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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 31757/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 31757/2021 promossa da: on l'avv. GABBATORE STEFANO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
con l'avv. MARCO COZZI Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
- accertata e dichiarata la responsabilità della nella produzione del sinistro per cui è Controparte_1 causa, ex art 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art 2043 c.c.;
- condannare la convenuta, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificati in complessivi € 11.712,57, ovvero nella minor somma che sarà ritenuta di Giustizia nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione pagina 1 di 5 monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.”
Per la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, rigettare le domande proposte da Parte_1 contro perché infondate in fatto ed in diritto.
[...] Controparte_1
Con vittoria dei spese e competenze , oltre oneri di legge, del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la società affermando: Parte_1 Controparte_1 che in data 6/10/2020 l'attore si trovava all'interno del centro sportivo gestito dalla società convenuta quando, in condizioni di scarsa visibilità, nel ripercorrere un vialetto, caratterizzato dalla presenza di dislivelli, al fine di rientrare nel campetto da calcio dove aveva giocato, era caduto nello spazio antistante i gradini in cemento posti davanti alla porta di ingresso del campo, e che in seguito alla caduta si era infortunato;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La convenuta , costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria sono state assunte testimonianze ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- il teste , sentito all'udienza del 26/6/2023, ha dichiarato che stava Testimone_1 percorrendo con l'attore il vialetto “per andare verso gli spogliatoi”, quando, dopo che l'attore gli aveva detto “che tornava indietro al campo”, aveva “sentito un rumore”, si era “voltato”, ed aveva “visto l'attore a terra ma che si stava alzando”, “sui gradini in cemento” che “si trovavano davanti alla porta di ingresso al campo”; il teste , sentito nella Testimone_2 medesima udienza, ha dichiarato che mentre si trovava “nel campo”, aveva “visto l'attore cadere prima di arrivare ai gradini che portano all'ingresso del campo” e che “nel cadere
l'attore poggiava la mano sui gradini in cemento posti alla porta di ingresso del campo”;
- in sede testimoniale è emersa la circostanza della caduta dell'attore in corrispondenza del vialetto all'interno del centro sportivo, nello spazio antistante i gradini, e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, considerata l'intrinseca coerenza ed il carattere esauriente dell'indagine svolta- ha accertato “la piena compatibilità” tra la lamentata “caduta con trauma diretto della mano contro superficie” e la lesione fratturativa riscontrata;
pagina 2 di 5 - alla luce di tali elementi appare plausibile che la caduta dell'attore fosse causalmente riconducibile allo stato del vialetto del centro sportivo facente capo alla società convenuta ed anche alla scarsa visibilità presente nel luogo della caduta, considerata la dichiarazione del teste secondo cui l'ambiente era “buio”; ciò posto, poiché in relazione Testimone_1 alla cosa da cui è originato il danno la società che gestisce il centro sportivo riveste la qualifica di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'evento dannoso è tenuta a rispondere la parte convenuta;
- sennonché, entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, la parte attorea non ha contestato le circostanze, allegate dalla società convenuta in comparsa di risposta, secondo cui l'attore era cliente abituale del centro sportivo e che la sera del 6/10/2020
l'attore aveva già percorso il vialetto prima della caduta;
il mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione comporta che in relazione alle predette circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
ciò posto, tenuto conto di tali circostanze, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, apparendo plausibile che l'attore, il quale conosceva lo stato dei luoghi, al momento della caduta procedesse senza la dovuta cautela;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “1 (uno) giorno”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “62 (sessantadue) giorni”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “20 (venti) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al
25%” di “40 (quaranta) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “3,5%”;
e la sussistenza di documentate “spese mediche/cura”, “necessarie” e “congrue”, per complessivi Euro 404,09;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 6.084,50 per il danno permanente -di cui Euro pagina 3 di 5 4.868,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
1.216,50 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 7.762,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 13.847,00, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voci di danno patrimoniale le spese mediche pari complessivamente ad Euro
404,09 e la somma di Euro 366,00 relativa alla fattura di cui al doc. 49 delle produzioni della parte attorea;
la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 770,09; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea è pertanto pari ad Euro 770,09, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 13.847,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 770,09 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 14.617,09;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 14.617,09 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 7.308,55; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 7.308,55, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Gabbatore
Stefano, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
7.308,55, oltre accessori come indicato in motivazione;
pagina 4 di 5 2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore dell'avv. Gabbatore Stefano, procuratore della parte attorea, delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 06/09/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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