si osserva che le argomentazioni addotte da parte appellante a sostegno dell'impugnazione sono fondate poiché il Tribunale di Cosenza ha fatto un uso illegittimo del procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..
In via generale si osserva che "Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione" (in termini Cass. civ., sez. L., ordinanza n. 16877 dell'11.08.2020).
Alla luce dei citati principi, si desume, dunque, che il procedimento di correzione ha la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha univocamente chiarito che l'art. 287
c.p.c. ricollega le ipotesi di correzione a quelle in cui il giudice sia incorso – con
20 riferimento alle sentenze e alle ordinanze non revocabili – in omissioni, in errori materiali o di calcolo poiché il procedimento di correzione è da inquadrare come rimedio idoneo ad ovviare all'errore che non risulti incidente sul processo decisionale oltre ad emergere direttamente dall'esame dell'atto-provvedimento, senza quindi involgere alcuna attività interpretativa e con esclusione di qualsiasi aspetto che attenga al processo propriamente formativo del dictum del giudice ma solo alla sua esteriorizzazione (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 2486 del
29.01.2019).
Alla stregua dei superiori insegnamenti, può osservarsi che, nel caso di specie, il procedimento di correzione esperito dalla LA non era finalizzato a correggere semplici errori di redazione della sentenza n. 1110/2018.
Ed invero, come si evince dalla lettura del solo documento concernente la decisione, il Tribunale, dopo aver precisato che “l'azione revocatoria ha una finalita' cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrita' la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed
a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso” (pag. 9 della sentenza) ed aver ritenuto sussistenti i requisiti dell'"eventus damni" e della "scientia fraudis", ha affermato: “Ne consegue, quindi, la declaratoria di inefficacia, nei confronti della curatela del fallimento dell'atto di cessione, dei titoli della società “Roma CP_2 colonna immobiliare spa” e “società italiana distribuzione moderna spa” , del valore di € 450.400 effettuata da in favore di il 23.12.2008” (cfr. pag. CP_2 CP_4
11 della decisione), omettendo qualsiasi riferimento alla domanda, posta dalla
LA a corollario di quella revocatoria, tesa ad ottenere la restituzione dei titoli ovvero il controvalore degli stessi.
Né d'altra parte il giudice, in sede di disamina della natura e delle caratteristiche dell'azione revocatoria, ha fatto cenno agli eventuali effetti restitutori della stessa, e ciò era tanto più necessario ove si consideri che la questione relativa alla possibilità di riconoscere all'azione revocatoria ordinaria in ambito fallimentare, oltre alla semplice inefficacia dell'atto lesivo nei confronti dei creditori concorsuali, un effetto ulteriore e di carattere restitutorio non trova una soluzione unanime nella giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, infatti, il principio secondo cui l'azione revocatoria, poiché incide solo sul piano degli effetti e non anche su quello
21 sostanziale della validità dell'atto, non comporta alcun obbligo restitutorio o risarcitorio in forma specifica, in quanto tale azione è tesa solo a ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740
c.c. e non anche a porre nel nulla il negozio di trasferimento, che resta, quindi, valido tra le parti contraenti e titolo idoneo a escludere obblighi restitutori o risarcitori, vale anche nel caso in cui l'azione sia promossa dal Curatore (Cass. n. 9584/2015; Corte
Appello Messina n. 30/2022; Trib. Venezia n. 1492/2023).
Secondo altro indirizzo, invece, l'azione revocatoria in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. 10233/2017; Cass. 15982/2018; Cass.
31277/2018; Cass. 22153/2021): in particolare è stato chiarito che la condanna alla restituzione del bene al fallimento assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori.
Non solo, ma nella specie la stessa odierna appellante, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato la domanda restitutoria avanzata dalla
LA invocando “la funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione revocatoria” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione).
Ed allora, ribadito che il procedimento di correzione di errore materiale previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. è stato predisposto per eliminare una deficienza di espressione della sentenza e cioè un difetto della formulazione esteriore dell'atto scritto la cui incongruenza, rispetto al concetto contenuto nella sentenza, appaia ictu oculi sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale, appare evidente come il mancato esplicito riconoscimento dell'obbligo restitutorio costituisse un vizio di omessa pronuncia e non già emendabile, non ricavandosi dalla lettura del documento concernente la decisione la volontà, non espressa, del giudicante di riconoscere all'azione revocatoria effetti restitutori.
Inconferente è poi il richiamo, contenuto nell'ordinanza di correzione, al precedente di Cass. n. 26425/17 secondo cui “oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia
22 patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio
d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa” in quanto da un lato il principio è stato espresso con riferimento alla revocatoria ex art. 67 l.f., dall'altro esso riguarda l'ipotesi in cui, domandata la restituzione del bene, questa risulti impossibile, nel qual caso il giudice può anche d'ufficio pronunciare la condanna al pagamento del controvalore, ma non autorizza il riconoscimento d'ufficio, in assenza di domanda di parte, del diritto ad ottenere la restituzione del bene.
L'omessa statuizione della condanna alla restituzione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza, che, nella specie, non è stata coltivata dalla LA.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'ordinanza di correzione del
15.11.2018 va annullata.
3.5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'interveniente, dott.
. Parte_3
Tale motivo è infondato per l'assorbente rilievo che è mancata la prova del lamentato danno all'immagine imprenditoriale.
3.6. Infondato è infine l'ultimo motivo con cui si censura la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, sostenendo che a fronte del mancato accoglimento delle domande principali avanzate dalla LA «stride (…) la corposa condanna alle spese di giudizio».
E' vero che vi è stato rigetto della domanda principale azionata dalla LA
(fondata sul difetto di causa dell'atto di cessione), ma dalla sentenza si ricava che la documentazione da cui è stata desunta la prova circa la fonte dell'obbligo di pagamento della fattura n. 159/2008 «sarebbe stata portata a conoscenza della curatela unicamente nell'odierno giudizio»; che la fattura in questione «erronea nell'indicazione di 9 locali commerciali anziché sette, non rechi, in modo alquanto singolare, un esplicito richiamo al contratto del 31.10.2007, facendo piuttosto
23 riferimento al “rimborso forfettario una tantum”»; che «l'azione della curatela, proposta nei confronti della , è stata introdotta sulla base di specifici e CP_4 circostanziati elementi desunti dalla documentazione contabile posta a sua disposizione dalla quale sono stati esclusi i contratti di appalto più volte richiamati»
(cfr. pag. 12 della sentenza appellata).
In tale contesto, attesa la soccombenza degli odierni appellanti (rispetto alla domanda subordinata della e del anche rispetto alla sua domanda di CP_1 Pt_3 risarcimento danni), appare corretta la condanna alle spese (liquidate conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014) disposta dal giudice di primo grado.
