Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 377
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 spetta al proprietario del fondo contiguo a quello interessato dall'espropriazione e dall'opera pubblica e non all'espropriato (nella specie il giudice di merito aveva respinto la domanda dell'espropriato di indennizzo per la ridotta edificabilità di una delle particelle del proprio fondo a seguito dell'attraversamento coattivo con acquedotto di altre particelle del medesimo fondo ritenendo che anche tale pregiudizio trovasse ristoro nell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 377
    Data del deposito : 30 giugno 1999

    Testo completo