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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 164 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 164 /2025 avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO MARIO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente non costituita
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/01/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio civile, giusta certificazione prodotta) celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 15.04.1999 (come da estratto Controparte_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte I, Serie
A, n. 6), senza richieste accessorie, dando atto di come dal matrimonio non fossero nati figli.
(il cui cognome è stato cambiato da “ ”, come da Controparte_1 Per_1 attestazione emergente dal decisum di cui alla sentenza di separazione), pur ritualmente citato, non si è costituito.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione con provvedimento del 24.01.2025, il
Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente
Alla succitata udienza, poi, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c. senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1458/2009, passata in giudicato, giacché munita di attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia pagina 2 di 3 stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio alla mera pronuncia divorzile, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 15.04.1999 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte I, Serie A, n. 6);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 164 /2025 avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO MARIO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente non costituita
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/01/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio civile, giusta certificazione prodotta) celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 15.04.1999 (come da estratto Controparte_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte I, Serie
A, n. 6), senza richieste accessorie, dando atto di come dal matrimonio non fossero nati figli.
(il cui cognome è stato cambiato da “ ”, come da Controparte_1 Per_1 attestazione emergente dal decisum di cui alla sentenza di separazione), pur ritualmente citato, non si è costituito.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione con provvedimento del 24.01.2025, il
Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente
Alla succitata udienza, poi, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c. senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1458/2009, passata in giudicato, giacché munita di attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia pagina 2 di 3 stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio alla mera pronuncia divorzile, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 15.04.1999 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte I, Serie A, n. 6);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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