3.7. La conferma della sentenza di primo grado comporta l'assorbimento della domanda ex art. 1394 c.c. riproposta in questa sede ex art. 346 c.p.c. dalla LA per l'ipotesi di ritenuta infondatezza dell'azione ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f..
§ 4. Le spese processuali
4.1. Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , con citazione Parte_1 Parte_3
notificata il 12.12.2018, nei confronti di Controparte_9
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza
[...]
n. 1110/2018 pubblicata il l'11.05.2018 e corretta in data 15.11.2018, così provvede:
a) annulla la correzione della sentenza impugnata, disposta con ordinanza del
15.11.2018;
b) rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa IZ DR dott. Alberto Nicola Filardo
24 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa IZ DR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2303/2018 R.G. vertente tra
(già Parte_1
(P.I.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore Sig. , nonché Parte_3 [...]
in proprio(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._1 dall'Avv. Vincenza Calomino;
appellanti
e
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] CP_2 P.IVA_2
Curatore dott. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Controparte_3
Caridi; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1110/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'11.05.2018, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901
c.c. e 66 l.f.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 1110/2018 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 11.05.2018 e non notificata, come pure successivamente corretta, per tutti i motivi sopra esposti accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1.- in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza
e/o prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 66 L.F. 2.- nel merito, per le motivazioni di cui al presente appello, dichiarare infondate tutte le domande rivolte dalla nei confronti di e, pertanto, Parte_4 CP_4
rigettarle integralmente;
3.- in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della domanda di revocatoria ordinaria, dichiarare la mera inefficacia della cessione dei titoli del 31.12.2008, riconoscendo come effettivamente ceduti, solo i titoli della “società italiana distribuzione moderna spa”; 4.- Sulla domanda del terzo intervenuto dott. . In riforma sul punto della sentenza: Parte_3
accertare e dichiarare il grave pregiudizio subito dall'onore e dalla reputazione imprenditoriale dall'incauta azione avviata, anche e soprattutto nei confronti del dott. , coinvolto direttamente nella domanda giudiziale azionata Parte_3
dalla LA, quale autore di presunte azioni poco chiare e poco lecite;
per
l'effetto, accertata l'antigiuridicità della condotta della LA attrice, condannare la medesima, in persona del Curatore p.t. al risarcimento dei gravi danni causati, la cui liquidazione è rimessa al prudente apprezzamento e valutazione del Giudice adito ex art. 1226 c.c.. 5.- In ogni caso, con riforma della statuizione delle spese del giudizio di primo grado e con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per l'appellata: “A) in via principale, rigettare l'appello proposto dalla
(già “ Controparte_5 Controparte_6
e dal dott. avverso la sentenza n. 1110/2018
[...] Parte_3
del Tribunale di Cosenza, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto
e in diritto, e per l'effetto confermare detta sentenza. B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale di cui alla precedente lettera
A), annullare ex art. 1394 c.c. la cessione dei titoli delle società “Roma Colonna
Immobiliare S.p.a.” e “Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.a.” effettuata da
a favore di in data 23.12.2008, e, per l'effetto, condannare la CP_2 CP_4
2 a restituire alla LA i sopra citati titoli ovvero la somma di euro CP_4
450.400,00, pari al loro controvalore al momento della cessione, così come iscritto nel bilancio (straordinario) al 30.11.2008. In ogni caso con vittoria di CP_2
spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la LA del Fallimento
conveniva in giudizio la Controparte_1 CP_2
”- chiedendo di accertare e Controparte_6 CP_4 dichiarare, in via principale, che la cessione dei titoli delle società “Roma Colonna
Immobiliare spa” e “Società Italiana Distribuzione Moderna spa”, effettuata da in favore di in data 23 dicembre 2008, integrava un atto totalmente o CP_2 CP_4 parzialmente privo di causa onerosa ovvero di accertare e dichiarare che la detta cessione integrava un atto posto in essere a fronte di un rapporto negoziale relativamente simulato ex art. 1414, comma 2 c.c., con conseguente inefficacia tra le parti anche del negozio dissimulato, per difetto dei relativi requisiti sostanziali e formali e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire alla LA CP_4 attrice i predetti titoli ovvero la somma di euro 450.400,00 pari al loro controvalore al momento della cessione, così come iscritta nel bilancio straordinario al 31 CP_2 novembre 2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La predetta curatela, in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori e di essa attrice della cessione dei predetti titoli in quanto disposizione pregiudizievole ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e, per l'effetto, di revocare detta cessione e, comunque, la corrispondente attribuzione patrimoniale ex art. 66 legge fallimentare con conseguente condanna della CP_4 alla restituzione alla curatela attrice dei predetti titoli ovvero della somma di euro
450.400.
In via ulteriormente subordinata, la LA chiedeva di annullare ex art. 1394
c.c. la cessione dei predetti titoli e, per l'effetto, di condannare la a restituire i CP_4 sopracitati titoli ovvero la somma di euro 450.400 pari al controvalore al momento della cessione.
In via ancora subordinata, la LA chiedeva di accertare e dichiarare che la cessione dei titoli costituiva indebito oggettivo ripetibile ex articolo 2033 c.c. e, per
3 l'effetto, condannare alla restituzione alla curatela dei predetti titoli ovvero CP_4 della somma di euro 450.400.
A sostegno della domanda parte attrice rappresentava che: la aveva emesso CP_4
a carico di la fattura n. 159/2008 per euro 456.000 avente ad oggetto il CP_2 rimborso forfettario “una tantum” per spese di ristrutturazione relative all'adeguamento di nove locali commerciali della rete di affiliazione al marchio GS;
, successivamente all'emissione della fattura, cedeva alla predetta società i CP_2 titoli delle società “Roma Colonna Immobiliare spa” e “Società Italiana
Distribuzione Moderna spa” iscritti in bilancio tra le “immobilizzazioni finanziarie” alla voce “partecipazioni in altre imprese”, per un totale di euro 450.400; dal mastrino al 31 dicembre 2008 dei fornitori non risultava la predetta fattura CP_2 numero 159/2008; dal bilancio della al 30 novembre 2008 non risultava CP_2 alcun debito verso per la causale di cui alla fattura numero 159/2008; dal CP_4 confronto del bilancio al 31/11/2008 e del bilancio al 31/12/2008 emergeva che, a fronte del venir meno della voce immobilizzazioni finanziarie delle “partecipazioni in altre imprese” rappresentate dai titoli azionari delle predetta società, non si registrava diminuzione dei debiti verso fornitori;
a far data dal 1° gennaio 2003, in forza di contratto stipulato il 31.12.2002, aveva concesso in affitto otto rami CP_2 aziendali di cui dal 2007 solo sette attivi, strumentali all'esercizio dell'attività di supermercati, alla società anch'essa facente parte del gruppo;
CP_7 Pt_3 con nota del 10.1.2008 aveva dichiarato di aver sostenuto spese per i lavori CP_7 di adeguamento per le migliorie richieste dalla franchisor GS nei punti attivi di proprietà di chiedendo di compensare il proprio credito con il relativo debito CP_2 per canoni d'affitto scaduti e non pagati e di procedere alla risoluzione consensuale anticipata del contratto di affitto;
con nota del 22 gennaio 2008 aveva accolto CP_2 le richieste di accettando la risoluzione anticipata ed il pagamento dei lavori CP_7 mediante compensazione;
non risultavano dalla documentazione in possesso della
LA altri lavori di adeguamento-ristrutturazione dei punti vendita marchio GS aventi come committente;
la cessione dei titoli in partecipazione intervenuta CP_2 in data 23 dicembre 2008 era stata effettuata da , in qualità di legale Parte_3 rappresentante della cedente ed in qualità di rappresentante della cessionaria CP_2
. CP_4
La curatela attrice, quindi, assumeva che la causa della cessione dei titoli di partecipazione effettuata dall' in favore della per euro 456.000 non CP_2 CP_4
4 poteva rinvenirsi nell'adempimento di un'obbligazione di pagamento e che, pertanto,
l'atto doveva ritenersi privo di causa onerosa o come atto posto in essere a fronte del rapporto negoziale oneroso relativamente simulato con la conseguente inefficacia dello stesso rispetto alle parti.
Si costituiva la che contestava gli Controparte_6 assunti avversari rappresentando che: aveva gestito fino all'anno 2008 tutti CP_7
i sette supermercati di proprietà nonché i due di sua proprietà e altri due Parte_4 di proprietà della società capogruppo Euroitalia Srl che operavano sotto l'insegna
Sma srl in forza di rapporto di franchising;
dopo la conclusione dei rapporti con la veniva effettuato un'operazione di ristrutturazione commerciale e mentre CP_8 si era fatta carico della ristrutturazione commerciale dell'attività CP_7 esercitata in tutti i punti vendita che rimanevano in capo ad EuroItalia S.r.l., CP_2 aveva assunto in carico i lavori di adeguamento strutturale commissionati alla CP_4 con contratto del 30 ottobre 2007; con tali contratti, in particolare, venivano commissionati da alla i lavori di ristrutturazione commerciale dei CP_7 CP_4 punti vendita gestiti e da a i lavori di ristrutturazione e CP_2 CP_4 ammodernamento strutturale dei supermercati affiliati al marchio GS, evidenziando che i contratti di appalto, per conto di , venivano sottoscritti dall'institore CP_4
a fronte di tali lavori si obbligava a pagare a il Persona_1 CP_2 CP_4 prezzo complessivo di euro 742.000 di cui euro 150.000 a titolo di acconto e, quanto al saldo del prezzo, la somma di euro 456.000.
Secondo la convenuta dalle circostanze su esposte emergeva che: la fattura numero 159 del 31/12/2008 trovava titolo nel contratto di appalto stipulato tra e il 30 ottobre 2007; la , tramite il suo institore, aveva accettato CP_2 CP_4 CP_4 il pagamento mediante la cessione delle quote societarie per il controvalore di euro
456.000 a saldo della fattura 159 del 23 dicembre 2008; la cessione rappresentava l'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il contratto 31 ottobre
2007 relativa ai lavori di ristrutturazione strutturale dei punti vendita;
risultava documentatamente provato il titolo giustificativo del pagamento;
la fattura era stata emessa successivamente all'elaborazione del bilancio straordinario del 30/11/2008; la fattura era stata ricevuta in epoca successiva alla redazione del bilancio al
31/12/2008 con la conseguenza che l'ammontare del debito verso fornitori era rimasto inalterato nei documenti contabili;
l'allegazione del contratto d'appalto consentiva di superare la genericità dei dati indicati in fattura;
non esisteva alcuna
5 duplicazione dei lavori già eseguiti da attesa la diversità dei lavori CP_7 commissionati da;
l'azione di cui all'articolo 66 legge fallimentare era stata CP_2 proposta oltre il termine di cinque anni dalla stipula dell'atto; non ricorrevano in ogni caso le condizioni per l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. trattandosi di una regolare operazione contrattuale tra due società con formale contratto di appalto priva del consilium fraudis e scientia damni;
l'infondatezza della domanda avversaria avuto riguardo alla funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione revocatoria;
l'insussistenza della presunta annullabilità della cessione dei titoli ai sensi dell'art. 1394 c.c. avendo ricoperto la qualità di Persona_1 institore dal 31 marzo 2004 al 18 gennaio 2011 con conseguente esclusione della richiamata eccezione di invalidità del conflitto di interessi;
l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc trattandosi di un contratto eseguito con il pagamento effettuato attraverso la cessione dei titoli societari.
spiegava intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. riproponendo le Parte_3 circostanze indicate in fatto dalla e chiedendo di accertare e dichiarare il grave CP_4 pregiudizio all'onore e alla reputazione cagionato dalla azione avviata dalla curatela e, per l'effetto, di condannare la medesima al risarcimento dei danni con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Istruita la causa anche mediante l'escussione dei testi addotti dalle parti, con sentenza n. 1110/2018 il Tribunale così statuiva: “dichiara l'inefficacia, nei confronti della curatela del fallimento , della cessione dei titoli della società CP_2
“Roma colonna immobiliare spa” e “società italiana distribuzione moderna spa”, del valore di € 450.400 effettuata da in favore di il 23.12.2008; CP_2 CP_4 rigetta la domanda di risarcimento danno proposta da;
Parte_3 condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore della attrice, delle CP_1 spese e competenze del giudizio che liquida in € 1.700 per fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.000,00 per la fase istruttoria € 3.000 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.
In data 15.11.2018, in accoglimento dell'istanza ex art. 287 c.p.c. presentata dalla
LA, il Tribunale, preso atto che nella sentenza era stata omessa la statuizione, conseguenziale all'accoglimento della domanda, della condanna alla restituzione dei titoli ovvero della somma di € 450.400,00, corrispondente al controvalore degli stessi al momento della cessione, disponeva la correzione del dispositivo della sentenza nei seguenti termini: “dopo “dichiara l'inefficacia, nei confronti della curatela del
6 fallimento , della cessione, dei titoli della società “Roma colonna CP_2 immobiliare spa” e “società italiana distribuzione moderna spa” , del valore di €
450.400 effettuata da in favore di il 23.12.2008 ” leggasi “e, per CP_2 CP_4
l'effetto, condanna la alla restituzione alla curatela attrice dei sopra citati CP_4 titoli ovvero della somma di € 450.400,00”.
Con la indicata sentenza il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda principale della LA fondata sul difetto di causa dell'attribuzione patrimoniale di cui all'atto di cessione del 23.12.2008. Al riguardo osservava che parte convenuta aveva prodotto in giudizio la scrittura privata intervenuta tra e CP_7 CP_4 avente ad oggetto la ristrutturazione commerciale e impiantistica di alcuni punti vendita nonché il contratto intervenuto tra e avente ad oggetto i lavori CP_2 CP_4 di ristrutturazione e ammodernamento dei supermercati affiliati con marchio Gs recante la data certa del 31 ottobre 2007; che tale documentazione unitamente alla valutazione degli esiti della prova testimoniale espletata consentiva di individuare la fonte dell'obbligo di pagamento posto a base della fattura n. 159/2008, di riconoscere l'avvenuta esecuzione dei lavori e di giustificare l'attribuzione patrimoniale effettuata mediante la cessione dei titoli in compensazione dei crediti, malgrado la presenza di una serie di incongruenze rilevate dalla curatela.
Passando all'esame della domanda, formulata in via subordinata, ex artt. 2901 c.c.
e 66 l.f., il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione atteso che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 20.12.2013 e dunque entro il quinquennio dall'atto di cessione dei titoli, riteneva sussistenti tutti i presupposti dell'azione.
In particolare, con riguardo al requisito dell'eventus damni, richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella in esame, secondo cui “la “datio in solutum”, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art.
2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui
l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017), il giudice di primo grado osservava che era indubbio che la avesse proceduto all'estinzione della propria obbligazione, CP_2
7 in relazione alla fattura 159/08, mediante la cessione di titoli partecipativi in altre società. Rilevava, poi, che la LA aveva dimostrato, attraverso la produzione dei bilanci della , non solo la rilevante consistenza del credito vantato dai CP_2 creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito ma anche la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole in controversia (in bilancio veniva indicata la somma di € 2.808.802 per debiti oltre 12 mesi) ed il mutamento quantitativo del patrimonio del debitore in misura considerevole, per €
450.400 per effetto dell'atto di cui si chiedeva la revoca.
Con riguardo all'elemento soggettivo, riteneva indubbio che la “avesse la CP_4 consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie, potendosi ragionevolmente presumere, in ragione dell'appartenenza delle due società al medesimo gruppo e del cumulo, da parte di , della qualità di Parte_3 legale rappresentante della e della e quindi, della disponibilità delle CP_4 CP_2 informazioni sulle condizioni economiche della , la consapevolezza dei CP_2 sintomi rivelatori dello stato di decozione della società debitrice e dell'idoneità dell'atto di disposizione patrimoniale a compromettere la possibilità di soddisfazione del creditori” (cfr. pag. 11 della sentenza).
Il Tribunale riteneva, infine, infondata la domanda la domanda proposta dall'intervenuto , fondata su una prospettata lesione del diritto Parte_3
d'immagine derivante dall'azione instaurata dalla curatela, evidenziando che “Il legittimo esercizio dell'azione tesa al recupero di somme versate sulla base di una ritenuta assenza di causa, fondata su specifici e convergenti elementi contabili, più volte richiamati, relativi alle società di cui il era legale rappresentante, o Pt_3 dell'azione ex art. 66 l.f non può costituire fonte di danno all'immagine dell'intervenuto, a prescindere dalla mancata prova, in concreto, del danno asseritamente subito il cui onere probatorio gravava sul (cfr. pag. 12 della Pt_3 sentenza).
1.2. Avverso detta sentenza, relativamente anche alle parti corrette con l'ordinanza del 15.11.2018, proponevano appello, con citazione notificata il
12.12.2018, la (già Parte_1 [...]
e , lamentandone Parte_2 Parte_3
l'ingiustizia per i seguenti motivi: 1) il giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso la spiegata eccezione di prescrizione, sull'erroneo presupposto che la data da cui far decorrere il termine di prescrizione fosse quella del 23.12.2008 – data in
8 cui sarebbe stato eseguito l'atto di cessione dei titoli – mentre l'atto di citazione sarebbe stato notificato il 20.12.2013; ad avviso della società appellante il termine doveva farsi decorrere non certo dalla data del 23.12.2008 – data della fattura, bensì dalla data del contratto – di cui era stata data prova certa, pure riconosciuta dal
Giudice di primo grado, ovvero dalla data del 31.10.2007 in cui trovava causa l'atto dispositivo, per come pure riconosciuto dal Giudice del primo grado: (citazione testuale del Giudice: “Non vi è dubbio, infatti, che la posta passiva, originata dal contratto del 31 ottobre 2007”); 2) l'accoglimento dell'azione revocatoria era erroneo sotto vari profili: a) innanzitutto non era stata data prova da parte della
LA dell'effettiva cessione delle diverse quote della società “Roma Colonna
Immobiliare”, perché effettivamente mai la aveva ricevuto partecipazioni di CP_4 altre società e tanto meno della società "Roma Colonna Immobiliare SpA"; competeva alla LA attrice che invocava la revocazione della cessione dei titoli della Società “Roma Colonna Immobiliare SpA” provarne l'avvenuta effettiva cessione, ma ciò non aveva fatto;
b) appariva paradossale che nella fattispecie il
Giudice di prime cure avesse potuto intravedere gli estremi dell'azione revocatoria, atteso che nella vicenda la società appellante aveva in realtà subito una grave danno dalla cessione delle azioni che, cedute per un controvalore di €456.000,00, dopo appena un anno, erano state riscosse per un controvalore di €99.500,40 e altrettanto paradossale era la correzione intervenuta sulla sentenza che aveva riconosciuto alla
LA appellata non solo l'inefficacia della cessione, ma addirittura il pagamento dell'importo di €456.000,00; la parte appellante richiamava al riguardo l'allegazione prodotta con la memoria istruttoria di primo grado, ovvero il Dossier titoli della
Finind presso la Banca Popolare di Bari del secondo semestre 2009, con allegato dettaglio movimenti di conto corrente (allegato 12 del primo grado) in cui si evinceva che il titolo “Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.A.” per n. 36.000 azioni era stato rimborsato per fine prestito alla data del 27.08.2009 e dall'estratto al 31.08.2009 del conto corrente di corrispondenza n. 100 1270/8 presso la sede di Cosenza della medesima Banca (allegato 13 del primo grado) si evinceva ulteriormente che il controvalore dei titoli ceduti in realtà era pari ad euro 99.500,40 che aveva comportato per la una perdita di ben euro 356.500,00, pari alla differenza tra CP_4 il valore ceduto da di euro 456.000,00 e quello di rimborso di €99.500,00; CP_2
