Sentenza 4 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 04/03/2020, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2020
N. 02838/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09797/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9797 del 2008, proposto da
CO GN elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Egidio Felice Egidio
contro
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
DI IR IU – non costituito in giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore;
- note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08 con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale;
- verbali della commissione di valutazione dei titoli;
- atti della procedura concorsuale ed atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili, nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23/09/08 e depositato il 15/10/08 RA AG ha impugnato davanti al TAR Campania – Salerno la graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore, le note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08, con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale, i verbali della commissione di valutazione dei titoli, gli atti della procedura concorsuale e gli atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera.
A seguito di istanza per regolamento di competenza proposta dalla difesa erariale, con ordinanza n. 143/08 del 23/10/08 il TAR Salerno, previa adesione di parte ricorrente, ha trasmesso gli atti al TAR Lazio – Roma per competenza.
Con atto depositato il 29/12/08 il AG si è costituito davanti al TAR Lazio – Roma insistendo nelle domande già formulate.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27/11/08, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18/02/20 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione con cui la difesa erariale ha dedotto l’inammissibilità e l’irricevibilità delle censure relative ai criteri di attribuzione del punteggio, previsti dal bando, in ragione dell’asserita omessa tempestiva impugnazione del bando stesso.
L’eccezione è infondata.
Come ha avuto di precisare la giurisprudenza, l’onere d’immediata impugnazione riguarda solo le clausole escludenti del bando le quali, impedendo la partecipazione alla procedura, integrano immediatamente la lesione che caratterizza l’interesse ad agire del partecipante; le altre clausole, invece, devono essere impugnate unitamente agli atti che di esse costituiscono applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato (Adunanza Plenaria n. 4/18, n. 1/03).
Nella fattispecie il ricorrente si duole dell’illegittimità dei punteggi previsti dal bando e, quindi, censura clausole che, alla stregua del ricordato orientamento giurisprudenziale, avrebbero dovuto essere impugnate solo all’esito dell’approvazione della graduatoria come è legittimamente avvenuto.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
RA AG impugna la graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore, le note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08, con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale, i verbali della commissione di valutazione dei titoli, gli atti della procedura concorsuale e gli atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera.
Il AG, Maresciallo Aiutante in servizio dal 1992, all’esito della procedura in esame ha conseguito 15,23 punti e, quindi, un punteggio non sufficiente per l’accesso alla qualifica di Luogotenente.
Con la prima censura il ricorrente prospetta i vizi di violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90, 5 bis d. l. n. 387/97, 6 d.p.r. n. 349/94, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e d’istruttoria, arbitrarietà, perplessità, travisamento, sviamento ed illogicità evidenziando, in particolare, l’illegittimità della graduatoria nella parte in cui non gli avrebbe attribuito alcun punteggio per gli incarichi di comando svolti presso la Direzione Investigativa Antimafia (di seguito DIA); in quest’ottica, il punto 4 dell’allegato 3 della determina del 27/06/07 prevederebbe, ai fini della valutazione, la categoria residuale degli “altri comandi diversi dai precedenti” (con il riconoscimento di 0,07 punti per ogni mese) in cui dovrebbero ritenersi ricompresi i periodi di comando e coordinamento svolti presso la DIA.
In subordine, la lex specialis, se interpretata nel senso di non valutare i periodi di servizio svolti presso la DIA, sarebbe illegittima per disparità di trattamento ed illogicità rispetto agli altri militari impiegati in altri servizi.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del periodo di comando e di coordinamento svolto presso la DIA.
Il AG, però, benché onerato, non ha fornito prova alcuna di avere ricoperto un formale periodo di comando presso la DIA.
Tale circostanza è esplicitamente contestata dalle amministrazioni resistenti le quali nella memoria depositata il 17/01/20 hanno evidenziato che dalla documentazione caratteristica redatta sul conto dell'interessato emerge che l'incarico ricoperto presso la Direzione Investigativa Antimafia, dal 1992 al 2008, era di "sottufficiale addetto", senza alcuna specificazione di incarichi di comando e che nell'allegato "A" - Mod. 8 – costituente parte integrante del mod. 24 Serie N della Cartella Personale, riportante i periodi di comando di reparto espletato dall'interessato, non risulta alcuna annotazione circa tali invocati periodi.
La contestazione della difesa erariale circa il mancato espletamento, da parte del AG, di periodi di comando presso la DIA è, per altro, confermata dalle “relazioni di servizio a firma del Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia” del 19/01/06 e del 07/04/06, depositate dal ricorrente il 22/10/08 nel giudizio presso il TAR Salerno.
Nelle relazioni in esame il Capo Centro della DIA di Napoli, nel descrivere le indagini, ivi indicate, per le quali ha proposto ricompense di ordine morale per i militari menzionati in tali atti, dà espressamente atto che le funzioni di Capo della Sezione Operativa di Salerno e di coordinatore del gruppo di lavoro, nel periodo cui si riferiscono le doglianze del ricorrente, erano ricoperte da un Tenente Colonello e da un Vice Questore Aggiunto e non già dal ricorrente al quale è riconosciuto solo un ruolo significativo nello svolgimento delle indagini, ma sempre sotto la direzione ed il coordinamento delle due predette figure.
Con la seconda e la terza censura il ricorrente deduce i vizi di violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90, 5 bis d. l. n. 387/97 e 6 d.p.r. n. 349/94, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, d’istruttoria, arbitrarietà, perplessità, travisamento, sviamento ed illogicità in quanto:
- la lex specialis avrebbe illegittimamente previsto 0,30 punti per il possesso della licenza di scuola media inferiore che, in realtà, sarebbe un requisito necessario per l’accesso alla categoria dei sottufficiali e, così facendo, avrebbe “finito per svilire la potenzialità selettiva del titolo di studio all’interno della procedura” (pag. 7 dell’atto introduttivo). Inoltre, il bando avrebbe stabilito 1,20 punti per la laurea di primo livello ed 1,50 punti per la laurea specialistica con ciò operando un’irragionevole sostanziale equiparazione tra i due titoli di studio conseguiti all’esito di percorsi culturali e di studio profondamente diversi (seconda doglianza);
- la lex specialis non avrebbe diversificato il punteggio da attribuire per l’avanzamento “a scelta per esami” previsto dal punto 10 dell’allegato 3 della determina d’indizione della procedura. In particolare, il bando prevederebbe 1,5 punti per il conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante all’esito della procedura “a scelta per esami” senza operare alcuna differenziazione in base al numero delle volte necessario per l’avanzamento a differenza di quanto stabilito per gli avanzamenti “a scelta” senza procedura concorsuale. Un siffatto modus procedenti avrebbe ingiustificatamente penalizzato il ricorrente che ha conseguito la qualifica al primo tentativo (terza doglianza).
I motivi sono infondati.
La valorizzazione dei titoli di studio e dell’avanzamento “a scelta per esami”, nel senso operato dal bando, costituisce espressione di una valutazione di merito dell’amministrazione non sindacabile, in sede giurisdizionale, in assenza di palesi illogicità ed incongruità, nella fattispecie non ravvisabili nemmeno in relazione al lamentato punteggio previsto per la laurea specialistica che risulta, comunque, differenziato in maniera congrua rispetto alla laurea di primo livello.
Per altro, il punteggio previsto per i titoli di studio in generale (0,30 per licenza media, 0,40 per diploma di qualifica professionale triennale e per la licenza ginnasiale, 0,50 per l’idoneità al quinto anno di scuola media superiore, 0,80 per il diploma di scuola media superiore, 1,20 per la laurea di primo livello e 1,50 per la laurea specialistica), è sviluppato dal bando in modo logicamente crescente per i vari titoli di studio tenendo nel debito conto, nell’articolazione di tale punteggio, la diversa tipologia dei titoli stessi.
In quest’ottica, il contestato riconoscimento del 0,30 punti per la licenza di scuola media inferiore, qualora illegittimo nel senso prospettato da parte ricorrente, non spiegherebbe, comunque, un’influenza univocamente viziante della procedura se si considera che la quantificazione dei punteggi previsti per i titoli di studio superiori ha necessariamente tenuto conto di tale previsione; in altri termini, è ragionevole ritenere che la mancata valutazione del diploma di scuola media inferiore avrebbe, comunque, comportato una proporzionale diminuzione del punteggio previsto per gli altri titoli di studio e, quindi, di quello in concreto attribuito al ricorrente che si è visto riconoscere il diploma di laurea.
Ai fini, poi, della valutazione della legittimità del punteggio previsto per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo Aiutante, di cui al punto 10 dell’allegato 3 della determina del n. 211944 del 27/06/07, non può essere utilizzato come parametro di riferimento (come, invece, prospetta parte ricorrente) il punteggio stabilito per le procedure di avanzamento “a scelta” e ciò in ragione dell’ontologica diversità tra le procedure in esame caratterizzate da presupposti, modalità di svolgimento e grado di difficoltà diversi.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore della Guardia di finanza e del Ministero dell’economia e delle finanze, le spese del presente giudizio il cui importo, complessivamente per i predetti enti, liquida in euro millecinquecento/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO