Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3136/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3136/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), quale titolare del Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Ciullini, giusta procura agli atti, presso il
[...]
cui studio sito in Follonica (GR), alla via Roma, n. 38/a, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
, (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Manciulli, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla via Ticino, n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo. Part Con atto di citazione ritualmente notificato, quale titolare del Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2017, con Parte_2
il quale veniva ingiunto al pagamento della somma pari ad € 7.163,04 nei confronti della
Controparte_1
Parte attrice esponeva che il decreto ingiuntivo si fondava sulla fattura n. 58 del
30.06.2016, riguardante la fornitura e posa in opera di pannelli frangivento a perimetrazione del terrazzo antistante il locale della stessa.
L'opponente dichiarava che, sin dal momento della contrattazione, anche attraverso l'Ing.
quale direttore dei lavori, veniva fatto presente alla società convenuta che la Per_1
località era particolarmente soggetta alla forza del vento.
I lavori di installazione dei pannelli venivano eseguiti tra il mese di giugno 2016 e il mese di luglio 2016, ma già al termine della posa in opera venivano riscontrati determinati vizi:
l'assenza dell'ancoraggio al montante centrale di ogni pannello;
molte piastre ai piedi dei montanti venivano fissate non con le quattro viti per piastra ma con due o tre viti;
i tasselli posti nelle piastre dei piedini erano di tipo meccanico, in plastica e corti al punto tale da inserirsi solo in parte nella cimasa di mattoni, senza arrivare al corpo nel muro sottostante e la mancanza di adeguati ancoraggi di tipo chimico ed adatti alla dimensione.
L'opponente affermava che, a causa di tali vizi, l'Ing. aveva più volte riferito alla Per_1
convenuta che la posa in opera non appariva fatta a regola d'arte, motivo per il quale contattava il sig. , legale rappresentante della per esporre i CP_2 Controparte_1
problemi di montaggio e questo gli confermava che doveva intervenire per finire il lavoro, mai portato a termine.
L'attore dichiarava che, poi, in data 13.10.2016, un forte vento causava la rottura di gran parte dei pannelli in cristallo previo sradicamento dei montanti dalla superficie sottostante, ove erano fissati.
Per tali ragioni, l'esponente, tramite il proprio avvocato, inviava lettera raccomandata per ribadire la contestazione dei vizi.
Inoltre, l'opponente affermava che alcuni pannelli venivano rimessi in opera a spese ed onere dell'esponente, mentre altri erano talmente danneggiati da non poter essere recuperati.
Per tutti questi motivi, l'attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con riconoscimento che nulla è più dovuto in relazione al rapporto oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, la CP_1
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
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La società opposta sosteneva che l'installazione dei pannelli era avvenuta in un solo giorno lavorativo e che comunque si concludeva il 30 giugno 2016. La convenuta esponeva che il montaggio veniva fatto conformemente al progetto redatto dall'Ing.
nonché a regola d'arte e secondo la struttura scelta da controparte. Per_1
Inoltre, la medesima metteva in evidenza che i vizi esposti da parte attrice dovevano ritenersi riconoscibili al momento della consegna della merce e che comunque alcuna contestazione veniva mossa, né mediante ordine di servizio del direttore dei lavori, né mediante contestazione della fattura inviata a saldo.
L'opposta affermava che la prima contestazione dei vizi da parte dell'opponente avveniva solo con la raccomandata del 22.11.2016, ben oltre gli otto giorni dal verificarsi dell'evento dannoso del 13.10.2016.
In aggiunta, la società convenuta sottolineava che la competenza alla certificazione del progetto non poteva che spettare all'Ing. quale progettista e direttore dei lavori Per_1
indicato nella SCIA n. 776/2016 del Comune di Follonica, ragion per cui ne chiedeva la chiamata in causa.
Con decreto del 17.04.2018 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, Ing.
Per_1
In data 22.05.2018 parte convenuta rinunciava alla chiamata in causa del terzo suddetta.
All'udienza del 25.09.2018 il giudice dichiarava l'interruzione del processo, stante il decesso del difensore di parte attrice.
Con istanza del 09.11.2018 parte convenuta chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo, data la mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge.
Con istanza del 04.01.2019 parte attrice chiedeva la riassunzione del processo.
Con sentenza parziale del 26.06.2019 il giudice rigettava l'istanza di dichiarazione di estinzione del processo, disponendo per il prosieguo con separata ordinanza.
All'udienza del 22.01.2020 il giudice conferiva l'incarico al CTU, Ing.
[...]
formulando il quesito “verificare se sussistano i vizi dell'opera di causa Per_2
allegati dall'opponente, il costo per eventualmente eliminarli, e il valore complessivo dell'opera eseguita dall'opposta”.
Il CTU depositava la relazione peritale in data 03.11.2020, dando atto di non aver potuto rispondere ai quesiti formulati, data l'alterazione dello stato dei luoghi.
Alle udienze del 12.10.2021 e del 08.06.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
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All'udienza del 24.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti.
Orbene, in primo luogo, risulta essenziale procedere alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, accertando se lo stesso rientri nella fattispecie dell'appalto o della compravendita.
Il discrimine tra le due fattispecie contrattuali è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, oltre che dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare). In termini sintetici, quindi, giova premettere che la compravendita e l'appalto differiscono perché la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), mentre il secondo da un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio), che l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Dunque, nell'appalto l'opera o il servizio è prevalente rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto.
Com'è noto, “dinanzi a contratti misti in cui si combinano elementi propri della vendita e dell'appalto, la scelta del regime giuridico applicabile deve guardare al fine ultimo dell'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al contratto, per cui quando alla prestazione di 'dare', tipica della vendita, si affianchi quella di 'fare' che caratterizza invece l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà dei contraenti, oltre che del senso oggettivo del negozio, per accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (nel qual caso sarà prevalente la componente dell'appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (in tal caso sarà prevalente la fattispecie della vendita)” (Tribunale Pavia, Sez.
III, del 17.05.2022, n. 695).
In particolare, dunque, si è in presenza di un contratto di appalto quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si
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concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Si ha contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene (“In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente. Il suddetto contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto nel senso che l'attività per produrre il bene si inserisce nell'ordinario ciclo produttivo e la consegna della res costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore”, Tribunale Potenza, del 20.11.2020,
n. 858).
La corretta qualificazione contrattuale determina una diversa disciplina e termini per la denunzia dei vizi dell'opera. Rispetto alla compravendita, nel caso in cui il bene presenti vizi tali da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, l'acquirente è tenuto a denunciare tali vizi, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione per far valere in giudizio la garanzia va esercitata entro un anno dalla consegna del bene (artt. 1490-1495 c.c.). Per l'appalto, invece, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
Nel caso di specie, le parti hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di pannelli frangivento, nonché il montaggio degli stessi.
Tanto premesso, il rapporto oggetto di causa deve essere inquadrato nell'ambito dell'appalto di lavori per varie ragioni: 1) pur essendovi la fornitura della merce da parte della appare prevalente l'elemento del lavoro, onde la fornitura del Controparte_1
materiale risulta più un mezzo per la produzione dell'opera (installazione dei pannelli
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frangivento), che lo scopo del contratto;
2) la convenuta risulta essere una società a responsabilità limitata, sicché, tenendo conto di tale elemento, dell'importo dei lavori
(come da preventivo della sottoscritto da all. 2 di parte Controparte_1 Parte_1
convenuta opposta), della natura dell'opera, deve ritenersi che l'esecuzione presupponesse un'organizzazione di mezzi necessari, con gestione a proprio rischio;
3) la
SCIA n. 776/2016 presentata da al Comune di Follonica, avente ad oggetto Parte_1
la realizzazione delle opere “di manutenzione straordinaria consistenti nell'installazione di elementi frangivento […]” (all. n. 4 di parte convenuta opposta), con indicazione, quale direttore dei lavori, dell'Ing. . CP_3
Contestazione dei vizi e difetti dell'opera.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto l'esistenza di vizi/difetti dell'opera (l'assenza dell'ancoraggio al montante centrale di ogni pannello;
molte piastre ai piedi dei montanti venivano fissate non con le quattro viti per piastra ma con due o tre viti;
i tasselli posti nelle piastre dei piedini erano di tipo meccanico, in plastica e corti al punto tale da inserirsi solo in parte nella cimasa di mattoni, senza arrivare al corpo nel muro sottostante e la mancanza di adeguati ancoraggi di tipo chimico ed adatti alla dimensione), tali da renderla inidonea ad assolvere alla propria funzione, motivo per il quale si è nell'ambito di operatività della disciplina sopra richiamata in materia di appalto.
Orbene, risulta incontestato tra le parti che la consegna dell'opera è avvenuta nel mese di giugno 2016, momento a partire dal quale bisogna far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., individuato in sessanta giorni dalla scoperta dei vizi.
Ebbene, è proprio parte attrice che afferma di aver riscontrato i vizi dell'opera sin dal momento della consegna della stessa, motivo per il quale bisogna collocare in tale momento l'avvenuta scoperta dei vizi e difetti.
Tuttavia, né dall'istruttoria documentale, né dall'istruttoria orale, risulta provata la contestazione dei vizi e difetti dell'opera entro i termini previsti dalla legge.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta risulta che parte opponente provvedeva a contestare i vizi e difetti dell'opera solamente con la raccomandata del 22.11.2016 (all. n.
6 di parte attrice opponente), quindi ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal momento della consegna dell'opera.
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La raccomandata suddetta veniva, infatti, inviata alla società convenuta opposta, poiché in data 13.10.2016 si verificava, così come assunto da entrambe le parti, un forte vento, il quale causava la rottura di gran parte dei pannelli in cristallo, con sradicamento dei montanti dalla superficie sottostante ove erano fissati.