c) in ordine al riconosciuto eventus damni il Giudice aveva correttamente osservato che l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito,
9 essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, sicchè il Giudice al più avrebbe dovuto limitarsi a decretare l'inefficacia delle cessione, non spingersi, con l'adottata correzione, fino alla condanna al pagamento delle somme;
in ogni caso non sussisteva alcun depauperamento del patrimonio della , che aveva invece evidentemente CP_2 lucrato nella circostanza, pagando una sua obbligazione derivante da contratto con data certa e correttamente eseguito, in misura decisamente inferiore rispetto al prezzo stabilito;
d) sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il credito della società CP_4 era risalente al contratto di appalto, stipulato in data 31.10.2007, ovvero in un'epoca assai distante dal fallimento decretato nel luglio del 2012, sicchè l'atto di diposizione eseguito dalla , in favore della , non era certamente un atto CP_2 CP_4 dolosamente preordinato al fine di pregiudicare gli interessi dei creditori;
inoltre la
, nella persona dell'ing. - quale institore - non poteva CP_4 Persona_1 minimamente essere consapevole del pregiudizio recato agli interessi dei creditori, né tanto meno poteva essere partecipe della presunta dolosa preordinazione;
nella fattispecie si era trattato di una normalissima e regolare operazione contrattuale tra due distinte società con la quale l'una (la ) aveva commissionato all'altra Parte_4
(la ), con formale contratto di appalto, i lavori di ristrutturazione strutturale CP_4 dei propri punti vendita, ed al termine dei medesimi, per come concordato, era stato eseguito il pagamento del dovuto, con una cessione di partecipazioni societarie, che peraltro non aveva neppure soddisfatto il credito vantato e meritato dalla (per CP_4 la dedotta parziale cessione di quote che non avevano il valore stimato); l'impugnata cessione delle partecipazioni societarie, oltre a trovare causa nel menzionato contratto di appalto per ristrutturazione dei punti vendita, non era stata neppure sproporzionata, per come incautamente asserito dalla attrice e, purtroppo, CP_1 per come riconosciuto dal Giudice di primo grado, perché si era dimostrato in corso di causa che i lavori oggetto del contratto erano stati correttamente eseguiti;
la Corte di Appello di Catanzaro e la Suprema Corte di Cassazione avevano statuito che - all'epoca dei fatti in controversia - era in grado di adempiere regolarmente CP_2 alle proprie obbligazioni (App. Catanzaro n. 7/2011; Cass. n. 4173/2012); la cessione era stato un normale pagamento di un debito scaduto;
3) la motivazione della sentenza era erronea laddove aveva desunto l'insolvibilità della società fallita dalla
10 iscrizione di debiti in bilancio;
per costante e consolidata giurisprudenza l'analisi sulla consistenza del patrimonio del debitore e la possibilità del creditore di soddisfarsi sui beni residui, deve essere svolta con riferimento alla data in cui si sono verificati i fatti e non con riferimento ad eventuali successive ipotesi di insolvenza;
il Tribunale aveva errato nella valutazione circa la consistenza patrimoniale della società al momento dell'atto revocando, consistenza che, peraltro, non aveva formato oggetto di contestazione e/o valutazione da parte della LA la quale non aveva minimamente evidenziato la rilevanza, ai fini della fondatezza della proposta azione, della modificazione qualitativa intervenuta nella composizione del patrimonio della debitrice a seguito dell'atto oggetto di revocazione;
4) era inammissibile la disposta correzione di errore materiale;
deduceva l'appellante che la sentenza, correttamente, si era limitata a disporre la mera inefficacia dei titoli (solo evidentemente di quelli per i quali era emersa la prova, ovvero solo per i titoli della “Società Italiana distribuzione moderna spa”) conformemente a quanto da essa rilevato, in via meramente subordinata, ed in conformità all'orientamento pacifico della Suprema
Corte, circa la funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione revocatoria, in quanto diretta alla riduzione in pristino della consistenza patrimoniale debitoria depauperata dall'atto dispositivo (ex multis, Cass. 25 maggio 2001, n.
7172; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1804); che di conseguenza il fruttuoso esperimento del rimedio non poteva travolgere l'atto pregiudizievole compiuto dal debitore in danno ai propri creditori, ma ne determinava semplicemente l'inefficacia nei soli confronti del soggetto che aveva utilmente promosso il giudizio;
al più la LA avrebbe potuto conseguire la pronuncia di revoca dell'atto, e successivamente, con separato giudizio avrebbe potuto aggredire il bene oggetto della disposizione impugnata con la procedura di espropriazione forzata ex art. 2902 c.c., nelle forme di cui all'art. 602 c.p.c.; la LA però in merito aveva proposto un'istanza di correzione di errore materiale ed in maniera sbalorditiva il Giudice di prime cure aveva ritenuto sul punto esistente un siffatto errore della sentenza ed aveva corretto la medesima sul seguente presupposto giuridico - che non era stato certo il frutto di un refuso, ma di una nuova approfondita valutazione della domanda, oggetto quasi di un preliminare giudizio di appello: “oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in
11 considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio
d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa”; che nella specie non era configurabile un errore materiale in quanto nelle motivazioni della sentenza il Giudice di prime cure aveva esplicitato chiaramente ed inequivocabilmente i termini e la funzione della spiegata azione revocatoria dichiarando l'inefficacia della cessione dei titoli (e stante la funzione propria dell'azione revocatoria l'inefficacia può essere solo relativamente all'oggetto della cessione), nulla disponendo, scientemente, in merito alla richiesta di restituzione di eventuali somme di danaro che altro sono rispetto all'oggetto della cessione;
peraltro sul punto vi era stata una specifica presa di posizione della società appellante che aveva asserito che la controparte piuttosto che la corresponsione di somma alcuna, avrebbe al massimo potuto ottenere l'inefficacia della cessione;
che dunque non di errore si trattava, ma di accoglimento di una specifica domanda subordinata della convenuta;
non ricorrevano pertanto nella fattispecie in oggetto i presupposti dell'omissione e/o dell'errore di calcolo, né tanto meno il preteso ed invocato errore materiale inteso come inesattezza dell'espressione usata dal Giudice, la svista o la disattenzione nella redazione del provvedimento facilmente rilevabile dal testo o dal raffronto tra motivazione e dispositivo;
il giudice aveva accolto l'istanza di correzione, che camuffava, in realtà un motivo di appello, non correttamente formalizzato, sicchè la correzione andava revocata;
5) la sentenza era ingiusta anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta da
[...]
