Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 10 febbraio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 242 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dall'Avv. Stefano Cavalcanti e dall'Avv. Stefania Cortese ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Martorelli n. 36, presso i difensori,
Appellante
E suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Controparte_1
Michel Martone e Fabio Migliaccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lanzo in Catanzaro, Via Pugliese n. 29
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 1730/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 7 ottobre 2021. Riconoscimento del periodo del contratto di formazione e lavoro ai fini degli aumenti biennali.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 23-5-2019 e ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 2-3-1989 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, esponeva di aver lavorato nel biennio precedente (dal 30-12-1987 al 1-3-1989) in virtù di contratto di formazione e lavoro stipulato con la società convenuta in data 30.12.1987. Tanto premesso, lamentava il
oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, la società convenuta, eccepita preliminarmente la prescrizione estintiva del credito, sosteneva l'infondatezza del ricorso sulla base delle diffuse argomentazioni esposte in memoria, concludendo per il rigetto della domanda;
proponeva altresì domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda attorea ed avente ad oggetto la restituzione della somme indebitamente corrisposte a titolo di aumenti contrattuali per come quantificati;
il tutto con il favore delle spese di lite.
3. Il Tribunale ha respinto il ricorso in accoglimento della eccezione di prescrizione ed ha motivato “…Difatti, in tale prospettiva, tutti i pregiudizi economici lamentati dalla parte ricorrente sono derivati da un unico fatto lesivo, cioè il mancato riconoscimento, da parte del datore di lavoro, della spettanza del diritto al riconoscimento del periodo del contratto di formazione e lavoro ai fini degli aumenti biennali per anzianità di servizio, oltre che a tutti gli ulteriori fini (fatto cristallizzato al momento dell'attuazione del predetto CCNL, avvenuta nel mese di novembre
2001): pertanto la decorrenza della prescrizione del diritto va ancorata al momento in cui tale fatto lesivo è stato posto in essere (novembre 2001) e, al momento della rivendicazione dello stesso (11/6/2014), esso risultava già estinto per intervenuta prescrizione decennale.
4. Con l'appello il lavoratore lamenta VIOLAZIONE DELL'ART. 26 CCNL
SERVIZIO ELETTRICO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 CO V E XII DL 726/1984
ED ART. 3 CO V DL 863/1984 IMPRESCRITTIBILITA' ZIONE, ed insiste CP_2 per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure.
5. Il datore di lavoro si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. ---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. Il Collegio prende atto del deposito sul fascicolo telematico di una istanza congiunta di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite e pertanto si impone una decisione in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 6 aprile 2022, avverso la Sentenza n. 1730/2021, emessa dal
Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 7 ottobre 2021, così provvede:
1.-Dichiara l'estinzione del giudizio;
2.-Compensa le spese di questo grado di lite;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale