Articolo 1468 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1468. Discriminazioni e molestie 1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198 . 2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.
Note all' art. 1468:
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ( Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , a norma dell' articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006 n.133, n. 125.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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