, essendo evidente il discredito che l'azione avviata aveva gettato nei suoi Parte_3 confronti;
6) infine strideva con il contenuto della sentenza la corposa condanna alle spese di giudizio. Evidenziava la parte appellante che il giudice di primo grado aveva preliminarmente rigettato tutta la congerie di infondate domande formulate in via principale dalla appellata, la cui soccombenza era dunque evidente. CP_1
Tanto esposto, gli appellanti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulavano le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva con comparsa depositata in data 21.03.2019 la
[...]
che eccepiva in via Controparte_9 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito
12 ne chiedeva il rigetto anche con riguardo alla denunciata illegittimità della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., deducendo al riguardo che alla luce delle domande avanzate dalla LA negli atti del giudizio e del contenuto della motivazione della sentenza, emergeva chiaramente che l'omissione in cui era incorso il Giudice di prime cure era stata frutto di un mero errore materiale, essendo peraltro noto che nella sentenza che dichiara l'inefficacia di una cessione in accoglimento di una revocatoria, la statuizione di condanna alla restituzione di ciò che è stato ceduto ovvero del relativo controvalore è un effetto della dichiarazione di inefficacia e ad essa deve in ogni caso conseguire. Con riguardo all'appello proposto da
[...]
riproponeva l'eccezione di inammissibilità del suo intervento rilevando Parte_3 che dal carattere esclusivo dell'accertamento endofallimentare dei crediti nei confronti del fallito discende, da un lato, l'improcedibilità dei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di crediti verso il fallito in corso alla data della dichiarazione di fallimento, e, dall'altro, l'inammissibilità delle domande a contenuto patrimoniale azionate in sede ordinaria nei confronti della LA dopo la dichiarazione di fallimento;
conseguentemente, una volta apertasi la procedura concorsuale, coloro che intendono far valere proprie pretese a contenuto patrimoniale verso il fallito devono necessariamente farlo presentando domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli artt. 93 e ss. l. fall.. Infine la LA, nell'ipotesi in cui fossero stati ritenuti fondati i motivi di appello, riproponeva ex art. 346 c.p.c.
(impropriamente con appello incidentale, invero non necessario) la seconda domanda formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'invalidità della cessione dei titoli del 23.12.2008 ai sensi dell'art. 1394 c.c.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte, in accoglimento dell'istanza formulata da parte appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.11.2021.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa IZ DR, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
13 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il primo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria dalla data dell'atto di cessione dei titoli societari, essendo questo l'atto dispositivo di cui è stata chiesta la revoca.
3.2. I motivi con cui viene contestata la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria vanno disattesi.
Appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.
Deve innanzitutto evidenziarsi come l'actio pauliana azionata dal curatore fallimentare assuma caratteristiche proprie, poiché, pur mutuando dalla disciplina civilistica i presupposti e il termine di prescrizione, si caratterizza per le modalità di esercizio (competenza e legittimazione attiva) e per l'estensione degli effetti della decisione a tutta la massa dei creditori ammessi al passivo fallimentare.
14 L'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare ha una diversa ratio e una difforme portata rispetto a quella proposta dal creditore individuale, poiché mira a conservare la garanzia collettiva del ceto creditorio in funzione di una successiva attribuzione dell'attivo in una rigida ottica di tutela della par condicio creditorum: per tale motivo la citata disposizione attribuisce al creditore che subisce gli effetti della revocatoria solo il diritto alla ammissione allo stato passivo e alla ripartizione in base al grado e ordine dei crediti determinato in sede fallimentare.
Come affermato da autorevole dottrina, incombe sul curatore – cui spetta in via esclusiva la legittimazione sostanziale e processuale all'azione, in luogo dei creditori
– l'onere di ricostruzione del patrimonio del fallito, "richiamando i beni che ne sono usciti nel tempo in modo illecito, oppure espellendo i debiti contratti e le garanzie prestate egualmente in modo illegittimo. Il fine (dell'azione) è, pertanto, quello di eliminare un ingiusto vantaggio di alcuni creditori in danno della massa, sul presupposto che, diversamente, si verrebbe a creare una disparità di trattamento in danno di coloro che non sono ancora stati soddisfatti, con violazione del principio della par condicio creditorum".
A tal fine, gli è consentito vagliare l'incidenza di ciascun atto dispositivo sullo stato di insolvenza della società in bonis, e prospettarne la lesività allorché sia divenuto più difficoltoso il soddisfacimento dei crediti maturati.
Rimangono, invece, mutuati dalla revocatoria ordinaria i presupposti soggettivi della scientia damni – consistente nella conoscenza o conoscibilità in capo al dante causa, all'accipiens e all'eventuale terzo avente causa, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie - e dell'eventuale consilium fraudis, la cui prova deve essere fornita, anche in via presuntiva, dal curatore.
Va poi ulteriormente precisato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «La "datio in solutum" (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l. fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto» (così da ultimo Cass. n. 1243/2024).
15 Dunque se, come nel caso di specie in cui la ha proceduto all'estinzione CP_2 della propria obbligazione, in relazione alla fattura n. 159/08, mediante la cessione di titoli partecipativi in altre società, l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere "di atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto.
Ciò doverosamente premesso, muovendo dalla verifica in ordine alla sussistenza dell'eventus damni, va osservato che incombe sul curatore provare: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
La prova può dirsi raggiunta solo se dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi emerge che l'esazione del credito sia divenuta oggettivamente più difficoltosa, in una misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Cass., 5 maggio 2023, n. 11968: "Il curatore fallimentare che richieda, in via di azione o di eccezione, la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi degli articoli 2901 del codice civile e 66 della legge fallimentare, per provare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di allegare e dimostrare la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni dei creditori ammessi rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole e l'idoneità di tale atto a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento di detti creditori").
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato che la LA ha dimostrato “non solo la rilevante consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito ma anche la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole per cui si controverte (in bilancio viene indicata la somma di € 2.808.802 per debiti oltre 12 mesi) ed il mutamento quantitativo del patrimonio del debitore in misura considerevole, per €
450.400 per effetto dell'atto di cui si chiede la revoca” (così a pag. 11 della sentenza).
In particolare, l'esame dello stato passivo del fallimento evidenzia come CP_2 esso sia composto per gran parte da debiti sorti antecedentemente al 23.12.2008, e
16 tra questi rientrano il debito di euro 3.733.634,00 verso “Punto Franchising s.r.l.”
(poi ), nonché il debito verso banca (poi MPS) per mutui CP_8 CP_10 passivi pari ad euro 2.027.657,00, di cui si dà specifico conto nella nota integrativa al bilancio (situazione patrimoniale straordinaria) al 30.11.2008.
Appare poi indubitabile che nella fattispecie, per effetto della cessione dei titoli del valore, al tempo dell'atto, di €450.400, si sia determinata una corrispondente variazione quantitativa della garanzia patrimoniale. La cessione in parola ha sottratto risorse certe dall'attivo fallimentare, in spregio dell'ordine di legge previsto per il pagamento della massa creditoria. Essa ha consentito all'odierna appellante la soddisfazione di un credito che non avrebbe verosimilmente incassato in sede fallimentare e, in ogni caso, derogando le regole di poziorità dei crediti ammessi allo stato passivo. Il danno è pertanto sicuramente valutabile quale lesione della par condicio creditorum assicurata dal procedimento fallimentare.