Tale contestazione, pur risultando tempestiva rispetto all'evento dell'ottobre 2016, in quanto effettuata nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 1667 c.c., non può reputarsi tale relativamente al momento della scoperta dei vizi, individuato dalla stessa parte attrice sin dal momento della consegna dell'opera, nel mese di giugno 2016.
La tempestività della contestazione dei vizi e difetti dell'opera non risulta provata neanche all'esito dell'istruttoria orale. Ed infatti, entrambi i testi sentiti, e CP_3
, alle udienze del 12.10.2021 e del 08.06.2022, fornirono dichiarazioni Testimone_1
imprecise, soprattutto da un punto di vista temporale, motivo per il quale non possono porsi a fondamento della presente decisione.
Ad esempio, l'Ing. alla domanda “In che periodo lo colloca questo CP_3 montaggio?” rispondeva “Non ricordo con precisone, mi pare 2016 o 2017, comunque ieri ho preso visone della perizia che ho redatto nel 2018 e che è già agli atti e la confermo integralmente. Mi pare che il montaggio avvenne a maggio- giugno”. La testa
, invece, alla domanda “Dcv che eravate presente durante tutto il periodo di Testimone_1 montaggio dei pannelli ed avete sentito l'ing. contestare i lavori alla Per_1 CP_1
rispondeva “non ricordo con precisione in quale anno sono avvenuti i lavori commissionati alla ricordo però di essere stata presente durante il montaggio, CP_1
poiché lavoravo per il Ricordo di essermi assicurata che i lavori fosse Pt_1
correttamente portati a termine. Preciso che conoscevo il Titolare della di cui al CP_1 momento mi sfugge il nome”.
E' evidente che le dichiarazioni rese dai testimoni in sede processuale non possono considerarsi attendibili, - oltre che per la posizione rivestita da entrambi, l'uno direttore dei lavori e l'altra convivente di parte attrice, - posto che, non ricordando Parte_1
con precisione il momento in cui fu eseguita l'opera, non possono ricordare neanche il momento in cui furono fatte le contestazioni dei vizi e difetti della medesima. Per tali ragioni non è emersa la prova in merito alla tempestività della contestazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta dei vizi, la quale deve collocarsi, per stessa
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ammissione di parte attrice, al momento della consegna dell'opera nel mese di giugno
2016.
Pertanto, essendo l'unica contestazione dei vizi, risultante agli atti, datata 22.11.2016 è chiaro che la stessa non può considerarsi tempestiva.
Allo stesso modo non possono trarsi elementi probatori neanche dalla perizia di parte depositata dall'opponente, redatta dall'Ing. ciò in quanto, al fine di CP_3
analizzare tale aspetto è essenziale premettere che rispetto alle relazioni tecniche prodotte dalle parti le stesse non hanno un valore autonomo probatorio. Com'è noto, nell'ordinamento giuridico non è prevista la precostituzione fuori dal giudizio di un tale mezzo di prova, ragion per cui la relazione tecnica in questione ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (“La perizia stragiudiziale, ancorché asseverata da giuramento, ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio: di conseguenza il giudice non deve analizzarne e confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.” Corte appello Roma sez. VI, 25/08/2023, n.5543;
“Nell'ordinamento civilistico non c'è una norma generale che disciplina espressamente le prove "atipiche", ossia quelle che non rientrano nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Tuttavia l'assenza di una norma di chiusura, la possibilità di estendere il concetto di 'produzione documentale', il diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice inducono ad escludere che
l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili anche le prove c.d. "atipiche", tra cui rientra senza dubbio la perizia stragiudiziale, da assimilare ad una presunzione semplice o argomento di prova”, Tribunale Bologna, sez.
IV, del 21.12.2023).
Alcun elemento probatorio può desumersi neanche dalla relazione tecnica redatta dal
CTU nominato dal giudice, Ing. avendo il medesimo concluso che Persona_2
“Ho rilevato che lo stato dei luoghi oggetto di causa era stato alterato in quanto era stata completamente rimossa la struttura frangivento oggetto di contestazione, realizzata dalla
e come dichiarato dalla SI.ra , coniuge di CP_4 Testimone_1 [...]
tale struttura frangivento era stata completamente ricostruita in economia Pt_1
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diretta da Pertanto, considerato quanto emerso, ho proceduto a Parte_1
rilevare con misurazioni e fotografie e restituire graficamente lo stato attuale dei luoghi al fine di comunicare alla S.V. Illustrissima l'impossibilità di rispondere al quesito posto”.
Per tutte queste ragioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti si intendono assorbite.
Spese di lite.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n°
147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice, così come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 945/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23.10.2017, dichiarandolo esecutivo;
b) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, così come liquidate da separato decreto.
Così deciso in Grosseto, il 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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