Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
L'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 spetta al proprietario del fondo contiguo a quello interessato dall'espropriazione e dall'opera pubblica e non all'espropriato (nella specie il giudice di merito aveva respinto la domanda dell'espropriato di indennizzo per la ridotta edificabilità di una delle particelle del proprio fondo a seguito dell'attraversamento coattivo con acquedotto di altre particelle del medesimo fondo ritenendo che anche tale pregiudizio trovasse ristoro nell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN UR, IN ND, IN FI, VA OL MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO IACONIANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO SALADINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ACEA S.P.A. (GIÀ AZIENDA COMUNALE ENERGIA E AMBIENTE DI ROMA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE OSTIENSE 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PUCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/97 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 25/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Mario IACONANNI, per i ricorrenti, Romano VACCARELLA, per delega dell'Avvocato Vincenzo PUCA, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 29 novembre 1991 AR LI, DR LI, EN LI e LD OL CI convenivano davanti alla Corte di appello d Roma l'Azienda Comunale Energia e Ambiente-A.C.E.A. di Roma, proponendo opposizione alla stima dell'indennità di asservimento relativa ad un fondo in Roma di cui erano proprietari e sul quale era stata costituita un servitù di acquedotto in favore dell'A.C.E.A.
A seguito di eccezione proposta dall'A.C.E.A., la Corte di appello, con sentenza in data 8 febbraio 1993, declinava la propria competenza a favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, sul presupposto che si trattava di asservimento disposto per la realizzazione di opera idraulica attinente alla utilizzazione e derivazione di acque pubbliche.
Con autonomo ricorso notificato il 2 marzo 1993 gli attori riproponevano la stessa domanda davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, chiedendo, inoltre, la condanna dell'A.C.E.A. al risarcimento del danno consistente nella perdita della edificabilità del terreno.
L'A.C.E.A. eccepiva la inammissibilità sia della opposizione alla stima, perché proposta dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione della misura della indennità, sia della domanda di risarcimento del danno, non avendo accettato il contradditorio quanto era stata proposta tardivamente davanti alla Corte di appello. Alla causa veniva riunita altra controversia del tutto identica, che aveva avuto inizio con ricorso in riassunzione notificato il 18 maggio 1993.
Con sentenza in data 3 marzo 1994 il Tribunale regionale delle acque pubbliche riteneva che le domande erano state tardivamente proposte. IZ LI, DR LI, EN LI e LD OL CI proponevano appello, che veniva rigettato dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 25 febbraio 1997, che affermava che la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo la quale il termine decadenziale per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865 non si applicherebbe alle espropriazioni in materia di acque pubbliche (per le quali continuerebbe ad applicarsi l'art. 5 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, con la sostituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 140, lett. d, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), trovava confutazione nell'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974 n. 15, che ha esteso a tutte le espropriazioni le disposizioni contenute nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.865. Ne conseguiva anche la infondatezza della doglianza relativa al difetto di pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per la perdita di valore della residua parte del fondo non interessata dall'espropriazione, in quanto ciò che gli appellanti chiamavano danno aquiliano non era che uno degli aspetti del pregiudizio subito dall'espropriato e che trova ristoro, secondo il dettato dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nella indennità di espropriazione e che, quindi, deve essere fatto valere nel giudizio di opposizione alla stima e non con autonoma azione risarcitoria, onde il giudice di primo grado, una volta che aveva emesso la declaratoria di decadenza dall'opposizione alla stima, null'altro aveva da aggiungere al riguardo dell'asserita svalutazione della parte del fondo non espropriata.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, IZ LI, DR LI, EN LI e LD OL CI, che hanno anche depositato memoria. L'A.C.E.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti invocano la giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale all'azione dell'espropriato per la rideterminazione dell'indennità di espropriazione a seguito di ius superveniens si applica l'ordinaria prescrizione decennale. La doglianza è infondata: sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata, senza che i ricorrenti muovano sul punto alcuna contestazione specifica, la controversia ha avuto inizio come opposizione alla stima e non come azione di conguaglio della indennità di espropriazione sulla base dello ius superveniens. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che essi, sul presupposto che la indennità di esproprio era stata calcolata con riferimento alle due "particelle" direttamente interessate dalla costituzione della servitù coattiva, avevano chiesto l'indennità di cui all'art.46 l. 25 giugno 1865 n. 2359, per la ridotta edificabilità di un'altra "particella".
Erroneamente, pertanto, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha negato tale indennizzo, ritenendo che nella specie, ai sensi dell'art. 40 l. 25 giugno 1865 n. 2359, trovava applicazione la disciplina relativa alla opposizione alla stima.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto emerge dall'art. 46, cit., e secondo l'interpretazione che questa S.C. ha dato di tale norma, l'indennizzo dalla stessa previsto spetta al proprietario di un fondo contiguo a quello interessato dalla espropriazione (cfr., in tal senso, implicitamente:
sent. 23 luglio 1998 n. 7210; 24 aprile 1997 n. 3614; 16 maggio 1996 n. 4561). Nella specie, invece, gli attuali ricorrenti chiedevano di essere indennizzati per la ridotta edificabilità di una delle particelle dalle quali è costituito il loro (unico) fondo, a seguito dell'attraversamento coattivo con acquedotto delle altre due particelle.
In definitiva, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 4.292.000 di cui lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999