Inconferente è poi il rilievo dell'appellante secondo cui il controvalore dei titoli ceduti in realtà era pari ad euro 99.500,40 che aveva comportato per la una CP_4 perdita di ben euro 356.500,00, pari alla differenza tra il valore ceduto da di CP_2 euro 456.000,00 e quello di rimborso di €99.500,00.
Ed invero, innanzitutto la documentazione in atti fa riferimento al rimborso dei soli titoli della “Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a.” e non anche a quelli della “Roma Colonna Immobiliare S.p.a.” che, per quanto appresso si dirà, hanno pure formato oggetto di cessione.
In ogni caso, ai fini della valutazione dell'eventus damni, ciò che assume rilievo
è il valore del bene ceduto al momento del compimento dell'atto dispositivo.
Quanto al requisito della scientia damni in capo al debitore in bonis e alla convenuta può osservarsi come, per giurisprudenza costante, la prova possa essere fornita anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass., 18 giugno 2019, n. 16221:
"In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato"; conf. Cass., 30 dicembre 2014, n. 27546).
17 Nel caso di specie, le circostanze – evidenziate dal giudice di prime cure - dalle quali si desume la consapevolezza, quantomeno in termini di percezione del "rischio" della lesività dell'atto alla garanzia patrimoniale, riguardano l'appartenenza delle due società al medesimo gruppo ed il cumulo, da parte di , della qualità Parte_3 di legale rappresentante della e della e quindi, della disponibilità delle CP_4 CP_2 informazioni sulle condizioni economiche della . CP_2
Occorre peraltro considerare che l'atto di cessione in parola è stato posto in essere in pendenza di un procedimento prefallimentare a carico di , e segnatamente CP_2 del procedimento prefallimentare scaturito dall'istanza di fallimento presentata da
Punto Franchising s.r.l. poi sfociato nella sentenza di fallimento n. 9/2009 del febbraio 2009 e sebbene detta sentenza di fallimento sia stata successivamente revocata, non può essere trascurato che, al fine della dimostrazione della scientia damni in capo al debitore, da un lato, la rilevata circostanza assume comunque un indubbio valore indiziario, e, dall'altro, l'insolvenza rilevante per la configurabilità dell'elemento soggettivo in questione non è quella di cui all'art. 5 l.fall., ma l'insolvenza civile, ossia proprio quella della rispetto al credito vantato da CP_2
Punto Franchising s.r.l., che è poi il medesimo credito sulla base del quale è stato chiesto ed ottenuto l'attuale fallimento di , credito che risulta inserito nel CP_2 passivo fallimentare.
Né al fine di escludere la scientia damni di può assumere rilievo, come CP_4 pretenderebbe l'appellante, che in effetti l'operazione impugnata è stata posta in essere dal procuratore speciale Ing. atteso che quest'ultimo ha CP_11 evidentemente agito in nome e per conto della società, della quale sola rileva nel caso di specie lo stato psicologico.
3.3. Privo di pregio è anche il motivo che censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia della cessione dei titoli della società “Roma Colonna
Immobiliare spa”, in quanto si tratterebbe di una cessione di titoli non provata ed anzi espressamente smentita, anche per via documentale, nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, è stata la stessa appellante a sostenere che «la cessione dei titoli della società "Roma Colonna Immobiliare S.p.a." e "Società Italiana Distribuzione
Moderna" trovava e trova legittima causa, nell'adeguamento strutturale dei sette punti vendita di proprietà (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, Parte_4 CP_4
n. 2, c.p.c., pag. 2).
18 La prova che i titoli azionari apparentemente ceduti in luogo dell'adempimento siano tanto quelli della "Società Italiana Distribuzione Moderna” quanto quelli della
“Roma Colonna Immobiliare S.p.a.” è stata comunque fornita dall'odierna appellata mediante la produzione delle scritture contabili della . CP_2
In particolare, il bilancio al 30.11.2008 attesta la presenza, nell'attivo dello stato patrimoniale tra le “immobilizzazioni finanziarie” alla voce “partecipazioni CP_2 in altre imprese”, tanto dei titoli della “Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a.” quanto di quelli della “Roma Colonna Immobiliare S.p.a.” indicando per ciascuno il numero di azioni pari a 3600 ed il valore di €225.200 per un totale di €450.400. Il bilancio al 31.12.2008 non riporta più le suddette partecipazioni.
Che la cessione abbia riguardato entrambe le società è, poi, logicamente desumibile dal prezzo al quale essa è avvenuta che corrisponde alla somma del valore dei titoli della “Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a.” e della “Roma
Colonna Immobiliare S.p.a.” come riportato in bilancio.
I documenti prodotti da con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. attengono CP_4 ai movimenti di titoli relativi a taluni rapporti intrattenuti dalla cedente e dalla cessionaria con specifici istituti di credito, ma non escludono affatto che tanto l'una quanto l'altra intrattenessero rapporti di custodia e amministrazione titoli con altri intermediari.
3.4. Con un ulteriore motivo la parte appellante censura la legittimità della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., da cui è stata interessata la sentenza impugnata. Ad avviso dell'appellante, la correzione sarebbe avvenuta in difetto dei presupposti di cui all'art. 287 c.p.c. in quanto nelle motivazioni della sentenza il Giudice di prime cure avrebbe esplicitato chiaramente ed inequivocabilmente i termini e la funzione della spiegata azione revocatoria, limitandosi a dichiarare l'inefficacia della cessione dei titoli, e nulla disponendo, invece, in merito alla domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di eventuali somme di danaro, di talché «al più, la LA avrebbe potuto conseguire la pronuncia di revoca dell'atto, e successivamente, con separato giudizio avrebbe potuto aggredire il bene oggetto della disposizione impugnata con la procedura di espropriazione forzata ex art. 2902 c.c., nelle forme di cui all'art. 602 c.p.c.» (cfr. pag. 40 dell'atto di appello).
Il motivo è fondato.
19 Prima di tutto, si rammenta che "In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. (come quello di specie) emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza;
b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato;
c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore
o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione)" (così in particolare Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6761 del 17.05.2001).
Ciò chiarito, nel merito, si osserva che le argomentazioni addotte da parte appellante a sostegno dell'impugnazione sono fondate poiché il Tribunale di Cosenza ha fatto un uso illegittimo del procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..
In via generale si osserva che "Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione" (in termini Cass. civ., sez. L., ordinanza n. 16877 dell'11.08.2020).
