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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10214/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10214/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via F. Aporti n. 16, presso lo studio dell'avv.
CRUCILLA' ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Leopardi n. 42, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CAPIZZI AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate ad Acireale (CT) in data Controparte_1
19.6.1990 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 30.3.1991, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 19.06.1993. Persona_2
Ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro
100,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi;
ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al ricorrente, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di porre a carico dello stesso il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia,
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di porre a carico del ricorrente il pagamento del
50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con decorrenza dal mese di luglio 2020.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.6.2021, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 190,00 per la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Aperta la fase istruttoria, all'udienza del 6.4.2023 sono stati escussi alcuni testimoni.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella
2 conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della resistente volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al ricorrente appare fondata e va accolta.
I testi e escussi all'udienza del 6.4.2023, hanno esposto Testimone_1 Testimone_2
che il ricorrente da tempo si faceva accompagnare in pubblico dalla sua compagna;
inoltre, la teste ha esposto di aver già avuto modo di incontrare la compagna del Testimone_2
ricorrente all'uscita da lavoro, allorquando la teste lavorava come collega del ricorrente in una pizzeria di Mascalucia, sin dall'anno 2019, e che il ricorrente stesso le ha confidato di aver lasciato la casa coniugale per andare a convivere con la sua compagna.
Va rilevato che, all'udienza presidenziale del 3.6.2021, il ricorrente ha esposto che la separazione di fatto è avvenuta nel mese di giugno 2020, mentre la resistente ha precisato che l'allontanamento da casa è avvenuto il 20.6.2020.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, “il volontario abbandono della casa comune da parte
di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere
l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero
quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la
domanda di separazione non sia già stata proposta” (Cass. Civ., sez. I, 5.5.2021 n. 11792).
Va, inoltre, considerato anche il profilo della infedeltà, tenendo presente che “grava sulla
parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione
all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei
fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a
3 dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. Civ., sez. I, 8.6.2023 n.
16169).
Pertanto, va pronunciata l'addebitabilità della separazione in capo al ricorrente.
Va, poi, considerata la posizione della figlia maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente.
Invero, all'udienza del 6.4.2023 la resistente, in ordine ad un contratto di lavoro della figlia,
ha esposto, testualmente: “precisando che il contratto è a tempo determinato con termine finale
al 30.6.2023 e pertanto la figlia non è ancora economicamente autonoma”.
Va appena rilevato che la previsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia è stato disposto con la sopra menzionata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.6.2021,
allorquando le circostanze sopra richiamate non si erano ancora verificate.
Ebbene, la domanda con cui la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, è infondata e va rigettata.
Avendo la figlia attualmente 32 anni, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione, e in tal modo eventualmente fondare la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento.
Peraltro, in ragione di quanto esposto dalla resistente stessa all'udienza sopra menzionata, si può considerare che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro, pur non beneficiando di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
4 nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, pertanto, confermata la previsione di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 190,00 per la figlia , Persona_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e sino alla data del 6.4.2023, allorquando la resistente ha esposto la superiore circostanza nel verbale dell'udienza.
Va, poi, dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con decorrenza dal mese di luglio 2020, trattandosi di una domanda confliggente con la natura e l'oggetto del presente procedimento.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la reciproca parziale soccombenza consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di Parte_1
mantenimento dell'importo di Euro 190,00 per la figlia , maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e sino alla data del 6.4.2023, per le ragioni contenute in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda della resistente volta a Controparte_1
porre a carico del ricorrente il pagamento del 50% delle rate del mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto della casa coniugale, con decorrenza dal mese di luglio 2020;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
5 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10214/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via F. Aporti n. 16, presso lo studio dell'avv.
CRUCILLA' ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Leopardi n. 42, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CAPIZZI AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate ad Acireale (CT) in data Controparte_1
19.6.1990 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 30.3.1991, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 19.06.1993. Persona_2
Ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro
100,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi;
ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al ricorrente, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di porre a carico dello stesso il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia,
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di porre a carico del ricorrente il pagamento del
50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con decorrenza dal mese di luglio 2020.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.6.2021, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 190,00 per la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Aperta la fase istruttoria, all'udienza del 6.4.2023 sono stati escussi alcuni testimoni.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella
2 conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della resistente volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al ricorrente appare fondata e va accolta.
I testi e escussi all'udienza del 6.4.2023, hanno esposto Testimone_1 Testimone_2
che il ricorrente da tempo si faceva accompagnare in pubblico dalla sua compagna;
inoltre, la teste ha esposto di aver già avuto modo di incontrare la compagna del Testimone_2
ricorrente all'uscita da lavoro, allorquando la teste lavorava come collega del ricorrente in una pizzeria di Mascalucia, sin dall'anno 2019, e che il ricorrente stesso le ha confidato di aver lasciato la casa coniugale per andare a convivere con la sua compagna.
Va rilevato che, all'udienza presidenziale del 3.6.2021, il ricorrente ha esposto che la separazione di fatto è avvenuta nel mese di giugno 2020, mentre la resistente ha precisato che l'allontanamento da casa è avvenuto il 20.6.2020.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, “il volontario abbandono della casa comune da parte
di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere
l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero
quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la
domanda di separazione non sia già stata proposta” (Cass. Civ., sez. I, 5.5.2021 n. 11792).
Va, inoltre, considerato anche il profilo della infedeltà, tenendo presente che “grava sulla
parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione
all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei
fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a
3 dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. Civ., sez. I, 8.6.2023 n.
16169).
Pertanto, va pronunciata l'addebitabilità della separazione in capo al ricorrente.
Va, poi, considerata la posizione della figlia maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente.
Invero, all'udienza del 6.4.2023 la resistente, in ordine ad un contratto di lavoro della figlia,
ha esposto, testualmente: “precisando che il contratto è a tempo determinato con termine finale
al 30.6.2023 e pertanto la figlia non è ancora economicamente autonoma”.
Va appena rilevato che la previsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia è stato disposto con la sopra menzionata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.6.2021,
allorquando le circostanze sopra richiamate non si erano ancora verificate.
Ebbene, la domanda con cui la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, è infondata e va rigettata.
Avendo la figlia attualmente 32 anni, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione, e in tal modo eventualmente fondare la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento.
Peraltro, in ragione di quanto esposto dalla resistente stessa all'udienza sopra menzionata, si può considerare che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro, pur non beneficiando di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
4 nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, pertanto, confermata la previsione di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 190,00 per la figlia , Persona_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e sino alla data del 6.4.2023, allorquando la resistente ha esposto la superiore circostanza nel verbale dell'udienza.
Va, poi, dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con decorrenza dal mese di luglio 2020, trattandosi di una domanda confliggente con la natura e l'oggetto del presente procedimento.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la reciproca parziale soccombenza consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di Parte_1
mantenimento dell'importo di Euro 190,00 per la figlia , maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e sino alla data del 6.4.2023, per le ragioni contenute in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda della resistente volta a Controparte_1
porre a carico del ricorrente il pagamento del 50% delle rate del mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto della casa coniugale, con decorrenza dal mese di luglio 2020;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
5 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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