Alla luce dei citati principi, si desume, dunque, che il procedimento di correzione ha la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha univocamente chiarito che l'art. 287
c.p.c. ricollega le ipotesi di correzione a quelle in cui il giudice sia incorso – con
20 riferimento alle sentenze e alle ordinanze non revocabili – in omissioni, in errori materiali o di calcolo poiché il procedimento di correzione è da inquadrare come rimedio idoneo ad ovviare all'errore che non risulti incidente sul processo decisionale oltre ad emergere direttamente dall'esame dell'atto-provvedimento, senza quindi involgere alcuna attività interpretativa e con esclusione di qualsiasi aspetto che attenga al processo propriamente formativo del dictum del giudice ma solo alla sua esteriorizzazione (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 2486 del
29.01.2019).
Alla stregua dei superiori insegnamenti, può osservarsi che, nel caso di specie, il procedimento di correzione esperito dalla LA non era finalizzato a correggere semplici errori di redazione della sentenza n. 1110/2018.
Ed invero, come si evince dalla lettura del solo documento concernente la decisione, il Tribunale, dopo aver precisato che “l'azione revocatoria ha una finalita' cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrita' la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed
a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso” (pag. 9 della sentenza) ed aver ritenuto sussistenti i requisiti dell'"eventus damni" e della "scientia fraudis", ha affermato: “Ne consegue, quindi, la declaratoria di inefficacia, nei confronti della curatela del fallimento dell'atto di cessione, dei titoli della società “Roma CP_2 colonna immobiliare spa” e “società italiana distribuzione moderna spa” , del valore di € 450.400 effettuata da in favore di il 23.12.2008” (cfr. pag. CP_2 CP_4
11 della decisione), omettendo qualsiasi riferimento alla domanda, posta dalla
LA a corollario di quella revocatoria, tesa ad ottenere la restituzione dei titoli ovvero il controvalore degli stessi.
Né d'altra parte il giudice, in sede di disamina della natura e delle caratteristiche dell'azione revocatoria, ha fatto cenno agli eventuali effetti restitutori della stessa, e ciò era tanto più necessario ove si consideri che la questione relativa alla possibilità di riconoscere all'azione revocatoria ordinaria in ambito fallimentare, oltre alla semplice inefficacia dell'atto lesivo nei confronti dei creditori concorsuali, un effetto ulteriore e di carattere restitutorio non trova una soluzione unanime nella giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, infatti, il principio secondo cui l'azione revocatoria, poiché incide solo sul piano degli effetti e non anche su quello
21 sostanziale della validità dell'atto, non comporta alcun obbligo restitutorio o risarcitorio in forma specifica, in quanto tale azione è tesa solo a ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740
c.c. e non anche a porre nel nulla il negozio di trasferimento, che resta, quindi, valido tra le parti contraenti e titolo idoneo a escludere obblighi restitutori o risarcitori, vale anche nel caso in cui l'azione sia promossa dal Curatore (Cass. n. 9584/2015; Corte
Appello Messina n. 30/2022; Trib. Venezia n. 1492/2023).
Secondo altro indirizzo, invece, l'azione revocatoria in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. 10233/2017; Cass. 15982/2018; Cass.
31277/2018; Cass. 22153/2021): in particolare è stato chiarito che la condanna alla restituzione del bene al fallimento assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori.
Non solo, ma nella specie la stessa odierna appellante, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato la domanda restitutoria avanzata dalla
LA invocando “la funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione revocatoria” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione).
Ed allora, ribadito che il procedimento di correzione di errore materiale previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. è stato predisposto per eliminare una deficienza di espressione della sentenza e cioè un difetto della formulazione esteriore dell'atto scritto la cui incongruenza, rispetto al concetto contenuto nella sentenza, appaia ictu oculi sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale, appare evidente come il mancato esplicito riconoscimento dell'obbligo restitutorio costituisse un vizio di omessa pronuncia e non già emendabile, non ricavandosi dalla lettura del documento concernente la decisione la volontà, non espressa, del giudicante di riconoscere all'azione revocatoria effetti restitutori.
Inconferente è poi il richiamo, contenuto nell'ordinanza di correzione, al precedente di Cass. n. 26425/17 secondo cui “oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia
22 patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio
d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa” in quanto da un lato il principio è stato espresso con riferimento alla revocatoria ex art. 67 l.f., dall'altro esso riguarda l'ipotesi in cui, domandata la restituzione del bene, questa risulti impossibile, nel qual caso il giudice può anche d'ufficio pronunciare la condanna al pagamento del controvalore, ma non autorizza il riconoscimento d'ufficio, in assenza di domanda di parte, del diritto ad ottenere la restituzione del bene.
L'omessa statuizione della condanna alla restituzione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza, che, nella specie, non è stata coltivata dalla LA.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'ordinanza di correzione del
15.11.2018 va annullata.
3.5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'interveniente, dott.
. Parte_3
Tale motivo è infondato per l'assorbente rilievo che è mancata la prova del lamentato danno all'immagine imprenditoriale.
3.6. Infondato è infine l'ultimo motivo con cui si censura la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, sostenendo che a fronte del mancato accoglimento delle domande principali avanzate dalla LA «stride (…) la corposa condanna alle spese di giudizio».
E' vero che vi è stato rigetto della domanda principale azionata dalla LA
(fondata sul difetto di causa dell'atto di cessione), ma dalla sentenza si ricava che la documentazione da cui è stata desunta la prova circa la fonte dell'obbligo di pagamento della fattura n. 159/2008 «sarebbe stata portata a conoscenza della curatela unicamente nell'odierno giudizio»; che la fattura in questione «erronea nell'indicazione di 9 locali commerciali anziché sette, non rechi, in modo alquanto singolare, un esplicito richiamo al contratto del 31.10.2007, facendo piuttosto
23 riferimento al “rimborso forfettario una tantum”»; che «l'azione della curatela, proposta nei confronti della , è stata introdotta sulla base di specifici e CP_4 circostanziati elementi desunti dalla documentazione contabile posta a sua disposizione dalla quale sono stati esclusi i contratti di appalto più volte richiamati»
(cfr. pag. 12 della sentenza appellata).
In tale contesto, attesa la soccombenza degli odierni appellanti (rispetto alla domanda subordinata della e del anche rispetto alla sua domanda di CP_1 Pt_3 risarcimento danni), appare corretta la condanna alle spese (liquidate conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014) disposta dal giudice di primo grado.
3.7. La conferma della sentenza di primo grado comporta l'assorbimento della domanda ex art. 1394 c.c. riproposta in questa sede ex art. 346 c.p.c. dalla LA per l'ipotesi di ritenuta infondatezza dell'azione ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f..
§ 4. Le spese processuali
4.1. Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , con citazione Parte_1 Parte_3
notificata il 12.12.2018, nei confronti di Controparte_9
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza
[...]
n. 1110/2018 pubblicata il l'11.05.2018 e corretta in data 15.11.2018, così provvede:
a) annulla la correzione della sentenza impugnata, disposta con ordinanza del
15.11.2018;
b) rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa IZ DR dott. Alberto Nicola Filardo
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